Art. 4.
I vincitori dei concorsi sono assegnati alle sedi vacanti nella regione in cui hanno partecipato al concorso e non possono essere trasferiti, ne' assegnati a qualsiasi titolo presso uffici compresi in regioni diverse da quella di prima assunzione per almeno cinque anni, salva l'ipotesi di grave incompatibilita' di cui all' articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 .
Il predetto periodo non puo' costituire titolo preferenziale per i successivi trasferimenti a domanda.
Nota all'art. 4, primo comma:
L'art. 33 del citato D.P.R. n. 1077/1970 cosi' recita:
"Art. 33. (Trasferimento di sede). - Il personale nominato all'impiego a seguito dei concorsi circoscrizionali di cui all'art. 6 non puo' essere trasferito ne' distaccato ad uffici aventi sedi in circoscrizione diversa da quella per la quale ha concorso prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilita' da comunicare all'interessato".
I vincitori dei concorsi sono assegnati alle sedi vacanti nella regione in cui hanno partecipato al concorso e non possono essere trasferiti, ne' assegnati a qualsiasi titolo presso uffici compresi in regioni diverse da quella di prima assunzione per almeno cinque anni, salva l'ipotesi di grave incompatibilita' di cui all' articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 .
Il predetto periodo non puo' costituire titolo preferenziale per i successivi trasferimenti a domanda.
Nota all'art. 4, primo comma:
L'art. 33 del citato D.P.R. n. 1077/1970 cosi' recita:
"Art. 33. (Trasferimento di sede). - Il personale nominato all'impiego a seguito dei concorsi circoscrizionali di cui all'art. 6 non puo' essere trasferito ne' distaccato ad uffici aventi sedi in circoscrizione diversa da quella per la quale ha concorso prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilita' da comunicare all'interessato".