TRIB
Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/07/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE 1727 2024
Il Tribunale di Civitavecchia così composto:
Dott. Roberta Nardone Presidente rel./est. Dott. Gianluca Gelso Giudice Dott. Andrea Barzellotti Giudice
ha pronunciato SENTENZA
nella causa civile proposta da
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
14/C-16, c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Lea Principato e C.F._1
Andrea Nicolosi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Catania Piazza Cavour n. 14
- Ricorrente -
E
nata a [...] il [...] e residente in [...], c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Paola David C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, viale Anicio Gallo n. 102;
- Resistente – Nonché
Avv. Patrizia Bisozzi, curatore speciale dei minori (n. Roma 25/03/12) Persona_1
e (n. Roma 05/12/14) Persona_2
Conclusioni: come in atti Fatto e diritto Con ricorso depositato in data 16.7.2024 il SI. presentava ricorso per la Parte_1 modifica delle condizioni di separazione omologate dal Tribunale in data 7.5.21 e, previe richieste istruttorie di audizione del minore e prove per testi. Persona_1
Premetteva che di avere contratto matrimonio concordatario in data 9.6.2012 con la SI.ra optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni Controparte_1
e stabilendo la residenza coniugale a Ladispoli, via Nettuno n. 13, presso l'appartamento di proprietà del SI. , dallo stesso acquistato prima del matrimonio, in data Parte_1
30.09.2011; che erano nati e , rispettivamente, di 12 e 9 anni;
che a Per_1 Per_2 seguito del deterioramento del rapporto avevano proposto ricorso congiunto di separazione che venva omologato alle eguenti condizioni: affido congiunto dei figli, che 1 mantenevano la residenza nella casa paterna a Ladispoli (RM), via Nettuno n. 13, con collocamento dei minori presso la madre, conseguentemente assegnataria della casa coniugale;
l'obbligo di allontanamento del SI. dalal casa coniugale e l suo diritto Pt_1 di visita “ogni qualvolta lo desideri, previo avviso e, comunque, non meno di un pomeriggio alla settimana, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, con preavviso di 24 ore in ragione dei turni di servizio della madre e compatibilmente con le eSIenze di salute e di studio dei minori: il padre li terrà, inoltre, con sé il mercoledì, quando eserciterà, dalle ore 13:00 alle ore 8:00 del giorno successivo, nonché per l'intero fine settimana dalle ore 19:00 del venerdì pomeriggio alle ore 20:00 della domenica a week end alternati (due week end al mese)”. I periodi di vacanza venivano concordati secondo il criterio dell'alternanza sulla base delle linee guida del tribunale e le vacanze estive secondo accordi e per non meno di 15 gg. anche consecutivi con ciascun genitore, da comunicarsi ogni anno entro il 31 maggio. Veniva, inoltre, previsto un obbligo al mantenimento dei figli a carico del padre di euro 200,00 (100,00 per ciascun figlio) mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche, per la salute, sportive e ricreative, nonostante il SI. avesse perso il Pt_1 lavoro e i minori trascorressero la maggior parte della settimana, compresi i pernottamenti, nella casa dei nonni paterni che contribuivano in maniera prevalente a coprire le spese alimentari, scolastiche e ricreative, provvedendo anche a pagare i costi mensili delle attività sportive. L'accordo omologato (proposto dalla e sottoscritto dal non CP_1 Pt_1 contemplava alcun contributo al mantenimento dell'altra parte in quanto entrambe le parti percettrici di reddito. Con il ricorso di cui è causa il SI. chiedeva: Pt_1
a) la revoca, in mancanza dei presupposti normativi, del collocamento dei minori presso la madre ed il collocamento degli stessi presso il padre nella casa dei nonni paterni a Ladispoli (RM), via Florida nn. 14/C-16; b) Il diritto di visita della madre da dichiarare già esistente e confermare nei tempi rappresentati in ricorso, assumendo ogni altro accertamento e provvedimento necessario alla tutela dell'interesse dei minori;
c) La revoca, per mancanza dei presupposti normativi, del mantenimento dei figli minori a carico del padre, ponendolo a carico della madre, SI.ra nella Controparte_1 misura non inferiore ad euro 350,00 mensili a figlio o in una maggiore misura ritenuta equa e proporzionata ai redditi della resistente ed alle eSIenze dei minori, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
d) Le spese straordinarie al 100% a carico della madre;
e) La voltura dell'assegno unico familiare al 100% in favore del padre;
f) Con vittoria di spese e compensi, salvis juribus;
Si costituiva la SI.ra , contestando il ricorso avverso, la richiesta di Controparte_1 audizione del minore e chiedendo prova contraria e prova per testi e concludendo per il rigetto delle avverse pretese , vinte le spese di lite. All'udienza di comparizione del 14/02/2025 il G.I. nominava l'avv. Patrizia Bisozzi curatore speciale dei minori e fissava l'udienza di audizione del minore Persona_1 per il 18.06.25. Il 24/03/25 nell'interesse dei minori, e si Per_1 Persona_2 costituiva in giudizio il curatore speciale il quale, dopo averli sentiti, deduceva che
“...entrambi i minori hanno manifestato la volontà di modificare il collocamento attuale e stare più giorni in casa con il padre ed i nonni, in quanto in tale abitazione hanno ognuno una propria cameretta, un computer ed i loro giochi...CE ha anche affermato che in
2 tale abitazione non è costretto a dividere la stanza con la sorella, come accade nella ex casa coniugale è può più facilmente studiare ed invitare gli amici... addirittura Per_1 voleva essere sentito dal Giudice immediatamente senza aspettare l'udienza di Giugno...”. Le parti, nelle more della fissata udienza istruttoria, addivenivano ad un accordo conciliativo di modifica delle condizioni della separazione rispondente al superiore interesse dei minori ed alla volontà attuale degli istanti di sistemazione della crisi coniugale: accordo che ha trovato il favorevole assenso del curatore (vedi nota del 26.6.2025). Pertanto, venuto meno la necessità di disporre l'audizione del minore, la causa veniva assunta in decisione dal Collegio. L'accordo di conciliazione inter partes può essere recepito dal Tribunale rispondendo all'interesse dei minori e non violando obblighi inderogabili di legge avendo le parti disposto nei limiti dei diritti disponibili. Anche il curatore speciale dei minori ha espresso parere positivo. L'accordo di conciliazione intervenuto tra le parti prevde con efficacia dal 31.5.25 prevede:
1) - Collocamento dei minori presso il padre nella casa dei nonni paterni a Ladispoli, via Florida nn. 14/C-16;
2) - Diritto di visita della madre in n. 2 pomeriggi infrasettimanali comprensivi del pernottamento. La madre andrà a prendere i minori dal padre alle ore 15:00 del martedì per riaccompagnarli alle 19:00 del mercoledì, con possibilità di cambiamenti in caso di variazioni della turnazione lavorativa della SI.ra , da comunicare al SI. CP_1 almeno una settimana prima. Un week end al mese, l'unico attualmente concesso Pt_1 dal datore di lavoro, che la SI.ra si impegna a comunicare tempestivamente CP_1 al SI. nel quale la stessa prenderà i figli a casa del padre alle 19:00 del venerdì per Pt_1 riportarli alle 19:00 della domenica.
3) - Durante le ferie estive la madre terrà i minori almeno 15 giorni, non consecutivi, da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno, da suddividere nei mesi di giugno, luglio e settembre, con almeno una settimana di permanenza continuativa. Ad anni alterni il giorno di Natale o S. Stefano, il giorno di Capodanno o l'Epifania, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. I minori staranno con il padre per la festa del papà ed il suo compleanno, con la madre per la festa della mamma ed il suo compleanno. Sempre ad anni alterni il giorno del compleanno dei minori.
4) - Revoca dell'obbligo a carico del SI. del mantenimento dei figli che viene posto Pt_1
a carico della madre nella concordata misura di euro 250 a figlio, per un totale di euro 500,00 al mese, da corrispondere entro il 5 di ogni mese.
5) - Spese straordinarie al 50%, previamente concordate. Le parti hanno precisato esere frutto di specifico confronto ed accordo tra le parti che per spese straordinarie da concordare preventivamente non SInifica che possano essere inibite dalla discrezionalità genitoriale in assenza di seri e fondati motivi, per eSIenze di risparmio o questioni di mero principio o simili, in quanto verrebbe meno la tutela dell'interesse dei minori.
6) – La casa coniugale entro il 30.6.2025 rientra nel possesso ed uso esclusivo del SI.
e entro la detta data dovrà essere lasciata pulita, in ordine ed in buone condizioni Pt_1 generali. Alla riconsegna la casa dovrà essere stata sgomberata degli arredi eventualmente aggiunti dalla SI.ra e dovranno, invece, rimanere tutti gli arredi di proprietà CP_1 del SI. Inoltre, la SI.ra dovrà dare prova, esibendo le relative Pt_1 CP_1
3 quietanze di pagamento, di avere saldato tutte le utenze (acqua, luce e gas) e le quote condominiali. 7) - Assegno unico familiare al 50%. Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti come da accordo delle dette
Per questi motivi
Il Tribunale di Civitavecchia, come sopra composto, così provvede a modifica delle condizioni di separazione omologate dal Tribunale in data 7.5.21 tra i SInori Parte_1
, nato a [...] il [...] e nata a [...] il
[...] Controparte_1
9/5/84 :
1) - Collocamento dei minori presso il padre nella casa dei nonni paterni a Ladispoli, via Florida nn. 14/C-16;
2) - Diritto di visita della madre in n. 2 pomeriggi infrasettimanali comprensivi del pernottamento. La madre andrà a prendere i minori dal padre alle ore 15:00 del martedì per riaccompagnarli alle 19:00 del mercoledì, con possibilità di cambiamenti in caso di variazioni della turnazione lavorativa della SI.ra , da comunicare al SI. CP_1 almeno una settimana prima. Un week end al mese, l'unico attualmente concesso Pt_1 dal datore di lavoro, che la SI.ra si impegna a comunicare tempestivamente CP_1 al SI. nel quale la stessa prenderà i figli a casa del padre alle 19:00 del venerdì per Pt_1 riportarli alle 19:00 della domenica.
3) - Durante le ferie estive la madre terrà i minori almeno 15 giorni, non consecutivi, da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno, da suddividere nei mesi di giugno, luglio e settembre, con almeno una settimana di permanenza continuativa. Ad anni alterni il giorno di Natale o S. Stefano, il giorno di Capodanno o l'Epifania, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. I minori staranno con il padre per la festa del papà ed il suo compleanno, con la madre per la festa della mamma ed il suo compleanno. Sempre ad anni alterni il giorno del compleanno dei minori.
4) - Revoca l'obbligo a carico del SI. del mantenimento dei figli che viene posto a Pt_1 carico della madre nella misura di euro 250 a figlio, per un totale di euro 500,00 al mese, da corrispondere entro il 5 di ogni mese.
5) - Spese straordinarie al 50%, previamente concordate. Le parti hanno precisato esere frutto di specifico confronto ed accordo tra le parti che per spese straordinarie da concordare preventivamente non SInifica che possano essere inibite dalla discrezionalità genitoriale in assenza di seri e fondati motivi, per eSIenze di risparmio o questioni di mero principio o simili, in quanto verrebbe meno la tutela dell'interesse dei minori.
6) – La casa coniugale entro il 30.6.2025 rientra nel possesso ed uso esclusivo del SI.
e entro la detta data dovrà essere lasciata pulita, in ordine ed in buone condizioni Pt_1 generali. Alla riconsegna la casa dovrà essere stata sgomberata degli arredi eventualmente aggiunti dalla SI.ra e dovranno, invece, rimanere tutti gli arredi di proprietà CP_1 del SI. Inoltre, la SI.ra dovrà dare prova, esibendo le relative Pt_1 CP_1 quietanze di pagamento, di avere saldato tutte le utenze (acqua, luce e gas) e le quote condominiali. 7) - Assegno unico familiare al 50%. Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti. Civitavecchia 5 luglio 2025
Il Presidente est./rel. Dott.ssa Roberta Nardone
4 5
Il Tribunale di Civitavecchia così composto:
Dott. Roberta Nardone Presidente rel./est. Dott. Gianluca Gelso Giudice Dott. Andrea Barzellotti Giudice
ha pronunciato SENTENZA
nella causa civile proposta da
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
14/C-16, c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Lea Principato e C.F._1
Andrea Nicolosi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Catania Piazza Cavour n. 14
- Ricorrente -
E
nata a [...] il [...] e residente in [...], c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Paola David C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, viale Anicio Gallo n. 102;
- Resistente – Nonché
Avv. Patrizia Bisozzi, curatore speciale dei minori (n. Roma 25/03/12) Persona_1
e (n. Roma 05/12/14) Persona_2
Conclusioni: come in atti Fatto e diritto Con ricorso depositato in data 16.7.2024 il SI. presentava ricorso per la Parte_1 modifica delle condizioni di separazione omologate dal Tribunale in data 7.5.21 e, previe richieste istruttorie di audizione del minore e prove per testi. Persona_1
Premetteva che di avere contratto matrimonio concordatario in data 9.6.2012 con la SI.ra optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni Controparte_1
e stabilendo la residenza coniugale a Ladispoli, via Nettuno n. 13, presso l'appartamento di proprietà del SI. , dallo stesso acquistato prima del matrimonio, in data Parte_1
30.09.2011; che erano nati e , rispettivamente, di 12 e 9 anni;
che a Per_1 Per_2 seguito del deterioramento del rapporto avevano proposto ricorso congiunto di separazione che venva omologato alle eguenti condizioni: affido congiunto dei figli, che 1 mantenevano la residenza nella casa paterna a Ladispoli (RM), via Nettuno n. 13, con collocamento dei minori presso la madre, conseguentemente assegnataria della casa coniugale;
l'obbligo di allontanamento del SI. dalal casa coniugale e l suo diritto Pt_1 di visita “ogni qualvolta lo desideri, previo avviso e, comunque, non meno di un pomeriggio alla settimana, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, con preavviso di 24 ore in ragione dei turni di servizio della madre e compatibilmente con le eSIenze di salute e di studio dei minori: il padre li terrà, inoltre, con sé il mercoledì, quando eserciterà, dalle ore 13:00 alle ore 8:00 del giorno successivo, nonché per l'intero fine settimana dalle ore 19:00 del venerdì pomeriggio alle ore 20:00 della domenica a week end alternati (due week end al mese)”. I periodi di vacanza venivano concordati secondo il criterio dell'alternanza sulla base delle linee guida del tribunale e le vacanze estive secondo accordi e per non meno di 15 gg. anche consecutivi con ciascun genitore, da comunicarsi ogni anno entro il 31 maggio. Veniva, inoltre, previsto un obbligo al mantenimento dei figli a carico del padre di euro 200,00 (100,00 per ciascun figlio) mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche, per la salute, sportive e ricreative, nonostante il SI. avesse perso il Pt_1 lavoro e i minori trascorressero la maggior parte della settimana, compresi i pernottamenti, nella casa dei nonni paterni che contribuivano in maniera prevalente a coprire le spese alimentari, scolastiche e ricreative, provvedendo anche a pagare i costi mensili delle attività sportive. L'accordo omologato (proposto dalla e sottoscritto dal non CP_1 Pt_1 contemplava alcun contributo al mantenimento dell'altra parte in quanto entrambe le parti percettrici di reddito. Con il ricorso di cui è causa il SI. chiedeva: Pt_1
a) la revoca, in mancanza dei presupposti normativi, del collocamento dei minori presso la madre ed il collocamento degli stessi presso il padre nella casa dei nonni paterni a Ladispoli (RM), via Florida nn. 14/C-16; b) Il diritto di visita della madre da dichiarare già esistente e confermare nei tempi rappresentati in ricorso, assumendo ogni altro accertamento e provvedimento necessario alla tutela dell'interesse dei minori;
c) La revoca, per mancanza dei presupposti normativi, del mantenimento dei figli minori a carico del padre, ponendolo a carico della madre, SI.ra nella Controparte_1 misura non inferiore ad euro 350,00 mensili a figlio o in una maggiore misura ritenuta equa e proporzionata ai redditi della resistente ed alle eSIenze dei minori, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
d) Le spese straordinarie al 100% a carico della madre;
e) La voltura dell'assegno unico familiare al 100% in favore del padre;
f) Con vittoria di spese e compensi, salvis juribus;
Si costituiva la SI.ra , contestando il ricorso avverso, la richiesta di Controparte_1 audizione del minore e chiedendo prova contraria e prova per testi e concludendo per il rigetto delle avverse pretese , vinte le spese di lite. All'udienza di comparizione del 14/02/2025 il G.I. nominava l'avv. Patrizia Bisozzi curatore speciale dei minori e fissava l'udienza di audizione del minore Persona_1 per il 18.06.25. Il 24/03/25 nell'interesse dei minori, e si Per_1 Persona_2 costituiva in giudizio il curatore speciale il quale, dopo averli sentiti, deduceva che
“...entrambi i minori hanno manifestato la volontà di modificare il collocamento attuale e stare più giorni in casa con il padre ed i nonni, in quanto in tale abitazione hanno ognuno una propria cameretta, un computer ed i loro giochi...CE ha anche affermato che in
2 tale abitazione non è costretto a dividere la stanza con la sorella, come accade nella ex casa coniugale è può più facilmente studiare ed invitare gli amici... addirittura Per_1 voleva essere sentito dal Giudice immediatamente senza aspettare l'udienza di Giugno...”. Le parti, nelle more della fissata udienza istruttoria, addivenivano ad un accordo conciliativo di modifica delle condizioni della separazione rispondente al superiore interesse dei minori ed alla volontà attuale degli istanti di sistemazione della crisi coniugale: accordo che ha trovato il favorevole assenso del curatore (vedi nota del 26.6.2025). Pertanto, venuto meno la necessità di disporre l'audizione del minore, la causa veniva assunta in decisione dal Collegio. L'accordo di conciliazione inter partes può essere recepito dal Tribunale rispondendo all'interesse dei minori e non violando obblighi inderogabili di legge avendo le parti disposto nei limiti dei diritti disponibili. Anche il curatore speciale dei minori ha espresso parere positivo. L'accordo di conciliazione intervenuto tra le parti prevde con efficacia dal 31.5.25 prevede:
1) - Collocamento dei minori presso il padre nella casa dei nonni paterni a Ladispoli, via Florida nn. 14/C-16;
2) - Diritto di visita della madre in n. 2 pomeriggi infrasettimanali comprensivi del pernottamento. La madre andrà a prendere i minori dal padre alle ore 15:00 del martedì per riaccompagnarli alle 19:00 del mercoledì, con possibilità di cambiamenti in caso di variazioni della turnazione lavorativa della SI.ra , da comunicare al SI. CP_1 almeno una settimana prima. Un week end al mese, l'unico attualmente concesso Pt_1 dal datore di lavoro, che la SI.ra si impegna a comunicare tempestivamente CP_1 al SI. nel quale la stessa prenderà i figli a casa del padre alle 19:00 del venerdì per Pt_1 riportarli alle 19:00 della domenica.
3) - Durante le ferie estive la madre terrà i minori almeno 15 giorni, non consecutivi, da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno, da suddividere nei mesi di giugno, luglio e settembre, con almeno una settimana di permanenza continuativa. Ad anni alterni il giorno di Natale o S. Stefano, il giorno di Capodanno o l'Epifania, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. I minori staranno con il padre per la festa del papà ed il suo compleanno, con la madre per la festa della mamma ed il suo compleanno. Sempre ad anni alterni il giorno del compleanno dei minori.
4) - Revoca dell'obbligo a carico del SI. del mantenimento dei figli che viene posto Pt_1
a carico della madre nella concordata misura di euro 250 a figlio, per un totale di euro 500,00 al mese, da corrispondere entro il 5 di ogni mese.
5) - Spese straordinarie al 50%, previamente concordate. Le parti hanno precisato esere frutto di specifico confronto ed accordo tra le parti che per spese straordinarie da concordare preventivamente non SInifica che possano essere inibite dalla discrezionalità genitoriale in assenza di seri e fondati motivi, per eSIenze di risparmio o questioni di mero principio o simili, in quanto verrebbe meno la tutela dell'interesse dei minori.
6) – La casa coniugale entro il 30.6.2025 rientra nel possesso ed uso esclusivo del SI.
e entro la detta data dovrà essere lasciata pulita, in ordine ed in buone condizioni Pt_1 generali. Alla riconsegna la casa dovrà essere stata sgomberata degli arredi eventualmente aggiunti dalla SI.ra e dovranno, invece, rimanere tutti gli arredi di proprietà CP_1 del SI. Inoltre, la SI.ra dovrà dare prova, esibendo le relative Pt_1 CP_1
3 quietanze di pagamento, di avere saldato tutte le utenze (acqua, luce e gas) e le quote condominiali. 7) - Assegno unico familiare al 50%. Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti come da accordo delle dette
Per questi motivi
Il Tribunale di Civitavecchia, come sopra composto, così provvede a modifica delle condizioni di separazione omologate dal Tribunale in data 7.5.21 tra i SInori Parte_1
, nato a [...] il [...] e nata a [...] il
[...] Controparte_1
9/5/84 :
1) - Collocamento dei minori presso il padre nella casa dei nonni paterni a Ladispoli, via Florida nn. 14/C-16;
2) - Diritto di visita della madre in n. 2 pomeriggi infrasettimanali comprensivi del pernottamento. La madre andrà a prendere i minori dal padre alle ore 15:00 del martedì per riaccompagnarli alle 19:00 del mercoledì, con possibilità di cambiamenti in caso di variazioni della turnazione lavorativa della SI.ra , da comunicare al SI. CP_1 almeno una settimana prima. Un week end al mese, l'unico attualmente concesso Pt_1 dal datore di lavoro, che la SI.ra si impegna a comunicare tempestivamente CP_1 al SI. nel quale la stessa prenderà i figli a casa del padre alle 19:00 del venerdì per Pt_1 riportarli alle 19:00 della domenica.
3) - Durante le ferie estive la madre terrà i minori almeno 15 giorni, non consecutivi, da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno, da suddividere nei mesi di giugno, luglio e settembre, con almeno una settimana di permanenza continuativa. Ad anni alterni il giorno di Natale o S. Stefano, il giorno di Capodanno o l'Epifania, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. I minori staranno con il padre per la festa del papà ed il suo compleanno, con la madre per la festa della mamma ed il suo compleanno. Sempre ad anni alterni il giorno del compleanno dei minori.
4) - Revoca l'obbligo a carico del SI. del mantenimento dei figli che viene posto a Pt_1 carico della madre nella misura di euro 250 a figlio, per un totale di euro 500,00 al mese, da corrispondere entro il 5 di ogni mese.
5) - Spese straordinarie al 50%, previamente concordate. Le parti hanno precisato esere frutto di specifico confronto ed accordo tra le parti che per spese straordinarie da concordare preventivamente non SInifica che possano essere inibite dalla discrezionalità genitoriale in assenza di seri e fondati motivi, per eSIenze di risparmio o questioni di mero principio o simili, in quanto verrebbe meno la tutela dell'interesse dei minori.
6) – La casa coniugale entro il 30.6.2025 rientra nel possesso ed uso esclusivo del SI.
e entro la detta data dovrà essere lasciata pulita, in ordine ed in buone condizioni Pt_1 generali. Alla riconsegna la casa dovrà essere stata sgomberata degli arredi eventualmente aggiunti dalla SI.ra e dovranno, invece, rimanere tutti gli arredi di proprietà CP_1 del SI. Inoltre, la SI.ra dovrà dare prova, esibendo le relative Pt_1 CP_1 quietanze di pagamento, di avere saldato tutte le utenze (acqua, luce e gas) e le quote condominiali. 7) - Assegno unico familiare al 50%. Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti. Civitavecchia 5 luglio 2025
Il Presidente est./rel. Dott.ssa Roberta Nardone
4 5