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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 1987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1987 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati:
dr. Antonietta Savino -Presidente
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
dr. Gabriella Gentile -Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito dell'odierna udienza, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 559/24 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eugenio Pollastro e Carola Pipitone, presso i Parte_1 quali elettivamente domicilia, in Napoli, via Ulisse Proto Giurleo, n. 56/a
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
APPELLATO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti ha proposto tempestivo appello parziale avverso la sentenza Parte_1
n. 5175 del 2023 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale la sua domanda volta al pagamento dei ratei dell'assegno di invalidità civile, in seguito a omologa del
13 maggio 2021, che accertava la sussistenza del relativo requisito sanitario, veniva accolta per l'anno 2021, ma non anche per l'anno 2022, nonostante la permanenza di tutti i requisiti previsti.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento della sua domanda di pagamento dei ratei di invalidità civile anche per l'anno 2022. CP_ L' non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della notifica.
Orbene l'appello è infondato.
Il primo Giudice, infatti, ha accolto la domanda per il solo anno 2021 perché, come espressamente riportato in motivazione, era stato documentato, attraverso la certificazione dell'Agenzia delle Entrate, il possesso del requisito reddituale appunto sino al 2021.
Come ci ricorda la S.C. (cfr. cass., Sez. Lav., 14.10.2022 n. 30250), in materia di pensione d'inabilità o di assegno d'invalidità, rispettivamente previsti, a favore degli invalidi civili (totali o parziali) dagli artt. 12 e 13 della l. n. 118 del 1971, il cosiddetto requisito economico ed il requisito dell'incollocazione integrano (diversamente da quello reddituale per le prestazioni pensionistiche dell' un elemento costitutivo della pretesa, la mancanza del quale è CP_2 deducibile o rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio. L'onere della prova è a carico di chi agisce in giudizio per il conseguimento del benefico (cfr. Cass., Sez. Lav., 3.3.2001
n. 3094).
Parte appellante sostiene di avere provato il requisito economico, per l'anno 2022, con la produzione di un contratto di locazione, dal quale ricaverebbe un reddito inferiore alla soglia di legge, ma una tale documentazione non prova il complessivo profilo reddituale, ma solo il guadagno ricavato dal predetto contratto.
A quanto esposto consegue che l'appello proposto va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata. CP_ Nulla va disposto anche per le spese del presente grado, stante la contumacia dell'
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
2 rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
nulla per le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r.
n.115/2002, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 16 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
3
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati:
dr. Antonietta Savino -Presidente
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
dr. Gabriella Gentile -Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito dell'odierna udienza, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 559/24 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eugenio Pollastro e Carola Pipitone, presso i Parte_1 quali elettivamente domicilia, in Napoli, via Ulisse Proto Giurleo, n. 56/a
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
APPELLATO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti ha proposto tempestivo appello parziale avverso la sentenza Parte_1
n. 5175 del 2023 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale la sua domanda volta al pagamento dei ratei dell'assegno di invalidità civile, in seguito a omologa del
13 maggio 2021, che accertava la sussistenza del relativo requisito sanitario, veniva accolta per l'anno 2021, ma non anche per l'anno 2022, nonostante la permanenza di tutti i requisiti previsti.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento della sua domanda di pagamento dei ratei di invalidità civile anche per l'anno 2022. CP_ L' non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della notifica.
Orbene l'appello è infondato.
Il primo Giudice, infatti, ha accolto la domanda per il solo anno 2021 perché, come espressamente riportato in motivazione, era stato documentato, attraverso la certificazione dell'Agenzia delle Entrate, il possesso del requisito reddituale appunto sino al 2021.
Come ci ricorda la S.C. (cfr. cass., Sez. Lav., 14.10.2022 n. 30250), in materia di pensione d'inabilità o di assegno d'invalidità, rispettivamente previsti, a favore degli invalidi civili (totali o parziali) dagli artt. 12 e 13 della l. n. 118 del 1971, il cosiddetto requisito economico ed il requisito dell'incollocazione integrano (diversamente da quello reddituale per le prestazioni pensionistiche dell' un elemento costitutivo della pretesa, la mancanza del quale è CP_2 deducibile o rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio. L'onere della prova è a carico di chi agisce in giudizio per il conseguimento del benefico (cfr. Cass., Sez. Lav., 3.3.2001
n. 3094).
Parte appellante sostiene di avere provato il requisito economico, per l'anno 2022, con la produzione di un contratto di locazione, dal quale ricaverebbe un reddito inferiore alla soglia di legge, ma una tale documentazione non prova il complessivo profilo reddituale, ma solo il guadagno ricavato dal predetto contratto.
A quanto esposto consegue che l'appello proposto va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata. CP_ Nulla va disposto anche per le spese del presente grado, stante la contumacia dell'
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
2 rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
nulla per le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r.
n.115/2002, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 16 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
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