Art. 29.
I posti di ruolo della carriera di concetto delle ostetriche, delle carriere esecutive degli infermieri e dei tecnici che risulteranno disponibili dopo l'espletamento dei concorsi riservati di cui all'articolo 17 della presente legge presso i singoli istituti, policlinici e cliniche, cattedre e servizi generali, saranno utilizzati per il riassorbimento in ruolo del personale collocato o da collocare nei corrispondenti ruoli organici in soprannumero ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32 , in servizio presso i rispettivi istituti, policlinici e cliniche, cattedre e servizi.
I posti di ruolo di nuova istituzione e quelli comunque vacanti della carriera direttiva dei tecnici laureati e di concetto, dei tecnici coadiutori e quelli comunque vacanti presso i singoli istituti, policlinici e cliniche saranno utilizzati per il riassorbimento in ruolo del personale collocato e da collocare nei corrispondenti ruoli organici, ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32 , in servizio presso i rispettivi istituti, policlinici e cliniche.
Il riassorbimento di cui ai precedenti commi e' disposto secondo l'anzianita' di carriera nella qualifica rivestita e con l'anzianita' in essa maturata.
Il personale di ruolo in soprannumero che non ottenga il riassorbimento potra' conseguire, comunque, la promozione alle qualifiche terminali.
I posti di ruolo della carriera di concetto delle ostetriche, delle carriere esecutive degli infermieri e dei tecnici che risulteranno disponibili dopo l'espletamento dei concorsi riservati di cui all'articolo 17 della presente legge presso i singoli istituti, policlinici e cliniche, cattedre e servizi generali, saranno utilizzati per il riassorbimento in ruolo del personale collocato o da collocare nei corrispondenti ruoli organici in soprannumero ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32 , in servizio presso i rispettivi istituti, policlinici e cliniche, cattedre e servizi.
I posti di ruolo di nuova istituzione e quelli comunque vacanti della carriera direttiva dei tecnici laureati e di concetto, dei tecnici coadiutori e quelli comunque vacanti presso i singoli istituti, policlinici e cliniche saranno utilizzati per il riassorbimento in ruolo del personale collocato e da collocare nei corrispondenti ruoli organici, ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32 , in servizio presso i rispettivi istituti, policlinici e cliniche.
Il riassorbimento di cui ai precedenti commi e' disposto secondo l'anzianita' di carriera nella qualifica rivestita e con l'anzianita' in essa maturata.
Il personale di ruolo in soprannumero che non ottenga il riassorbimento potra' conseguire, comunque, la promozione alle qualifiche terminali.