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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 13/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n.438/2020 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza dell'8 gennaio 2025, nella causa avente ad oggetto “risarcimento danni ”, ha pronunciato, a seguito di lettura in udienza del dispositivo, la seguente
Sentenza tra
, rappr. e dif. da avv. Vito Dipierro e Donato Oliva Appellante Parte_1
contro in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Paolo De Controparte_1
Bernardinis, Vincenzo Mozzi, Irene Nisio, Valeria De Palma Appellante incidentale
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 18.11.2020 impugnava la Parte_1 sentenza resa in data 20.10.2020 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui veniva rigettata la domanda di risarcimento del danno biologico assertivamente patìto dal a cagione della Pt_1 propria adibizione in via continuativa, quale dipendente della con mansioni Controparte_1 di fattorino, presso lo stabilimento in Taranto dal 17.3.2013 al 31.12.2016 con orario CP_2 lavorativo dalle 23,00 alle 3,30 giornaliere per cinque giorni alla settimana, e per aver contratto sindrome depressiva endoreattiva grave per effetto della sua adibizione in via esclusiva al turno notturno.
Si è costituita con appello incidentale la Controparte_1 All'udienza dell'8 gennaio 2025 la causa è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§--- L'appello è infondato.
Dalla disamina degli atti processuali emerge in primis – motivo assunto dal Giudice di prime cure e fortemente contestato dall'appellante – che l'orario lavorativo, o meglio l'articolazione dello stesso, era stata prevista in via provvisoria in attesa della definizione dell'organizzazione del lavoro, ragion per cui:
1) non è ipotizzabile una violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. con riferimento alla esecuzione dei contratti;
2) l'adibizione al lavoro notturno era avvenuta senza che sia ravvisabile alcuna violazione di legge o di contratto: invero, - come già rilevato dal Giudice di primo grado - l'art. 13 co. 1 d.l.vo 8.4.2003 n. 66 stabilisce che “l'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore”; a sua volta, l'art. 121 del ccnl per il comparto pubblici esercizi, applicato al rapporto di lavoro inter partes, stabilisce che
“l'orario di lavoro ordinario dei lavoratori notturni non può superare nella settimana le otto ore medie giornaliere”; nel caso di specie l'orario di lavoro in concreto osservato dall'istante, pari a quattro ore e mezza per cinque giorni a settimana, è ampiamente inferiore al limite legale e collettivo;
3) infine, né sono state dedotte altre violazioni della disciplina vigente in materia di lavoro notturno, ad esempio con riferimento alle visite mediche periodiche prescritte dall'art. 14 d.l.vo cit., nelle quali l'istante è sempre risultato idoneo al lavoro notturno, né tantomeno, nel corso dell'intero rapporto di lavoro, non è stata segnalata la sopravvenienza eventuale di condizioni di salute comportanti l'inidoneità al lavoro notturno, che avrebbe determinato, a norma dell'art. 15 d.l.vo cit., l'assegnazione del lavoratore al lavoro diurno.
Tali elementi sono inconfutabili, e più che generica risulta la doglianza in appello secondo cui la possibilità di turno diurno, di fatto concesso ad altri lavoratori così genericamente indicati senza ulteriore specificazione, sia stata sempre preclusa all'appellante. Non può dunque ipotizzarsi alcuna violazione, da parte del datore di lavoro Controparte_1 della normativa vòlta a tutelate la salute del lavoratore consacrata nel codice civile all'art. 2087 c.c. L'appello principale va pertanto rigettato.
---§§ooo§§---
Parte appellata ha proposto appello incidentale, avanzato per dedotta inammissibilità/improponibilità del ricorso di primo grado sottolineando come l'unico a poter essere eventualmente richiesto al datore di lavoro è il c.d. “danno differenziale”, per il quale soltanto e limitatamente risponde il datore di lavoro, mentre parte ricorrente /appellante ha adìto l'A.G. per la liquidazione integrale del danno biologico, pur senza aver mai proposto denuncia di malattia professionale all' . CP_3
Il principio è già stato affermato dal Giudice di primo grado nella sentenza appellata, laddove riconosce e rammenta che il datore di lavoro risponde limitatamente al danno biologico differenziale, che può anche essere richiesto in assenza di un previo riconoscimento in concreto da parte dell' , dovendo in ogni caso quest'ultimo detrarsi, anche ove non richiesto o comunque CP_3 non liquidato, dal danno complessivo.
Opina questa Corte che non si ponga questione di inammissibilità o di improponibilità del ricorso, ma semplicemente di ambito di delibazione nel merito rimesso al Giudice adìto, che valuterà in concreto la domanda ed i limiti di corretta delimitazione della stessa.
Per tali motivi anche l'appello incidentale va rigettato. La reciproca soccombenza integra giustificato motivo di compensazione fra le Parti delle spese del presente grado di giudizio.
p.q.m.
Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale. Compensa le spese di lite di questo grado di giudizio. Taranto, 8 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza dell'8 gennaio 2025, nella causa avente ad oggetto “risarcimento danni ”, ha pronunciato, a seguito di lettura in udienza del dispositivo, la seguente
Sentenza tra
, rappr. e dif. da avv. Vito Dipierro e Donato Oliva Appellante Parte_1
contro in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Paolo De Controparte_1
Bernardinis, Vincenzo Mozzi, Irene Nisio, Valeria De Palma Appellante incidentale
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 18.11.2020 impugnava la Parte_1 sentenza resa in data 20.10.2020 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui veniva rigettata la domanda di risarcimento del danno biologico assertivamente patìto dal a cagione della Pt_1 propria adibizione in via continuativa, quale dipendente della con mansioni Controparte_1 di fattorino, presso lo stabilimento in Taranto dal 17.3.2013 al 31.12.2016 con orario CP_2 lavorativo dalle 23,00 alle 3,30 giornaliere per cinque giorni alla settimana, e per aver contratto sindrome depressiva endoreattiva grave per effetto della sua adibizione in via esclusiva al turno notturno.
Si è costituita con appello incidentale la Controparte_1 All'udienza dell'8 gennaio 2025 la causa è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§--- L'appello è infondato.
Dalla disamina degli atti processuali emerge in primis – motivo assunto dal Giudice di prime cure e fortemente contestato dall'appellante – che l'orario lavorativo, o meglio l'articolazione dello stesso, era stata prevista in via provvisoria in attesa della definizione dell'organizzazione del lavoro, ragion per cui:
1) non è ipotizzabile una violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. con riferimento alla esecuzione dei contratti;
2) l'adibizione al lavoro notturno era avvenuta senza che sia ravvisabile alcuna violazione di legge o di contratto: invero, - come già rilevato dal Giudice di primo grado - l'art. 13 co. 1 d.l.vo 8.4.2003 n. 66 stabilisce che “l'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore”; a sua volta, l'art. 121 del ccnl per il comparto pubblici esercizi, applicato al rapporto di lavoro inter partes, stabilisce che
“l'orario di lavoro ordinario dei lavoratori notturni non può superare nella settimana le otto ore medie giornaliere”; nel caso di specie l'orario di lavoro in concreto osservato dall'istante, pari a quattro ore e mezza per cinque giorni a settimana, è ampiamente inferiore al limite legale e collettivo;
3) infine, né sono state dedotte altre violazioni della disciplina vigente in materia di lavoro notturno, ad esempio con riferimento alle visite mediche periodiche prescritte dall'art. 14 d.l.vo cit., nelle quali l'istante è sempre risultato idoneo al lavoro notturno, né tantomeno, nel corso dell'intero rapporto di lavoro, non è stata segnalata la sopravvenienza eventuale di condizioni di salute comportanti l'inidoneità al lavoro notturno, che avrebbe determinato, a norma dell'art. 15 d.l.vo cit., l'assegnazione del lavoratore al lavoro diurno.
Tali elementi sono inconfutabili, e più che generica risulta la doglianza in appello secondo cui la possibilità di turno diurno, di fatto concesso ad altri lavoratori così genericamente indicati senza ulteriore specificazione, sia stata sempre preclusa all'appellante. Non può dunque ipotizzarsi alcuna violazione, da parte del datore di lavoro Controparte_1 della normativa vòlta a tutelate la salute del lavoratore consacrata nel codice civile all'art. 2087 c.c. L'appello principale va pertanto rigettato.
---§§ooo§§---
Parte appellata ha proposto appello incidentale, avanzato per dedotta inammissibilità/improponibilità del ricorso di primo grado sottolineando come l'unico a poter essere eventualmente richiesto al datore di lavoro è il c.d. “danno differenziale”, per il quale soltanto e limitatamente risponde il datore di lavoro, mentre parte ricorrente /appellante ha adìto l'A.G. per la liquidazione integrale del danno biologico, pur senza aver mai proposto denuncia di malattia professionale all' . CP_3
Il principio è già stato affermato dal Giudice di primo grado nella sentenza appellata, laddove riconosce e rammenta che il datore di lavoro risponde limitatamente al danno biologico differenziale, che può anche essere richiesto in assenza di un previo riconoscimento in concreto da parte dell' , dovendo in ogni caso quest'ultimo detrarsi, anche ove non richiesto o comunque CP_3 non liquidato, dal danno complessivo.
Opina questa Corte che non si ponga questione di inammissibilità o di improponibilità del ricorso, ma semplicemente di ambito di delibazione nel merito rimesso al Giudice adìto, che valuterà in concreto la domanda ed i limiti di corretta delimitazione della stessa.
Per tali motivi anche l'appello incidentale va rigettato. La reciproca soccombenza integra giustificato motivo di compensazione fra le Parti delle spese del presente grado di giudizio.
p.q.m.
Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale. Compensa le spese di lite di questo grado di giudizio. Taranto, 8 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella