Articolo 2 della Legge 13 dicembre 1949, n. 887
Articolo 1Articolo 3
Versione
30 dicembre 1949
Art. 2.
I posti aumentati nel ruolo dei magistrati di appello, in virtu' dell'articolo precedente, saranno attribuiti in conformita' della norma dell' art. 2 del decreto legislativo 3 maggio 1945, n. 233 , previa detrazione di mi numero di posti necessario a conferire la promozione ai magistrati che nel concorso per sessantaquattro posti di consigliere d'appello e gradi parificati indetto con decreto Ministeriale 26 dicembre 1917 hanno riportato un voto non inferiore a 47 e che non siano stati ancora promossi.
Entrata in vigore il 30 dicembre 1949