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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/06/2025, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10212/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza 24/06/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
, IN QUALITA' DI ESERCENTE LA RESPOSNABILITA' GENITORIALE Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmen Antonetti Parte_2 ricorrente contro
Controparte_1
[...] resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con ricorso depositato in data 16/12/2022 il minore come Persona_1 rappresentato- figlio ed unico erede di conveniva in giudizio l' Controparte_2 CP_1 al fine di ottenere condanna dell' alla erogazione della rendita di reversibilità nella CP_1 misura da accertarsi a mezzo di CTU. A tal fine chiedeva accertarsi che l'infortunio sul lavoro avvenuto in data 21.5.2019, a seguito del quale era deceduto il citato Per_2
era da ascriversi, anche causalmente, al tipo di evento indennizzabile
[...] dall'Istituto assicuratore. Il sinistro veniva denunciato in data 2-9-2019; l'Istituto aveva tuttavia rigettato l'istanza per ritenuta mancanza di documentazione di riscontro;
con pec in data 30-7-2022 l' CP_1 aveva denegato l'erogazione dell'indennità in quanto l'infortunio non risulta avvenuto per rischio lavorativo bensì per il verificarsi di rischio generico incombente su tutti i cittadini e comune ad altre situazioni….. In realtà la ascrivibilità della morte del alla causa di lavoro (quello di taglialegna, Pt_2 parte integrante del lavoro di imprenditore agricolo) risultava senza ombra di dubbio dalle lesioni riscontrate (frattura dell'osso femorale e della tibia, le quali avevano determinato la recisione della arteria), per le quali non vi era possibilità di ipotizzare una diversa origine.
1 Ai fini della prova della fattispecie rilevante invocava gli atti del procedimento penale apertosi a seguito dell'incidente (all. 1). Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda (….. Invero, dagli accertamenti CP_1 eseguiti in sede amministrativa, è emerso che il fatto accaduto non è da ritenersi infortunio sul lavoro difettando il requisito dell'occasione di lavoro. L'infortunio dedotto, infatti, non risulta avvenuto per rischio lavorativo (rischio specifico) bensì per rischio generico (fatto accidentale). L pertanto non ha riconosciuto la regolarità del caso sotto il profilo CP_1 amministrativo…..). In corso di causa venivano disposte ed espletate prova testi e C.T.U. medico-legale. All'odierna udienza la causa veniva decisa come da sentenza contestuale. Osserva La rendita è una prestazione economica, non soggetta a tassazione Irpef, erogata ai superstiti dei lavoratori deceduti a seguito di un infortunio o di una malattia professionale. La rendita decorre dal giorno successivo alla morte del lavoratore ed è erogata agli aventi diritto, tra i quali, oltre al coniuge, i figli:
- fino al 18° anno di età, senza necessità di ulteriori requisiti;
- fino al 21° anno di età, se studenti di scuola media superiore o professionale, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di studio;
- non oltre il 26° anno di età, se studenti universitari, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di laurea;
- maggiorenni inabili al lavoro, finché dura l'inabilità. Dal punto di vista della legittimazione del ricorrente non sono sorti contrasti, laddove l'oggetto del contende è la occasione di lavoro.
Nel merito va osservato che l'assicurazione di cui al D.P.R. 1124/1965 non ha carattere generale ma trova applicazione esclusivamente con riferimento: 1) alle attività c.d.
“protette” di cui agli artt. 1 e 205 dello stesso testo normativo, nonché 2) alle categorie di soggetti espressamente indicati dallo stesso Testo Unico appena citato o da leggi ad esso collegate (si vedano al riguardo ad esempio gli artt.
4-8 del testo normativo in argomento); nonché 3) agli eventi dannosi previsti dalla stessa legge (vale a dire infortunio sul lavoro o sulle vie del lavoro come riportato dall'art. 2 e 210 del T.U. e malattia professionale come riportata agli artt. 3 e 211 del T.U.). Orbene la prova della sussistenza in concreto di tutte le condizioni suddette grava sulla parte ricorrente alla stregua dell'art. 2697 c.c.. Con riferimento, più specificamente, al concetto di infortunio sul lavoro l'art. 2 D.P.R. 1124/1965 sancisce che l'assicurazione in argomento comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro (da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni). Orbene, per “causa violenta” si fa riferimento a qualsiasi fattore presente nell'ambiente di lavoro, in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell'ambiente
2 esterno, il quale, agendo in maniera concentrata, rechi appunto danno all'organismo del lavoratore (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 12559/2006). Secondo condivisibile giurisprudenza (si veda la citata Cass. civ., Sez. Lav., 12559/2006 condivisa anche da pronunce giurisprudenziali successive, si veda al riguardo Cass. civ., Sez. Lav., 18852/2010) gli elementi individuanti la nozione di “causa violenta” relativa all'infortunio sul lavoro sono: 1) la rapidità e la concentrazione della causa (che rappresentano il criterio discriminatorio tra infortuni sul lavoro, caratterizzati appunto da siffatti elementi, e le malattie professionali, caratterizzate invece da causa lenta); 2) l'esteriorità (e quindi la necessità del carattere esterno della causa rispetto al lavoratore, al riguardo si fa anche riferimento in dottrina alla distinzione tra: a) cause da energia meccanica;
b) cause da energia elettrica od elettromagnetica;
c) cause da energia atomica e nucleare;
d) cause da energia termica;
e) cause da sostanze tossiche;
f) cause di natura microbica e virale;
g) cause di natura psichica), e 3) l'efficienza causale tra la causa in argomento ed il danno arrecato all'organismo del lavoratore che richiama il tema di portata più generale del nesso di causa e che “deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del consulente, desunte anche da dati epidemiologici”.
A fronte di tanto deve essere evidenziato che allorquando il privato chieda l'indennizzo per il danno biologico subito in conseguenza di un infortunio sul lavoro deve comunque dapprima allegare e poi dimostrare la sussistenza dell'infortunio sul lavoro (che costituisce appunto uno dei presupposti della tutela assicurata dall' . CP_1
La necessità della prova puntuale della dinamica dell'infortunio sul lavoro è imposta anche dalla necessità di procedere all'accertamento dell'efficienza causale tra la suddetta causa violenta ed il danno arrecato all'organismo del lavoratore. L'accertamento in merito alla sussistenza del nesso di causa non può essere, difatti, ragionevolmente operato, in via astratta, tra un fatto concretamente dimostrato (appunto le lesioni per cui si chiede l'indennizzo) ed un evento non dimostrato nelle sue concrete fattezze e nella sua concreta dinamica (e cioè l'asserito infortunio sul lavoro) ma può essere effettuato solo tra eventi storici specifici e ben individuati nelle loro connotazioni.
Le circostanze di prova capitolate dalla parte ricorrente (……1) "vero che il defunto sig. usava la legna tagliata e raccolta per effettuare lavori in stalla, per Persona_3 produrre acqua calda, per lavare mungitrici ed attrezzi da lavoro e per preparare il mangime per gli animali?" 2) "vero che il signor aveva ricevuto all' inizio della sua Pt_2 attività l' autorizzazione verbale a procacciarsi legna sul terreno sito in agro di Volturara Appula, foglio 38, particella 67 Partita 2969, e che detta autorizzazione non è stata mai revocata nel corso degli anni?....) hanno trovato riscontro nella prova per testi espletata all'udienza del 26-3-2024. Nella nota 63/1-5 dei Carabinieri di Volturara Appula del giorno 24-6-2019 (all. 1) si dà atto delle circostanze che portavano al rinvenimento del cadavere di , il Persona_3 quale il giorno 21-5-2019, si era recato dalla propria azienda agricola verso un bosco
3 vicino per raccogliere legna;
dalle informazioni raccolte il malcapitato si era allontanato recando con sé una motosega;
il cadavere dell'uomo veniva ritrovato a circa 3 km dalla azienda dalla quale si era allontanato;
dalle informazioni acquisite dai Militari risultava acclarato che effettivamente il malcapitato era intento al taglio delle legna allorquando riceveva alcune telefonate, compendiate a pg. 3 della citata informativa di PG. Ed ancora, nei pressi del cadavere venivano rinvenuti alcun pezzi di legna freschi di taglio. A pg. 5 del verbale i Carabinieri offrivano una propria ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro;
in particolare il aveva subito un violento impatto con un grosso ramo che, rimasto Pt_2 inizialmente incastrato nella vegetazione, aveva di seguito subito un effetto molla e che aveva investito il protagonista dell'episodio, provocandogli le gravissime lesioni che ne avevano cagionato l'exitus. Quella dinamica è del tutto compatibile con le valutazioni formulate dal Ctu dott.
all'esito dell'accertamento peritale, per il quale “…….nel caso in questione ci Persona_4 troviamo in tutta evidenza, sia per le caratteristiche che per le modalità dell'infortunio, nella contemplata causa violenta in occasione di lavoro. Pertanto in risposta ai quesiti posti dal Magistrato si possono esprimere le seguenti conclusioni: sulla scorta della documentazione presente agli atti e, dalle risultanze dell'attenta visione della stessa, possiamo affermare che il ricorrente, a causa delle modalità della prestazione lavorativa, sia deceduto in data 21 maggio 2019 per: ”Anemia acuta metaemorragica secondaria a ferita lacero-contusa dell'arto inferiore con lesione dell'arteria tibiale anteriore destra. L'occasione ipotizzata dal CTU trova conferma in quanto dichiarato dai testi, secondo i quali la legna che il si era recato a raccogliere veniva da questi normalmente Pt_2 utilizzata per la produzione di acqua calda, utilizzata questa a fini zootecnici. Per tali ragioni la domanda va accolta Le spese processuali – liquidate e distratte come in dispositivo – vanno poste a carico dell' . Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della parte resistente. CP_1
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso dell'11.3.2004, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accoglie la domanda e dichiara che il decesso di , in data 21-5- Persona_3
2019, fu conseguente a causa di lavoro;
- dichiara il diritto del ricorrente, , a percepire la rendita di Parte_2 reversibilità con l'ammontare e la decorrenza di legge;
- condanna, altresì, l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_1 complessivi € 2.200,00, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge;
con distrazione;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte resistente.
Foggia, 24/06/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza 24/06/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
, IN QUALITA' DI ESERCENTE LA RESPOSNABILITA' GENITORIALE Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmen Antonetti Parte_2 ricorrente contro
Controparte_1
[...] resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con ricorso depositato in data 16/12/2022 il minore come Persona_1 rappresentato- figlio ed unico erede di conveniva in giudizio l' Controparte_2 CP_1 al fine di ottenere condanna dell' alla erogazione della rendita di reversibilità nella CP_1 misura da accertarsi a mezzo di CTU. A tal fine chiedeva accertarsi che l'infortunio sul lavoro avvenuto in data 21.5.2019, a seguito del quale era deceduto il citato Per_2
era da ascriversi, anche causalmente, al tipo di evento indennizzabile
[...] dall'Istituto assicuratore. Il sinistro veniva denunciato in data 2-9-2019; l'Istituto aveva tuttavia rigettato l'istanza per ritenuta mancanza di documentazione di riscontro;
con pec in data 30-7-2022 l' CP_1 aveva denegato l'erogazione dell'indennità in quanto l'infortunio non risulta avvenuto per rischio lavorativo bensì per il verificarsi di rischio generico incombente su tutti i cittadini e comune ad altre situazioni….. In realtà la ascrivibilità della morte del alla causa di lavoro (quello di taglialegna, Pt_2 parte integrante del lavoro di imprenditore agricolo) risultava senza ombra di dubbio dalle lesioni riscontrate (frattura dell'osso femorale e della tibia, le quali avevano determinato la recisione della arteria), per le quali non vi era possibilità di ipotizzare una diversa origine.
1 Ai fini della prova della fattispecie rilevante invocava gli atti del procedimento penale apertosi a seguito dell'incidente (all. 1). Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda (….. Invero, dagli accertamenti CP_1 eseguiti in sede amministrativa, è emerso che il fatto accaduto non è da ritenersi infortunio sul lavoro difettando il requisito dell'occasione di lavoro. L'infortunio dedotto, infatti, non risulta avvenuto per rischio lavorativo (rischio specifico) bensì per rischio generico (fatto accidentale). L pertanto non ha riconosciuto la regolarità del caso sotto il profilo CP_1 amministrativo…..). In corso di causa venivano disposte ed espletate prova testi e C.T.U. medico-legale. All'odierna udienza la causa veniva decisa come da sentenza contestuale. Osserva La rendita è una prestazione economica, non soggetta a tassazione Irpef, erogata ai superstiti dei lavoratori deceduti a seguito di un infortunio o di una malattia professionale. La rendita decorre dal giorno successivo alla morte del lavoratore ed è erogata agli aventi diritto, tra i quali, oltre al coniuge, i figli:
- fino al 18° anno di età, senza necessità di ulteriori requisiti;
- fino al 21° anno di età, se studenti di scuola media superiore o professionale, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di studio;
- non oltre il 26° anno di età, se studenti universitari, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di laurea;
- maggiorenni inabili al lavoro, finché dura l'inabilità. Dal punto di vista della legittimazione del ricorrente non sono sorti contrasti, laddove l'oggetto del contende è la occasione di lavoro.
Nel merito va osservato che l'assicurazione di cui al D.P.R. 1124/1965 non ha carattere generale ma trova applicazione esclusivamente con riferimento: 1) alle attività c.d.
“protette” di cui agli artt. 1 e 205 dello stesso testo normativo, nonché 2) alle categorie di soggetti espressamente indicati dallo stesso Testo Unico appena citato o da leggi ad esso collegate (si vedano al riguardo ad esempio gli artt.
4-8 del testo normativo in argomento); nonché 3) agli eventi dannosi previsti dalla stessa legge (vale a dire infortunio sul lavoro o sulle vie del lavoro come riportato dall'art. 2 e 210 del T.U. e malattia professionale come riportata agli artt. 3 e 211 del T.U.). Orbene la prova della sussistenza in concreto di tutte le condizioni suddette grava sulla parte ricorrente alla stregua dell'art. 2697 c.c.. Con riferimento, più specificamente, al concetto di infortunio sul lavoro l'art. 2 D.P.R. 1124/1965 sancisce che l'assicurazione in argomento comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro (da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni). Orbene, per “causa violenta” si fa riferimento a qualsiasi fattore presente nell'ambiente di lavoro, in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell'ambiente
2 esterno, il quale, agendo in maniera concentrata, rechi appunto danno all'organismo del lavoratore (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 12559/2006). Secondo condivisibile giurisprudenza (si veda la citata Cass. civ., Sez. Lav., 12559/2006 condivisa anche da pronunce giurisprudenziali successive, si veda al riguardo Cass. civ., Sez. Lav., 18852/2010) gli elementi individuanti la nozione di “causa violenta” relativa all'infortunio sul lavoro sono: 1) la rapidità e la concentrazione della causa (che rappresentano il criterio discriminatorio tra infortuni sul lavoro, caratterizzati appunto da siffatti elementi, e le malattie professionali, caratterizzate invece da causa lenta); 2) l'esteriorità (e quindi la necessità del carattere esterno della causa rispetto al lavoratore, al riguardo si fa anche riferimento in dottrina alla distinzione tra: a) cause da energia meccanica;
b) cause da energia elettrica od elettromagnetica;
c) cause da energia atomica e nucleare;
d) cause da energia termica;
e) cause da sostanze tossiche;
f) cause di natura microbica e virale;
g) cause di natura psichica), e 3) l'efficienza causale tra la causa in argomento ed il danno arrecato all'organismo del lavoratore che richiama il tema di portata più generale del nesso di causa e che “deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del consulente, desunte anche da dati epidemiologici”.
A fronte di tanto deve essere evidenziato che allorquando il privato chieda l'indennizzo per il danno biologico subito in conseguenza di un infortunio sul lavoro deve comunque dapprima allegare e poi dimostrare la sussistenza dell'infortunio sul lavoro (che costituisce appunto uno dei presupposti della tutela assicurata dall' . CP_1
La necessità della prova puntuale della dinamica dell'infortunio sul lavoro è imposta anche dalla necessità di procedere all'accertamento dell'efficienza causale tra la suddetta causa violenta ed il danno arrecato all'organismo del lavoratore. L'accertamento in merito alla sussistenza del nesso di causa non può essere, difatti, ragionevolmente operato, in via astratta, tra un fatto concretamente dimostrato (appunto le lesioni per cui si chiede l'indennizzo) ed un evento non dimostrato nelle sue concrete fattezze e nella sua concreta dinamica (e cioè l'asserito infortunio sul lavoro) ma può essere effettuato solo tra eventi storici specifici e ben individuati nelle loro connotazioni.
Le circostanze di prova capitolate dalla parte ricorrente (……1) "vero che il defunto sig. usava la legna tagliata e raccolta per effettuare lavori in stalla, per Persona_3 produrre acqua calda, per lavare mungitrici ed attrezzi da lavoro e per preparare il mangime per gli animali?" 2) "vero che il signor aveva ricevuto all' inizio della sua Pt_2 attività l' autorizzazione verbale a procacciarsi legna sul terreno sito in agro di Volturara Appula, foglio 38, particella 67 Partita 2969, e che detta autorizzazione non è stata mai revocata nel corso degli anni?....) hanno trovato riscontro nella prova per testi espletata all'udienza del 26-3-2024. Nella nota 63/1-5 dei Carabinieri di Volturara Appula del giorno 24-6-2019 (all. 1) si dà atto delle circostanze che portavano al rinvenimento del cadavere di , il Persona_3 quale il giorno 21-5-2019, si era recato dalla propria azienda agricola verso un bosco
3 vicino per raccogliere legna;
dalle informazioni raccolte il malcapitato si era allontanato recando con sé una motosega;
il cadavere dell'uomo veniva ritrovato a circa 3 km dalla azienda dalla quale si era allontanato;
dalle informazioni acquisite dai Militari risultava acclarato che effettivamente il malcapitato era intento al taglio delle legna allorquando riceveva alcune telefonate, compendiate a pg. 3 della citata informativa di PG. Ed ancora, nei pressi del cadavere venivano rinvenuti alcun pezzi di legna freschi di taglio. A pg. 5 del verbale i Carabinieri offrivano una propria ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro;
in particolare il aveva subito un violento impatto con un grosso ramo che, rimasto Pt_2 inizialmente incastrato nella vegetazione, aveva di seguito subito un effetto molla e che aveva investito il protagonista dell'episodio, provocandogli le gravissime lesioni che ne avevano cagionato l'exitus. Quella dinamica è del tutto compatibile con le valutazioni formulate dal Ctu dott.
all'esito dell'accertamento peritale, per il quale “…….nel caso in questione ci Persona_4 troviamo in tutta evidenza, sia per le caratteristiche che per le modalità dell'infortunio, nella contemplata causa violenta in occasione di lavoro. Pertanto in risposta ai quesiti posti dal Magistrato si possono esprimere le seguenti conclusioni: sulla scorta della documentazione presente agli atti e, dalle risultanze dell'attenta visione della stessa, possiamo affermare che il ricorrente, a causa delle modalità della prestazione lavorativa, sia deceduto in data 21 maggio 2019 per: ”Anemia acuta metaemorragica secondaria a ferita lacero-contusa dell'arto inferiore con lesione dell'arteria tibiale anteriore destra. L'occasione ipotizzata dal CTU trova conferma in quanto dichiarato dai testi, secondo i quali la legna che il si era recato a raccogliere veniva da questi normalmente Pt_2 utilizzata per la produzione di acqua calda, utilizzata questa a fini zootecnici. Per tali ragioni la domanda va accolta Le spese processuali – liquidate e distratte come in dispositivo – vanno poste a carico dell' . Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della parte resistente. CP_1
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso dell'11.3.2004, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accoglie la domanda e dichiara che il decesso di , in data 21-5- Persona_3
2019, fu conseguente a causa di lavoro;
- dichiara il diritto del ricorrente, , a percepire la rendita di Parte_2 reversibilità con l'ammontare e la decorrenza di legge;
- condanna, altresì, l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_1 complessivi € 2.200,00, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge;
con distrazione;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte resistente.
Foggia, 24/06/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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