CASS
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2025, n. 40704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40704 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - STEFANO APRILE GA DI IU NG ER NN CE TI SENTENZA sul ricorso proposto da: NO DA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE di APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NG ER NN;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale ELISABETTA CENICCOLA, he ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udite le conclusioni dell’avv. GIORGIA PICUTI, che si è riportata ai motivi di ricorso ed ha insistito per l’accoglimento degli stessi RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Messina del 31 ottobre 2012, IN AR è stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen., nonché dei reati di estorsione aggravata dal metodo mafioso e del reato attualmente previsto dall’art. 512-bis cod. pen. (già art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con legge 07 agosto 1992, n. 356 e poi abrogato dall’art. 7 d.lgs.1° marzo 2018, n. 21) e, per l’effetto, è stato condannato alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali;
con applicazione delle pene accessorie e risarcimento del danno subito dalle costituite parti civili, oltre che refusione delle spese da queste sostenute ed applicazione di misura di sicurezza.
1.1. La Corte di appello di Messina, con decisione del 28 ottobre 2014, ha parzialmente riformato tale pronuncia, in punto di pena;
questa Sezione della Corte di cassazione – con sentenza del 14 gennaio 2016 – ha in primo luogo stabilito la irrevocabilità della condanna, quanto al reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen., per poi annullare la sentenza impugnata, senza rinvio con riferimento alla contestazione ex art. 512-bis cod. pen. e invece con rinvio, per ciò che inerisce sia alla contestazione di estorsione aggravata sub b) della rubrica, sia alla statuizione di confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen., collegata alla definitività della condanna per concorso esterno in associazione mafiosa, in relazione al quale era stata stabilita - a carico dell’imputato - la condanna alla pena di anni quattro di reclusione.
1.2. Con sentenza del 13/06/2019, la Corte di appello di Reggio Calabria – decidendo in veste di giudice del rinvio – ha, per quanto ora di interesse, assolto IN AR dall’imputazione di estorsione aggravata sub 8) della rubrica, con formula di rito “perché il Penale Sent. Sez. 1 Num. 40704 Anno 2025 Presidente: DE RZ PP Relatore: NN NG ER Data Udienza: 29/10/2025 fatto non sussiste” ed ha confermato la confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen., quanto all’intero patrimonio riferibile all’imputato, costituito da beni mobili e immobili, oltre che da quote societarie e conti correnti bancari;
tale misura concerneva il reato-spia ex artt. 110 e 416-bis cod. pen., oggetto di condanna definitiva, per avere l’imputato concorso con il clan dei “barcellonesi”, articolazione territoriale di “cosa nostra”, ponendosi quale punto di contatto tra l’associazione mafiosa e il mondo imprenditoriale, in particolare con le società aggiudicatrici di importanti contratti di appalto.
1.3. La Quinta Sezione di questa Corte, con sentenza del 13 gennaio 2022, ha annullato la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca, rinviando per nuovo giudizio – esclusivamente su tale punto - ad altra Sezione della Corte di appello di Messina.
1.4. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha così deciso: - ha revocato la disposta confisca, limitatamente al solo immobile ubicato in Gioiosa Marea, alla contrada Maddalena (cespite destinato a civile abitazione, distinto in catasto al fol. 39, p.lla 453); - ha confermato nel resto la sentenza impugnata.
2. Ricorre per cassazione IN AR, a mezzo di due distinti ricorsi, rispettivamente a firma dell’avv. Maurizio Canfora e dell’avv. Giuseppe Calabrò.
2.1. Con il ricorso a firma dell’avv. Canfora, si deduce un motivo unico, a mezzo del quale vengono denunciati i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione, in relazione all’art. 627, comma 3 cod. proc. pen., con riferimento alla mancata ottemperanza al principio di diritto enucleato nella sentenza di annullamento con rinvio. Sarebbe stato necessario – una volta circoscritto il lasso di tempo entro il quale si è manifestata la pericolosità sociale – accertare i redditi leciti del ricorrente e dei familiari, tenuto conto dell’esistenza di una attività di impresa iniziata oltre venti anni addietro, rispetto al periodo di interesse, che si estende dal 2006 al 2008. Sarebbero stati da verificare, inoltre, sia la correlazione tra gli incrementi economici e i rapporti con la consorteria, sia l’eventuale livello di inquinamento dell’attività d’impresa; sarebbe stato anche da considerare come – alla condanna che ha generato la confisca – abbiano fatto seguito tutte sentenza di assoluzione. Non si è tenuto conto, infine, dei passaggi salienti della sentenza della Corte di cassazione n. 816 del 2023, che ha annullato il decreto del 20/12/2021 della Corte di appello di Messina. Il ricorrente non ha commesso ulteriori reati, né ha ricevuto fondi liquidi da terzi o favorito atti illeciti di qualsivoglia genere.
2.2. Con il primo motivo del ricorso a firma dell’avv. Giuseppe Calabrò, si lamenta violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 627, comma 3 cod. proc. pen. e 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, per avere la sentenza impugnata omesso di attenersi alle prescrizioni imposte dalla pronuncia di rinvio, con evidente violazione di legge, previo errore metodologico nell’analisi patrimoniale, prodromica rispetto alla disposta confisca allargata. La decisione impugnata si è soffermata sul mero aspetto della ragionevolezza temporale, individuando il periodo di interesse negli anni che vanno dal 2003 al 2009; ha però ignorato la necessità – pure evidenziata dalla sentenza rescindente – di procedere a un rigoroso accertamento, quanto alla stima dei valori economici in gioco (in altri termini, risulta carente l’analisi circa la sussistenza di due termini che si pongono, tra loro, in rapporto di stretta correlazione e che sono rappresentati dall’effettivo inizio del rapporto fra il ricorrente e il gruppo criminale e dalla concreta entità degli incrementi patrimoniali, realizzati nel periodo di rilievo). Il compimento di tale operazione è viepiù necessario, in ragione del fatto che l’attività 2 imprenditoriale del ricorrente è stata impiantata all’inizio degli anni ‘90, mentre la contestazione di concorso esterno in associazione mafiosa si colloca nel periodo che va dal 2006 al 2008, estendendosi invece l’ambito di ragionevolezza temporale dal 2003 al 2009. 2.3. Con il secondo motivo del ricorso a firma dell’avv. Giuseppe Calabrò, ci si duole della violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 192, 546 lett. e) cod. proc. pen., per avere la sentenza impugnata totalmente omesso di valutare le prove offerte dalla difesa, fornendo altresì una motivazione mancante, contraddittoria e/o manifestamente illogica, con riferimento al profilo della sperequazione ed alle risultanze di cui alla perizia disposta dalla Corte di appello reggina, accolta pedissequamente nella sentenza impugnata. Il consulente della difesa aveva evidenziato la valenza del bilancio della NOTER s.r.l. al 31/12/2008, depositato ed acquisito dalla curatela fallimentare, laddove è mostrata una esposizione debitoria di euro 1.900.000,00. In realtà, con l’effettuazione di una indagine circoscritta ad un ridotto arco temporale, non si riesce ad avere una visione di insieme dell’esposizione debitoria, con la quale si sono risparmiate risorse da investire. La società NOTER, negli anni 2005 e 2006, aveva la disponibilità necessaria, derivante dai redditi e dai riscontrati proventi da evasione fiscale, per effettuare gli investimenti realizzati.
3. Il ricorrente ha presentato memoria difensiva a firma dell’avv. Maurizio Canfora, a mezzo della quale ha anzitutto ribadito come gravasse sulla Corte territoriale il compito di colmare i vuoti motivazionali evidenziati, eliminando le incongruenze con motivazioni diverse da quelle della sentenza cassata. Non vi è motivazione, al contrario, circa l’ambito temporale preso in considerazione, con riferimento ai singoli acquisti dell’impresa individuale nel corso degli anni fino al riassetto amministrativo, contabile e tecnico delle società di capitali. Non è possibile, dunque, escludere che il ricorrente nel corso dell’attività imprenditoriale di una vita, ancorché con il concorso di evasione fiscale e consistente indebitamento, abbia prodotto lecitamente il patrimonio. Quanto poi ad eventuali comuni interesse con associazioni mafiose, non è poi dato rilevare alcuna ulteriore collaborazione, cointeressenza, interfaccia imprenditoriale e/o comunque economica del proposto, negli anni successivi alle vicende già oggetto di giudizio. Tale stato di cose ben poco collima, in realtà, con un ritenuto profilo di pericolosità sociale del AR IN.
4. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, che presenta anche censure inammissibili, è nel complesso da rigettare.
2. Integrando brevemente la sintesi già contenuta in parte narrativa, si può evidenziare come la presente vicenda processuale si sia connotata per l’intervento di due precedenti annullamenti, ad opera di diverse Sezioni di questa Corte. La Prima Sezione, con sentenza del 14/01/2016, ha reso definitiva la condanna dell’odierno ricorrente per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, ma ha – per quanto ora di interesse – annullato con rinvio l’adottato provvedimento di confisca, avente ad oggetto beni mobili e immobili, nonché conti correnti e quote societarie (la consistenza del compendio confiscato si trova, in dettaglio alle pagine 4 e 5 del provvedimento ora impugnato); la stessa sentenza - ritenendo l’istituto applicabile al soggetto condannato per concorso esterno in associazione mafiosa - ha qualificato la disposta confisca esclusivamente quale confisca ex 12-sexiesd.l. n. 306 del 1992. 2.1. All’indomani della sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 13/06/2019, la Quinta Sezione di questa Corte, con sentenza del 13/01/2022, ha ritenuto non esser stati 3 adeguatamente assolti i compiti di valutazione assegnati dalla prima sentenza rescindente;
gli oneri motivazionali gravanti sul Giudice del rinvio, dunque, sono stati testualmente delineati nel modo che segue;
“- verificare la sproporzione al momento dell’acquisto di ciascun bene (requisito necessario ma non sufficiente), tenendo conto anche di eventuali entrate derivanti da evasione fiscale;
- rispettare il criterio di "ragionevolezza temporale", che la sentenza rescindente declina "in concreto" con la necessità di circoscrivere l’ambito temporale della confisca entro limiti tali da rendere ragionevole la presunzione della derivazione del patrimonio da condotte delittuose ulteriori (antecedenti o successive) rispetto a quelle che sono state accertate nel processo penale e che costituiscono la base della presunzione stessa”. La medesima sentenza, inoltre, ha delineato quale dato ormai acquisito e non più revocabile in dubbio la riconducibilità al ricorrente – sebbene per interposta persona – di tutti i beni presi in considerazione dal provvedimento ablatorio (si veda, in particolare, quanto scritto al punto 3.5.1. del “Considerato in diritto”, alla pagina n. 14 della sentenza rescindente della Quinta Sezione di questa Corte).
2.2. Ancora nella parte motiva della succitata sentenza di questa Corte del 13/01/2022, trovasi il seguente passaggio: “Fermo ciò, la sentenza impugnata, come quelle di merito che l’hanno preceduta, non svolge un rigoroso accertamento sulla stima dei valori economici in gioco, che, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite Montella (sentenza n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Rv. 226491), devono essere individuati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche considerando non il momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma il momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, avendo riguardo alla eventuale esistenza di una "giustificazione" credibile consistente nella prova della positiva liceità della loro provenienza;
e ciò tenendo conto, in base e nei limiti del dictum della sentenza rescindente, anche degli eventuali proventi derivanti da evasione fiscale. Neppure viene chiarito quale sia l’ambito temporale considerato di rilievo in ossequio al criterio di "ragionevolezza temporale" che, ben potendo estendersi anche ad anni precedenti al 2006 o successivi al 2008, deve avere riguardo alle caratteristiche della presente vicenda e, dunque, al grado di pericolosità sociale che il fatto rivela sì che la fattispecie concreta possa ritenersi corrispondente al "modello" normativo fondativo della presunzione che ricostruisce in via indiziaria la illiceità della ricchezza acquisita” (punto 3.5.3. del “Considerato in diritto”, pag. 15). Tanto andava precisato, in vista della esatta perimetrazione dell’ambito entro il quale deve muoversi il presente giudizio;
ciò fatto, può passarsi all’esame delle doglianze sussunte nell’impugnazione.
3. Scaturiscono da una evidente matrice comune e ben si prestano, dunque, a una agevole trattazione unitaria, il motivo unico nel quale si compendia il ricorso dell’avv. Canfora e il primo motivo del ricorso dell’avv. Calabrò. Le doglianze ivi coltivate, infatti, sono tra loro del tutto sovrapponibili, avversandosi sempre la asserita carenza della stima in ordine ai valori economici, per esser stato analizzato, al contrario, il solo dato temporale. Contrariamente alla deduzione difensiva, però, la Corte di appello ha motivato in modo analitico ed esaustivo sul punto specifico, senza incorrere nella pur minima forma di contraddittorietà, logica o infratestuale. I Giudici di secondo grado, infatti, hanno ricordato come la NOTER - struttura sicuramente riconducibile, nella sua interezza, al ricorrente, a prescindere dall’aspetto della formale intestazione delle quote societarie della stessa – sia entrata nel patrimonio di AR IN in un periodo di certa influenza mafiosa. Si è poi rimarcata la evidente sproporzione – risalente già all’anno 2004 – fra i redditi di origine lecita 4 vantati dal ricorrente e dal suo nucleo familiare, rispetto all’ambito delle acquisizioni e degli investimenti effettuati;
sperequazione riverberatasi, consequenzialmente, anche sul versante delle acquisizioni poste in essere dalla società. Parimenti lineari e coerenti, del resto, risultano le argomentazioni che sorreggono la motivazione dell’avversata decisione – quanto allo specifico tema della asserita carenza di stima economica – con riferimento agli ulteriori beni oggetto di confisca. Tale censura è dunque inammissibile, essendo palesemente volta alla mera rivalutazione di questioni di merito, adeguatamente affrontate in sede di merito, senza confronto adeguato con la motivazione della sentenza di appello, in molti, e di per sé decisivi, punti del tutto ignorata. È noto come sia radicalmente inammissibile ogni censura che si risolva in doglianze in fatto, che sottopongano al giudice di legittimità una diversa valutazione delle prove raccolte. Tanto esula dal novero dei vizi deducibili ex art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., con limiti non aggirabili, ovviamente, col mero richiamo di violazioni normative di cui agli artt. 192, 125 e 546 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04): salvo non emergano omissioni, contraddizioni o illogicità manifeste e, ovviamente, decisive. Queste ultime, in quanto «manifeste», devono essere tali da apparire di lapalissiana evidenza per esser la motivazione fondata su congetture implausibili o per avere la stessa trascurato dati di superiore valenza (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504-01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609-01): tanto più nel caso di decisioni di merito conformi, che, come noto, si saldano tra loro in un unicum motivazionale da valutare nel suo complesso (Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Rv. 197250-01). In estrema ed efficace sintesi, «la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza» (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-02), essendo, per contro, «inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747-01; così pure Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965-01).
4. Il secondo motivo del ricorso a firma dell’avv. Calabrò presenta un tenore meramente reiterativo e improntato alla mera contestazione, incentrandosi esso sulla tesi secondo la quale la NOTER avesse sufficienti disponibilità di lecita provenienza, che le consentivano di effettuare gli acquisti contestati. Giova sottolineare, in ordine a tale profilo, come vengano in rilievo sperequazioni di davvero ragguardevole entità, emerse fra - da una parte - gli acquisti di notevolissima entità compiuti e, dall’altra, il complesso costituito dalle entrate, dalle dismissioni, dal reddito e dall’evasione fiscale (tale ultimo dato, preso in esame per essere potenzialmente evocativo dell’esistenza di maggiori disponibilità finanziarie, pur se successivamente recuperate a tassazione).
4.1. Con specifico riferimento al profilo dell’evasione fiscale – pure posto dalla difesa a fondamento delle proprie critiche - è necessario rifarsi al principio di diritto elaborato dal 5 massimo consesso di legittimità, che ha statuito quanto segue: ‹‹Il divieto previsto dall’art. 240-bis cod. pen., introdotto dall’art. 31 legge 17 ottobre 2017, n. 161, di giustificazione della legittima provenienza dei beni oggetto della confisca c.d. allargata, o del sequestro ad essa finalizzato, sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, si applica anche ai beni acquistati prima della sua entrata in vigore, ad eccezione di quelli acquisiti nel periodo compreso tra il 29 maggio 2014, data della sentenza delle Sezioni unite n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, e il 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della legge n. 161 del 2017›› (Sez. U, n. 8052 del 26/10/2023, dep. 2024, Rizzi, Rv. 285852 - 01). Ad ogni modo, la Corte distrettuale si è soffermata sulla questione, avendo riguardo – in sede di determinazione della effettiva produzione reddituale attribuibile al nucleo familiare – anche alla documentazione fornita dall’Agenzia delle Entrate e computando, quindi, anche le provviste formatesi in forza di evasione fiscale.
4.2. Per ciò che inerisce ai conti correnti bancari intestati a AR IN, oltre che alla figlia NN e al nipote AT ZA, la regola ermeneutica alla quale attenersi - in punto di esperibilità dello strumento ablatorio ex art. 240-bis cod. pen. - è nel senso che la valutazione del profilo della sproporzione, tra il quantum depositato sul conto corrente e il reddito di provenienza lecita del soggetto, debba esser compiuta facendo riferimento al saldo attivo esistente al momento della imposizione del vincolo. In tale momento, infatti, si fissa l’entità del credito di cui il titolare del conto corrente stesso è legittimato a disporre (si veda Sez. 3, n. 40666 del 18/04/2018, V. Rv. 274069 – 01). Nel caso di specie, l’imposizione del vincolo risale al provvedimento adottato dal Giudice dell’udienza preliminare con la sentenza del 31/10/2012. Il rilievo del tema concernente la valutazione della sproporzione dei depositi bancari, rispetto alle entrate lecite dei titolari, però, viene nel caso di specie correttamente superato dalla Corte territoriale. Ciò anzitutto sul presupposto che, comunque, NN AR non potesse vantare redditi propri;
per quanto attiene alle sostanze ricollegabili a AT ZA, invece, c’è l’ampia affermazione - non contrastata dalla difesa – circa la riferibilità di ogni bene a AR IN. Tali corrette considerazioni non vengono efficacemente aggredite dall’impugnazione, che si appalesa quindi permeata di una forte genericità, nel senso della assenza di specificità deduttiva.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 29/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NG ER NN PP DE RZ 6
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NG ER NN;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale ELISABETTA CENICCOLA, he ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udite le conclusioni dell’avv. GIORGIA PICUTI, che si è riportata ai motivi di ricorso ed ha insistito per l’accoglimento degli stessi RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Messina del 31 ottobre 2012, IN AR è stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen., nonché dei reati di estorsione aggravata dal metodo mafioso e del reato attualmente previsto dall’art. 512-bis cod. pen. (già art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con legge 07 agosto 1992, n. 356 e poi abrogato dall’art. 7 d.lgs.1° marzo 2018, n. 21) e, per l’effetto, è stato condannato alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali;
con applicazione delle pene accessorie e risarcimento del danno subito dalle costituite parti civili, oltre che refusione delle spese da queste sostenute ed applicazione di misura di sicurezza.
1.1. La Corte di appello di Messina, con decisione del 28 ottobre 2014, ha parzialmente riformato tale pronuncia, in punto di pena;
questa Sezione della Corte di cassazione – con sentenza del 14 gennaio 2016 – ha in primo luogo stabilito la irrevocabilità della condanna, quanto al reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen., per poi annullare la sentenza impugnata, senza rinvio con riferimento alla contestazione ex art. 512-bis cod. pen. e invece con rinvio, per ciò che inerisce sia alla contestazione di estorsione aggravata sub b) della rubrica, sia alla statuizione di confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen., collegata alla definitività della condanna per concorso esterno in associazione mafiosa, in relazione al quale era stata stabilita - a carico dell’imputato - la condanna alla pena di anni quattro di reclusione.
1.2. Con sentenza del 13/06/2019, la Corte di appello di Reggio Calabria – decidendo in veste di giudice del rinvio – ha, per quanto ora di interesse, assolto IN AR dall’imputazione di estorsione aggravata sub 8) della rubrica, con formula di rito “perché il Penale Sent. Sez. 1 Num. 40704 Anno 2025 Presidente: DE RZ PP Relatore: NN NG ER Data Udienza: 29/10/2025 fatto non sussiste” ed ha confermato la confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen., quanto all’intero patrimonio riferibile all’imputato, costituito da beni mobili e immobili, oltre che da quote societarie e conti correnti bancari;
tale misura concerneva il reato-spia ex artt. 110 e 416-bis cod. pen., oggetto di condanna definitiva, per avere l’imputato concorso con il clan dei “barcellonesi”, articolazione territoriale di “cosa nostra”, ponendosi quale punto di contatto tra l’associazione mafiosa e il mondo imprenditoriale, in particolare con le società aggiudicatrici di importanti contratti di appalto.
1.3. La Quinta Sezione di questa Corte, con sentenza del 13 gennaio 2022, ha annullato la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca, rinviando per nuovo giudizio – esclusivamente su tale punto - ad altra Sezione della Corte di appello di Messina.
1.4. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha così deciso: - ha revocato la disposta confisca, limitatamente al solo immobile ubicato in Gioiosa Marea, alla contrada Maddalena (cespite destinato a civile abitazione, distinto in catasto al fol. 39, p.lla 453); - ha confermato nel resto la sentenza impugnata.
2. Ricorre per cassazione IN AR, a mezzo di due distinti ricorsi, rispettivamente a firma dell’avv. Maurizio Canfora e dell’avv. Giuseppe Calabrò.
2.1. Con il ricorso a firma dell’avv. Canfora, si deduce un motivo unico, a mezzo del quale vengono denunciati i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione, in relazione all’art. 627, comma 3 cod. proc. pen., con riferimento alla mancata ottemperanza al principio di diritto enucleato nella sentenza di annullamento con rinvio. Sarebbe stato necessario – una volta circoscritto il lasso di tempo entro il quale si è manifestata la pericolosità sociale – accertare i redditi leciti del ricorrente e dei familiari, tenuto conto dell’esistenza di una attività di impresa iniziata oltre venti anni addietro, rispetto al periodo di interesse, che si estende dal 2006 al 2008. Sarebbero stati da verificare, inoltre, sia la correlazione tra gli incrementi economici e i rapporti con la consorteria, sia l’eventuale livello di inquinamento dell’attività d’impresa; sarebbe stato anche da considerare come – alla condanna che ha generato la confisca – abbiano fatto seguito tutte sentenza di assoluzione. Non si è tenuto conto, infine, dei passaggi salienti della sentenza della Corte di cassazione n. 816 del 2023, che ha annullato il decreto del 20/12/2021 della Corte di appello di Messina. Il ricorrente non ha commesso ulteriori reati, né ha ricevuto fondi liquidi da terzi o favorito atti illeciti di qualsivoglia genere.
2.2. Con il primo motivo del ricorso a firma dell’avv. Giuseppe Calabrò, si lamenta violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 627, comma 3 cod. proc. pen. e 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, per avere la sentenza impugnata omesso di attenersi alle prescrizioni imposte dalla pronuncia di rinvio, con evidente violazione di legge, previo errore metodologico nell’analisi patrimoniale, prodromica rispetto alla disposta confisca allargata. La decisione impugnata si è soffermata sul mero aspetto della ragionevolezza temporale, individuando il periodo di interesse negli anni che vanno dal 2003 al 2009; ha però ignorato la necessità – pure evidenziata dalla sentenza rescindente – di procedere a un rigoroso accertamento, quanto alla stima dei valori economici in gioco (in altri termini, risulta carente l’analisi circa la sussistenza di due termini che si pongono, tra loro, in rapporto di stretta correlazione e che sono rappresentati dall’effettivo inizio del rapporto fra il ricorrente e il gruppo criminale e dalla concreta entità degli incrementi patrimoniali, realizzati nel periodo di rilievo). Il compimento di tale operazione è viepiù necessario, in ragione del fatto che l’attività 2 imprenditoriale del ricorrente è stata impiantata all’inizio degli anni ‘90, mentre la contestazione di concorso esterno in associazione mafiosa si colloca nel periodo che va dal 2006 al 2008, estendendosi invece l’ambito di ragionevolezza temporale dal 2003 al 2009. 2.3. Con il secondo motivo del ricorso a firma dell’avv. Giuseppe Calabrò, ci si duole della violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 192, 546 lett. e) cod. proc. pen., per avere la sentenza impugnata totalmente omesso di valutare le prove offerte dalla difesa, fornendo altresì una motivazione mancante, contraddittoria e/o manifestamente illogica, con riferimento al profilo della sperequazione ed alle risultanze di cui alla perizia disposta dalla Corte di appello reggina, accolta pedissequamente nella sentenza impugnata. Il consulente della difesa aveva evidenziato la valenza del bilancio della NOTER s.r.l. al 31/12/2008, depositato ed acquisito dalla curatela fallimentare, laddove è mostrata una esposizione debitoria di euro 1.900.000,00. In realtà, con l’effettuazione di una indagine circoscritta ad un ridotto arco temporale, non si riesce ad avere una visione di insieme dell’esposizione debitoria, con la quale si sono risparmiate risorse da investire. La società NOTER, negli anni 2005 e 2006, aveva la disponibilità necessaria, derivante dai redditi e dai riscontrati proventi da evasione fiscale, per effettuare gli investimenti realizzati.
3. Il ricorrente ha presentato memoria difensiva a firma dell’avv. Maurizio Canfora, a mezzo della quale ha anzitutto ribadito come gravasse sulla Corte territoriale il compito di colmare i vuoti motivazionali evidenziati, eliminando le incongruenze con motivazioni diverse da quelle della sentenza cassata. Non vi è motivazione, al contrario, circa l’ambito temporale preso in considerazione, con riferimento ai singoli acquisti dell’impresa individuale nel corso degli anni fino al riassetto amministrativo, contabile e tecnico delle società di capitali. Non è possibile, dunque, escludere che il ricorrente nel corso dell’attività imprenditoriale di una vita, ancorché con il concorso di evasione fiscale e consistente indebitamento, abbia prodotto lecitamente il patrimonio. Quanto poi ad eventuali comuni interesse con associazioni mafiose, non è poi dato rilevare alcuna ulteriore collaborazione, cointeressenza, interfaccia imprenditoriale e/o comunque economica del proposto, negli anni successivi alle vicende già oggetto di giudizio. Tale stato di cose ben poco collima, in realtà, con un ritenuto profilo di pericolosità sociale del AR IN.
4. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, che presenta anche censure inammissibili, è nel complesso da rigettare.
2. Integrando brevemente la sintesi già contenuta in parte narrativa, si può evidenziare come la presente vicenda processuale si sia connotata per l’intervento di due precedenti annullamenti, ad opera di diverse Sezioni di questa Corte. La Prima Sezione, con sentenza del 14/01/2016, ha reso definitiva la condanna dell’odierno ricorrente per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, ma ha – per quanto ora di interesse – annullato con rinvio l’adottato provvedimento di confisca, avente ad oggetto beni mobili e immobili, nonché conti correnti e quote societarie (la consistenza del compendio confiscato si trova, in dettaglio alle pagine 4 e 5 del provvedimento ora impugnato); la stessa sentenza - ritenendo l’istituto applicabile al soggetto condannato per concorso esterno in associazione mafiosa - ha qualificato la disposta confisca esclusivamente quale confisca ex 12-sexiesd.l. n. 306 del 1992. 2.1. All’indomani della sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 13/06/2019, la Quinta Sezione di questa Corte, con sentenza del 13/01/2022, ha ritenuto non esser stati 3 adeguatamente assolti i compiti di valutazione assegnati dalla prima sentenza rescindente;
gli oneri motivazionali gravanti sul Giudice del rinvio, dunque, sono stati testualmente delineati nel modo che segue;
“- verificare la sproporzione al momento dell’acquisto di ciascun bene (requisito necessario ma non sufficiente), tenendo conto anche di eventuali entrate derivanti da evasione fiscale;
- rispettare il criterio di "ragionevolezza temporale", che la sentenza rescindente declina "in concreto" con la necessità di circoscrivere l’ambito temporale della confisca entro limiti tali da rendere ragionevole la presunzione della derivazione del patrimonio da condotte delittuose ulteriori (antecedenti o successive) rispetto a quelle che sono state accertate nel processo penale e che costituiscono la base della presunzione stessa”. La medesima sentenza, inoltre, ha delineato quale dato ormai acquisito e non più revocabile in dubbio la riconducibilità al ricorrente – sebbene per interposta persona – di tutti i beni presi in considerazione dal provvedimento ablatorio (si veda, in particolare, quanto scritto al punto 3.5.1. del “Considerato in diritto”, alla pagina n. 14 della sentenza rescindente della Quinta Sezione di questa Corte).
2.2. Ancora nella parte motiva della succitata sentenza di questa Corte del 13/01/2022, trovasi il seguente passaggio: “Fermo ciò, la sentenza impugnata, come quelle di merito che l’hanno preceduta, non svolge un rigoroso accertamento sulla stima dei valori economici in gioco, che, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite Montella (sentenza n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Rv. 226491), devono essere individuati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche considerando non il momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma il momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, avendo riguardo alla eventuale esistenza di una "giustificazione" credibile consistente nella prova della positiva liceità della loro provenienza;
e ciò tenendo conto, in base e nei limiti del dictum della sentenza rescindente, anche degli eventuali proventi derivanti da evasione fiscale. Neppure viene chiarito quale sia l’ambito temporale considerato di rilievo in ossequio al criterio di "ragionevolezza temporale" che, ben potendo estendersi anche ad anni precedenti al 2006 o successivi al 2008, deve avere riguardo alle caratteristiche della presente vicenda e, dunque, al grado di pericolosità sociale che il fatto rivela sì che la fattispecie concreta possa ritenersi corrispondente al "modello" normativo fondativo della presunzione che ricostruisce in via indiziaria la illiceità della ricchezza acquisita” (punto 3.5.3. del “Considerato in diritto”, pag. 15). Tanto andava precisato, in vista della esatta perimetrazione dell’ambito entro il quale deve muoversi il presente giudizio;
ciò fatto, può passarsi all’esame delle doglianze sussunte nell’impugnazione.
3. Scaturiscono da una evidente matrice comune e ben si prestano, dunque, a una agevole trattazione unitaria, il motivo unico nel quale si compendia il ricorso dell’avv. Canfora e il primo motivo del ricorso dell’avv. Calabrò. Le doglianze ivi coltivate, infatti, sono tra loro del tutto sovrapponibili, avversandosi sempre la asserita carenza della stima in ordine ai valori economici, per esser stato analizzato, al contrario, il solo dato temporale. Contrariamente alla deduzione difensiva, però, la Corte di appello ha motivato in modo analitico ed esaustivo sul punto specifico, senza incorrere nella pur minima forma di contraddittorietà, logica o infratestuale. I Giudici di secondo grado, infatti, hanno ricordato come la NOTER - struttura sicuramente riconducibile, nella sua interezza, al ricorrente, a prescindere dall’aspetto della formale intestazione delle quote societarie della stessa – sia entrata nel patrimonio di AR IN in un periodo di certa influenza mafiosa. Si è poi rimarcata la evidente sproporzione – risalente già all’anno 2004 – fra i redditi di origine lecita 4 vantati dal ricorrente e dal suo nucleo familiare, rispetto all’ambito delle acquisizioni e degli investimenti effettuati;
sperequazione riverberatasi, consequenzialmente, anche sul versante delle acquisizioni poste in essere dalla società. Parimenti lineari e coerenti, del resto, risultano le argomentazioni che sorreggono la motivazione dell’avversata decisione – quanto allo specifico tema della asserita carenza di stima economica – con riferimento agli ulteriori beni oggetto di confisca. Tale censura è dunque inammissibile, essendo palesemente volta alla mera rivalutazione di questioni di merito, adeguatamente affrontate in sede di merito, senza confronto adeguato con la motivazione della sentenza di appello, in molti, e di per sé decisivi, punti del tutto ignorata. È noto come sia radicalmente inammissibile ogni censura che si risolva in doglianze in fatto, che sottopongano al giudice di legittimità una diversa valutazione delle prove raccolte. Tanto esula dal novero dei vizi deducibili ex art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., con limiti non aggirabili, ovviamente, col mero richiamo di violazioni normative di cui agli artt. 192, 125 e 546 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04): salvo non emergano omissioni, contraddizioni o illogicità manifeste e, ovviamente, decisive. Queste ultime, in quanto «manifeste», devono essere tali da apparire di lapalissiana evidenza per esser la motivazione fondata su congetture implausibili o per avere la stessa trascurato dati di superiore valenza (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504-01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609-01): tanto più nel caso di decisioni di merito conformi, che, come noto, si saldano tra loro in un unicum motivazionale da valutare nel suo complesso (Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Rv. 197250-01). In estrema ed efficace sintesi, «la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza» (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-02), essendo, per contro, «inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747-01; così pure Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965-01).
4. Il secondo motivo del ricorso a firma dell’avv. Calabrò presenta un tenore meramente reiterativo e improntato alla mera contestazione, incentrandosi esso sulla tesi secondo la quale la NOTER avesse sufficienti disponibilità di lecita provenienza, che le consentivano di effettuare gli acquisti contestati. Giova sottolineare, in ordine a tale profilo, come vengano in rilievo sperequazioni di davvero ragguardevole entità, emerse fra - da una parte - gli acquisti di notevolissima entità compiuti e, dall’altra, il complesso costituito dalle entrate, dalle dismissioni, dal reddito e dall’evasione fiscale (tale ultimo dato, preso in esame per essere potenzialmente evocativo dell’esistenza di maggiori disponibilità finanziarie, pur se successivamente recuperate a tassazione).
4.1. Con specifico riferimento al profilo dell’evasione fiscale – pure posto dalla difesa a fondamento delle proprie critiche - è necessario rifarsi al principio di diritto elaborato dal 5 massimo consesso di legittimità, che ha statuito quanto segue: ‹‹Il divieto previsto dall’art. 240-bis cod. pen., introdotto dall’art. 31 legge 17 ottobre 2017, n. 161, di giustificazione della legittima provenienza dei beni oggetto della confisca c.d. allargata, o del sequestro ad essa finalizzato, sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, si applica anche ai beni acquistati prima della sua entrata in vigore, ad eccezione di quelli acquisiti nel periodo compreso tra il 29 maggio 2014, data della sentenza delle Sezioni unite n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, e il 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della legge n. 161 del 2017›› (Sez. U, n. 8052 del 26/10/2023, dep. 2024, Rizzi, Rv. 285852 - 01). Ad ogni modo, la Corte distrettuale si è soffermata sulla questione, avendo riguardo – in sede di determinazione della effettiva produzione reddituale attribuibile al nucleo familiare – anche alla documentazione fornita dall’Agenzia delle Entrate e computando, quindi, anche le provviste formatesi in forza di evasione fiscale.
4.2. Per ciò che inerisce ai conti correnti bancari intestati a AR IN, oltre che alla figlia NN e al nipote AT ZA, la regola ermeneutica alla quale attenersi - in punto di esperibilità dello strumento ablatorio ex art. 240-bis cod. pen. - è nel senso che la valutazione del profilo della sproporzione, tra il quantum depositato sul conto corrente e il reddito di provenienza lecita del soggetto, debba esser compiuta facendo riferimento al saldo attivo esistente al momento della imposizione del vincolo. In tale momento, infatti, si fissa l’entità del credito di cui il titolare del conto corrente stesso è legittimato a disporre (si veda Sez. 3, n. 40666 del 18/04/2018, V. Rv. 274069 – 01). Nel caso di specie, l’imposizione del vincolo risale al provvedimento adottato dal Giudice dell’udienza preliminare con la sentenza del 31/10/2012. Il rilievo del tema concernente la valutazione della sproporzione dei depositi bancari, rispetto alle entrate lecite dei titolari, però, viene nel caso di specie correttamente superato dalla Corte territoriale. Ciò anzitutto sul presupposto che, comunque, NN AR non potesse vantare redditi propri;
per quanto attiene alle sostanze ricollegabili a AT ZA, invece, c’è l’ampia affermazione - non contrastata dalla difesa – circa la riferibilità di ogni bene a AR IN. Tali corrette considerazioni non vengono efficacemente aggredite dall’impugnazione, che si appalesa quindi permeata di una forte genericità, nel senso della assenza di specificità deduttiva.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 29/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NG ER NN PP DE RZ 6