CASS
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/2025, n. 37667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37667 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - LA SI NG IO NN DR TO - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da: DI ET NC, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo del 18/12/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CA ER, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 18.12.2024, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato una richiesta di NC Di BE di misura alternativa dell'affidamento in prova da svolgersi nel Regno Unito, Paese nel quale risiede, in quanto si tratta di Stato fuoriuscito dall'Unione europea a cui non risulta più applicabile la decisione quadro 2008/947/GAI, come affermato anche da una nota del dipartimento del Ministero della Giustizia in data 3.7.2024 acquisita agli atti.
2.Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di NC Di BE, articolando un unico motivo, con cui deduce innanzitutto violazione di legge in relazione agli artt. 47 ord. pen., 27 e 111 Cost., 5 d.lgs. n. 161 del 2010, 2, 9, 10 e 19 L. 334/1988, 3, punto 5), dell’allegato 2/2019 alla circolare ministeriale n. 7/2019. Il ricorso evidenzia che l'istante aveva sostenuto che la decisione del Regno Unito di uscire dall'Unione europea non implicasse alcuna rinuncia alla tutela dei diritti fondamentali, con la conseguenza che si dovesse ritenere mantenuto l'impegno del Regno Unito stesso nei confronti dei principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. All'udienza del 18.12.2024 dinanzi al Tribunale di sorveglianza, la difesa, poi, produceva la circolare ministeriale n. 7/2019 che, all'art. 3, n. 5, dell'allegato 2/2019, elencava gli strumenti internazionali applicabili in sostituzione di quelli europei a partire dalla data di recesso nel Regno unito. In tale elenco veniva espressamente indicata la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 1983, nella quale all'art. 19 si fa espressa previsione a carico degli Stati non membri di adesione alla Convenzione. La stessa circolare, al capoverso 7 dell'art. 3, ha previsto che la convenzione potesse trovare applicazione anche in luogo della decisione quadro 2008/909. Penale Sent. Sez. 1 Num. 37667 Anno 2025 Presidente: RO IA Relatore: VA OL Data Udienza: 02/10/2025 Nell'ordinanza impugnata, invece, non si fa alcuna menzione di tale circolare. Il ricorso deduce, in secondo luogo, anche il vizio della motivazione di rigetto del Tribunale di sorveglianza, ritenendola contraddittoria e illogica, in quanto omette di spiegare in base a quali principi si debba ritenere superata la possibilità di concedere la misura alternativa, in presenza delle disposizioni normative indicate nell’istanza, come integrate con la circolare prodotta all'udienza. Inoltre, il ricorso allega un'ulteriore dato che, sebbene non presente agli atti, non poteva sfuggire all'estensore del provvedimento impugnato, ii quale fu al tempo stesso estensore dell'ordinanza con cui in data 9.5.2022 il Magistrato di sorveglianza di Palermo respinse la misura di sicurezza della libertà vigilata, dando atto però anche del progetto di vita di Di BE e del suo percorso verso l'inserimento sociale nel Regno Unito.
3. Con requisitoria scritta trasmessa il 2.7.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che le prospettazioni difensive sono svolte unicamente in termini teorici e de jure condendo, in presenza, allo stato, di una impossibilità materiale di applicare in via analogica la decisione n. 2008/947, come espressamente indicato dal Ministero interpellato e come indicato nelle decisioni che richiedono come presupposto l’appartenenza alla Unione europea dello Stato ove deve svolgersi la misura. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già affermato che l’esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale può aver luogo nello Stato dell'Unione europea ove il condannato sia residente, qualora detto Stato abbia dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, recepita in Italia con d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, in quanto l'affidamento è assimilabile ad una "sanzione sostitutiva" ai sensi dell'art. 2, lett. e), di tale decreto, quale sanzione che "impone obblighi ed impartisce prescrizioni", compatibili con quelli elencati nel successivo art. 4 e che costituiscono il contenuto del trattamento alternativo al carcere (Sez. 1, n. 16942 del 15/5/2020, Mancinelli, Rv. 279144 – 01). Il punto è che il Regno Unito di Gran Bretagna ha receduto dall’Unione europea e che dal 1° gennaio 2021 non ne è più uno Stato membro. Invece, la decisione quadro 2008/947/GAI del 27 novembre 2008 si applica testualmente solo agli Stati membri dell’Unione europea. Il ricorso censura, piuttosto, l’omessa applicazione, nel caso di Di BE, della circolare adottata l’8.4.2019 dal Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia Italiano. Ora, l’allegato n. 2/2019 di tale circolare aveva espressamente indicato, tra gli strumenti giuridici di cooperazione giudiziaria penale che non potevano più trovare applicazione a partire dalla data di recesso del Regno Unito dall’Unione europea, proprio la decisione quadro 2008/947/GAI del 27 novembre 2008. Il ricorrente, però, evidenzia che lo stesso allegato aveva indicato, tra gli strumenti internazionali applicabili in sostituzione di quelli europei, la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate di Strasburgo del 21.3.1983, da usare – per quanto scritto nella circolare in questione – “per il trasferimento delle persone condannate in luogo della decisione quadro 2008/909/GAI”. 2 Senonché, a prescindere dal merito della osservazione (la decisione quadro 2008/909/GAI, infatti, è altro dalla decisione quadro 2008/947/GAI e riguarda la sola esecuzione nell’Unione europea delle pene detentive o delle misure privative della libertà personale), il ricorso trascura, prima ancora, di considerare che la circolare del 2019 riguardava espressamente la attività di informazione degli Uffici giudiziari per il caso in cui il recesso del Regno Unito dall’Unione europea avvenisse senza accordo (c.d. no deal scenario). Ma il 1° gennaio 2021 è entrato in vigore l’”Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra” del 24 dicembre 2020. La materia della cooperazione giudiziaria penale è ora regolata dalla Parte Terza dell’Accordo, che non ha previsto l’applicabilità al Regno Unito della decisione quadro 2008/947/GAI, come peraltro confermato al Tribunale di sorveglianza di Palermo dalla Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione giudiziaria, che ha dettagliatamente specificato in una nota del 2024 l’insussistenza dei presupposti normativi per dare seguito alla richiesta di Di BE di esecuzione della misura alternativa nel Regno Unito (precisando anche, tra l’altro, che la Convenzione di Strasburgo del 21.3.1983 riguarda la esecuzione delle sole pene detentive). Di conseguenza, la decisione quadro 2008/947/GAI del 27 novembre 2008 – in virtù della quale la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la misura alternativa dell’affidamento in prova di persona condannata dall’autorità giudiziaria italiana possa avere luogo in un altro Stato dell’Unione europea – resta non applicabile al Regno Unito di Gran Bretagna, in quanto non più Stato membro dell’Unione europea. Né si può sostenere – come nel ricorso – che una soluzione diversa derivi dal fatto che la fuoriuscita del Regno Unito dall’Unione europea non implichi alcuna rinuncia di quello Stato alla tutela dei diritti fondamentali, in conformità dei principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. È vero che l’art. 524 dell’Accordo di cooperazione prevede che nulla “modifica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici quali sanciti in particolare nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e, per l'Unione e i suoi Stati membri, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Ma si tratta di previsione che riguarda un diverso profilo non involto dalla decisione qui impugnata, e cioè che l’Accordo di cooperazione serve a garantire che, nell’ambito della cooperazione giudiziaria con l’Unione europea, il Regno Unito si impegni a rispettare al suo interno i diritti fondamentali della persona. Questo aspetto avrebbe potuto, in ipotesi, venire in rilievo se l’autorità giudiziaria italiana avesse posto a base della decisione di rigetto dell’istanza del condannato il rischio di violazione dei suoi diritti fondamentali in caso di esecuzione della misura alternativa nel Regno Unito. Ma il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha fondato la sua decisione sul mero rilievo della non applicabilità al Regno Unito della decisione quadro 2008/947/GAI (il che, peraltro, determinerebbe anche problemi di esecuzione di una eventuale decisione favorevole, come espressamente rappresentato dal Ministero della Giustizia al Tribunale stesso che aveva chiesto chiarimenti). Per quanto fin qui considerato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 02/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente OL VA IA RO 4
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CA ER, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 18.12.2024, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato una richiesta di NC Di BE di misura alternativa dell'affidamento in prova da svolgersi nel Regno Unito, Paese nel quale risiede, in quanto si tratta di Stato fuoriuscito dall'Unione europea a cui non risulta più applicabile la decisione quadro 2008/947/GAI, come affermato anche da una nota del dipartimento del Ministero della Giustizia in data 3.7.2024 acquisita agli atti.
2.Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di NC Di BE, articolando un unico motivo, con cui deduce innanzitutto violazione di legge in relazione agli artt. 47 ord. pen., 27 e 111 Cost., 5 d.lgs. n. 161 del 2010, 2, 9, 10 e 19 L. 334/1988, 3, punto 5), dell’allegato 2/2019 alla circolare ministeriale n. 7/2019. Il ricorso evidenzia che l'istante aveva sostenuto che la decisione del Regno Unito di uscire dall'Unione europea non implicasse alcuna rinuncia alla tutela dei diritti fondamentali, con la conseguenza che si dovesse ritenere mantenuto l'impegno del Regno Unito stesso nei confronti dei principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. All'udienza del 18.12.2024 dinanzi al Tribunale di sorveglianza, la difesa, poi, produceva la circolare ministeriale n. 7/2019 che, all'art. 3, n. 5, dell'allegato 2/2019, elencava gli strumenti internazionali applicabili in sostituzione di quelli europei a partire dalla data di recesso nel Regno unito. In tale elenco veniva espressamente indicata la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 1983, nella quale all'art. 19 si fa espressa previsione a carico degli Stati non membri di adesione alla Convenzione. La stessa circolare, al capoverso 7 dell'art. 3, ha previsto che la convenzione potesse trovare applicazione anche in luogo della decisione quadro 2008/909. Penale Sent. Sez. 1 Num. 37667 Anno 2025 Presidente: RO IA Relatore: VA OL Data Udienza: 02/10/2025 Nell'ordinanza impugnata, invece, non si fa alcuna menzione di tale circolare. Il ricorso deduce, in secondo luogo, anche il vizio della motivazione di rigetto del Tribunale di sorveglianza, ritenendola contraddittoria e illogica, in quanto omette di spiegare in base a quali principi si debba ritenere superata la possibilità di concedere la misura alternativa, in presenza delle disposizioni normative indicate nell’istanza, come integrate con la circolare prodotta all'udienza. Inoltre, il ricorso allega un'ulteriore dato che, sebbene non presente agli atti, non poteva sfuggire all'estensore del provvedimento impugnato, ii quale fu al tempo stesso estensore dell'ordinanza con cui in data 9.5.2022 il Magistrato di sorveglianza di Palermo respinse la misura di sicurezza della libertà vigilata, dando atto però anche del progetto di vita di Di BE e del suo percorso verso l'inserimento sociale nel Regno Unito.
3. Con requisitoria scritta trasmessa il 2.7.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che le prospettazioni difensive sono svolte unicamente in termini teorici e de jure condendo, in presenza, allo stato, di una impossibilità materiale di applicare in via analogica la decisione n. 2008/947, come espressamente indicato dal Ministero interpellato e come indicato nelle decisioni che richiedono come presupposto l’appartenenza alla Unione europea dello Stato ove deve svolgersi la misura. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già affermato che l’esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale può aver luogo nello Stato dell'Unione europea ove il condannato sia residente, qualora detto Stato abbia dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, recepita in Italia con d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, in quanto l'affidamento è assimilabile ad una "sanzione sostitutiva" ai sensi dell'art. 2, lett. e), di tale decreto, quale sanzione che "impone obblighi ed impartisce prescrizioni", compatibili con quelli elencati nel successivo art. 4 e che costituiscono il contenuto del trattamento alternativo al carcere (Sez. 1, n. 16942 del 15/5/2020, Mancinelli, Rv. 279144 – 01). Il punto è che il Regno Unito di Gran Bretagna ha receduto dall’Unione europea e che dal 1° gennaio 2021 non ne è più uno Stato membro. Invece, la decisione quadro 2008/947/GAI del 27 novembre 2008 si applica testualmente solo agli Stati membri dell’Unione europea. Il ricorso censura, piuttosto, l’omessa applicazione, nel caso di Di BE, della circolare adottata l’8.4.2019 dal Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia Italiano. Ora, l’allegato n. 2/2019 di tale circolare aveva espressamente indicato, tra gli strumenti giuridici di cooperazione giudiziaria penale che non potevano più trovare applicazione a partire dalla data di recesso del Regno Unito dall’Unione europea, proprio la decisione quadro 2008/947/GAI del 27 novembre 2008. Il ricorrente, però, evidenzia che lo stesso allegato aveva indicato, tra gli strumenti internazionali applicabili in sostituzione di quelli europei, la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate di Strasburgo del 21.3.1983, da usare – per quanto scritto nella circolare in questione – “per il trasferimento delle persone condannate in luogo della decisione quadro 2008/909/GAI”. 2 Senonché, a prescindere dal merito della osservazione (la decisione quadro 2008/909/GAI, infatti, è altro dalla decisione quadro 2008/947/GAI e riguarda la sola esecuzione nell’Unione europea delle pene detentive o delle misure privative della libertà personale), il ricorso trascura, prima ancora, di considerare che la circolare del 2019 riguardava espressamente la attività di informazione degli Uffici giudiziari per il caso in cui il recesso del Regno Unito dall’Unione europea avvenisse senza accordo (c.d. no deal scenario). Ma il 1° gennaio 2021 è entrato in vigore l’”Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra” del 24 dicembre 2020. La materia della cooperazione giudiziaria penale è ora regolata dalla Parte Terza dell’Accordo, che non ha previsto l’applicabilità al Regno Unito della decisione quadro 2008/947/GAI, come peraltro confermato al Tribunale di sorveglianza di Palermo dalla Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione giudiziaria, che ha dettagliatamente specificato in una nota del 2024 l’insussistenza dei presupposti normativi per dare seguito alla richiesta di Di BE di esecuzione della misura alternativa nel Regno Unito (precisando anche, tra l’altro, che la Convenzione di Strasburgo del 21.3.1983 riguarda la esecuzione delle sole pene detentive). Di conseguenza, la decisione quadro 2008/947/GAI del 27 novembre 2008 – in virtù della quale la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la misura alternativa dell’affidamento in prova di persona condannata dall’autorità giudiziaria italiana possa avere luogo in un altro Stato dell’Unione europea – resta non applicabile al Regno Unito di Gran Bretagna, in quanto non più Stato membro dell’Unione europea. Né si può sostenere – come nel ricorso – che una soluzione diversa derivi dal fatto che la fuoriuscita del Regno Unito dall’Unione europea non implichi alcuna rinuncia di quello Stato alla tutela dei diritti fondamentali, in conformità dei principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. È vero che l’art. 524 dell’Accordo di cooperazione prevede che nulla “modifica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici quali sanciti in particolare nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e, per l'Unione e i suoi Stati membri, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Ma si tratta di previsione che riguarda un diverso profilo non involto dalla decisione qui impugnata, e cioè che l’Accordo di cooperazione serve a garantire che, nell’ambito della cooperazione giudiziaria con l’Unione europea, il Regno Unito si impegni a rispettare al suo interno i diritti fondamentali della persona. Questo aspetto avrebbe potuto, in ipotesi, venire in rilievo se l’autorità giudiziaria italiana avesse posto a base della decisione di rigetto dell’istanza del condannato il rischio di violazione dei suoi diritti fondamentali in caso di esecuzione della misura alternativa nel Regno Unito. Ma il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha fondato la sua decisione sul mero rilievo della non applicabilità al Regno Unito della decisione quadro 2008/947/GAI (il che, peraltro, determinerebbe anche problemi di esecuzione di una eventuale decisione favorevole, come espressamente rappresentato dal Ministero della Giustizia al Tribunale stesso che aveva chiesto chiarimenti). Per quanto fin qui considerato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 02/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente OL VA IA RO 4