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Sentenza 4 gennaio 2024
Sentenza 4 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/01/2024, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
- SEZIONE LAVORO –
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Rosa Molè all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 04.01.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5758/2022 R.G.
TRA
, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Antonio Panico e Lucia Parte_1
Rambone, come in atti ricorrente
E
, in persona del p.t. , rapp.to e difeso dall' Controparte_1 CP_2
Avv. Gaetano Fontana, come in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.10.2022, la ricorrente in epigrafe, ha convenuto in giudizio il , per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “ in via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi equiparati a giorni in presenza in servizio le assenze dovute a permessi di cui all'art.33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104, nonché, le assenze per congedo straordinario e quelle per corsi di formazione, ai fini della progressione economica orizzontale;
B) sempre in via principale, previo accertamento di cui al capo A), condannare la resistente a riconoscere la progressione economica orizzontale in capo al ricorrente e, quindi, il passaggio dalla categoria D6 alla categoria D7, a far data dall'1.1.2020; C) sempre in via principale, previo accertamento di cui al capo A e condanna di cui al capo B), condannare la resistente al pagamento delle differenze retributive derivanti dal passaggio alla superiore categoria D7, pari ad €
125,00 mensili a decorrere dall'1.1.2020 e fino all'adeguamento del superiore livello economico. D) In subordine, previo accertamento di cui al capo A), ordinare alla resistente di avviare la procedura selettiva per progressione economica orizzontale nei confronti del ricorrente. E) In via gradata, previo accertamento di cui al capo A), condannare la resistente al risarcimento del danno patrimoniale, consistente nella differenza tra la categoria D6 e la categoria D7, pari ad € 125,00 mensili, dall'1.1.2020 e fino alla data di collocazione in quiescenza 10.08.2025, per un importo pari ad € 9.125,00. F) In via ulteriormente gradata, previo accertamento di cui al capo
A), condannare la resistente al risarcimento del danno da perdita di chance, derivante dalla illegittimità del comportamento tenuto dalla resistente da determinarsi in via equitativa, tenuto conto della perdita economica mensile pari alla differenza tra il livello D6 e il livello D7. G) Condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione ai procuratori costituiti ed anticipatari”
Ha dedotto, nello specifico: di essere dipendente dell'Amministrazione resistente, immessa in ruolo con decorrenza 05.07.2004 con profilo assistente sociale categ. D fascia economica 6; nell'anno 2020, il Comune pubblicava avviso pubblico di procedura selettiva per progressione economica orizzontale
(PEO) per le categorie A, B, C, D, con decorrenza giuridica ed economica
1.1.2020, recante prot. n.4377 del 29.4.2021; di aver depositato regolare domanda di ammissione alla selezione e che con la pubblicazione della graduatoria apprendeva di non essere stata ammessa al processo valutativo per non aver garantito 150 giorni di effettiva presenza nell'anno di riferimento, ovvero l'anno 2020; con nota prot.n.6053 del 24.6.2021, pertanto, veniva esclusa dalla procedura selettiva;
di aver proposto reclamo rigettato dal
Comune secondo cui non era stato possibile effettuare la valutazione ai fini
PEO per il calcolo delle presenze effettuate nell'anno 2020 che era risultato inferiore al minimo stabilito in 150 giorni annui di effettiva presenza in servizio;
nel periodo oggetto di valutazione ai fini della peo, aveva usufruito di n.57 giorni di permessi ex l.104/1992, nonché, di n.4 giorni per corsi di formazione, nonché di n.21 giorni di congedo straordinario, per un totale di giorni decurtati dalla resistente pari a 82; con determinazione n.67 del 29.09.2021, la resistente approvava in via definitiva la graduatoria provvisoria, confermando l'esclusione dal processo valutativo della ricorrente;
in particolare, la ricorrente evidenziava che la resistente, aveva erroneamente valutato i giorni in cui aveva usufruito dei permessi ex legge 104/1992 e del congedo straordinario ex art.4, co.2, legge 53/2000 e legge 388/2000, in quanto gli stessi erano assimilabili ai congedi di maternità/paternità, il cui calcolo era escluso dalle assenze;
i permessi ex legge 104/1992 erano assimilabili ai permessi per congedi di maternità e paternità e pertanto, a norma del contratto decentrato non dovevano essere calcolati come assenze, ma dovevano essere considerati al pari dei giorni di presenza;
lo stesso valeva altresì per i congedi straordinari ex legge 53/2000 e legge 388/2000 , volti alla tutela delle medesime situazioni, e, quindi, anch'essi assimilabili alla presenza in servizio;
anche i permessi per la formazione erano da assimilarsi a presenza in servizio in quanto per la loro fruizione, presupponevano la presenza in servizio del dipendente, ed erano assoggettati ad un regime giuridico ed economico diverso da quello proprio delle aspettative e dalle assenze dal servizio;
il numero delle assenze dal servizio, diverse da ferie, festività soppresse e riposi compensativi, congedi maternità e paternità e ad essi assimilati, pertanto, non era pertanto tale da comportare la non valutazione ai fini della PEO;
quanto agli ulteriori requisiti previsti dalla norma, la ricorrente dichiarava di essere in categoria D6 da oltre 24 mesi e di aver riportato una valutazione positiva nel precedente triennio.
Su tali premesse, ha rivendicato il proprio diritto al corretto calcolo dei giorni di presenza, con inclusione dei giorni in cui aveva usufruito dei permessi ex lege 104/1992, con inserimento nella procedura selettiva e conseguente riconoscimento della PEO e passaggio dalla posizione economi D6 alla posizione economica D7. Ciò in quanto, in considerazione della equiparazione dei giorni di permessi per legge 104/92, dei congedi straordinari e delle giornate di formazione professionale, a giorni di presenza risultava superato lo sbarramento dei 150 giorni di presenza ed altresì, non raggiunta la soglia del 20% di assenze dalla quale ne deriverebbe una decurtazione del punteggio.. Pertanto, la ricorrente, in subordine, aveva diritto ad essere ammessa alla procedura selettiva per la progressione economica orizzontale e, conseguentemente, ad essere correttamente valutato dall'amministrazione resistente. In via ulteriormente gradata, il ricorrente ha diritto al risarcimento del danno diritto al risarcimento del danno derivante dalla illegittimità del comportamento tenuto dall'amministrazione resistente, dovuto al non corretto calcolo dei giorni di presenza . Si è costituito il convenuto ed ha resistito all'avversa domanda CP_1 chiedendone il rigetto.
Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del presente procedimento, ha deciso la causa.
La domanda è infondata e va rigettata per le argomentazioni di seguito esposte.
La ricorrente, dipendente dell'Amministrazione dal 05.07.2004 con profilo assistente sociale categ. D fascia economica 6 presentava domanda di ammissione alla procedura per il conseguimento della p.e.o. In esito alla valutazione delle domande pervenute, il Comune riteneva di non dover ammettere la ricorrente, atteso il mancato riscontro del requisito dei 150 giorni di effettiva presenza nell'anno di riferimento 2020 per cui, con determina n. 57 del 9/8/2021, approvava la graduatoria provvisoria in cui la ricorrente risultava esclusa. Avverso la graduatoria provvisoria la ricorrente proponeva reclamo chiedendo il ricalcolo delle assenze attribuite allo stesso, escludendo dal computo la fruizione dei permessi ex legge 104/1992, essendone beneficiario al pari dei permessi ex art.4, co. 2, Legge 53/2000 e legge 388/2000 (c.d. congedo straordinario) . Con nota prot. n. 8062 del
1.9.2021 la P.A. resistente respingeva il reclamo, evidenziando che da un ulteriore controllo fatto sul programma delle presenze e sul cartaceo agli atti – le presenze effettive della ricorrente nell'anno in considerazioni risultavano inferiori al minimo stabilito per legge e da avviso in 150 giorni annui di effettiva presenza in servizio. In data 29/9/2021 la P.A. resistente approvava, pertanto, la graduatoria definitiva.
Con il ricorso in esame, la ricorrente impugna le determinazioni dell'Ente rivendicando l'erroneità della valutazione dei giorni di presenza, dovendosi computare, a tali fini, anche i giorni in cui la stessa beneficiava di giorni di assenza per permessi ex L. 104/92, nonché dei giorni di congedo straordinario ex ex art.4, co. 2, Legge 53/2000 e legge 388/2000 e, infine, dei giorni in cui la stessa partecipava a corsi di formazione professionale. Rivendica, conseguentemente, l'ammissione alla progressione economica orizzontale e il diritto a vedersi corrisposte le somme indebitamente non percepite oltre il risarcimento del danno da perdita di chance.
Il nel costituirsi in giudizio ha riconosciuto che i giorni in cui la CP_1 stessa aveva partecipato a corsi di formazione professionale andavano conteggiati quali e vere proprie presenze ai fini dell'accrescimento professionale del dipendente;
ha tuttavia evidenziato che qualora la P.A. avesse riconosciuto i n. 4 giorni di presenza per lo svolgimento di corsi di formazione, la ricorrente non avrebbe comunque conseguito il requisito dei
150 giorni di presenza richiesti dalla norma e dall'avviso pubblico.
Ha quindi reiterato l'eccezione di infondatezza della richiesta della ricorrente di vedersi conteggiate, come presenze effettive, i giorni in cui la stessa aveva beneficiato dei permessi ex. L. 104/92 e di congedo straordinario ex art.4, co.
2, Legge 53/2000 e legge 388/2000.
Invero, i requisiti di ammissione previsti dall'avviso pubblico di indizione della procedura in esame sono quelli già contemplati dal CCNL di categoria nonché dal CCDI In particolare, il CCNL di settore all'art.16 prevede che “1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste.
2. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6. 3. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi. […]”.
Il contratto decentrato prevede all'art. 7 “[…] 3. Ai fini della progressione economica alla posizione immediatamente successiva della categoria di appartenenza è richiesto come requisito per la partecipazione alla relativa selezione un'anzianità di servizio di ventiquattro mesi nella posizione economica iniziale di appartenenza per il personale in servizio a tempo indeterminato. [...] 10. ...l'effettiva attribuzione della progressione orizzontale
è, comunque, subordinata al raggiungimento di una valutazione minima di 70 punti (su base 100) ottenuta dall'applicazione del sistema di valutazione che terrà conto dei criteri indicati al comma 6 e dei seguenti ulteriori criteri:
A1performance individuale (media delle valutazioni secondo il sistema previgente nel triennio) = 50 punti;
B- esperienza professionale 45; C competenze acquisite 5. [...] B. Controparte_3
ESPERIENZA PROFESSIONALE. Per esperienza professionale si intende
l'insieme strutturato di conoscenze, di capacità, di atteggiamenti necessari per l'efficace svolgimento di un compito, così come rilevate e valutate con le allegate schede distinte per categoria giuridica di appartenenza. Oggetto della valutazione è l'attività effettivamente svolta riferita alla categoria di appartenenza ed il punteggio massimo conseguibile, per tutte le categorie
A/B/C/D. è pari a 45 su 100. Le assenze dal servizio, anche non continuative, ad esclusione delle sole ferie, festività soppresse e riposi compensativi, congedi maternità e paternità e ad essi assimilati come disciplinati dal capo
III e IV del D.Lgs. 151/2001 verificatesi nel triennio antecedente alla data di decorrenza dell'attribuzione economica e giuridica della PEO come indicata al precedente art.2 comma 3 del presente regolarmente riducono il punteggio nella seguente misura: • fino al 20% di giorni di assenza sul totale delle giornate del triennio determinate come indicato di seguito: nessuna decurtazione del punteggio;
• oltre il 20% e fino al 35% di giorni di assenza sul totale delle giornate del triennio determinate come indicato di seguito: il punteggio è ridotto nella misura del 15%; • oltre il 35% e fino al 50% di giorni di assenza sul totale delle giornate del triennio determinate come indicato di seguito: il punteggio è ridotto nella misura del 30%; • oltre il 50% di giorni di assenza sul totale delle giornate del triennio determinate come indicato di seguito: il punteggio riportato è azzerato. [...] 17. La valutazione non sarà effettuata se il dipendente ha ricevuto nell'anno di valutazione e fino al biennio precedente una sanzione disciplinare superiore al rimprovero verbale e/o non ha garantito almeno 150 giorni annuali di effettiva presenza in servizio negli stessi periodi.
Ciò posto, sostiene il ricorrente che i permessi ex lege 104/1992 siano assimilabili ai permessi per congedi di maternità e paternità e che pertanto, a norma del contratto decentrato non dovevano essere calcolati come assenze, ma dovevano essere considerati al pari dei giorni di presenza, così come i congedi straordinari ex lege 53/2000 e legge 388/2000, volti alla tutela delle medesime situazioni, e, quindi, anch'essi assimilabili alla presenza in servizio.
Tale assunto non è convincente, in quanto in contrasto con il tenore letterale e la ratio dell'istituto in questione.
Invero, la norma contrattuale (comma 17 dell'art. 7 del CCDI) richiede il requisito di “almeno 150 giorni annuali di effettiva presenza in servizio”. Come condivisibilmente osservato dal convenuto, è la ratio stessa CP_1 dell'istituto in parola ad escludere che possa ritenersi assimilabile alla
“effettiva presenza” il permesso ex L. 104/92 o il congedo straordinario. Difatti, è proprio la presenza effettiva il presupposto essenziale perché il dipendente possa conseguire l'arricchimento ed accrescimento delle proprie competenze professionali, cui consegue il diritto al riconoscimento della p.e.o.
Ciò in quanto i periodi rilevanti ai fini delle progressioni economiche presuppongono un'attività lavorativa effettivamente svolta, che porta ad un arricchimento della professionalità e ad un miglioramento delle capacità lavorative del dipendente, situazione che non ricorre nel momento in cui il dipendente si assenta dal servizio e non svolge la propria attività lavorativa.
Diversamente, le tutele invero riconosciute ai lavoratori che beneficiano dei permessi in questione, sia direttamente (in quanto portatori di handicap) o indirettamente (in quanto dediti all'assistenza di familiare disabile), sono di tipo “figurativo”, volte cioè a far conseguire al lavoratore effetti che in ragione delle relative assenze, non si produrrebbero sulla maturazione dell'anzianità di servizio.
Pertanto, l'equiparazione dei giorni di permesso ex L. 104/92 e per congedo straordinario ai giorni di assenza per maternità, paternità ed ad essi assimilati come disciplinati dal capo III e IV del D.lgs. 151/2011, è valevole ai soli fini previdenziali e non anche, ai fini del conseguimento di una utilità economica, necessariamente e indissolubilmente legata alla effettiva presenza in servizio.
Nè può ritenersi che la mancata equiparazione dell'assenza alla presenza in servizio per i lavoratori che fruiscono dei permessi ex L. n. 104/1992 realizzi una forma di discriminazione, come paventato dal ricorrente.
Invero, si discute, come detto, di un'utilità economica collegata alla presenza in servizio ed allo specifico arricchimento professionale, laddove la tutela del soggetto portatore di handicap (“direttamente” o “indirettamente” disabile), trova nell'ordinamento altre forme di tutela di natura previdenziale, finalizzate a garantire allo stesso effetti che, diversamente, in ragione delle relative assenze, non si produrrebbero sulla maturazione dell'anzianità di servizio.
Il medesimo ragionamento vale, altresì, per i congedi straordinari legge
53/2000 e legge 388/2000 in quanto aventi la medesima finalità dei permessi ex legge 104/1992.
Alla luce della argomentazioni esposte, deve affermarsi l'inesistenza del requisito per l'ammissione alla procedura di valutazione della P.E.O., con la conseguenza che nessun riconoscimento economico può essere rivendicato dalla ricorrente, assorbita ogni ulteriore questione.
La novità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, così provvede:
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 04.01.2024
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Molè
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
- SEZIONE LAVORO –
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Rosa Molè all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 04.01.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5758/2022 R.G.
TRA
, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Antonio Panico e Lucia Parte_1
Rambone, come in atti ricorrente
E
, in persona del p.t. , rapp.to e difeso dall' Controparte_1 CP_2
Avv. Gaetano Fontana, come in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.10.2022, la ricorrente in epigrafe, ha convenuto in giudizio il , per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “ in via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi equiparati a giorni in presenza in servizio le assenze dovute a permessi di cui all'art.33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104, nonché, le assenze per congedo straordinario e quelle per corsi di formazione, ai fini della progressione economica orizzontale;
B) sempre in via principale, previo accertamento di cui al capo A), condannare la resistente a riconoscere la progressione economica orizzontale in capo al ricorrente e, quindi, il passaggio dalla categoria D6 alla categoria D7, a far data dall'1.1.2020; C) sempre in via principale, previo accertamento di cui al capo A e condanna di cui al capo B), condannare la resistente al pagamento delle differenze retributive derivanti dal passaggio alla superiore categoria D7, pari ad €
125,00 mensili a decorrere dall'1.1.2020 e fino all'adeguamento del superiore livello economico. D) In subordine, previo accertamento di cui al capo A), ordinare alla resistente di avviare la procedura selettiva per progressione economica orizzontale nei confronti del ricorrente. E) In via gradata, previo accertamento di cui al capo A), condannare la resistente al risarcimento del danno patrimoniale, consistente nella differenza tra la categoria D6 e la categoria D7, pari ad € 125,00 mensili, dall'1.1.2020 e fino alla data di collocazione in quiescenza 10.08.2025, per un importo pari ad € 9.125,00. F) In via ulteriormente gradata, previo accertamento di cui al capo
A), condannare la resistente al risarcimento del danno da perdita di chance, derivante dalla illegittimità del comportamento tenuto dalla resistente da determinarsi in via equitativa, tenuto conto della perdita economica mensile pari alla differenza tra il livello D6 e il livello D7. G) Condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione ai procuratori costituiti ed anticipatari”
Ha dedotto, nello specifico: di essere dipendente dell'Amministrazione resistente, immessa in ruolo con decorrenza 05.07.2004 con profilo assistente sociale categ. D fascia economica 6; nell'anno 2020, il Comune pubblicava avviso pubblico di procedura selettiva per progressione economica orizzontale
(PEO) per le categorie A, B, C, D, con decorrenza giuridica ed economica
1.1.2020, recante prot. n.4377 del 29.4.2021; di aver depositato regolare domanda di ammissione alla selezione e che con la pubblicazione della graduatoria apprendeva di non essere stata ammessa al processo valutativo per non aver garantito 150 giorni di effettiva presenza nell'anno di riferimento, ovvero l'anno 2020; con nota prot.n.6053 del 24.6.2021, pertanto, veniva esclusa dalla procedura selettiva;
di aver proposto reclamo rigettato dal
Comune secondo cui non era stato possibile effettuare la valutazione ai fini
PEO per il calcolo delle presenze effettuate nell'anno 2020 che era risultato inferiore al minimo stabilito in 150 giorni annui di effettiva presenza in servizio;
nel periodo oggetto di valutazione ai fini della peo, aveva usufruito di n.57 giorni di permessi ex l.104/1992, nonché, di n.4 giorni per corsi di formazione, nonché di n.21 giorni di congedo straordinario, per un totale di giorni decurtati dalla resistente pari a 82; con determinazione n.67 del 29.09.2021, la resistente approvava in via definitiva la graduatoria provvisoria, confermando l'esclusione dal processo valutativo della ricorrente;
in particolare, la ricorrente evidenziava che la resistente, aveva erroneamente valutato i giorni in cui aveva usufruito dei permessi ex legge 104/1992 e del congedo straordinario ex art.4, co.2, legge 53/2000 e legge 388/2000, in quanto gli stessi erano assimilabili ai congedi di maternità/paternità, il cui calcolo era escluso dalle assenze;
i permessi ex legge 104/1992 erano assimilabili ai permessi per congedi di maternità e paternità e pertanto, a norma del contratto decentrato non dovevano essere calcolati come assenze, ma dovevano essere considerati al pari dei giorni di presenza;
lo stesso valeva altresì per i congedi straordinari ex legge 53/2000 e legge 388/2000 , volti alla tutela delle medesime situazioni, e, quindi, anch'essi assimilabili alla presenza in servizio;
anche i permessi per la formazione erano da assimilarsi a presenza in servizio in quanto per la loro fruizione, presupponevano la presenza in servizio del dipendente, ed erano assoggettati ad un regime giuridico ed economico diverso da quello proprio delle aspettative e dalle assenze dal servizio;
il numero delle assenze dal servizio, diverse da ferie, festività soppresse e riposi compensativi, congedi maternità e paternità e ad essi assimilati, pertanto, non era pertanto tale da comportare la non valutazione ai fini della PEO;
quanto agli ulteriori requisiti previsti dalla norma, la ricorrente dichiarava di essere in categoria D6 da oltre 24 mesi e di aver riportato una valutazione positiva nel precedente triennio.
Su tali premesse, ha rivendicato il proprio diritto al corretto calcolo dei giorni di presenza, con inclusione dei giorni in cui aveva usufruito dei permessi ex lege 104/1992, con inserimento nella procedura selettiva e conseguente riconoscimento della PEO e passaggio dalla posizione economi D6 alla posizione economica D7. Ciò in quanto, in considerazione della equiparazione dei giorni di permessi per legge 104/92, dei congedi straordinari e delle giornate di formazione professionale, a giorni di presenza risultava superato lo sbarramento dei 150 giorni di presenza ed altresì, non raggiunta la soglia del 20% di assenze dalla quale ne deriverebbe una decurtazione del punteggio.. Pertanto, la ricorrente, in subordine, aveva diritto ad essere ammessa alla procedura selettiva per la progressione economica orizzontale e, conseguentemente, ad essere correttamente valutato dall'amministrazione resistente. In via ulteriormente gradata, il ricorrente ha diritto al risarcimento del danno diritto al risarcimento del danno derivante dalla illegittimità del comportamento tenuto dall'amministrazione resistente, dovuto al non corretto calcolo dei giorni di presenza . Si è costituito il convenuto ed ha resistito all'avversa domanda CP_1 chiedendone il rigetto.
Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del presente procedimento, ha deciso la causa.
La domanda è infondata e va rigettata per le argomentazioni di seguito esposte.
La ricorrente, dipendente dell'Amministrazione dal 05.07.2004 con profilo assistente sociale categ. D fascia economica 6 presentava domanda di ammissione alla procedura per il conseguimento della p.e.o. In esito alla valutazione delle domande pervenute, il Comune riteneva di non dover ammettere la ricorrente, atteso il mancato riscontro del requisito dei 150 giorni di effettiva presenza nell'anno di riferimento 2020 per cui, con determina n. 57 del 9/8/2021, approvava la graduatoria provvisoria in cui la ricorrente risultava esclusa. Avverso la graduatoria provvisoria la ricorrente proponeva reclamo chiedendo il ricalcolo delle assenze attribuite allo stesso, escludendo dal computo la fruizione dei permessi ex legge 104/1992, essendone beneficiario al pari dei permessi ex art.4, co. 2, Legge 53/2000 e legge 388/2000 (c.d. congedo straordinario) . Con nota prot. n. 8062 del
1.9.2021 la P.A. resistente respingeva il reclamo, evidenziando che da un ulteriore controllo fatto sul programma delle presenze e sul cartaceo agli atti – le presenze effettive della ricorrente nell'anno in considerazioni risultavano inferiori al minimo stabilito per legge e da avviso in 150 giorni annui di effettiva presenza in servizio. In data 29/9/2021 la P.A. resistente approvava, pertanto, la graduatoria definitiva.
Con il ricorso in esame, la ricorrente impugna le determinazioni dell'Ente rivendicando l'erroneità della valutazione dei giorni di presenza, dovendosi computare, a tali fini, anche i giorni in cui la stessa beneficiava di giorni di assenza per permessi ex L. 104/92, nonché dei giorni di congedo straordinario ex ex art.4, co. 2, Legge 53/2000 e legge 388/2000 e, infine, dei giorni in cui la stessa partecipava a corsi di formazione professionale. Rivendica, conseguentemente, l'ammissione alla progressione economica orizzontale e il diritto a vedersi corrisposte le somme indebitamente non percepite oltre il risarcimento del danno da perdita di chance.
Il nel costituirsi in giudizio ha riconosciuto che i giorni in cui la CP_1 stessa aveva partecipato a corsi di formazione professionale andavano conteggiati quali e vere proprie presenze ai fini dell'accrescimento professionale del dipendente;
ha tuttavia evidenziato che qualora la P.A. avesse riconosciuto i n. 4 giorni di presenza per lo svolgimento di corsi di formazione, la ricorrente non avrebbe comunque conseguito il requisito dei
150 giorni di presenza richiesti dalla norma e dall'avviso pubblico.
Ha quindi reiterato l'eccezione di infondatezza della richiesta della ricorrente di vedersi conteggiate, come presenze effettive, i giorni in cui la stessa aveva beneficiato dei permessi ex. L. 104/92 e di congedo straordinario ex art.4, co.
2, Legge 53/2000 e legge 388/2000.
Invero, i requisiti di ammissione previsti dall'avviso pubblico di indizione della procedura in esame sono quelli già contemplati dal CCNL di categoria nonché dal CCDI In particolare, il CCNL di settore all'art.16 prevede che “1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste.
2. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6. 3. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi. […]”.
Il contratto decentrato prevede all'art. 7 “[…] 3. Ai fini della progressione economica alla posizione immediatamente successiva della categoria di appartenenza è richiesto come requisito per la partecipazione alla relativa selezione un'anzianità di servizio di ventiquattro mesi nella posizione economica iniziale di appartenenza per il personale in servizio a tempo indeterminato. [...] 10. ...l'effettiva attribuzione della progressione orizzontale
è, comunque, subordinata al raggiungimento di una valutazione minima di 70 punti (su base 100) ottenuta dall'applicazione del sistema di valutazione che terrà conto dei criteri indicati al comma 6 e dei seguenti ulteriori criteri:
A1performance individuale (media delle valutazioni secondo il sistema previgente nel triennio) = 50 punti;
B- esperienza professionale 45; C competenze acquisite 5. [...] B. Controparte_3
ESPERIENZA PROFESSIONALE. Per esperienza professionale si intende
l'insieme strutturato di conoscenze, di capacità, di atteggiamenti necessari per l'efficace svolgimento di un compito, così come rilevate e valutate con le allegate schede distinte per categoria giuridica di appartenenza. Oggetto della valutazione è l'attività effettivamente svolta riferita alla categoria di appartenenza ed il punteggio massimo conseguibile, per tutte le categorie
A/B/C/D. è pari a 45 su 100. Le assenze dal servizio, anche non continuative, ad esclusione delle sole ferie, festività soppresse e riposi compensativi, congedi maternità e paternità e ad essi assimilati come disciplinati dal capo
III e IV del D.Lgs. 151/2001 verificatesi nel triennio antecedente alla data di decorrenza dell'attribuzione economica e giuridica della PEO come indicata al precedente art.2 comma 3 del presente regolarmente riducono il punteggio nella seguente misura: • fino al 20% di giorni di assenza sul totale delle giornate del triennio determinate come indicato di seguito: nessuna decurtazione del punteggio;
• oltre il 20% e fino al 35% di giorni di assenza sul totale delle giornate del triennio determinate come indicato di seguito: il punteggio è ridotto nella misura del 15%; • oltre il 35% e fino al 50% di giorni di assenza sul totale delle giornate del triennio determinate come indicato di seguito: il punteggio è ridotto nella misura del 30%; • oltre il 50% di giorni di assenza sul totale delle giornate del triennio determinate come indicato di seguito: il punteggio riportato è azzerato. [...] 17. La valutazione non sarà effettuata se il dipendente ha ricevuto nell'anno di valutazione e fino al biennio precedente una sanzione disciplinare superiore al rimprovero verbale e/o non ha garantito almeno 150 giorni annuali di effettiva presenza in servizio negli stessi periodi.
Ciò posto, sostiene il ricorrente che i permessi ex lege 104/1992 siano assimilabili ai permessi per congedi di maternità e paternità e che pertanto, a norma del contratto decentrato non dovevano essere calcolati come assenze, ma dovevano essere considerati al pari dei giorni di presenza, così come i congedi straordinari ex lege 53/2000 e legge 388/2000, volti alla tutela delle medesime situazioni, e, quindi, anch'essi assimilabili alla presenza in servizio.
Tale assunto non è convincente, in quanto in contrasto con il tenore letterale e la ratio dell'istituto in questione.
Invero, la norma contrattuale (comma 17 dell'art. 7 del CCDI) richiede il requisito di “almeno 150 giorni annuali di effettiva presenza in servizio”. Come condivisibilmente osservato dal convenuto, è la ratio stessa CP_1 dell'istituto in parola ad escludere che possa ritenersi assimilabile alla
“effettiva presenza” il permesso ex L. 104/92 o il congedo straordinario. Difatti, è proprio la presenza effettiva il presupposto essenziale perché il dipendente possa conseguire l'arricchimento ed accrescimento delle proprie competenze professionali, cui consegue il diritto al riconoscimento della p.e.o.
Ciò in quanto i periodi rilevanti ai fini delle progressioni economiche presuppongono un'attività lavorativa effettivamente svolta, che porta ad un arricchimento della professionalità e ad un miglioramento delle capacità lavorative del dipendente, situazione che non ricorre nel momento in cui il dipendente si assenta dal servizio e non svolge la propria attività lavorativa.
Diversamente, le tutele invero riconosciute ai lavoratori che beneficiano dei permessi in questione, sia direttamente (in quanto portatori di handicap) o indirettamente (in quanto dediti all'assistenza di familiare disabile), sono di tipo “figurativo”, volte cioè a far conseguire al lavoratore effetti che in ragione delle relative assenze, non si produrrebbero sulla maturazione dell'anzianità di servizio.
Pertanto, l'equiparazione dei giorni di permesso ex L. 104/92 e per congedo straordinario ai giorni di assenza per maternità, paternità ed ad essi assimilati come disciplinati dal capo III e IV del D.lgs. 151/2011, è valevole ai soli fini previdenziali e non anche, ai fini del conseguimento di una utilità economica, necessariamente e indissolubilmente legata alla effettiva presenza in servizio.
Nè può ritenersi che la mancata equiparazione dell'assenza alla presenza in servizio per i lavoratori che fruiscono dei permessi ex L. n. 104/1992 realizzi una forma di discriminazione, come paventato dal ricorrente.
Invero, si discute, come detto, di un'utilità economica collegata alla presenza in servizio ed allo specifico arricchimento professionale, laddove la tutela del soggetto portatore di handicap (“direttamente” o “indirettamente” disabile), trova nell'ordinamento altre forme di tutela di natura previdenziale, finalizzate a garantire allo stesso effetti che, diversamente, in ragione delle relative assenze, non si produrrebbero sulla maturazione dell'anzianità di servizio.
Il medesimo ragionamento vale, altresì, per i congedi straordinari legge
53/2000 e legge 388/2000 in quanto aventi la medesima finalità dei permessi ex legge 104/1992.
Alla luce della argomentazioni esposte, deve affermarsi l'inesistenza del requisito per l'ammissione alla procedura di valutazione della P.E.O., con la conseguenza che nessun riconoscimento economico può essere rivendicato dalla ricorrente, assorbita ogni ulteriore questione.
La novità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, così provvede:
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 04.01.2024
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Molè