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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/12/2025, n. 4915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4915 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. AV
Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 10327 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Marzia Bencivinni Parte_1
attore
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Azzarita e Controparte_1
RI GI SE
rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv. Riccardo Di Vara
convenuti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Deducendo la sussistenza di difetto di conformità, rispetto a quanto contrattualmente previsto, del motoveicolo Piaggio Beverly 400s tg. EY32678 acquistato presso il rivenditore “ ” e invocando l'operatività CP_3
dell'art. 130 D. Lgs. n. 205/06 ( Codice del Consumo ) e degli artt. 1490 e ss. c.c.,
ha convenuto in giudizio la e la Parte_1 Controparte_1 [...]
chiedendo condannarsi dette società alla Controparte_2
sostituzione del mezzo con uno di nuova fabbricazione di eguali caratteristiche e
1 valore e in via subordinata dichiararsi la risoluzione del contratto di compravendita con contestuale restituzione del prezzo del bene e in ogni caso condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni patiti.
Ciò premesso, va evidenziato come, in ragione del criterio della ragione più liquida, la domanda possa essere respinta sulla base di una questione assorbente pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre ( nella specie quella afferente al difetto di legittimazione passiva eccepito dalla ), essendo ciò suggerito dal principio di economia Controparte_1
processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette ( cfr. Cass. civ. n. 11356/06 ).
Ora, va osservato in termini generali come l'art. 130 del Codice del
Consumo, nella versione anteriore alla riforma del novembre 2021 – applicabile nel caso in esame – fosse rubricato “diritti del consumatore” e si occupasse dei diritti dell'acquirente in caso di difetti di conformità del bene di consumo acquistato. Tra i beni di consumo rientrano anche i beni mobili registrati e pertanto l'acquisto di un'autovettura o di un motoveicolo è soggetta al D. Lgs.
n. 206/2005, purché il contraente rivesta la qualità di consumatore, vale a dire si tratti di una persona fisica, quale è nella specie parte attrice, che agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il venditore deve consegnare al consumatore un bene conforme al contratto di compravendita, ossia idoneo all'uso, conforme alla descrizione e in possesso delle qualità che ci si attende da un bene della stessa categoria. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha vari rimedi che sono graduati dal legislatore secondo il seguente ordine: 1) il ripristino della conformità del bene mediante la riparazione o la sostituzione, senza spese a carico del consumatore ( art. 130, co.
3, d. lgs. cit. vecchia versione – 135 bis, co. 2, versione vigente ); 2) la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ( art. 130, co. 7 d. lgs. cit. vecchia versione – 135 bis, co. 4, versione vigente ).
2 Per fruire dei succitati rimedi il consumatore deve denunciare il vizio entro due mesi dalla scoperta del difetto, come previsto dall'art. 132, comma 2, d. lgs. cit. ( nella versione ante riforma applicabile al caso di specie ).
Va poi rilevato che a favore del consumatore è prevista una presunzione iuris tantum in relazione alla sussistenza dei difetti di conformità, che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene, già a tale data ( laddove nella versione attuale dell'art. 135 Codice del Consumo la presunzione di cui trattasi è stata estesa ad 1 anno ). Tale presunzione comporta delle conseguenze sotto il profilo probatorio, poiché il consumatore deve solo allegare il difetto di conformità, mentre il venditore deve provare la conformità del bene consegnato.
Ora, nella fattispecie in esame, a fronte delle allegazioni offerte da parte attrice in ordine alla sussistenza di problematiche manifestatesi nel mezzo entro il limite temporale suindicato ( improvviso arresto della marcia ), deve ritenersi come, alla luce delle allegazioni documentali in atti e delle risultanze testimoniali acquisite, la e la Controparte_1 Controparte_2
costituitesi in giudizio, siano state in grado di fornire adeguata dimostrazione
[...]
di aver provveduto su consenso dell'odierno attore alla riparazione del mezzo secondo una congrua tempistica. In particolare, dalle dichiarazioni rese dal teste escusso ( concessionario ufficiale della per la Testimone_1 CP_1
città di Palermo ) è emerso come il in data 3.11.21 provvide a ricoverare il Pt_1
motoveicolo presso l'officina riferendo d'aver contattato l'azienda Tes_1
produttrice al fine di richiedere l'esecuzione di un intervento CP_1 CP_1
di riparazione in garanzia sul mezzo, che detta società autorizzava ( v. bolle di consegna dei componenti sostitutivi inviati dalla all'officina ) e che veniva CP_1
eseguito con esito positivo e comunicato in data 27.11.21 all'odierno attore con invito al ritiro del mezzo medesimo.
Ora, alla luce della superiore acclarata ricostruzione, tenuto conto che la riparazione e la sostituzione del bene compravenduto sono previsti, come sopra evidenziato, dall'art. 130 del Codice del Consumo quali rimedi alternativi e non
3 cumulativi, l'avvenuta riparazione del motoveicolo non potrà che escludere la successiva richiesta di sostituzione. Peraltro, a mente del citato art. 130, comma 3
“Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo … salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro”, di guisa che, nella specie, il rimedio della sostituzione avrebbe imposto al venditore costi eccessivi e ingiustificati rispetto a quelli connessi alla riparazione del mezzo ( deve ragionevolmente ritenersi che, in caso di sostituzione, il venditore avrebbe dovuto farsi carico delle spese di acquisto e di immatricolazione di un veicolo nuovo oltre alle spese di passaggio di proprietà dell'usato ), rendendo legittimo il diritto del venditore di rifiutare la richiesta del sig. di ottenere la sostituzione del mezzo. Pt_1
Alla luce delle superiori argomentazioni, andrà rigettata la domanda attorea formulata in via principale ed evidentemente assorbite da un lato quella di risoluzione del contratto con contestuale restituzione del prezzo proposta in via subordinata ( d'altro canto, ai sensi dell'art. 130, comma 7, D.lgs. n. 206/05, sempre nella versione anteriforma, il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto di vendita solamente nel caso in cui la riparazione del bene sia impossibile ) e quella formulata a titolo risarcitorio ( peraltro in difetto di specifica e comprovata allegazione ), d'altro la domanda di manleva proposta in via riconvenzionale dalla nei Controparte_2
confronti della Controparte_1
Respinta la domanda, formulata dalla di condanna di parte Controparte_1
avversa ex art. 96 c.p.c., dovendosi ritenere non idoneamente dimostrata nella condotta di quest'ultima la sussistenza di quei requisiti di imputabilità atti a consentire la formulazione di una pronuncia di responsabilità aggravata della stessa, in ragione del complessivo esito del giudizio e delle motivazioni che sorreggono la decisione, dovrà rifondere alle società convenute Parte_1
le spese del giudizio, che si liquidano per ciascuna delle parti in complessivi
€ 2.540,00, oltre oneri accessori come per legge.
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P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando sulle domande formulate da con atto di citazione notificato in data Parte_1
29.07.22 nei confronti di e di Controparte_1 Controparte_2
così provvede:
[...]
- rigetta le domande attoree;
- condanna parte attrice alla rifusione in favore delle società convenute le spese del giudizio, che si liquidano per ciascuna delle parti in complessivi € 2.540,00, oltre oneri accessori come per legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282
c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 28.11.2025.
Il G.O.P.
( dr. AV Romeo )
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