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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/12/2025, n. 9371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9371 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9502/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
RZ IL
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flaviana Boniolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9502/2024 promossa da
Parte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. TERZO ROBERTO elettivamente P.IVA_1
domiciliato in PALERMO VIA LIBERTÀ, 167
ATTORE
contro
(C.F. ), in proprio Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
per : “In Parte_1 via preliminare e cautelare sospendere l'esecutività del titolo opposto;
nel merito dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, annullare il precetto opposto e dichiarare che l'opponente nulla deve alla parte opposta in forza del titolo azionato in quanto il credito non è dovuto. Con il favore delle spese di lite”
per : “1) Rigettare l'opposizione attesa l'infondatezza di quanto Controparte_1 argomentato e indicato, l'inesistenza di ogni qualsiasi motivo di opposizione oltre che tardiva infondata ed inammissibile. 2) Condannare la , nonché il legale Parte_1 rappresentante e tutti i vari soggetti a qualsiasi titolo legali della al pagamento Parte_1 di tutte le somme indicate nel precetto maggiorate di interessi moratori 3) Condannare la al pagamento degli onorari di questo giudizio attesa la temerarietà dell'azione e Parte_1
l'infondatezza della stessa totalmente inesistente e Nulla sia in rito che in fatto”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 2.3.2024
[...]
ha proposto opposizione al precetto Parte_1 notificato in data 22.2.2024, con il quale ha intimato il pagamento della Controparte_1 somma di € 10.338,58 dovuta in forza dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo in data 15.12.2023.
Parte opponente ha contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata, evidenziando di non aver ricevuto la notifica del provvedimento in data 6.12.2023; ha altresì dedotto la nullità del precetto opposto tenuto conto della mancata indicazione della sede legale e dell'indirizzo di posta elettronica della società.
Costituitosi in giudizio, ha concluso chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'opposizione e la condanna parte opponente al pagamento delle somme indicate nel precetto. Parte convenuta ha evidenziato che gli atti del processo erano stati regolarmente pagina 2 di 4 notificati all'opponente; ha inoltre dedotto la carenza di legittimazione attiva di parte opponente, richiamando la nomina di un amministratore giudiziario a seguito del decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Palermo.
Occorre premettere che “la circostanza […] che al custode giudiziario sia riconosciuta una propria autonoma legittimazione processuale in rappresentanza del patrimonio sottoposto a sequestro del quale ha l'amministrazione non vuol dire che gli organi sociali siano venuti meno o che gli stessi siano stati del tutto esautorati dalle proprie funzioni di gestione della società per gli aspetti che non concernono il patrimonio della stessa, non rinvenendosi alcuna norma che disponga in tal senso” (Cass. n. 23461/2014).
Ciò posto, il titolo esecutivo giudiziale “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass. n.
2785/2025). Nella fattispecie, parte opponente ha formulato contestazioni relative a fatti anteriori alla formazione del titolo.
Quanto alle contestazioni relative alla mancata indicazione nel precetto della sede legale e dell'indirizzo di posta elettronica della società debitrice, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “l'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo;
fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo” (Cass. n. 27424/2023).
Sicché, in assenza di allegazioni relative al concreto pregiudizio subito, l'opposizione deve essere rigettata.
pagina 3 di 4 La regolamentazione delle spese di lite, liquidate in dispositivo con applicazione dei valori minimi quanto alla fase istruttoria e decisionale, tenuto conto della natura documentale della causa segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita
- rigetta l'opposizione;
- condanna Parte_1 al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, liquidate in €
[...]
3.387,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Milano, 05/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Flaviana Boniolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
RZ IL
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flaviana Boniolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9502/2024 promossa da
Parte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. TERZO ROBERTO elettivamente P.IVA_1
domiciliato in PALERMO VIA LIBERTÀ, 167
ATTORE
contro
(C.F. ), in proprio Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
per : “In Parte_1 via preliminare e cautelare sospendere l'esecutività del titolo opposto;
nel merito dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, annullare il precetto opposto e dichiarare che l'opponente nulla deve alla parte opposta in forza del titolo azionato in quanto il credito non è dovuto. Con il favore delle spese di lite”
per : “1) Rigettare l'opposizione attesa l'infondatezza di quanto Controparte_1 argomentato e indicato, l'inesistenza di ogni qualsiasi motivo di opposizione oltre che tardiva infondata ed inammissibile. 2) Condannare la , nonché il legale Parte_1 rappresentante e tutti i vari soggetti a qualsiasi titolo legali della al pagamento Parte_1 di tutte le somme indicate nel precetto maggiorate di interessi moratori 3) Condannare la al pagamento degli onorari di questo giudizio attesa la temerarietà dell'azione e Parte_1
l'infondatezza della stessa totalmente inesistente e Nulla sia in rito che in fatto”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 2.3.2024
[...]
ha proposto opposizione al precetto Parte_1 notificato in data 22.2.2024, con il quale ha intimato il pagamento della Controparte_1 somma di € 10.338,58 dovuta in forza dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo in data 15.12.2023.
Parte opponente ha contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata, evidenziando di non aver ricevuto la notifica del provvedimento in data 6.12.2023; ha altresì dedotto la nullità del precetto opposto tenuto conto della mancata indicazione della sede legale e dell'indirizzo di posta elettronica della società.
Costituitosi in giudizio, ha concluso chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'opposizione e la condanna parte opponente al pagamento delle somme indicate nel precetto. Parte convenuta ha evidenziato che gli atti del processo erano stati regolarmente pagina 2 di 4 notificati all'opponente; ha inoltre dedotto la carenza di legittimazione attiva di parte opponente, richiamando la nomina di un amministratore giudiziario a seguito del decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Palermo.
Occorre premettere che “la circostanza […] che al custode giudiziario sia riconosciuta una propria autonoma legittimazione processuale in rappresentanza del patrimonio sottoposto a sequestro del quale ha l'amministrazione non vuol dire che gli organi sociali siano venuti meno o che gli stessi siano stati del tutto esautorati dalle proprie funzioni di gestione della società per gli aspetti che non concernono il patrimonio della stessa, non rinvenendosi alcuna norma che disponga in tal senso” (Cass. n. 23461/2014).
Ciò posto, il titolo esecutivo giudiziale “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass. n.
2785/2025). Nella fattispecie, parte opponente ha formulato contestazioni relative a fatti anteriori alla formazione del titolo.
Quanto alle contestazioni relative alla mancata indicazione nel precetto della sede legale e dell'indirizzo di posta elettronica della società debitrice, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “l'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo;
fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo” (Cass. n. 27424/2023).
Sicché, in assenza di allegazioni relative al concreto pregiudizio subito, l'opposizione deve essere rigettata.
pagina 3 di 4 La regolamentazione delle spese di lite, liquidate in dispositivo con applicazione dei valori minimi quanto alla fase istruttoria e decisionale, tenuto conto della natura documentale della causa segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita
- rigetta l'opposizione;
- condanna Parte_1 al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, liquidate in €
[...]
3.387,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Milano, 05/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Flaviana Boniolo
pagina 4 di 4