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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 8658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8658 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 58572/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA sezione undicesima civile
in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Maria Vittoria
Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.n. 58572/2023 e vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Ignazio Guidi 46 presso lo studio dell'Avv. Alberto Giovanniello che la rappresenta e difende, come da procura depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione;
opponente
E
pagina 1 di 19 , elettivamente domiciliato in Roma Via Carlo Galassi CP_1
Paluzzi, 3/5, presso lo studio dell'Avv. Nicoletta Carmine, che lo rappresenta e difende come da procura depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa e costituzione di risposta;
- opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, contratto d'opera professionale
Conclusioni: all'udienza del 12.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi agli atti e alle note autorizzate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, l'arch. ha chiesto di CP_1
ingiungere alla di pagare in suo favore la somma di € Parte_1
312.857,40, oltre “interessi di mora ex art. 1284 c.c. 4^ comma dalla data di emissione delle singole fatture della dalla prima Parte_2 diffida di pagamento del 11.08.2023 e fino all'effettivo soddisfo;
in subordine gli interessi legali, dalla data di emissione delle singole fatture elettroniche emesse dalla e/o dalla prima diffida di Parte_1 pagamento del 7.6.2023 e fino alla data della presente domanda ed a partire dalla presente richiesta gli interessi di mora ex art. 1284 c.c. 4^ fino al saldo effettivo”.
Nel dettaglio il ricorrente ha esposto che, in data 25.07.2022, il
Condominio di Via Federigo Verdinois, 6 aveva concluso con la Pt_1
Pa
, per le Palazzine e , un contratto di appalto avente ad
[...] Pt_3 oggetto la realizzazione di interventi edilizi, rientranti nell'ambito di applicazione degli artt. 14 e 16 del DL 4 giugno 2013 n. 63 e degli artt.
pagina 2 di 19 119 e/o 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge n. 77 del 17 luglio 2020 (c.d. SUPERBONUS
110%), precisando che si trattava di due tipologie di intervento, consistenti in opere finalizzate al risparmio energetico (c.d. super-
Ecobonus 110%) e in opere funzionali alla riduzione del rischio sismico
(c.d. Super-Sismabonus 110%) e che esso arch. era stato CP_1 incaricato, dal Condominio, della Direzione dei lavori per un corrispettivo, da versare in base agli stati di avanzamento lavori, di cui il primo da emettere una volta eseguita una quota pari al 30% delle opere affidate in appalto. Sul punto ha dato atto che era stato convenuto che, per il suo compenso, avrebbe fatturato il dovuto all'appaltatrice e che quest'ultima, in virtù di un mandato senza rappresentanza, gli avrebbe versato il suo onorario, per poi addebitarlo al Condominio, senza inserire alcun ricarico e applicando l'opzione dello sconto in fattura.
Quindi, il ricorrente ha evidenziato che, emessi i SAL, per le due palazzine 10 e 11, con riferimento ad entrambe le tipologie di intervento, la aveva emesso le fatture elettroniche nn. 12 e 13 C del Parte_1
30.12.2022 per gli interventi di riduzione del rischio sismico, e nn 3 e 4
C del 20.01.2023 per l'efficientamento energetico, includendovi i suoi compensi per complessivi € 246.577,37 oltre IVA e cassa, per complessivi € 312.857,37.
Emesso il decreto ingiuntivo, notificato a mezzo pec in data 28 novembre 2023, la ha proposto opposizione mediante atto Parte_1 di citazione, notificato a mezzo pec, in data 28 dicembre 2023.
In particolare, parte opponente, disconosciuti i documenti, all. 6 di controparte, privi di sottoscrizione ovvero di attestazione di autenticità,
pagina 3 di 19 ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando di non aver concluso alcun contratto con l'architetto il quale era CP_1 stato incaricato da parte del committente Parte_5
[...]
Richiamato il contratto concluso da essa opponente con il , Parte_5 ha riferito che per il pagamento dei professionisti erano previste distinte modalità. Per i professionisti che avevano fatta richiesta di gestione all'appaltatore, i compensi avrebbero dovuto essere fatturati dal professionista all'appaltatore il quale, in virtù del mandato senza rappresentanza, li avrebbe addebitati in fattura al committente, senza inserire alcun ricarico, e applicando l'opzione dello sconto in fattura. Per gli altri professionisti, i compensi per i servizi svolti sarebbero stati fatturati al committente condominio e pagati con il contributo del bonus fiscale, anticipato pro soluto dal professionista, sotto forma di sconto in fattura e, poi, rimborsato come credito di imposta.
Ciò posto, parte opponente ha rappresentato che il non aveva CP_1 provato in sede monitoria di aver demandato la gestione all'appaltatore.
Parte opponente ha, poi, rilevato che il compenso del professionista doveva essere liquidato, in base all'art. 6 del contratto tra il Condominio
e l'arch. mediante cessione del credito, con la modalità dello CP_1 sconto in fattura, e, quindi, secondo le stesso modalità previste dall'art. 9 del contratto d'appalto, che non prevedeva il pagamento del corrispettivo dal committente all'appaltatore, ma la cessione del credito derivante dal bonus fiscale.
pagina 4 di 19 Quindi, la società ha dedotto l'assenza dei presupposti necessari per l'emissione del provvedimento monitorio di cui all'art. 633 c.p.c. per mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Sul punto ha evidenziato che parte opposta non aveva depositato le attestazioni, richiamate in sede monitoria, da cui desumere la venuta ad esistenza del credito fiscale;
ha osservato che la cessione del credito di imposta aveva ad oggetto, comunque, un credito futuro, richiedendo il placet dell'Agenzia delle Entrate così che non aveva prodotto un effetto traslativo, verificandosi il trasferimento del credito solo a seguito della venuta ad esistenza del credito ceduto;
ha osservato che la pretesa monitoria era priva della prova della esecuzione delle prestazioni previste nel contratto generatore del credito controverso e ha contestato l'esigibilità del credito azionato.
Costituitasi in giudizio, parte opposta ha contestato l'opposizione, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo. In particolare, l'arch. ha riferito che la ditta appaltatrice doveva essere pagata con le CP_1 modalità previste dagli artt.14 e 16 del DL 4 giugno 2016 n.63 e degli art.119 e/o 121 del DL 19 maggio 2020 n.34 convertito con modifiche dalla legge n.77 del 2020 (art.10) in base ai contratti intercorsi tra
Condominio e e ha evidenziato che, a tal fine, dovevano Parte_1 essere presentati tre SAL che, una volta verificati e approvati dalla
Direzione Lavori, dovevano essere pagati dal committente tramite cessione del credito di imposta;
che l'appaltatrice aveva, Parte_1 inoltre, assunto mandato senza rappresentanza per la gestione del rapporto professionale e che nel contratto concluso da esso opposto con il Condominio committente era stato previsto che il suo compenso pagina 5 di 19 sarebbe stato pagato dalla società appaltatrice, che avrebbe poi addebitato il costo al Condominio e che tanto era avvenuto tanto ciò vero che la aveva emesso le proprie fatture in modo da Parte_1 comprendere i compensi spettanti al direttore dei lavori così che la cessione del credito di imposta era stata effettuata in moda includervi i predetti compensi, con conseguente infondatezza dei rilievi sollevati dall'opponente. Sul punto, con riguardo alle deduzioni svolte in ordine alla inesigibilità del credito, ha osservato che, in base alla vigente normativa, le spese per gli incarichi professionali, cui si riferivano la cessione del credito di imposta e la fruizione dell'agevolazione del superbonus, dovevano essere effettivamente sostenute.
2. Tanto esposto in ordine alle domande proposte dalle parti e alle difese svolte, si osserva che costituisce circostanza pacifica e documentalmente provata che il aveva stipulato Controparte_2 con la in data 25.07.2022, due contratti di appalto (cfr. all. Parte_1
1 fascicolo monitorio) per lavori di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico, rientranti nell'ambito di applicazione degli artt. 14 e 16 del DL 4 giugno 2013 n. 63 e degli artt. 119 e/o 121 del
D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge n. 77 del 17 luglio 2020 (c.d. SUPERBONUS 110%) e conseguenti provvedimenti e circolari attuative. Le parti avevano convenuto che l'importo previsto a favore dell'appaltatore sarebbe stato pagato con l'anticipazione pro soluto sotto forma di sconto in fattura ai sensi dell'art. 121 della legge n. 77 del 17 luglio 2020. Quanto alla posizione del direttore dei lavori, l'art. 9 dei contratti prevedeva che il committente conferiva mandato senza rappresentanza all'appaltatore, che avrebbe pagina 6 di 19 provveduto, oltre all'esecuzione delle opere, anche alla gestione dei rapporti con i professionisti incaricati dei servizi necessari alla realizzazione dei lavori purché caratterizzati da una immediata correlazione con gli interventi che davano diritto alla detrazione. Nel dettaglio, relativamente a tali incarichi, i compensi dei professionisti che ne avessero fatto richiesta, sarebbero stati “fatturati dal professionista all'appaltatore che in virtù del mandato senza rappresentanza li addebiterà al committente mediante lo sconto in fattura senza ricarico”.
Alternativamente per gli altri professionisti, le fatture sarebbero state emesse nei confronti del committente con l'opzione dello sconto in fattura e, quindi, anticipati pro soluto dal professionista (cfr. art. 9 del contratto all 1 fascicolo del monitorio). Parimenti, è incontroverso e documentalmente provato che il committente aveva Parte_5 affidato all'architetto la direzione dei lavori (cfr. all. 2 fasc. CP_1 monitorio) per le opere da eseguire per le Palazzine nn.ri 10 e 11. In ordine al pagamento del corrispettivo, era stato previsto che “Per
l'esecuzione delle attività, il compenso da corrispondere al Professionista convenuto è determinato sulla base dei criteri pubblicistici di cui al
Decreto Ministeriale del 17 giugno 2016, in base a computi metrici classificati, nonché in ossequio alle linee guida di cui alla circolare
61/2020 del 18 dicembre 2020 della Rete delle Professioni Tecniche, oltre IVA e Cassa. Il costo relativo all'eventuale visto di liquidazione della parcella sarà a carico di chi avrà fatto richiesta. E' inteso che i compensi sopra indicati comprendono e compensano, oltre all'onorario, ogni onere e spesa per l'espletamento delle attività di cui al presente
Contratto, ivi inclusi spostamenti, sopralluoghi, collaboratori, personale pagina 7 di 19 e materiale d'ufficio. Il compenso professionale sarà liquidato al
Professionista, mediante cessione del credito, con modalità dello sconto fattura, da parte del Condominio verso la società Appaltatrice o
IS, con mandato senza rappresentanza conferito dal
Committente. Nello specifico, i rapporti tra Committente e società appaltatrice o IS (fornitore) saranno regolati da un mandato senza rappresentanza, in base al quale il fornitore unico agisce in nome proprio ma per conto del committente, ovvero riceve e paga le fatture ai professionisti, per poi rifatturare al committente l'importo pagato applicando lo sconto in fattura” (cfr. art. 6 del contratto all. 2 del fascicolo del monitorio). Risulta, quindi, che, a completamento del 30% dei lavori appaltati, era stato emesso il primo SAL asseverato e certificato sia per gli interventi di cui al cosiddetto super-Ecobonus, per le Palazzine 10 e 11, datato 23/01/2023 (dcfr. all 4 fasc.monitorio) sia per gli interventi di cui al cosiddetto super-Sismabonus per le Palazzine
10 e 11, datato 30/12/2022 (cfr. all. 5 fasc.monitorio). Risulta, quindi, che la aveva emesso, quale “fornitore unico” le seguenti Parte_1 fatture, dove aveva analiticamente indicato anche i compensi maturati in favore del direttore dei lavori Si tratta in particolare della fattura elettronica n. 12/C del 30-12-2022 per intervento di riduzione rischio sismico- ED. 10, in cui è riportato anche il compenso del direttore dei lavori per € 83.091,70 oltre € 3.323,67 per cassa previdenza;
della fattura n. 13/C del 30-12-2022 per intervento di riduzione rischio sismico –
ED. 11, in cui è riportato anche il compenso del direttore dei lavori per
€ 99.292,33 oltre € 3.971,69 per cassa previdenza;
della fattura n. 3/C del
20-01-2023 per intervento di efficientamento- ED. 10, in cui è indicato pagina 8 di 19 anche il compenso del direttore dei lavori per € 28.720,45 oltre €
1.148,82 per cassa previdenza e la fattura n. 4/C del 20-01-2023 per intervento di efficientamento- ED, 11 in cui è riportato anche il compenso del direttore dei lavori per € 35.472,89 oltre € 1.418,92 per cassa previdenza (cfr. all. 9 di parte opposta)
3. A tale proposito si osserva che la società opponente ha dichiarato di disconoscere le citate quattro fatture, risultanti come da essa stessa emesse, depositate da parte opposta, n. 12/C, 13/C, 3/C e 4/C in cui sono inseriti, tra i costi addebitati al committente, i Parte_5 compensi dovuti al Direttore dei lavori.
A tale proposito si osserva, invero, che, venendo in rilievo dei documenti non firmati, il disconoscimento operato ai sensi dell'art. 2719
c.c. non può che essere inteso come volto a contestare la conformità agli originali delle fatture prodotte in copia dalla controparte, con la conseguenza che, come evidenziato dall'opposto, era onere della Pt_1 indicare specificamente sotto quale profilo i documenti ex adverso
[...] prodotti erano difformi dagli originali (cfr. tra le tante Cass. n. 7775 del
3.04.2014; 29993 del 13.12.2017; 27633 del 30.10.2018)
Nessuna precisazione è stata, tuttavia, effettuata al riguardo, così che non è chiaro se le lamentate difformità si riferiscano ai compensi dell'arch. e se e in quale misura ne sia o meno contestato CP_1
l'ammontare e quale sia il diverso importo ivi riportato.
D'altra parte, l'opposto, che non dispone degli originali dei documenti in parola, ha depositato l'email ricevuta dall'amministratore del Codominio committente, cui sono allegate fatture identiche a quelle prodotte in sede monitoria e lo screenshot del cassetto fiscale del , presente Parte_5
pagina 9 di 19 presso l'Agenzia delle Entrate, in cui sono registrate le predette fatture, per un importo complessivo uguale a quello indicato nelle contestate fatture (cfr. all. 8 e 9 alla comparsa di risposta).
Invero, tale produzione documentale non può considerarsi disconosciuta, avendo l'opponente sollevato rilievi con riferimento alle sole fatture in formato xml, pure prodotte dalla controparte, e non anche con riguardo alle risultanze dello screen shot e della email sopra citati.
4. Tanto esposto, deve essere disattesa l'eccezione sollevata da parte opponente in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva, dovendosi ritenere la tenuta al pagamento del compenso Parte_1 professionale spettante all'opposto.
A tale proposito si osserva, in primo luogo, che il contratto concluso dall'arch. con il Condominio committente non prevede che il CP_1 pagamento del primo debba avvenire mediante cessione del credito di imposta in favore del professionista. Il quarto periodo dell'art. 6 del contratto in commento prevede tale modalità di pagamento, “mediante cessione del credito, con modalità dello sconto in fattura”, non in favore del direttore dei lavori, ma “della società appaltatrice o progettista, con mandato senza rappresentanza conferito dal Committente”. E', quindi, chiaro che il contratto d'opera professionale si inseriva in un assetto negoziale più vasto, che prevedeva che, per l'esecuzione dei lavori di cui si discute, il Condominio si era rivolto ad un fornitore unico, che avrebbe curato il coordinamento e la gestione, quale mandatario senza rappresentanza, dei lavori in parola. Il pagamento in favore di tale pagina 10 di 19 soggetto, da identificarsi con la società appaltatrice o progettista, sarebbe avvenuto mediante cessione del credito di imposta.
Il compenso dovuto all'arch. sarebbe stato, invece, pagato da CP_1 tale fornitore unico, mandatario senza rappresentanza del committente, in forza di apposito contratto concluso con il Condominio.
Tale mandatario avrebbe pagato le fatture del professionista per poi recuperare gli importi versati, addebitandoli al nelle fatture Parte_5 emesse nei suoi confronti.
Ciò emerge chiaramente dalla lettura del contratto in parola, perché, come detto, la cessione del credito era stata prevista non in favore del direttore lavori, ma del fornitore unico, e perché tanto era precisato nel prosieguo del regolamento negoziale. Nel contratto, era, infatti, espressamente riportato che il fornitore unico avrebbe pagato le fatture dei professionisti per poi rifatturare al Condominio l'importo pagato
(cfr. citato art. 6 laddove è previsto che il fornitore “riceve e paga le fatture ai professionisti, per poi rifatturare al committente l'importo pagato applicando lo sconto in fattura”), rendendo così chiaro ed inequivoco che il corrispettivo dovuto al direttore dei lavori sarebbe stato versato dal fornitore unico, ricorrendo ai mezzi normali di pagamento.
Tanto chiarito si osserva che non può ritenersi l'inopponibilità di tale assetto negoziale a parte opponente, atteso che tale disciplina trova una corrispondente regolamentazione nel contratto concluso dal con la Parte_5 Parte_1
In particolare, dalla disamina di tale contratto risulta un assetto del tutto coerente con il predetto regolamento negoziale.
pagina 11 di 19 Il contratto prevede infatti espressamente che la era stata Parte_1 incaricata non solo dell'esecuzione dei lavori, ma anche della gestione dei rapporti con i professionisti incaricati di servizi “necessari alla realizzazione dei lavori purché caratterizzati da una immediata correlazione con gli interventi che davano diritto alla detrazione”, quale la direzione dei lavori.
Era stato, quindi, stabilito che i professionisti che ne avessero fatto richiesta, avrebbero fatturato il loro compenso all'appaltatore il quale, poi li avrebbe addebitati al committente, mediante lo sconto in fattura senza ricarico.
Invero, tale disposizione va intesa nel senso che la si era Parte_6 impegnata a pagare i compensi dei professionisti che ne avessero fatto richiesta, assumendo l'onere di tali debiti.
In questo senso, deve essere intesa la clausola di cui all'art. 9 del contratto di appalto, sopra riportata, non potendo avere altro significato quanto ivi previsto in ordine alla fatturazione dei compensi del professionista nei confronti dell'appaltatore. L'unica ragione giustificativa della fattura emessa dal professionista nei confronti dell'appaltatore è, infatti, l'assunzione dell'impegno da parte della di procedere al relativo pagamento, salvo, poi, ripetere dal Parte_1 committente i compensi anticipati, emettendo un'unica fattura comprensiva dei corrispettivi versati ai professionisti. Tale fattura della sarebbe stata onorata dal Condominio mediante il Parte_1 meccanismo della cessione del credito d'imposta.
D'altra parte, tale impegno discende dal mandato senza rappresentanza conferito alla società.
pagina 12 di 19 Sul punto si osserva, inoltre, che l'applicazione dell'opzione dello sconto in fattura è, nel contratto, riferita alla fattura emessa dalla Parte_1 al Condominio committente, titolare del beneficio fiscale, e non a quella emessa dal professionista alla Parte_1
Tale lettura trova conforto nel confronto con la diversa disciplina prevista nel citato art. 9 con riferimento al pagamento dei compensi per i professionisti che non avevano fatto richiesta di gestione, per i quali, era di contro, stabilito che il compenso sarebbe stato pagato dal committente mediante cessione del credito d'imposta (cfr. Parte_5 ultimo periodo art. 9 in cui è riportato “i compensi per i servizi svolti dagli altri professionisti incaricati, che non ne abbiano fatto richiesta di gestione all'Appaltatore, saranno fatturati dal IS e/o dal professionista incaricato al committente con il contributo Parte_5 del bonus fiscale, anticipato pro soluto dal IS e/o dal professionista incaricato sotto forma di sconto in fattura e allo stesso
IS e/o professionista incaricato sotto forma di credito di imposta”).
D'altra parte, l'inserimento del costo delle prestazioni del direttore dei lavori nelle fatture emesse dalla per il primo SAL (doc da Parte_1
01 a 06 - note 171 ter n. 2 c.p.c. di parte opposta) conferma che parte opponente si era assunta l'impegno di pagare l'arch. per conto CP_1 del Committente. In assenza di accordo o richiesta, la società appaltatrice non avrebbe, infatti, potuto fatturare al Condominio, come suo costo, anche le spettanze del predetto professionista.
pagina 13 di 19 5. Con riguardo alle altre doglianze sollevate, va disatteso il rilievo secondo il quale parte opposta non avrebbe provato di aver avanzato richiesta di gestione alla Parte_1
Diversamente rileva in questo senso la regolamentazione contenuta nel contratto concluso dall'arch. con il Condominio committente in CP_1 cui era, invece, previsto, come sopra esposto, il pagamento dei compensi a cura del fornitore unico, mandatario senza rappresentanza.
Inoltre, l'arch. aveva emesso le sue notule nei confronti della CP_1
(cfr. all. 8 del fascicolo de monitorio), come previsto nel Parte_1 contratto da quest'ultima concluso con il Condominio committente per i professionisti che avessero fatto richiesto di gestione alla Parte_1 come avvenuto, tanto ciò vero che la stessa aveva, poi, reinserito il costo nelle sue fatture per chiederne il pagamento al condominio.
6. Ciò posto premesso che è pacifica l'esecuzione del 30% dei lavori come da primo SAL, va rilevato che il professionista opposto ha versato in atti le asseverazioni e per i lavori relativi all'eco bonus le comunicazioni fatte all' (cfr. all. da 1 a 6 della seconda memoria ex art. 171 bis c.p.c.). CP_3
pagina 14 di 19 Né può ritenersi contestata l'esecuzione da parte dell'arch. delle CP_1 prestazioni di cui era stato incaricato, quale direttore dei lavori, mancando specifiche doglianze in tal senso. Al riguardo si osserva che la contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. consiste, invece, nella negazione di un fatto storico nella sua ontologica esistenza. Non si riferisce, dunque, alle prove addotte per dimostrare i fatti costitutivi della domanda, ma ai fatti stessi di cui viene contestato il verificarsi. Le esigenze di lealtà e probità processuale, sottese all'art. 115 c.p.c., impongono alle parti un dovere di fattiva collaborazione così da pervenire ad un accertamento dei fatti nell'ambito di un giusto processo, che si svolga in tempi ragionevoli, senza essere appesantito da inutili incombenti istruttori, aggravando la posizione della parte che ha ragione. In tale contesto, il legislatore impone alle parti, che hanno conoscenza dei fatti di causa, di descrivere specificamente le circostanze a fondamento delle loro pretese e di prendere specifica posizione sui fatti allegati dalla controparte, riferendo se gli stessi si sono o meno verificati ovvero se sono accaduti in termini diversi da quelli indicati dalla parte avversa.
Tale onere di allegazione e contestazione non va, invero, confuso con i rilievi svolti in ordine alla mancata prova, a cura della controparte, dei fatti addotti (cfr. Cass. n. 17889 del 27 agosto 2020 in cui è stato evidenziato che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.”).
Non può dunque attribuirsi rilievo alla considerazione svolta da parte opponente al fine di rimarcare che la controparte non avrebbe dato prova di aver eseguito le prestazioni cui era tenuta, tanto più che pagina 15 di 19 sostanziandosi in una eccezione di inadempimento, avrebbe richiesto la specifica indicazione delle prestazioni rimaste ineseguite (cfr. Cass. n.
6618 del 16.03.2018). Peraltro, nel prosieguo del giudizio. l'opponente ha chiarito di non mettere in discussione l'espletamento, a cura della controparte, dell'attività professionale di cui era stato incaricato in favore del Condominio.
7. Premesso che nessun rilievo è stato sollevato in ordine all'ammontare del compenso richiesto, si osserva che quanto sopra esposto vale anche a superare le contestazioni sollevate da parte opponente circa il difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito di parte opposta.
A tale ultimo riguardo si osserva che non può ritenersi l'inesigibilità del credito.
Le considerazioni svolte da parte opponente in ordine alla cessione del credito di imposta non consentono di ritenere l'inesigibilità del credito del professionista opposto il cui compenso, come sopra evidenziato, non risulta essere stato condizionato alla monetizzazione ovvero alla utilizzabilità del credito di imposta ceduto a parte opponente.
Nessuna previsione sul punto è riportata nei contratti conclusi dalle parti, come sopra esaminati, così che deve trovare applicazione il principio quod sine die debetur statim debetur, di cui all'art. 1183 c.c.
È, inoltre, pacifico e incontroverso, come emerso anche dalla email del
3.4.2024 dell'amministratore del (doc. 09), che le fatture Parte_5 emesse dall'opponente sono state riconosciute e saldate dal
Committente tramite cessione del credito pro soluto da considerarsi satisfattivo, in conformità alle prescrizioni contrattuali, a prescindere pagina 16 di 19 dalle modalità e tempistiche di incasso del credito fiscale dall'appaltatrice anche con riferimento alle spettanze dovute al D.L. da parte del
Condominio.
Le tempistiche afferenti l'utilizzabilità del credito fiscale riguardano unicamente la posizione della il cui corrispettivo doveva Parte_1 essere versato con la cessione del credito di imposta, non anche la posizione dell'opposto il cui compenso, come sopra esposto, non doveva essere onorato con tale modalità.
A tale riguardo va, peraltro, considerato che l'accettazione dell'incarico conferito di mandatario senza rappresentanza, incaricato di curare la gestione dei rapporti con i professionisti incaricati dal Condominio e di pagarne il corrispettivo, implica accettazione delle condizioni di pagamento concordate con tali professionisti dal Condominio, che, come detto, non solo non prevedevano che il compenso dell'arch. sarebbe stato versato con cessione del credito di imposta, ma CP_1 non condizionavano neanche la tempistica dei pagamenti a tale cessione del credito tanto ciò vero che era stato previsto che il fornitore unico avrebbe pagato il compenso del professionista prima di emettere fattura al Condominio, contenente l'addebito di tale costo.
Alla luce di quanto sopra, si ricava che la pretesa di parte opposta risulta ampiamente provata sia dalla documentazione prodotta con il ricorso monitorio sia dall'ulteriore documentazione versata in atti in sede di opposizione.
8. Con riferimento al pagamento degli interessi moratori, si precisa che il provvedimento monitorio, con cui sono stati riconosciuti gli interessi
“come da domanda”, deve essere inteso nel senso che gli stessi sono pagina 17 di 19 stati liquidati come richiesti, in via principale, dal professionista opposto e, quindi, ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla emissione delle fatture al saldo. In conformità al tenore letterale della norma citata, tuttavia, gli interessi possono essere riconosciuti in tale misura solo dal momento della presentazione della domanda giudiziale. Né è possibile una riqualificazione della richiesta ai sensi del d.lgs n. 231/2002, difettando, nel caso di specie, una transazione commerciale, atteso che, come prospettato dallo stesso opposto, il credito azionato in sede monitoria deriva da un contratto d'opera professionale concluso con il
Condominio committente, al quale va riconosciuta la qualifica di consumatore. Ne consegue che gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, sono dovuti dalla notifica del decreto ingiuntivo. Per il periodo precedente sono dovuti gli interessi al tasso legale dal
19.08.2023, data di costituzione in mora, decorsi 7 giorni dalla recezione del sollecito dell'11.08.2023 (cfr. 7 del fascicolo del monitorio).
Pertanto, va revocato il decreto ingiuntivo e la deve essere Parte_1 condannata al pagamento in favore dell'arch. della somma di € CP_1
246.577,37 oltre IVA e cassa e interessi al tasso legale dal 19.08.2023 alla notifica del monitorio e al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla notifica della domanda al saldo
9. Le spese processuali vanno poste a carico dell'opponente soccombente s sono liquidate secondo i valori minimi nella misura indicata in dispositivo, attesa la semplicità delle difese svolte e la relativa reiterazione, l'assenza di attività istruttoria e le modalità di assunzione della causa in decisione con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., secondo il valore della causa da ricondursi nello scaglione da 260.001 a € 520.000,
pagina 18 di 19 facendo applicazione del DM 55/2014 (così come aggiornato con D.M.
n. 147 del 13.08.2022), per tutte le fasi del giudizio inclusa quella monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
— revoca il decreto ingiuntivo n. 18083/2023 emesso da questo
Tribunale in data 27/11/2023 e condanna la al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € CP_1
246.577,37 oltre IVA e cassa come per legge nonché interessi al tasso legale dal 19.08.2023 alla notifica del monitorio e al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla notifica della domanda al saldo;
— condanna altresì l'opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 634,00 per spese ed € 13.426,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a come per legge.
Roma, 5 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Vittoria Fuoco
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA sezione undicesima civile
in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Maria Vittoria
Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.n. 58572/2023 e vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Ignazio Guidi 46 presso lo studio dell'Avv. Alberto Giovanniello che la rappresenta e difende, come da procura depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione;
opponente
E
pagina 1 di 19 , elettivamente domiciliato in Roma Via Carlo Galassi CP_1
Paluzzi, 3/5, presso lo studio dell'Avv. Nicoletta Carmine, che lo rappresenta e difende come da procura depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa e costituzione di risposta;
- opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, contratto d'opera professionale
Conclusioni: all'udienza del 12.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi agli atti e alle note autorizzate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, l'arch. ha chiesto di CP_1
ingiungere alla di pagare in suo favore la somma di € Parte_1
312.857,40, oltre “interessi di mora ex art. 1284 c.c. 4^ comma dalla data di emissione delle singole fatture della dalla prima Parte_2 diffida di pagamento del 11.08.2023 e fino all'effettivo soddisfo;
in subordine gli interessi legali, dalla data di emissione delle singole fatture elettroniche emesse dalla e/o dalla prima diffida di Parte_1 pagamento del 7.6.2023 e fino alla data della presente domanda ed a partire dalla presente richiesta gli interessi di mora ex art. 1284 c.c. 4^ fino al saldo effettivo”.
Nel dettaglio il ricorrente ha esposto che, in data 25.07.2022, il
Condominio di Via Federigo Verdinois, 6 aveva concluso con la Pt_1
Pa
, per le Palazzine e , un contratto di appalto avente ad
[...] Pt_3 oggetto la realizzazione di interventi edilizi, rientranti nell'ambito di applicazione degli artt. 14 e 16 del DL 4 giugno 2013 n. 63 e degli artt.
pagina 2 di 19 119 e/o 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge n. 77 del 17 luglio 2020 (c.d. SUPERBONUS
110%), precisando che si trattava di due tipologie di intervento, consistenti in opere finalizzate al risparmio energetico (c.d. super-
Ecobonus 110%) e in opere funzionali alla riduzione del rischio sismico
(c.d. Super-Sismabonus 110%) e che esso arch. era stato CP_1 incaricato, dal Condominio, della Direzione dei lavori per un corrispettivo, da versare in base agli stati di avanzamento lavori, di cui il primo da emettere una volta eseguita una quota pari al 30% delle opere affidate in appalto. Sul punto ha dato atto che era stato convenuto che, per il suo compenso, avrebbe fatturato il dovuto all'appaltatrice e che quest'ultima, in virtù di un mandato senza rappresentanza, gli avrebbe versato il suo onorario, per poi addebitarlo al Condominio, senza inserire alcun ricarico e applicando l'opzione dello sconto in fattura.
Quindi, il ricorrente ha evidenziato che, emessi i SAL, per le due palazzine 10 e 11, con riferimento ad entrambe le tipologie di intervento, la aveva emesso le fatture elettroniche nn. 12 e 13 C del Parte_1
30.12.2022 per gli interventi di riduzione del rischio sismico, e nn 3 e 4
C del 20.01.2023 per l'efficientamento energetico, includendovi i suoi compensi per complessivi € 246.577,37 oltre IVA e cassa, per complessivi € 312.857,37.
Emesso il decreto ingiuntivo, notificato a mezzo pec in data 28 novembre 2023, la ha proposto opposizione mediante atto Parte_1 di citazione, notificato a mezzo pec, in data 28 dicembre 2023.
In particolare, parte opponente, disconosciuti i documenti, all. 6 di controparte, privi di sottoscrizione ovvero di attestazione di autenticità,
pagina 3 di 19 ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando di non aver concluso alcun contratto con l'architetto il quale era CP_1 stato incaricato da parte del committente Parte_5
[...]
Richiamato il contratto concluso da essa opponente con il , Parte_5 ha riferito che per il pagamento dei professionisti erano previste distinte modalità. Per i professionisti che avevano fatta richiesta di gestione all'appaltatore, i compensi avrebbero dovuto essere fatturati dal professionista all'appaltatore il quale, in virtù del mandato senza rappresentanza, li avrebbe addebitati in fattura al committente, senza inserire alcun ricarico, e applicando l'opzione dello sconto in fattura. Per gli altri professionisti, i compensi per i servizi svolti sarebbero stati fatturati al committente condominio e pagati con il contributo del bonus fiscale, anticipato pro soluto dal professionista, sotto forma di sconto in fattura e, poi, rimborsato come credito di imposta.
Ciò posto, parte opponente ha rappresentato che il non aveva CP_1 provato in sede monitoria di aver demandato la gestione all'appaltatore.
Parte opponente ha, poi, rilevato che il compenso del professionista doveva essere liquidato, in base all'art. 6 del contratto tra il Condominio
e l'arch. mediante cessione del credito, con la modalità dello CP_1 sconto in fattura, e, quindi, secondo le stesso modalità previste dall'art. 9 del contratto d'appalto, che non prevedeva il pagamento del corrispettivo dal committente all'appaltatore, ma la cessione del credito derivante dal bonus fiscale.
pagina 4 di 19 Quindi, la società ha dedotto l'assenza dei presupposti necessari per l'emissione del provvedimento monitorio di cui all'art. 633 c.p.c. per mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Sul punto ha evidenziato che parte opposta non aveva depositato le attestazioni, richiamate in sede monitoria, da cui desumere la venuta ad esistenza del credito fiscale;
ha osservato che la cessione del credito di imposta aveva ad oggetto, comunque, un credito futuro, richiedendo il placet dell'Agenzia delle Entrate così che non aveva prodotto un effetto traslativo, verificandosi il trasferimento del credito solo a seguito della venuta ad esistenza del credito ceduto;
ha osservato che la pretesa monitoria era priva della prova della esecuzione delle prestazioni previste nel contratto generatore del credito controverso e ha contestato l'esigibilità del credito azionato.
Costituitasi in giudizio, parte opposta ha contestato l'opposizione, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo. In particolare, l'arch. ha riferito che la ditta appaltatrice doveva essere pagata con le CP_1 modalità previste dagli artt.14 e 16 del DL 4 giugno 2016 n.63 e degli art.119 e/o 121 del DL 19 maggio 2020 n.34 convertito con modifiche dalla legge n.77 del 2020 (art.10) in base ai contratti intercorsi tra
Condominio e e ha evidenziato che, a tal fine, dovevano Parte_1 essere presentati tre SAL che, una volta verificati e approvati dalla
Direzione Lavori, dovevano essere pagati dal committente tramite cessione del credito di imposta;
che l'appaltatrice aveva, Parte_1 inoltre, assunto mandato senza rappresentanza per la gestione del rapporto professionale e che nel contratto concluso da esso opposto con il Condominio committente era stato previsto che il suo compenso pagina 5 di 19 sarebbe stato pagato dalla società appaltatrice, che avrebbe poi addebitato il costo al Condominio e che tanto era avvenuto tanto ciò vero che la aveva emesso le proprie fatture in modo da Parte_1 comprendere i compensi spettanti al direttore dei lavori così che la cessione del credito di imposta era stata effettuata in moda includervi i predetti compensi, con conseguente infondatezza dei rilievi sollevati dall'opponente. Sul punto, con riguardo alle deduzioni svolte in ordine alla inesigibilità del credito, ha osservato che, in base alla vigente normativa, le spese per gli incarichi professionali, cui si riferivano la cessione del credito di imposta e la fruizione dell'agevolazione del superbonus, dovevano essere effettivamente sostenute.
2. Tanto esposto in ordine alle domande proposte dalle parti e alle difese svolte, si osserva che costituisce circostanza pacifica e documentalmente provata che il aveva stipulato Controparte_2 con la in data 25.07.2022, due contratti di appalto (cfr. all. Parte_1
1 fascicolo monitorio) per lavori di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico, rientranti nell'ambito di applicazione degli artt. 14 e 16 del DL 4 giugno 2013 n. 63 e degli artt. 119 e/o 121 del
D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge n. 77 del 17 luglio 2020 (c.d. SUPERBONUS 110%) e conseguenti provvedimenti e circolari attuative. Le parti avevano convenuto che l'importo previsto a favore dell'appaltatore sarebbe stato pagato con l'anticipazione pro soluto sotto forma di sconto in fattura ai sensi dell'art. 121 della legge n. 77 del 17 luglio 2020. Quanto alla posizione del direttore dei lavori, l'art. 9 dei contratti prevedeva che il committente conferiva mandato senza rappresentanza all'appaltatore, che avrebbe pagina 6 di 19 provveduto, oltre all'esecuzione delle opere, anche alla gestione dei rapporti con i professionisti incaricati dei servizi necessari alla realizzazione dei lavori purché caratterizzati da una immediata correlazione con gli interventi che davano diritto alla detrazione. Nel dettaglio, relativamente a tali incarichi, i compensi dei professionisti che ne avessero fatto richiesta, sarebbero stati “fatturati dal professionista all'appaltatore che in virtù del mandato senza rappresentanza li addebiterà al committente mediante lo sconto in fattura senza ricarico”.
Alternativamente per gli altri professionisti, le fatture sarebbero state emesse nei confronti del committente con l'opzione dello sconto in fattura e, quindi, anticipati pro soluto dal professionista (cfr. art. 9 del contratto all 1 fascicolo del monitorio). Parimenti, è incontroverso e documentalmente provato che il committente aveva Parte_5 affidato all'architetto la direzione dei lavori (cfr. all. 2 fasc. CP_1 monitorio) per le opere da eseguire per le Palazzine nn.ri 10 e 11. In ordine al pagamento del corrispettivo, era stato previsto che “Per
l'esecuzione delle attività, il compenso da corrispondere al Professionista convenuto è determinato sulla base dei criteri pubblicistici di cui al
Decreto Ministeriale del 17 giugno 2016, in base a computi metrici classificati, nonché in ossequio alle linee guida di cui alla circolare
61/2020 del 18 dicembre 2020 della Rete delle Professioni Tecniche, oltre IVA e Cassa. Il costo relativo all'eventuale visto di liquidazione della parcella sarà a carico di chi avrà fatto richiesta. E' inteso che i compensi sopra indicati comprendono e compensano, oltre all'onorario, ogni onere e spesa per l'espletamento delle attività di cui al presente
Contratto, ivi inclusi spostamenti, sopralluoghi, collaboratori, personale pagina 7 di 19 e materiale d'ufficio. Il compenso professionale sarà liquidato al
Professionista, mediante cessione del credito, con modalità dello sconto fattura, da parte del Condominio verso la società Appaltatrice o
IS, con mandato senza rappresentanza conferito dal
Committente. Nello specifico, i rapporti tra Committente e società appaltatrice o IS (fornitore) saranno regolati da un mandato senza rappresentanza, in base al quale il fornitore unico agisce in nome proprio ma per conto del committente, ovvero riceve e paga le fatture ai professionisti, per poi rifatturare al committente l'importo pagato applicando lo sconto in fattura” (cfr. art. 6 del contratto all. 2 del fascicolo del monitorio). Risulta, quindi, che, a completamento del 30% dei lavori appaltati, era stato emesso il primo SAL asseverato e certificato sia per gli interventi di cui al cosiddetto super-Ecobonus, per le Palazzine 10 e 11, datato 23/01/2023 (dcfr. all 4 fasc.monitorio) sia per gli interventi di cui al cosiddetto super-Sismabonus per le Palazzine
10 e 11, datato 30/12/2022 (cfr. all. 5 fasc.monitorio). Risulta, quindi, che la aveva emesso, quale “fornitore unico” le seguenti Parte_1 fatture, dove aveva analiticamente indicato anche i compensi maturati in favore del direttore dei lavori Si tratta in particolare della fattura elettronica n. 12/C del 30-12-2022 per intervento di riduzione rischio sismico- ED. 10, in cui è riportato anche il compenso del direttore dei lavori per € 83.091,70 oltre € 3.323,67 per cassa previdenza;
della fattura n. 13/C del 30-12-2022 per intervento di riduzione rischio sismico –
ED. 11, in cui è riportato anche il compenso del direttore dei lavori per
€ 99.292,33 oltre € 3.971,69 per cassa previdenza;
della fattura n. 3/C del
20-01-2023 per intervento di efficientamento- ED. 10, in cui è indicato pagina 8 di 19 anche il compenso del direttore dei lavori per € 28.720,45 oltre €
1.148,82 per cassa previdenza e la fattura n. 4/C del 20-01-2023 per intervento di efficientamento- ED, 11 in cui è riportato anche il compenso del direttore dei lavori per € 35.472,89 oltre € 1.418,92 per cassa previdenza (cfr. all. 9 di parte opposta)
3. A tale proposito si osserva che la società opponente ha dichiarato di disconoscere le citate quattro fatture, risultanti come da essa stessa emesse, depositate da parte opposta, n. 12/C, 13/C, 3/C e 4/C in cui sono inseriti, tra i costi addebitati al committente, i Parte_5 compensi dovuti al Direttore dei lavori.
A tale proposito si osserva, invero, che, venendo in rilievo dei documenti non firmati, il disconoscimento operato ai sensi dell'art. 2719
c.c. non può che essere inteso come volto a contestare la conformità agli originali delle fatture prodotte in copia dalla controparte, con la conseguenza che, come evidenziato dall'opposto, era onere della Pt_1 indicare specificamente sotto quale profilo i documenti ex adverso
[...] prodotti erano difformi dagli originali (cfr. tra le tante Cass. n. 7775 del
3.04.2014; 29993 del 13.12.2017; 27633 del 30.10.2018)
Nessuna precisazione è stata, tuttavia, effettuata al riguardo, così che non è chiaro se le lamentate difformità si riferiscano ai compensi dell'arch. e se e in quale misura ne sia o meno contestato CP_1
l'ammontare e quale sia il diverso importo ivi riportato.
D'altra parte, l'opposto, che non dispone degli originali dei documenti in parola, ha depositato l'email ricevuta dall'amministratore del Codominio committente, cui sono allegate fatture identiche a quelle prodotte in sede monitoria e lo screenshot del cassetto fiscale del , presente Parte_5
pagina 9 di 19 presso l'Agenzia delle Entrate, in cui sono registrate le predette fatture, per un importo complessivo uguale a quello indicato nelle contestate fatture (cfr. all. 8 e 9 alla comparsa di risposta).
Invero, tale produzione documentale non può considerarsi disconosciuta, avendo l'opponente sollevato rilievi con riferimento alle sole fatture in formato xml, pure prodotte dalla controparte, e non anche con riguardo alle risultanze dello screen shot e della email sopra citati.
4. Tanto esposto, deve essere disattesa l'eccezione sollevata da parte opponente in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva, dovendosi ritenere la tenuta al pagamento del compenso Parte_1 professionale spettante all'opposto.
A tale proposito si osserva, in primo luogo, che il contratto concluso dall'arch. con il Condominio committente non prevede che il CP_1 pagamento del primo debba avvenire mediante cessione del credito di imposta in favore del professionista. Il quarto periodo dell'art. 6 del contratto in commento prevede tale modalità di pagamento, “mediante cessione del credito, con modalità dello sconto in fattura”, non in favore del direttore dei lavori, ma “della società appaltatrice o progettista, con mandato senza rappresentanza conferito dal Committente”. E', quindi, chiaro che il contratto d'opera professionale si inseriva in un assetto negoziale più vasto, che prevedeva che, per l'esecuzione dei lavori di cui si discute, il Condominio si era rivolto ad un fornitore unico, che avrebbe curato il coordinamento e la gestione, quale mandatario senza rappresentanza, dei lavori in parola. Il pagamento in favore di tale pagina 10 di 19 soggetto, da identificarsi con la società appaltatrice o progettista, sarebbe avvenuto mediante cessione del credito di imposta.
Il compenso dovuto all'arch. sarebbe stato, invece, pagato da CP_1 tale fornitore unico, mandatario senza rappresentanza del committente, in forza di apposito contratto concluso con il Condominio.
Tale mandatario avrebbe pagato le fatture del professionista per poi recuperare gli importi versati, addebitandoli al nelle fatture Parte_5 emesse nei suoi confronti.
Ciò emerge chiaramente dalla lettura del contratto in parola, perché, come detto, la cessione del credito era stata prevista non in favore del direttore lavori, ma del fornitore unico, e perché tanto era precisato nel prosieguo del regolamento negoziale. Nel contratto, era, infatti, espressamente riportato che il fornitore unico avrebbe pagato le fatture dei professionisti per poi rifatturare al Condominio l'importo pagato
(cfr. citato art. 6 laddove è previsto che il fornitore “riceve e paga le fatture ai professionisti, per poi rifatturare al committente l'importo pagato applicando lo sconto in fattura”), rendendo così chiaro ed inequivoco che il corrispettivo dovuto al direttore dei lavori sarebbe stato versato dal fornitore unico, ricorrendo ai mezzi normali di pagamento.
Tanto chiarito si osserva che non può ritenersi l'inopponibilità di tale assetto negoziale a parte opponente, atteso che tale disciplina trova una corrispondente regolamentazione nel contratto concluso dal con la Parte_5 Parte_1
In particolare, dalla disamina di tale contratto risulta un assetto del tutto coerente con il predetto regolamento negoziale.
pagina 11 di 19 Il contratto prevede infatti espressamente che la era stata Parte_1 incaricata non solo dell'esecuzione dei lavori, ma anche della gestione dei rapporti con i professionisti incaricati di servizi “necessari alla realizzazione dei lavori purché caratterizzati da una immediata correlazione con gli interventi che davano diritto alla detrazione”, quale la direzione dei lavori.
Era stato, quindi, stabilito che i professionisti che ne avessero fatto richiesta, avrebbero fatturato il loro compenso all'appaltatore il quale, poi li avrebbe addebitati al committente, mediante lo sconto in fattura senza ricarico.
Invero, tale disposizione va intesa nel senso che la si era Parte_6 impegnata a pagare i compensi dei professionisti che ne avessero fatto richiesta, assumendo l'onere di tali debiti.
In questo senso, deve essere intesa la clausola di cui all'art. 9 del contratto di appalto, sopra riportata, non potendo avere altro significato quanto ivi previsto in ordine alla fatturazione dei compensi del professionista nei confronti dell'appaltatore. L'unica ragione giustificativa della fattura emessa dal professionista nei confronti dell'appaltatore è, infatti, l'assunzione dell'impegno da parte della di procedere al relativo pagamento, salvo, poi, ripetere dal Parte_1 committente i compensi anticipati, emettendo un'unica fattura comprensiva dei corrispettivi versati ai professionisti. Tale fattura della sarebbe stata onorata dal Condominio mediante il Parte_1 meccanismo della cessione del credito d'imposta.
D'altra parte, tale impegno discende dal mandato senza rappresentanza conferito alla società.
pagina 12 di 19 Sul punto si osserva, inoltre, che l'applicazione dell'opzione dello sconto in fattura è, nel contratto, riferita alla fattura emessa dalla Parte_1 al Condominio committente, titolare del beneficio fiscale, e non a quella emessa dal professionista alla Parte_1
Tale lettura trova conforto nel confronto con la diversa disciplina prevista nel citato art. 9 con riferimento al pagamento dei compensi per i professionisti che non avevano fatto richiesta di gestione, per i quali, era di contro, stabilito che il compenso sarebbe stato pagato dal committente mediante cessione del credito d'imposta (cfr. Parte_5 ultimo periodo art. 9 in cui è riportato “i compensi per i servizi svolti dagli altri professionisti incaricati, che non ne abbiano fatto richiesta di gestione all'Appaltatore, saranno fatturati dal IS e/o dal professionista incaricato al committente con il contributo Parte_5 del bonus fiscale, anticipato pro soluto dal IS e/o dal professionista incaricato sotto forma di sconto in fattura e allo stesso
IS e/o professionista incaricato sotto forma di credito di imposta”).
D'altra parte, l'inserimento del costo delle prestazioni del direttore dei lavori nelle fatture emesse dalla per il primo SAL (doc da Parte_1
01 a 06 - note 171 ter n. 2 c.p.c. di parte opposta) conferma che parte opponente si era assunta l'impegno di pagare l'arch. per conto CP_1 del Committente. In assenza di accordo o richiesta, la società appaltatrice non avrebbe, infatti, potuto fatturare al Condominio, come suo costo, anche le spettanze del predetto professionista.
pagina 13 di 19 5. Con riguardo alle altre doglianze sollevate, va disatteso il rilievo secondo il quale parte opposta non avrebbe provato di aver avanzato richiesta di gestione alla Parte_1
Diversamente rileva in questo senso la regolamentazione contenuta nel contratto concluso dall'arch. con il Condominio committente in CP_1 cui era, invece, previsto, come sopra esposto, il pagamento dei compensi a cura del fornitore unico, mandatario senza rappresentanza.
Inoltre, l'arch. aveva emesso le sue notule nei confronti della CP_1
(cfr. all. 8 del fascicolo de monitorio), come previsto nel Parte_1 contratto da quest'ultima concluso con il Condominio committente per i professionisti che avessero fatto richiesto di gestione alla Parte_1 come avvenuto, tanto ciò vero che la stessa aveva, poi, reinserito il costo nelle sue fatture per chiederne il pagamento al condominio.
6. Ciò posto premesso che è pacifica l'esecuzione del 30% dei lavori come da primo SAL, va rilevato che il professionista opposto ha versato in atti le asseverazioni e per i lavori relativi all'eco bonus le comunicazioni fatte all' (cfr. all. da 1 a 6 della seconda memoria ex art. 171 bis c.p.c.). CP_3
pagina 14 di 19 Né può ritenersi contestata l'esecuzione da parte dell'arch. delle CP_1 prestazioni di cui era stato incaricato, quale direttore dei lavori, mancando specifiche doglianze in tal senso. Al riguardo si osserva che la contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. consiste, invece, nella negazione di un fatto storico nella sua ontologica esistenza. Non si riferisce, dunque, alle prove addotte per dimostrare i fatti costitutivi della domanda, ma ai fatti stessi di cui viene contestato il verificarsi. Le esigenze di lealtà e probità processuale, sottese all'art. 115 c.p.c., impongono alle parti un dovere di fattiva collaborazione così da pervenire ad un accertamento dei fatti nell'ambito di un giusto processo, che si svolga in tempi ragionevoli, senza essere appesantito da inutili incombenti istruttori, aggravando la posizione della parte che ha ragione. In tale contesto, il legislatore impone alle parti, che hanno conoscenza dei fatti di causa, di descrivere specificamente le circostanze a fondamento delle loro pretese e di prendere specifica posizione sui fatti allegati dalla controparte, riferendo se gli stessi si sono o meno verificati ovvero se sono accaduti in termini diversi da quelli indicati dalla parte avversa.
Tale onere di allegazione e contestazione non va, invero, confuso con i rilievi svolti in ordine alla mancata prova, a cura della controparte, dei fatti addotti (cfr. Cass. n. 17889 del 27 agosto 2020 in cui è stato evidenziato che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.”).
Non può dunque attribuirsi rilievo alla considerazione svolta da parte opponente al fine di rimarcare che la controparte non avrebbe dato prova di aver eseguito le prestazioni cui era tenuta, tanto più che pagina 15 di 19 sostanziandosi in una eccezione di inadempimento, avrebbe richiesto la specifica indicazione delle prestazioni rimaste ineseguite (cfr. Cass. n.
6618 del 16.03.2018). Peraltro, nel prosieguo del giudizio. l'opponente ha chiarito di non mettere in discussione l'espletamento, a cura della controparte, dell'attività professionale di cui era stato incaricato in favore del Condominio.
7. Premesso che nessun rilievo è stato sollevato in ordine all'ammontare del compenso richiesto, si osserva che quanto sopra esposto vale anche a superare le contestazioni sollevate da parte opponente circa il difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito di parte opposta.
A tale ultimo riguardo si osserva che non può ritenersi l'inesigibilità del credito.
Le considerazioni svolte da parte opponente in ordine alla cessione del credito di imposta non consentono di ritenere l'inesigibilità del credito del professionista opposto il cui compenso, come sopra evidenziato, non risulta essere stato condizionato alla monetizzazione ovvero alla utilizzabilità del credito di imposta ceduto a parte opponente.
Nessuna previsione sul punto è riportata nei contratti conclusi dalle parti, come sopra esaminati, così che deve trovare applicazione il principio quod sine die debetur statim debetur, di cui all'art. 1183 c.c.
È, inoltre, pacifico e incontroverso, come emerso anche dalla email del
3.4.2024 dell'amministratore del (doc. 09), che le fatture Parte_5 emesse dall'opponente sono state riconosciute e saldate dal
Committente tramite cessione del credito pro soluto da considerarsi satisfattivo, in conformità alle prescrizioni contrattuali, a prescindere pagina 16 di 19 dalle modalità e tempistiche di incasso del credito fiscale dall'appaltatrice anche con riferimento alle spettanze dovute al D.L. da parte del
Condominio.
Le tempistiche afferenti l'utilizzabilità del credito fiscale riguardano unicamente la posizione della il cui corrispettivo doveva Parte_1 essere versato con la cessione del credito di imposta, non anche la posizione dell'opposto il cui compenso, come sopra esposto, non doveva essere onorato con tale modalità.
A tale riguardo va, peraltro, considerato che l'accettazione dell'incarico conferito di mandatario senza rappresentanza, incaricato di curare la gestione dei rapporti con i professionisti incaricati dal Condominio e di pagarne il corrispettivo, implica accettazione delle condizioni di pagamento concordate con tali professionisti dal Condominio, che, come detto, non solo non prevedevano che il compenso dell'arch. sarebbe stato versato con cessione del credito di imposta, ma CP_1 non condizionavano neanche la tempistica dei pagamenti a tale cessione del credito tanto ciò vero che era stato previsto che il fornitore unico avrebbe pagato il compenso del professionista prima di emettere fattura al Condominio, contenente l'addebito di tale costo.
Alla luce di quanto sopra, si ricava che la pretesa di parte opposta risulta ampiamente provata sia dalla documentazione prodotta con il ricorso monitorio sia dall'ulteriore documentazione versata in atti in sede di opposizione.
8. Con riferimento al pagamento degli interessi moratori, si precisa che il provvedimento monitorio, con cui sono stati riconosciuti gli interessi
“come da domanda”, deve essere inteso nel senso che gli stessi sono pagina 17 di 19 stati liquidati come richiesti, in via principale, dal professionista opposto e, quindi, ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla emissione delle fatture al saldo. In conformità al tenore letterale della norma citata, tuttavia, gli interessi possono essere riconosciuti in tale misura solo dal momento della presentazione della domanda giudiziale. Né è possibile una riqualificazione della richiesta ai sensi del d.lgs n. 231/2002, difettando, nel caso di specie, una transazione commerciale, atteso che, come prospettato dallo stesso opposto, il credito azionato in sede monitoria deriva da un contratto d'opera professionale concluso con il
Condominio committente, al quale va riconosciuta la qualifica di consumatore. Ne consegue che gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, sono dovuti dalla notifica del decreto ingiuntivo. Per il periodo precedente sono dovuti gli interessi al tasso legale dal
19.08.2023, data di costituzione in mora, decorsi 7 giorni dalla recezione del sollecito dell'11.08.2023 (cfr. 7 del fascicolo del monitorio).
Pertanto, va revocato il decreto ingiuntivo e la deve essere Parte_1 condannata al pagamento in favore dell'arch. della somma di € CP_1
246.577,37 oltre IVA e cassa e interessi al tasso legale dal 19.08.2023 alla notifica del monitorio e al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla notifica della domanda al saldo
9. Le spese processuali vanno poste a carico dell'opponente soccombente s sono liquidate secondo i valori minimi nella misura indicata in dispositivo, attesa la semplicità delle difese svolte e la relativa reiterazione, l'assenza di attività istruttoria e le modalità di assunzione della causa in decisione con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., secondo il valore della causa da ricondursi nello scaglione da 260.001 a € 520.000,
pagina 18 di 19 facendo applicazione del DM 55/2014 (così come aggiornato con D.M.
n. 147 del 13.08.2022), per tutte le fasi del giudizio inclusa quella monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
— revoca il decreto ingiuntivo n. 18083/2023 emesso da questo
Tribunale in data 27/11/2023 e condanna la al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € CP_1
246.577,37 oltre IVA e cassa come per legge nonché interessi al tasso legale dal 19.08.2023 alla notifica del monitorio e al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla notifica della domanda al saldo;
— condanna altresì l'opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 634,00 per spese ed € 13.426,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a come per legge.
Roma, 5 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Vittoria Fuoco
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