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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1372/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4431/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8815 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto telematicamente dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 22.05.2024, Ricorrente_1 si opponeva all'avviso di accertamento n. 8815, notificato in data 27.03.2024, per Imu anno 2019, dovuta al Comune di Catania, per la somma di € 711,00.
Eccepiva la insussistenza del presupposto impositivo, non essendo l'immobile in oggetto di sua proprietà nell'anno 2019.
Il Comune di Catania non si costituiva in giudizio.
Con successive memorie, il procuratore del ricorrente chiedeva dichiararsi la estinzione del giudizio, deducendo che rinunciava al ricorso, essendovi stato, da parte del Comune, l'annullamento dell'atto impugnato.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico, Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 11.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la estinzione del processo, avendo il ricorrente rinunciato al ricorso.
Le spese vanno compensate, tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara estinto il procedimento.
Compensa le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
11.02.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr. Pasquale Nigro
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4431/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8815 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto telematicamente dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 22.05.2024, Ricorrente_1 si opponeva all'avviso di accertamento n. 8815, notificato in data 27.03.2024, per Imu anno 2019, dovuta al Comune di Catania, per la somma di € 711,00.
Eccepiva la insussistenza del presupposto impositivo, non essendo l'immobile in oggetto di sua proprietà nell'anno 2019.
Il Comune di Catania non si costituiva in giudizio.
Con successive memorie, il procuratore del ricorrente chiedeva dichiararsi la estinzione del giudizio, deducendo che rinunciava al ricorso, essendovi stato, da parte del Comune, l'annullamento dell'atto impugnato.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico, Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 11.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la estinzione del processo, avendo il ricorrente rinunciato al ricorso.
Le spese vanno compensate, tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara estinto il procedimento.
Compensa le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
11.02.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr. Pasquale Nigro