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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 13/02/2026, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1486/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2345/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12983/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
3 e pubblicata il 17/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239034158817 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239034158817 IVA-ALTRO 2003 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239034158817 IRAP 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
le parti confermano le conclusioni già rassegnate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'ader il 7 novembre 2023 notificò a Resistente_1 l'intimazione di pagamento n. 07120239034158817000 e le sottese cartelle:
n. 07120170078187052000, emessa all'esito di controllo ex art. 36 ter dpr 600/73, asseritamente notificata il 3.10.2018 di euro 1.923,64 relativa a Irpef anno 2013;
n. 07120190065239802001, derivante da avvisi di accertamento, asseritamente notificata il 25.5.2019 di euro 212.611,16 per tributi erariali anni dal 1997 al 2003.
Il contribuente impugnò l'atto del quale chiese l'annullamento per i seguenti motivi:
mancanza di soggettività passiva Iva. Infatti, il ruolo di socio di una società di fatto attribuito al Resistente_1 dall'Agenzia delle Entrate, era stato escluso in giudizi che egli aveva promosso;
l'omessa notifica delle cartelle;
il difetto di motivazione dell'intimazione che contiene il mero richiamo alle cartelle senza allegarle;
la prescrizione del credito e delle sanzioni.
Si costituì in giudizio l'agenzia delle entrate che depositò la prova della notifica delle cartelle, concludendo per il rigetto del ricorso.
Il 7 maggio 2024 il ricorrente depositò memoria illustrativa con la quale contestò la regolarità delle notifiche prodotte.
La CGT con sentenza n. 12983 pronunciata all'udienza del 7.6.2024 e depositata il 17.9.2024 in parziale accoglimento del ricorso annullò l'intimazione di pagamento per la parte relativa alla cartella n.
07120190065239802001 e per la parte corrispondente a sanzioni ed interessi della cartella n.
07120170078187052000, rigettandolo nel resto. Compensò le spese tra le parti per 1/5; per i rimanenti 4/5 condannò le convenute in solido alla rifusione in ragione di complessivi € 6.400,00, oltre 15%, cp, iva e cut, il tutto con attribuzione ai difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
I primi giudici così motivarono la decisione:
disattesero l'eccezione di difetto di motivazione della intimazione;
la cartella n. 07120170078187052000, dopo due vani tentativi, del 12.5.2018 e del 31.5.2018, come risultava dalla relata del messo, fu notificata, ex art. 140, con deposito nella casa comunale, con successivo invio della raccomandata con la quale il destinatario veniva reso edotto del deposito, n. 57304999314-8 del
19.9.2018, consegnata il 3.10.2018, come risulta dall'avviso di ricevimento sottoscritto;
la data di consegna coincide con quella indicato nell'intimazione. Dal 3.10.2018 al 7.11.2023, data quest'ultima di notifica dell'intimazione oggetto di causa, risulta consumato il termine di prescrizione quinquennale per sanzioni ed interessi ma non quello decennale per l'Irpef. In relazione a questa cartella, pur dando atto che v'era stato un contenzioso, ritennero che esso si fosse concluso con una pronuncia favorevole al ricorrente.
La cartella n. 07120190065239802001 risultava consegnata il 18.5.2019 a mani della moglie, ma non era stata prodotta la CAN, la cui spedizione non risulta nemmeno annotata nella relata;
poiché la notifica non era avvenuta in forma semplificata, tramite il servizio postale, ma a mezzo messo, l'iter notificatorio non risultava compiuto e la notifica non era valida.
L'agenzia delle entrate ha chiesto che, in parziale riforma della sentenza impugnata, fosse accolto l'appello e riformata la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermata la legittimità dell'operato dell'Ufficio, nonché valutata ipotesi di responsabilità aggravata ex articolo 96 c.p.c..
Il contribuente si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e loro distrazione ai difensori antistatari.
Nella seduta del 12 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'agenzia con il primo motivo contesta la decisione in riferimento alla cartella n. 07120170078187052000, evidenziando che non sarebbe decorso il termine quinquennale di prescrizione di sanzioni ed interessi.
Il contribuente deduce la inammissibilità di questo motivo, perché proposto per la prima volta in grado di appello. L'agenzia in primo grado aveva fondato la sua difesa sul termine decennale di prescrizione del tributo, non facendo alcun riferimento al termine di prescrizione di interessi e sanzioni.
Il rilievo non è fondato.
La necessità di articolare la difesa sul termine di prescrizione di interessi e sanzioni deriva dalla sentenza, per cui non può qualificarsi la deduzione in questo grado come inammissibile motivo nuovo.
In punto di diritto per quanto riguarda il termine di prescrizione, il collegio, dando seguito alla costante giurisprudenza di legittimità ( da ultimo sezioni unite n. 11676 del 30.4.2024, ritiene che:
il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948, n. 4, c.c. “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova e autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (cfr. Cass. 15 aprile 2019, n. 10549; 14 maggio 2018, n. 11624; 9 agosto 2016, n. 16713)”.
Le Sezioni Unite, con la citata sentenza hanno, dunque, confermato che i crediti erariali sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, l'art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributi previdenziali).
Per interessi e sanzioni correlati ai crediti erariali giurisprudenza ormai consolidata ha affermato che la prescrizione è quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ., per quanto riguarda gli interessi, e, ex art. 20 D.
Lgs. n. 472/1997, per quanto riguarda le sanzioni. In fatto va rilevato che la cartella fu notificata il 3 ottobre 2018 e l'intimazione il 7.11.2023.
Il motivo di appello è fondato.
Ed invero trova applicazione la proroga per l'emergenza sanitaria disposta dagli artt. 67, 68 del decreto legge 18/2020 e dall'art.12 del D.lgs. 24 settembre 2015, n.159.
L'articolo 68 aveva in particolare previsto la sospensione dei termini per le attività di accertamento, liquidazione e contenzioso degli enti impositori, stabilendo un blocco temporaneo tra l'8 marzo e il 31 maggio
2020.
Il quarto comma dell'articolo estende l'applicabilità della sospensione ai termini di prescrizione e decadenza, rinviando alle disposizioni dettate dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, che disciplina le sospensioni dovute ad eventi eccezionali.
Pertanto non è decorso il termine quinquennale per interessi e sanzioni per cui la sentenza di primo grado va sul punto riformata, confermando integralmente la pretesa oggetto della cartella n.
07120170078187052000.
In relazione alla cartella n. 07120190065239802001, i primi giudici l'hanno annullata rilevando un vizio della notifica in quanto il messo, dopo la consegna alla moglie del destinatario, non avrebbe inviato la raccomandata.
L'agenzia con il secondo motivo di impugnazione evidenzia l'erroneità della decisione.
L'appellato sostiene che la notifica non sarebbe regolare in quanto mancherebbe la prova dell'invio e della ricezione della raccomandata.
Osserva il collegio che la notifica degli atti tributari a mezzo messo è disciplinata dall'articolo 60 del dpr
600/73 il quale, prevede che:
a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio; b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata.
Sulla necessità che sia fornita la prova della ricezione e non la prova della sola spedizione della raccomandata informativa, la Corte di Cassazione con l'ordinanza 14093/2022 ha specificato che “in tema di avviso di accertamento, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139 c.p.c., comma 2, anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte.
Più nello specifico la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6243/2024 ha affermato che “La raccomandata informativa è, dunque, espressamente richiesta dalla disposizione di legge. Questa Corte, come ritenuto in plurime decisioni, ha però espressamente precisato che la disposizione prevede esclusivamente la spedizione di una “lettera raccomandata”, non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n. 20863/2017; Cass. n. 2868/2017; Cass. n. 17235/2017; Cass. n. 2377/2022). L'invio della raccomandata, escluso dai primi giudici, è, ad avviso del collegio provato dalla relata di notifica sulla quale il messo ne ha attestato la spedizione e tale attestazione fa fede fino a querela di falso.
La notifica della cartella è pertanto regolare.
L'avvenuta notifica della cartella, se da un lato non vizia l'intimazione successiva perché è stata rispettata la sequenza degli atti, tuttavia non esime il giudice dal valutare l'altra eccezione riproposta dall'appellato in relazione al merito della pretesa.
Sostiene l'appellato che gli avvisi di accertamento presupposti sarebbero stati annullati con sentenza della
CGT I di Napoli n. 7003/2022, dopo la notifica della cartella.
Il collegio può ricostruire la vicenda, anche processuale, dalla lettura della sentenza 7003 della allora commissione tributaria provinciale di Napoli che accolse il ricorso del Resistente_1:
Resistente_1 impugna sette avvisi di accertamento, relativi alle annualità 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, con i quali gli era stato contestato, nella qualità di socio di una presunta società di fatto intercorrente con la di lui coniuge Nominativo_1, maggiori redditi ai fini Irpef ed irrogate le conseguenti sanzioni.
Il complesso iter processuale può essere come di seguito sintetizzato:
1.- con ricorso depositato in data 19.10.2005, il Sig. Resistente_1 impugnava i richiamati n. 7 accertamenti, lamentando, tra l'altro, l'inesistenza di una società di fatto con la moglie. La CTP, con sentenza n. 16 del 16.3.2006 rigettava il ricorso, compensando le spese. Osservava all'uopo: − che le movimentazioni finanziarie discendenti dalle operazioni economiche realizzate transitavano sui conti correnti cointestati tra marito e moglie;
Avverso la richiamata sentenza della CTP, il Sig. Resistente_1 proponeva appello in data 27.4.2007 (CTR Napoli, RG 3132/07). La Ctr Con sentenza n. 73/46/2009, accoglieva poi l'appello;
Avverso tale sentenza, l'A.f. proponeva ricorso alla Suprema Corte. La Corte, con sentenza n. 4062 del
27.2.2015, dichiarava la nullità della impugnata sentenza rinviando al giudice di primo grado;
La causa veniva tempestivamente riassunta innanzi alla CTP di Napoli che accoglieva, con sentenza 6665/38/2017 il ricorso, compensando le spese.
L'Ufficio impugnava la sentenza innanzi alla CTR di Napoli che con sentenza n. 8333/19/2019 dichiarava la nullità del giudizio e della sentenza rimettendo la causa alla CTP;
Riassunta la causa la commissione con sentenza 7003/22 accolse il ricorso.
La sentenza veniva impugnata e la CGT di secondo grado di Napoli con sentenza n. 2352 emessa all'udienza del 7.3.2024 accolse rilevando la sussistenza dei caratteri della società di fatto e della partecipazione diretta del Resistente_1 alla società di fatto.
Però, come correttamente rilevato dall'appellato, la cartella è stata emessa in riferimento all'accertamento effettuato a carico della società, per il quale il Resistente_1 era stato ritenuto coobbligato, e non a carico del Resistente_1 quale persona fisica, accertamento quest'ultimo oggetto del giudizio indicato in precedenza che aveva riconosciuto il ruolo di socio di fatto del Resistente_1.
L'attribuzione di questo ruolo al Resistente_1 si fonda sugli accertamenti effettuati dalla GdF nei confronti della ditta individuale “D'Amora Maria” dai quali l'agenzia affermò l'esistenza di una società di fatto fra la stessa ed il coniuge Resistente_1. Per questo motivo emise avvisi di accertamento nei confronti della società di fatto (con notifica alla società ed ai soci Nominativo_1 e Resistente_1) e avvisi di accertamento nei confronti dei singoli soci. Il Resistente_1 fu l'unico ad impugnare gli avvisi emessi a carico della società; non altrettanto fece la Nominativo_1. Con separate sentenze, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli rigettò i ricorsi ritenendo che vi fosse la prova della esistenza della società di fatto;
la decisione fu ribaltata dal giudice di appello con sentenza 74/2009 a parere del quale l'Ufficio non avrebbe provato l'esistenza della società di fatto.
L'Agenzia propose ricorso per Cassazione.
La Corte con ordinanza n. 28537/05/2017 accolse il ricorso annulando la sentenza con rinvio.
Questo giudizio non è stato riassunto con la conseguenza che gli avvisi di accertamento non sono stati annullati.
La cartella ….9802001 fu emessa a seguito della mancata riassunzione del giudizio che aveva ad oggetto gli avvisi di accertamento emessi a carico della società. Non essendo stata impugnata la cartella, che per i motivi suindicati, era stata regolarmente notificata, non possono essere sollevate in questo giudizio eccezioni sul merito della pretesa.
La decisione, peraltro non definitiva, sulla vicenda processuale scaturita dalla impugnazione da parte del
Resistente_1 delle cartelle emesse a suo carico per i redditi derivanti dalla partecipazione alla società di fatto non possono avere alcuna incidenza sulla decisione di questo giudizio nel quale la pretesa si fonda su una decisione divenuta definitiva per mancata riassunzione.
L'appello va accolto con conseguente conferma dell'intimazione di pagamento.
Le spese del doppio grado, attesi i contrasti in giurisprudenza sulla regolarità delle notifiche, vanno compensate.
P.Q.M.
accoglie l'appello.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2345/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12983/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
3 e pubblicata il 17/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239034158817 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239034158817 IVA-ALTRO 2003 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239034158817 IRAP 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
le parti confermano le conclusioni già rassegnate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'ader il 7 novembre 2023 notificò a Resistente_1 l'intimazione di pagamento n. 07120239034158817000 e le sottese cartelle:
n. 07120170078187052000, emessa all'esito di controllo ex art. 36 ter dpr 600/73, asseritamente notificata il 3.10.2018 di euro 1.923,64 relativa a Irpef anno 2013;
n. 07120190065239802001, derivante da avvisi di accertamento, asseritamente notificata il 25.5.2019 di euro 212.611,16 per tributi erariali anni dal 1997 al 2003.
Il contribuente impugnò l'atto del quale chiese l'annullamento per i seguenti motivi:
mancanza di soggettività passiva Iva. Infatti, il ruolo di socio di una società di fatto attribuito al Resistente_1 dall'Agenzia delle Entrate, era stato escluso in giudizi che egli aveva promosso;
l'omessa notifica delle cartelle;
il difetto di motivazione dell'intimazione che contiene il mero richiamo alle cartelle senza allegarle;
la prescrizione del credito e delle sanzioni.
Si costituì in giudizio l'agenzia delle entrate che depositò la prova della notifica delle cartelle, concludendo per il rigetto del ricorso.
Il 7 maggio 2024 il ricorrente depositò memoria illustrativa con la quale contestò la regolarità delle notifiche prodotte.
La CGT con sentenza n. 12983 pronunciata all'udienza del 7.6.2024 e depositata il 17.9.2024 in parziale accoglimento del ricorso annullò l'intimazione di pagamento per la parte relativa alla cartella n.
07120190065239802001 e per la parte corrispondente a sanzioni ed interessi della cartella n.
07120170078187052000, rigettandolo nel resto. Compensò le spese tra le parti per 1/5; per i rimanenti 4/5 condannò le convenute in solido alla rifusione in ragione di complessivi € 6.400,00, oltre 15%, cp, iva e cut, il tutto con attribuzione ai difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
I primi giudici così motivarono la decisione:
disattesero l'eccezione di difetto di motivazione della intimazione;
la cartella n. 07120170078187052000, dopo due vani tentativi, del 12.5.2018 e del 31.5.2018, come risultava dalla relata del messo, fu notificata, ex art. 140, con deposito nella casa comunale, con successivo invio della raccomandata con la quale il destinatario veniva reso edotto del deposito, n. 57304999314-8 del
19.9.2018, consegnata il 3.10.2018, come risulta dall'avviso di ricevimento sottoscritto;
la data di consegna coincide con quella indicato nell'intimazione. Dal 3.10.2018 al 7.11.2023, data quest'ultima di notifica dell'intimazione oggetto di causa, risulta consumato il termine di prescrizione quinquennale per sanzioni ed interessi ma non quello decennale per l'Irpef. In relazione a questa cartella, pur dando atto che v'era stato un contenzioso, ritennero che esso si fosse concluso con una pronuncia favorevole al ricorrente.
La cartella n. 07120190065239802001 risultava consegnata il 18.5.2019 a mani della moglie, ma non era stata prodotta la CAN, la cui spedizione non risulta nemmeno annotata nella relata;
poiché la notifica non era avvenuta in forma semplificata, tramite il servizio postale, ma a mezzo messo, l'iter notificatorio non risultava compiuto e la notifica non era valida.
L'agenzia delle entrate ha chiesto che, in parziale riforma della sentenza impugnata, fosse accolto l'appello e riformata la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermata la legittimità dell'operato dell'Ufficio, nonché valutata ipotesi di responsabilità aggravata ex articolo 96 c.p.c..
Il contribuente si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e loro distrazione ai difensori antistatari.
Nella seduta del 12 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'agenzia con il primo motivo contesta la decisione in riferimento alla cartella n. 07120170078187052000, evidenziando che non sarebbe decorso il termine quinquennale di prescrizione di sanzioni ed interessi.
Il contribuente deduce la inammissibilità di questo motivo, perché proposto per la prima volta in grado di appello. L'agenzia in primo grado aveva fondato la sua difesa sul termine decennale di prescrizione del tributo, non facendo alcun riferimento al termine di prescrizione di interessi e sanzioni.
Il rilievo non è fondato.
La necessità di articolare la difesa sul termine di prescrizione di interessi e sanzioni deriva dalla sentenza, per cui non può qualificarsi la deduzione in questo grado come inammissibile motivo nuovo.
In punto di diritto per quanto riguarda il termine di prescrizione, il collegio, dando seguito alla costante giurisprudenza di legittimità ( da ultimo sezioni unite n. 11676 del 30.4.2024, ritiene che:
il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948, n. 4, c.c. “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova e autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (cfr. Cass. 15 aprile 2019, n. 10549; 14 maggio 2018, n. 11624; 9 agosto 2016, n. 16713)”.
Le Sezioni Unite, con la citata sentenza hanno, dunque, confermato che i crediti erariali sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, l'art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributi previdenziali).
Per interessi e sanzioni correlati ai crediti erariali giurisprudenza ormai consolidata ha affermato che la prescrizione è quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ., per quanto riguarda gli interessi, e, ex art. 20 D.
Lgs. n. 472/1997, per quanto riguarda le sanzioni. In fatto va rilevato che la cartella fu notificata il 3 ottobre 2018 e l'intimazione il 7.11.2023.
Il motivo di appello è fondato.
Ed invero trova applicazione la proroga per l'emergenza sanitaria disposta dagli artt. 67, 68 del decreto legge 18/2020 e dall'art.12 del D.lgs. 24 settembre 2015, n.159.
L'articolo 68 aveva in particolare previsto la sospensione dei termini per le attività di accertamento, liquidazione e contenzioso degli enti impositori, stabilendo un blocco temporaneo tra l'8 marzo e il 31 maggio
2020.
Il quarto comma dell'articolo estende l'applicabilità della sospensione ai termini di prescrizione e decadenza, rinviando alle disposizioni dettate dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, che disciplina le sospensioni dovute ad eventi eccezionali.
Pertanto non è decorso il termine quinquennale per interessi e sanzioni per cui la sentenza di primo grado va sul punto riformata, confermando integralmente la pretesa oggetto della cartella n.
07120170078187052000.
In relazione alla cartella n. 07120190065239802001, i primi giudici l'hanno annullata rilevando un vizio della notifica in quanto il messo, dopo la consegna alla moglie del destinatario, non avrebbe inviato la raccomandata.
L'agenzia con il secondo motivo di impugnazione evidenzia l'erroneità della decisione.
L'appellato sostiene che la notifica non sarebbe regolare in quanto mancherebbe la prova dell'invio e della ricezione della raccomandata.
Osserva il collegio che la notifica degli atti tributari a mezzo messo è disciplinata dall'articolo 60 del dpr
600/73 il quale, prevede che:
a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio; b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata.
Sulla necessità che sia fornita la prova della ricezione e non la prova della sola spedizione della raccomandata informativa, la Corte di Cassazione con l'ordinanza 14093/2022 ha specificato che “in tema di avviso di accertamento, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139 c.p.c., comma 2, anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte.
Più nello specifico la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6243/2024 ha affermato che “La raccomandata informativa è, dunque, espressamente richiesta dalla disposizione di legge. Questa Corte, come ritenuto in plurime decisioni, ha però espressamente precisato che la disposizione prevede esclusivamente la spedizione di una “lettera raccomandata”, non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n. 20863/2017; Cass. n. 2868/2017; Cass. n. 17235/2017; Cass. n. 2377/2022). L'invio della raccomandata, escluso dai primi giudici, è, ad avviso del collegio provato dalla relata di notifica sulla quale il messo ne ha attestato la spedizione e tale attestazione fa fede fino a querela di falso.
La notifica della cartella è pertanto regolare.
L'avvenuta notifica della cartella, se da un lato non vizia l'intimazione successiva perché è stata rispettata la sequenza degli atti, tuttavia non esime il giudice dal valutare l'altra eccezione riproposta dall'appellato in relazione al merito della pretesa.
Sostiene l'appellato che gli avvisi di accertamento presupposti sarebbero stati annullati con sentenza della
CGT I di Napoli n. 7003/2022, dopo la notifica della cartella.
Il collegio può ricostruire la vicenda, anche processuale, dalla lettura della sentenza 7003 della allora commissione tributaria provinciale di Napoli che accolse il ricorso del Resistente_1:
Resistente_1 impugna sette avvisi di accertamento, relativi alle annualità 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, con i quali gli era stato contestato, nella qualità di socio di una presunta società di fatto intercorrente con la di lui coniuge Nominativo_1, maggiori redditi ai fini Irpef ed irrogate le conseguenti sanzioni.
Il complesso iter processuale può essere come di seguito sintetizzato:
1.- con ricorso depositato in data 19.10.2005, il Sig. Resistente_1 impugnava i richiamati n. 7 accertamenti, lamentando, tra l'altro, l'inesistenza di una società di fatto con la moglie. La CTP, con sentenza n. 16 del 16.3.2006 rigettava il ricorso, compensando le spese. Osservava all'uopo: − che le movimentazioni finanziarie discendenti dalle operazioni economiche realizzate transitavano sui conti correnti cointestati tra marito e moglie;
Avverso la richiamata sentenza della CTP, il Sig. Resistente_1 proponeva appello in data 27.4.2007 (CTR Napoli, RG 3132/07). La Ctr Con sentenza n. 73/46/2009, accoglieva poi l'appello;
Avverso tale sentenza, l'A.f. proponeva ricorso alla Suprema Corte. La Corte, con sentenza n. 4062 del
27.2.2015, dichiarava la nullità della impugnata sentenza rinviando al giudice di primo grado;
La causa veniva tempestivamente riassunta innanzi alla CTP di Napoli che accoglieva, con sentenza 6665/38/2017 il ricorso, compensando le spese.
L'Ufficio impugnava la sentenza innanzi alla CTR di Napoli che con sentenza n. 8333/19/2019 dichiarava la nullità del giudizio e della sentenza rimettendo la causa alla CTP;
Riassunta la causa la commissione con sentenza 7003/22 accolse il ricorso.
La sentenza veniva impugnata e la CGT di secondo grado di Napoli con sentenza n. 2352 emessa all'udienza del 7.3.2024 accolse rilevando la sussistenza dei caratteri della società di fatto e della partecipazione diretta del Resistente_1 alla società di fatto.
Però, come correttamente rilevato dall'appellato, la cartella è stata emessa in riferimento all'accertamento effettuato a carico della società, per il quale il Resistente_1 era stato ritenuto coobbligato, e non a carico del Resistente_1 quale persona fisica, accertamento quest'ultimo oggetto del giudizio indicato in precedenza che aveva riconosciuto il ruolo di socio di fatto del Resistente_1.
L'attribuzione di questo ruolo al Resistente_1 si fonda sugli accertamenti effettuati dalla GdF nei confronti della ditta individuale “D'Amora Maria” dai quali l'agenzia affermò l'esistenza di una società di fatto fra la stessa ed il coniuge Resistente_1. Per questo motivo emise avvisi di accertamento nei confronti della società di fatto (con notifica alla società ed ai soci Nominativo_1 e Resistente_1) e avvisi di accertamento nei confronti dei singoli soci. Il Resistente_1 fu l'unico ad impugnare gli avvisi emessi a carico della società; non altrettanto fece la Nominativo_1. Con separate sentenze, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli rigettò i ricorsi ritenendo che vi fosse la prova della esistenza della società di fatto;
la decisione fu ribaltata dal giudice di appello con sentenza 74/2009 a parere del quale l'Ufficio non avrebbe provato l'esistenza della società di fatto.
L'Agenzia propose ricorso per Cassazione.
La Corte con ordinanza n. 28537/05/2017 accolse il ricorso annulando la sentenza con rinvio.
Questo giudizio non è stato riassunto con la conseguenza che gli avvisi di accertamento non sono stati annullati.
La cartella ….9802001 fu emessa a seguito della mancata riassunzione del giudizio che aveva ad oggetto gli avvisi di accertamento emessi a carico della società. Non essendo stata impugnata la cartella, che per i motivi suindicati, era stata regolarmente notificata, non possono essere sollevate in questo giudizio eccezioni sul merito della pretesa.
La decisione, peraltro non definitiva, sulla vicenda processuale scaturita dalla impugnazione da parte del
Resistente_1 delle cartelle emesse a suo carico per i redditi derivanti dalla partecipazione alla società di fatto non possono avere alcuna incidenza sulla decisione di questo giudizio nel quale la pretesa si fonda su una decisione divenuta definitiva per mancata riassunzione.
L'appello va accolto con conseguente conferma dell'intimazione di pagamento.
Le spese del doppio grado, attesi i contrasti in giurisprudenza sulla regolarità delle notifiche, vanno compensate.
P.Q.M.
accoglie l'appello.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.