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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 19/12/2025, n. 2563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2563 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa CA Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al n.rg. 3343/2025, vertente
TRA
(c.f. Parte_1 C.F._1
E
(c.f. Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GALLINARI MAURO
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 3.9.25, hanno richiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale in ordine alla figlia Per_1 secondo le condizioni indicate nel ricorso, ossia” 1)i ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto. 2)Il Sig si è gia' allontanato Parte_1
pagina 1 di 3 dalla casa dove la coppia conviveva, dalla quale ha ripreso tutti i suoi effetti personali, casa, ubicata in Anzio(Rm) alla Via Lussemburgo n.20,dove invece resterà a vivere la
Sig.ra unitamente alla figlia minore . 3)I ricorrenti Parte_2 Persona_2 scelgono all'affido condiviso, così come previsto dal Protocollo del Tribunale di
Velletri ovvero: la minore restera' a vivere con la mamma e presso di lei sara' Per_1 collocata, con diritto per il papà di vederla e tenerla con sé tre giorni a settimana e una domenica si e una no con pernotto. Per le festività natalizie del 25 Dicembre, del 1
Gennaio, della Pasqua, della Pasquetta e del Ferragosto, a rotazione, una si e una no, il
Sig terrà la figlia con se in pernotto, così come potrà tenerla durante il Parte_1 periodo di ferie di cui lo stesso godrà, una volta si e una no a seconda delle esigenze della minore e previo accordo e comunicazione con la mamma in base ovviamente alle ferie di cui godrà quest'ultima e sempre a rotazione, un anno con il papà e un anno con la mamma, qualora i periodi di ferie coincidano per entrambi i genitori. 5)Il Sig.
[...]
versera' alla Sig.ra , a titolo di contributo per alimenti per Pt_1 Parte_2 la minore , la somma di € 350,00 mensili ,il giorno sei di ogni mese e Persona_2 cederà alla Sig.ra la riscossione dell'assegno universale di € 200,00 Parte_2 mensili della minore . 6)I ricorrenti provvederanno al pagamento del Persona_2
50% di tutte le spese scolastiche mediche ludiche e per vestiario della minore. Queste ultime spese ovvero ludiche e per vestiario ,dovranno essere preventivamente concordate, salvo che i genitori le pongano in essere unilateralmente, in quel caso, sarà nella facoltà dell'altro genitore di rifiutarne il rimborso. 7)Ogni altro provvedimento nel superiore interesse della minore”.
All'udienza del 10 dicembre 2025 sono comparse dinanzi al giudice delegato, dichiarando di non volersi riconciliare e di confermare le condizioni indicate nel ricorso. Il difensore ha precisato le conclusioni, riservando di depositare certificato di stato di famiglia e residenza della minore. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. ha apposto il visto.
Il Collegio, rilevato che le parti sono concordi nel definire le modalità di affidamento e di mantenimento della figlia minore, ritenuto che l'accordo in esame non contenga elementi contrari all'interesse morale e materiale della minore, né alla regola generale pagina 2 di 3 del regime di affidamento condiviso, quale strumento che consente ai figli di mantenere un rapporto equilibrato e significativo con ciascuno dei genitori, provvede come da dispositivo.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: prende atto e omologa l'accordo intervenuto tra le parti per l'esercizio della responsabilità genitoriale in ordine alla figlia minore , secondo le condizioni di Per_1 cui al ricorso congiunto riportate in parte motiva e da intendersi qui integralmente trascritte;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 15 dicembre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa CA Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa CA Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al n.rg. 3343/2025, vertente
TRA
(c.f. Parte_1 C.F._1
E
(c.f. Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GALLINARI MAURO
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 3.9.25, hanno richiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale in ordine alla figlia Per_1 secondo le condizioni indicate nel ricorso, ossia” 1)i ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto. 2)Il Sig si è gia' allontanato Parte_1
pagina 1 di 3 dalla casa dove la coppia conviveva, dalla quale ha ripreso tutti i suoi effetti personali, casa, ubicata in Anzio(Rm) alla Via Lussemburgo n.20,dove invece resterà a vivere la
Sig.ra unitamente alla figlia minore . 3)I ricorrenti Parte_2 Persona_2 scelgono all'affido condiviso, così come previsto dal Protocollo del Tribunale di
Velletri ovvero: la minore restera' a vivere con la mamma e presso di lei sara' Per_1 collocata, con diritto per il papà di vederla e tenerla con sé tre giorni a settimana e una domenica si e una no con pernotto. Per le festività natalizie del 25 Dicembre, del 1
Gennaio, della Pasqua, della Pasquetta e del Ferragosto, a rotazione, una si e una no, il
Sig terrà la figlia con se in pernotto, così come potrà tenerla durante il Parte_1 periodo di ferie di cui lo stesso godrà, una volta si e una no a seconda delle esigenze della minore e previo accordo e comunicazione con la mamma in base ovviamente alle ferie di cui godrà quest'ultima e sempre a rotazione, un anno con il papà e un anno con la mamma, qualora i periodi di ferie coincidano per entrambi i genitori. 5)Il Sig.
[...]
versera' alla Sig.ra , a titolo di contributo per alimenti per Pt_1 Parte_2 la minore , la somma di € 350,00 mensili ,il giorno sei di ogni mese e Persona_2 cederà alla Sig.ra la riscossione dell'assegno universale di € 200,00 Parte_2 mensili della minore . 6)I ricorrenti provvederanno al pagamento del Persona_2
50% di tutte le spese scolastiche mediche ludiche e per vestiario della minore. Queste ultime spese ovvero ludiche e per vestiario ,dovranno essere preventivamente concordate, salvo che i genitori le pongano in essere unilateralmente, in quel caso, sarà nella facoltà dell'altro genitore di rifiutarne il rimborso. 7)Ogni altro provvedimento nel superiore interesse della minore”.
All'udienza del 10 dicembre 2025 sono comparse dinanzi al giudice delegato, dichiarando di non volersi riconciliare e di confermare le condizioni indicate nel ricorso. Il difensore ha precisato le conclusioni, riservando di depositare certificato di stato di famiglia e residenza della minore. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. ha apposto il visto.
Il Collegio, rilevato che le parti sono concordi nel definire le modalità di affidamento e di mantenimento della figlia minore, ritenuto che l'accordo in esame non contenga elementi contrari all'interesse morale e materiale della minore, né alla regola generale pagina 2 di 3 del regime di affidamento condiviso, quale strumento che consente ai figli di mantenere un rapporto equilibrato e significativo con ciascuno dei genitori, provvede come da dispositivo.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: prende atto e omologa l'accordo intervenuto tra le parti per l'esercizio della responsabilità genitoriale in ordine alla figlia minore , secondo le condizioni di Per_1 cui al ricorso congiunto riportate in parte motiva e da intendersi qui integralmente trascritte;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 15 dicembre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa CA Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 3 di 3