Articolo 29 della Legge 7 ottobre 1947, n. 1058
Articolo 28Articolo 30
Versione
28 ottobre 1947
Art. 29.
Le liste di sezione devono essere compilate distintamente per sesso, in triplice esemplare, e contenere due colonne rispettivamente per le firme di identificazione degli elettori e per le firme di riscontro per l'accertamento dei votanti; le liste vanno sottoscritte dai componenti della Commissione comunale e dal segretario e devono recare il bollo dell'ufficio comunale.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1947
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente