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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 11/12/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 528/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 14:09, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 528/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LULLI VITO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA GRANDE, 32 LIVORNO presso il difensore avv. LULLI
VITO
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCUSO SEVERINI MARIA ELENA CP_1 P.IVA_1
e dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA PIERONI 11 LIVORNO presso il difensore avv. MANCUSO SEVERINI MARIA ELENA
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.5.2024 adiva il Giudice del lavoro domandano Parte_1
l'accertamento dell'infortunio occorsole il 3.5.2018 e la conseguente frattura della vertebra D11, con un grado di invalidità complessivo pari al 30%.
L' resisteva alla domanda. CP_1
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta per quanto di ragione.
Alla luce della istruttoria svolta è provato che la ricorrente – collaboratrice familiare presso la ditta individuale - il 3 maggio 2018 è rimasta vittima di un infortunio sul lavoro, in Controparte_2 conseguenza dell'impatto sulla stessa dovuto alla caduta del di lei marito, che si trovava su una scala alta circa due metri e mezzo appoggiata ad uno scaffale di ferro per prendere della merce, sulla stessa che era in piedi dietro a detta scala per passare al coniuge la merce man mano Pt_1 che la toglieva dallo scaffale;
in particolare, alle luce delle dichiarazioni rese dai testi (v. verbale di udienza del 23.1.2025) è provato che il coniuge della ricorrente, perso l'equilibrio cadeva CP_2 trascinando con sé lo scaffale di ferro e cadendo sulla ricorrente (v. sul punto Cass., Sez. Lav.,
2136/2015 per cui “In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la nozione di rischio infortunistico ricomprende non solo l'evento direttamente causato dalla lavorazione specifica espletata dall'assicurato, ma altresì ogni accadimento che in concreto sia ascrivibile all'occasione di lavoro, pur se astrattamente configurabile anche al di fuori di essa e nei confronti di ogni persona, in quanto afferente ai normali rischi della vita quotidiana”).
Accertata, per le ragioni dette sopra, la indennizzabilità dell'infortunio da parte dell' , si CP_1 osserva che, alla luce della documentazione in atti e della relazione peritale del CTU nominato dott.ssa è provato che a seguito dell'infortunio e dunque dell'evento traumatico consistito Per_1 nella caduta sulla ricorrente la stessa ha subito una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 22% quale danno biologico complessivo.
pagina 2 di 7 In particolare, chiariva la dott.ssa “(..) Sulla base della documentazione esaminata e da quanto Per_1 emerso in occasione delle operazioni peritali risulta che la sig.ra di anni 63 abbia subito in data Parte_1
03/05/2018 un infortunio sul lavoro. Il suddetto infortunio è accaduto nel mentre la Signora stava aiutando il marito, il quale era sopra una scala appoggiata ad uno scaffale in ferro e porgeva alcune scatole alla moglie. Durante questa attività, il marito ha perso l'equilibrio e nel tentativo di evitare di scivolare si è tenuto allo scaffale;
di conseguenza egli stesso, la scala e lo scaffale sono finiti sopra la sig.ra che con l'impatto è caduta a terra Pt_1 subendo un trauma da schiacciamento al rachide dorso lombare. E' stata condotta in ambulanza al PS del PO di
Livorno, sottoposta ad accertamenti radiografici e dimessa con diagnosi di policontusione e una prognosi di 7 giorni.
Alla visita effettuata in occasione delle operazioni peritali la Sig.ra ha riferito di aver continuativamente Pt_1 presentato dolore nei mesi successivi e di aver assunto terapia medica antinfiammatoria. A distanza di un anno, il
03/06/2019 si è sottoposta a RMN rachide dorsale ed è stata evidenziata la deformazione di D11 per cedimento della limitante somatica superiore e segni di evoluzione di frattura subrecente su base degenerativo artrosica osteoporotica. L' , riconosceva una prognosi di 33 giorni fino al 04/06/2018 e confermava l'assenza di CP_1 postumi anche in opposizione. La paziente ha eseguito visite neurochirurgiche per il permanere della sintomatologia dolorosa ed alla fine è stata sottoposta ad intervento chirurgico in data 03/04/2021 di artrodesi T8-L2 ed osteotomia T11; tale intervento era stato rimandato di un anno in conseguenza delle complicanze presentate dalla paziente durante la induzione della anestesia. L'artrodesi T8-L2 è un intervento chirurgico che mira a fondere le vertebre del tratto dorsale (T8) e lombare (L2) della colonna vertebrale per stabilizzarla, ridurre il dolore e le deformità, spesso dovute a instabilità, malattie degenerative o traumi. La paziente ha eseguito controlli neurochirurgici presso il Dott. e presso il Dott. i quali dallo studio degli accertamenti di imaging Per_2 Per_3 effettuati e di quelli relativi al 2018, concludevano che la frattura di D11, alla lettura della Rx effettuata in PS, CP_ non poteva essere esclusa. L' al contrario, ritiene che la frattura non può che essere l'esito di una lesione osteoporotica del rachide, indipendente dal trauma subito nel 2018. La Sig.ra ha inoltre effettuato in data Pt_1
25/11/2021 un ulteriore esame, Densitometria ossea, nel quale sono stati segnalati valori mineralometrici lombari compatibili con osteoporosi (Tscore L (L3-L4): -3.1 e valori mineralometrici femorali compatibili con osteopenia (T score F: -0.3) . L'esame viene effettuato sulle vertebre lombari perché queste sono più sensibili alla demineralizzazione e rappresentano il sito di frattura più comune in caso di osteoporosi La differenza tra osteopenia e osteoporosi risiede nella gravità della perdita di densità minerale ossea (BMD), misurata tramite il T-score.
L'osteopenia indica una riduzione lieve della BMD, mentre l'osteoporosi rappresenta una perdita molto più marcata e severa, con una struttura ossea più porosa e fragile e un rischio significativamente più alto di fratture. L'osteopenia può essere vista come una fase iniziale o un "campanello d'allarme" che precede la più grave condizione di pagina 3 di 7 osteoporosi. Alla visita lamentava dolore in regione dorso lombare, riferiva di assumere antidolorifici nei periodi di acuzie del dolore, in genere 2 volte a settimana. Riferiva che il dolore si aggravava quando stava in piedi e quando camminava;
in queste circostanze avvertiva dolore crampiforme al rachide dorso lombare. All'esame obiettivo presentava atteggiamento in cifosi dorsale;
contrattura della muscolatura paravertebrale, spinalgia in corrispondenza delle vertebre dorso lombari;
limitazione nella flessione del busto, limitati anche gli altri movimenti del tronco. La deambulazione era autonoma. L'esame Rx effettuato in occasione dell'accesso al PS (2018) riporta: “…non cedimenti, né disallineamenti dorso lombari”. L'esame visionato da due neurochirurghi del PO di Livorno non hanno potuto escludere, alla lettura diretta delle immagini, la presenza della frattura in D11. Non sempre le fratture sono visibili all'esame Rx effettuato subito dopo il trauma specie se le fratture non hanno determinato una alterazione evidente(rima di frattura, cedimenti, alterazione dell'allineamento vertebrale). Normalmente, quando ad un primo esame radiografico la frattura vertebrale non viene segnalata, perché non evidenziabile, ma la sintomatologia dolorosa permane ed aumenta anche il deficit funzionale, un paziente viene invitato ad eseguire accertamenti più approfonditi, quale la RMN. Questo esame, mettendo in evidenza l'edema osseo, la reazione infiammatoria determinata dalla lesione, permette anche di poter valutare quanto la frattura sia o meno recente, in quanto l'edema tende a formarsi subito, (ovviamente secondo la entità della lesione) e con il tempo tende a diminuire,
a riassorbirsi, per cui è possibile con questo esame datare, a grandi linee, l'epoca della frattura. Normalmente le fratture vertebrali, quelle di minor entità, hanno la necessità di essere trattate con il riposo, antidolorifici, ecc affinchè si possa saldare la rima di frattura;
al contrario, il movimento, il sollevamento dei gravi, possono aggravare la lesione ossea e portare ad un disequilibrio della colonna. Questo verosimilmente può essere successo nel caso della sig.ra
La lesione iniziale probabilmente, non era stata particolarmente grave, ma per il fatto che non sia stata Pt_1 adeguatamente trattata con terapia medica conservativa, il quadro del rachide si è aggravato con incremento della sintomatologia dolorosa, della limitazione funzionale, che hanno portato la ricorrente ad eseguire l'esame RMN il
03/06/2019 dove è stata diagnosticata la frattura sub recente di T11 con la deformazione e la psudoartrosi. La pseudoartrosi indica proprio che la frattura anzichè consolidarsi correttamente con il callo osseo, forma un tessuto fibroso o cartilagineo che determina la instabilità della frattura stessa, in genere dopo 6-9 mesi;
si forma così una falsa articolazione. Alla RMN eseguita nel 2019, per altro nel referto non è indicato il quesito clinico, veniva riportato: “modesta deformazione di D11 per cedimento della limitante somatica superiore di D11 la quale mostra sfumata iperintensità di segnale inT2 e iposegnale in T1 in relazione a fisiologica evoluzione di frattura subrecente…” . Verosimilmente una alterazione della densità ossea era già presente nel 2018
(osteopenia/osteoporosi) anche a livello dorsale, per cui è possibile ritenere che questa condizione patologica abbia agito quale concausa preesistente di lesione/menomazione nel provocare la frattura di D11. Tale condizione pagina 4 di 7 comunque non esclude il nesso di causa con l'infortunio. A sostegno di tali considerazioni sono le valutazioni dei due neurochirurghi, Dott. e Dott. che adducendo le loro motivazione in riferimento alla lettura delle Per_2 Per_3 immagini radiografiche effettuate nel 2018, concludono che è plausibile la presenza della frattura in D11. La paziente allo stato attuale lamenta dolore lombare, crampiforme quando sta in piedi. Alla luce di quanto sopra illustrato, la valutazione è la seguente: 1) esiti della frattura dorsale T11 sottoposta ad intervento chirurgico di artrodesi T8-L2 con viti cementate, osteotomia di sottrazione peduncolata in T11 per la riduzione della deformità in cifosi e di decompressione midollare e fusione. 2) cicatrice chirurgica dorsale in regione mediana Di seguito le valutazioni 1) esiti della frattura T11 trattata con artrodesi T8-L2. La signora presenta sintomatologia dolorosa al rachide dorsale. Alla visita ha riferito di assumere Tachidol almeno 2 v/settimana e di avvertire dolore crampiforme quando sta in piedi e quando cammina anche per piccoli tratti. L'andatura è nei limiti. La flessione è limitata in quanto con la punta delle dita delle mani raggiunge le ginocchia. Per le alterazioni sopra descritte, la tabella annessa al D. lgs 38/2000, prevede la voce tabellare 202 “Esiti di frattura della XII vertebra dorsale con residua deformazione somatica e deficit funzionale di media entità”; fino a 10%. La signora è stata sottoposta ad Pt_1 intervento chirurgico con limitazioni funzionali e sintomi dolorosi che fanno inquadrare il caso in una situazione peggiore rispetto a quella prevista dal codice 202 della tabella. Oppure per analogia può essere preso in esame il cod
193 della tabella: “patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare”; fino a 25% Per gli esiti della frattura D11 trattata con artrodesi T8-L2 ritengo congruo ilpunteggio 20%. 2) Cicatrice chirurgica Per la cicatrice la tabella prevede il cod 36 “cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche”; fino a 5%. In considerazione della sede e estensione della cicatrice (dorso lombare in sede mediana), ritengo congrua la valutazione 3% Per le due menomazioni il punteggio complessivo per il danno biologico è 22% (ventidue per cento). 3) CONCLUSIONI Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra riportate, rispondo ai quesiti postimi dall'Ill.mo Sig. Giudice: -alla Sig.ra a Parte_1 seguito di infortunio denunciato a maggio 2018 sono derivate lesioni permanenti dell'integrità psicofisica “esiti della frattura dorsale T11 sottoposta ad intervento chirurgico di artrodesi T8-L2 con viti cementate, osteotomia di sottrazione peduncolata in T11 per la riduzione della deformità in cifosi e di decompressione midollare e fusione” Le visite specialistiche, gli accertamenti effettuati, hanno evidenziato le suddette alterazioni, coerenti con i sintomi lamentati dalla ricorrente ed i deficit rilevati in occasione delle operazioni peritali. -Per la valutazione del danno biologico, considerando quanto riportato nelle certificazioni rilasciate dagli specialisti, l'obiettività rilevata all'atto della visita medica, in relazione alle tabelle delle menomazioni di cui al Decreto Legislativo 38/2000, ritengo che la pagina 5 di 7 Sig.ra presenti, per le menomazioni sopra riportata, una diminuzione dell'integrità psico-fisica Parte_1
(danno biologico) pari al 22% (ventidue per cento) per l'infortunio del 03/05/2018.” (v. relazione peritale in atti).
La valutazione operata dal ctu è coerente con la documentazione medica in atti, nonché congruamente motiva e priva di vizi di ordine logico o deduttivo.
Ne deriva che la stessa può essere posta a fondamento della decisione della causa.
La natura professionale dell'infortunio occorso alla ricorrente il 26.12.2010 va dunque riconosciuta e, giusto il disposto dell'art. 13 d. lgs. n. 38/2000 va pertanto dichiarato il diritto della ricorrente al pagamento dell'indennizzo di legge per danno biologico nella misura del 22% con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa, con conseguente condanna dell' alla erogazione di dette prestazioni. CP_1
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo di legge ex D.l.vo 38/2000 nella misura complessiva del 22%, con decorrenza di legge.
Per l'effetto l' va condannato alla corresponsione del relativo indennizzo di legge e con la CP_1 indicata decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo oltre accessori come per legge.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex
D.M. 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa e ad attività svolta;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
: CP_1
- accoglie la domanda e, per l'effetto, accertato che ha subito in data 3.5.2018 un Parte_1 infortunio sul lavoro indennizzabile dall' dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennizzo CP_1 per infortunio sul lavoro nella misura complessiva del 22%, con la decorrenza sopra indicata;
- condanna l' alla corresponsione in favore della ricorrente del predetto indennizzo, nella CP_1 misura di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidandole in euro CP_1
2.700,00 oltre IVA e CPA e 15% per spese generali;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
pagina 6 di 7 LIVORNO, 11 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 14:09, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 528/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LULLI VITO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA GRANDE, 32 LIVORNO presso il difensore avv. LULLI
VITO
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCUSO SEVERINI MARIA ELENA CP_1 P.IVA_1
e dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA PIERONI 11 LIVORNO presso il difensore avv. MANCUSO SEVERINI MARIA ELENA
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.5.2024 adiva il Giudice del lavoro domandano Parte_1
l'accertamento dell'infortunio occorsole il 3.5.2018 e la conseguente frattura della vertebra D11, con un grado di invalidità complessivo pari al 30%.
L' resisteva alla domanda. CP_1
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta per quanto di ragione.
Alla luce della istruttoria svolta è provato che la ricorrente – collaboratrice familiare presso la ditta individuale - il 3 maggio 2018 è rimasta vittima di un infortunio sul lavoro, in Controparte_2 conseguenza dell'impatto sulla stessa dovuto alla caduta del di lei marito, che si trovava su una scala alta circa due metri e mezzo appoggiata ad uno scaffale di ferro per prendere della merce, sulla stessa che era in piedi dietro a detta scala per passare al coniuge la merce man mano Pt_1 che la toglieva dallo scaffale;
in particolare, alle luce delle dichiarazioni rese dai testi (v. verbale di udienza del 23.1.2025) è provato che il coniuge della ricorrente, perso l'equilibrio cadeva CP_2 trascinando con sé lo scaffale di ferro e cadendo sulla ricorrente (v. sul punto Cass., Sez. Lav.,
2136/2015 per cui “In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la nozione di rischio infortunistico ricomprende non solo l'evento direttamente causato dalla lavorazione specifica espletata dall'assicurato, ma altresì ogni accadimento che in concreto sia ascrivibile all'occasione di lavoro, pur se astrattamente configurabile anche al di fuori di essa e nei confronti di ogni persona, in quanto afferente ai normali rischi della vita quotidiana”).
Accertata, per le ragioni dette sopra, la indennizzabilità dell'infortunio da parte dell' , si CP_1 osserva che, alla luce della documentazione in atti e della relazione peritale del CTU nominato dott.ssa è provato che a seguito dell'infortunio e dunque dell'evento traumatico consistito Per_1 nella caduta sulla ricorrente la stessa ha subito una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 22% quale danno biologico complessivo.
pagina 2 di 7 In particolare, chiariva la dott.ssa “(..) Sulla base della documentazione esaminata e da quanto Per_1 emerso in occasione delle operazioni peritali risulta che la sig.ra di anni 63 abbia subito in data Parte_1
03/05/2018 un infortunio sul lavoro. Il suddetto infortunio è accaduto nel mentre la Signora stava aiutando il marito, il quale era sopra una scala appoggiata ad uno scaffale in ferro e porgeva alcune scatole alla moglie. Durante questa attività, il marito ha perso l'equilibrio e nel tentativo di evitare di scivolare si è tenuto allo scaffale;
di conseguenza egli stesso, la scala e lo scaffale sono finiti sopra la sig.ra che con l'impatto è caduta a terra Pt_1 subendo un trauma da schiacciamento al rachide dorso lombare. E' stata condotta in ambulanza al PS del PO di
Livorno, sottoposta ad accertamenti radiografici e dimessa con diagnosi di policontusione e una prognosi di 7 giorni.
Alla visita effettuata in occasione delle operazioni peritali la Sig.ra ha riferito di aver continuativamente Pt_1 presentato dolore nei mesi successivi e di aver assunto terapia medica antinfiammatoria. A distanza di un anno, il
03/06/2019 si è sottoposta a RMN rachide dorsale ed è stata evidenziata la deformazione di D11 per cedimento della limitante somatica superiore e segni di evoluzione di frattura subrecente su base degenerativo artrosica osteoporotica. L' , riconosceva una prognosi di 33 giorni fino al 04/06/2018 e confermava l'assenza di CP_1 postumi anche in opposizione. La paziente ha eseguito visite neurochirurgiche per il permanere della sintomatologia dolorosa ed alla fine è stata sottoposta ad intervento chirurgico in data 03/04/2021 di artrodesi T8-L2 ed osteotomia T11; tale intervento era stato rimandato di un anno in conseguenza delle complicanze presentate dalla paziente durante la induzione della anestesia. L'artrodesi T8-L2 è un intervento chirurgico che mira a fondere le vertebre del tratto dorsale (T8) e lombare (L2) della colonna vertebrale per stabilizzarla, ridurre il dolore e le deformità, spesso dovute a instabilità, malattie degenerative o traumi. La paziente ha eseguito controlli neurochirurgici presso il Dott. e presso il Dott. i quali dallo studio degli accertamenti di imaging Per_2 Per_3 effettuati e di quelli relativi al 2018, concludevano che la frattura di D11, alla lettura della Rx effettuata in PS, CP_ non poteva essere esclusa. L' al contrario, ritiene che la frattura non può che essere l'esito di una lesione osteoporotica del rachide, indipendente dal trauma subito nel 2018. La Sig.ra ha inoltre effettuato in data Pt_1
25/11/2021 un ulteriore esame, Densitometria ossea, nel quale sono stati segnalati valori mineralometrici lombari compatibili con osteoporosi (Tscore L (L3-L4): -3.1 e valori mineralometrici femorali compatibili con osteopenia (T score F: -0.3) . L'esame viene effettuato sulle vertebre lombari perché queste sono più sensibili alla demineralizzazione e rappresentano il sito di frattura più comune in caso di osteoporosi La differenza tra osteopenia e osteoporosi risiede nella gravità della perdita di densità minerale ossea (BMD), misurata tramite il T-score.
L'osteopenia indica una riduzione lieve della BMD, mentre l'osteoporosi rappresenta una perdita molto più marcata e severa, con una struttura ossea più porosa e fragile e un rischio significativamente più alto di fratture. L'osteopenia può essere vista come una fase iniziale o un "campanello d'allarme" che precede la più grave condizione di pagina 3 di 7 osteoporosi. Alla visita lamentava dolore in regione dorso lombare, riferiva di assumere antidolorifici nei periodi di acuzie del dolore, in genere 2 volte a settimana. Riferiva che il dolore si aggravava quando stava in piedi e quando camminava;
in queste circostanze avvertiva dolore crampiforme al rachide dorso lombare. All'esame obiettivo presentava atteggiamento in cifosi dorsale;
contrattura della muscolatura paravertebrale, spinalgia in corrispondenza delle vertebre dorso lombari;
limitazione nella flessione del busto, limitati anche gli altri movimenti del tronco. La deambulazione era autonoma. L'esame Rx effettuato in occasione dell'accesso al PS (2018) riporta: “…non cedimenti, né disallineamenti dorso lombari”. L'esame visionato da due neurochirurghi del PO di Livorno non hanno potuto escludere, alla lettura diretta delle immagini, la presenza della frattura in D11. Non sempre le fratture sono visibili all'esame Rx effettuato subito dopo il trauma specie se le fratture non hanno determinato una alterazione evidente(rima di frattura, cedimenti, alterazione dell'allineamento vertebrale). Normalmente, quando ad un primo esame radiografico la frattura vertebrale non viene segnalata, perché non evidenziabile, ma la sintomatologia dolorosa permane ed aumenta anche il deficit funzionale, un paziente viene invitato ad eseguire accertamenti più approfonditi, quale la RMN. Questo esame, mettendo in evidenza l'edema osseo, la reazione infiammatoria determinata dalla lesione, permette anche di poter valutare quanto la frattura sia o meno recente, in quanto l'edema tende a formarsi subito, (ovviamente secondo la entità della lesione) e con il tempo tende a diminuire,
a riassorbirsi, per cui è possibile con questo esame datare, a grandi linee, l'epoca della frattura. Normalmente le fratture vertebrali, quelle di minor entità, hanno la necessità di essere trattate con il riposo, antidolorifici, ecc affinchè si possa saldare la rima di frattura;
al contrario, il movimento, il sollevamento dei gravi, possono aggravare la lesione ossea e portare ad un disequilibrio della colonna. Questo verosimilmente può essere successo nel caso della sig.ra
La lesione iniziale probabilmente, non era stata particolarmente grave, ma per il fatto che non sia stata Pt_1 adeguatamente trattata con terapia medica conservativa, il quadro del rachide si è aggravato con incremento della sintomatologia dolorosa, della limitazione funzionale, che hanno portato la ricorrente ad eseguire l'esame RMN il
03/06/2019 dove è stata diagnosticata la frattura sub recente di T11 con la deformazione e la psudoartrosi. La pseudoartrosi indica proprio che la frattura anzichè consolidarsi correttamente con il callo osseo, forma un tessuto fibroso o cartilagineo che determina la instabilità della frattura stessa, in genere dopo 6-9 mesi;
si forma così una falsa articolazione. Alla RMN eseguita nel 2019, per altro nel referto non è indicato il quesito clinico, veniva riportato: “modesta deformazione di D11 per cedimento della limitante somatica superiore di D11 la quale mostra sfumata iperintensità di segnale inT2 e iposegnale in T1 in relazione a fisiologica evoluzione di frattura subrecente…” . Verosimilmente una alterazione della densità ossea era già presente nel 2018
(osteopenia/osteoporosi) anche a livello dorsale, per cui è possibile ritenere che questa condizione patologica abbia agito quale concausa preesistente di lesione/menomazione nel provocare la frattura di D11. Tale condizione pagina 4 di 7 comunque non esclude il nesso di causa con l'infortunio. A sostegno di tali considerazioni sono le valutazioni dei due neurochirurghi, Dott. e Dott. che adducendo le loro motivazione in riferimento alla lettura delle Per_2 Per_3 immagini radiografiche effettuate nel 2018, concludono che è plausibile la presenza della frattura in D11. La paziente allo stato attuale lamenta dolore lombare, crampiforme quando sta in piedi. Alla luce di quanto sopra illustrato, la valutazione è la seguente: 1) esiti della frattura dorsale T11 sottoposta ad intervento chirurgico di artrodesi T8-L2 con viti cementate, osteotomia di sottrazione peduncolata in T11 per la riduzione della deformità in cifosi e di decompressione midollare e fusione. 2) cicatrice chirurgica dorsale in regione mediana Di seguito le valutazioni 1) esiti della frattura T11 trattata con artrodesi T8-L2. La signora presenta sintomatologia dolorosa al rachide dorsale. Alla visita ha riferito di assumere Tachidol almeno 2 v/settimana e di avvertire dolore crampiforme quando sta in piedi e quando cammina anche per piccoli tratti. L'andatura è nei limiti. La flessione è limitata in quanto con la punta delle dita delle mani raggiunge le ginocchia. Per le alterazioni sopra descritte, la tabella annessa al D. lgs 38/2000, prevede la voce tabellare 202 “Esiti di frattura della XII vertebra dorsale con residua deformazione somatica e deficit funzionale di media entità”; fino a 10%. La signora è stata sottoposta ad Pt_1 intervento chirurgico con limitazioni funzionali e sintomi dolorosi che fanno inquadrare il caso in una situazione peggiore rispetto a quella prevista dal codice 202 della tabella. Oppure per analogia può essere preso in esame il cod
193 della tabella: “patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare”; fino a 25% Per gli esiti della frattura D11 trattata con artrodesi T8-L2 ritengo congruo ilpunteggio 20%. 2) Cicatrice chirurgica Per la cicatrice la tabella prevede il cod 36 “cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche”; fino a 5%. In considerazione della sede e estensione della cicatrice (dorso lombare in sede mediana), ritengo congrua la valutazione 3% Per le due menomazioni il punteggio complessivo per il danno biologico è 22% (ventidue per cento). 3) CONCLUSIONI Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra riportate, rispondo ai quesiti postimi dall'Ill.mo Sig. Giudice: -alla Sig.ra a Parte_1 seguito di infortunio denunciato a maggio 2018 sono derivate lesioni permanenti dell'integrità psicofisica “esiti della frattura dorsale T11 sottoposta ad intervento chirurgico di artrodesi T8-L2 con viti cementate, osteotomia di sottrazione peduncolata in T11 per la riduzione della deformità in cifosi e di decompressione midollare e fusione” Le visite specialistiche, gli accertamenti effettuati, hanno evidenziato le suddette alterazioni, coerenti con i sintomi lamentati dalla ricorrente ed i deficit rilevati in occasione delle operazioni peritali. -Per la valutazione del danno biologico, considerando quanto riportato nelle certificazioni rilasciate dagli specialisti, l'obiettività rilevata all'atto della visita medica, in relazione alle tabelle delle menomazioni di cui al Decreto Legislativo 38/2000, ritengo che la pagina 5 di 7 Sig.ra presenti, per le menomazioni sopra riportata, una diminuzione dell'integrità psico-fisica Parte_1
(danno biologico) pari al 22% (ventidue per cento) per l'infortunio del 03/05/2018.” (v. relazione peritale in atti).
La valutazione operata dal ctu è coerente con la documentazione medica in atti, nonché congruamente motiva e priva di vizi di ordine logico o deduttivo.
Ne deriva che la stessa può essere posta a fondamento della decisione della causa.
La natura professionale dell'infortunio occorso alla ricorrente il 26.12.2010 va dunque riconosciuta e, giusto il disposto dell'art. 13 d. lgs. n. 38/2000 va pertanto dichiarato il diritto della ricorrente al pagamento dell'indennizzo di legge per danno biologico nella misura del 22% con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa, con conseguente condanna dell' alla erogazione di dette prestazioni. CP_1
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo di legge ex D.l.vo 38/2000 nella misura complessiva del 22%, con decorrenza di legge.
Per l'effetto l' va condannato alla corresponsione del relativo indennizzo di legge e con la CP_1 indicata decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo oltre accessori come per legge.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex
D.M. 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa e ad attività svolta;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
: CP_1
- accoglie la domanda e, per l'effetto, accertato che ha subito in data 3.5.2018 un Parte_1 infortunio sul lavoro indennizzabile dall' dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennizzo CP_1 per infortunio sul lavoro nella misura complessiva del 22%, con la decorrenza sopra indicata;
- condanna l' alla corresponsione in favore della ricorrente del predetto indennizzo, nella CP_1 misura di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidandole in euro CP_1
2.700,00 oltre IVA e CPA e 15% per spese generali;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
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Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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