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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 15/10/2025, n. 2010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2010 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2928/2024
TRIBUNALE di VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2928/2024
Oggi 15 ottobre 2025, davanti al giudice dott.ssa Carlotta Bruno, sono presenti:
Per e per l'AVVOCATURA GENERALE Parte_1 Pt_2
DELLO STATO il funzionario AU Pennacchini, il quale deposita delega;
Per l'avv. D'CO AL Controparte_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
I procuratori delle parti rilevano che nelle more è entrata in vigore la il D.L. n. 202 del
27.12.2024. Il procuratore di parte appellante chiede dichiararsi la cessata materia del contendere con spese compensate. La procuratrice di parte appellata preso atto insiste per la liquidazione delle spese.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio, riservando la lettura del provvedimento al termine della trattazione delle cause chiamate all'odierna udienza.
All'esito della camera di consiglio, dando atto che nessuna delle parti è presente il giudice dà lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 2928/2024 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 Parte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'AVVOCATURA
[...] P.IVA_2
GENERALE DELLO STATO
- parte appellante - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
D'CO AL
- parte appellata -
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.10.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
In data 20.1.2023 l' notificava a Controparte_3 Controparte_1
l'avviso di addebito n. 09720226001003166000 per la violazione dell'art. 4 sexies del D.L.
n. 44/2021. La proponeva opposizione al predetto avviso di addebito dinanzi al CP_1
pagina 2 di 4 Giudice di Pace di Velletri.
Con sentenza n. 2396/2023, emessa il 14.12.2023, il Giudice di Pace di Velletri accoglieva l'opposizione della ritenendo fondata e assorbente la doglianza in ordine al CP_1 mancato rispetto dell'iter per l'accertamento della violazione sanzionata.
Con ricorso in appello depositato il 6.6.2024 l' Controparte_2 proponeva appello avverso la sentenza di primo grado per i seguenti motivi: Violazione dell'art. 4-sexies del D.L. 44/2021 e dell'art. 2697 c.c.. Ha inoltre chiesto il rigetto delle censure ritenute “assorbite” dal giudice di prime cure.
La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Il Giudice rinviava la causa per la discussione e decisione all'udienza del 15.10.2025.
***
Come rilevato da entrambe le parti all'udienza odierna, l'art. 21, commi 4 e 5, D.L. 27 dicembre 2024 n. 202, entrato in vigore il 28.12.2024 e convertito in Legge n. 15 del
21.02.2025, ha abrogato l'articolo 4-sexies del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, prevedendo, per i procedimenti sanzionatori in corso e i giudizi ancora pendenti: “[…] I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate.
Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l' trasmette in Controparte_2 via telematica al Ministero della salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti aventi ad oggetto tali provvedimenti sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto.. […]”.
Alla luce di detta disposizione normativa, pertanto, il presente giudizio deve essere estinto con dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere è situazione ignorata dal codice di rito, ma introdotta nell'ordinamento attraverso la giurisprudenza e usata come formula terminativa di una serie di giudizi, ai quali non si attagliano le figure della rinuncia agli atti o all'azione.
Il trait d'union fra le molteplici situazioni in cui è stata ravvisata è il venir meno dell'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come pagina 3 di 4 venuta a evolversi nel corso del giudizio, come anche recita la Suprema Corte: “La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per
l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso” (Cass. civ. Sez. lavoro, 24-
01-2003, n. 1089).
Orbene, allorquando interviene la cessazione della materia del contendere, si rende necessario individuare il soccombente virtuale al fine della pronuncia sulle spese. Non è infatti possibile per il Giudice – salvo diverso accordo tra le parti – dichiarare la compensazione delle spese di giudizio, ma occorre pronunciarsi su di esse secondo la regola della cosiddetta “soccombenza virtuale”, ossia in base alla “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito.
Nel caso di specie, tuttavia, l'art. 21, commi 4 e 5, D.L. 27 dicembre 2024 n. 202 prevede di diritto la compensazione delle spese di lite.
Va comunque rilevato, sul punto, che anche senza la previsione di legge le spese dovrebbero essere compensate, attesa l'assoluta novità della questione, ovvero il novum legislativo di cui al succitato D.L. n. 202/2024.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del procedimento;
2) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Deposito della motivazione contestuale.
Velletri, 15 ottobre 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
pagina 4 di 4
TRIBUNALE di VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2928/2024
Oggi 15 ottobre 2025, davanti al giudice dott.ssa Carlotta Bruno, sono presenti:
Per e per l'AVVOCATURA GENERALE Parte_1 Pt_2
DELLO STATO il funzionario AU Pennacchini, il quale deposita delega;
Per l'avv. D'CO AL Controparte_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
I procuratori delle parti rilevano che nelle more è entrata in vigore la il D.L. n. 202 del
27.12.2024. Il procuratore di parte appellante chiede dichiararsi la cessata materia del contendere con spese compensate. La procuratrice di parte appellata preso atto insiste per la liquidazione delle spese.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio, riservando la lettura del provvedimento al termine della trattazione delle cause chiamate all'odierna udienza.
All'esito della camera di consiglio, dando atto che nessuna delle parti è presente il giudice dà lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 2928/2024 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 Parte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'AVVOCATURA
[...] P.IVA_2
GENERALE DELLO STATO
- parte appellante - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
D'CO AL
- parte appellata -
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.10.2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
In data 20.1.2023 l' notificava a Controparte_3 Controparte_1
l'avviso di addebito n. 09720226001003166000 per la violazione dell'art. 4 sexies del D.L.
n. 44/2021. La proponeva opposizione al predetto avviso di addebito dinanzi al CP_1
pagina 2 di 4 Giudice di Pace di Velletri.
Con sentenza n. 2396/2023, emessa il 14.12.2023, il Giudice di Pace di Velletri accoglieva l'opposizione della ritenendo fondata e assorbente la doglianza in ordine al CP_1 mancato rispetto dell'iter per l'accertamento della violazione sanzionata.
Con ricorso in appello depositato il 6.6.2024 l' Controparte_2 proponeva appello avverso la sentenza di primo grado per i seguenti motivi: Violazione dell'art. 4-sexies del D.L. 44/2021 e dell'art. 2697 c.c.. Ha inoltre chiesto il rigetto delle censure ritenute “assorbite” dal giudice di prime cure.
La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Il Giudice rinviava la causa per la discussione e decisione all'udienza del 15.10.2025.
***
Come rilevato da entrambe le parti all'udienza odierna, l'art. 21, commi 4 e 5, D.L. 27 dicembre 2024 n. 202, entrato in vigore il 28.12.2024 e convertito in Legge n. 15 del
21.02.2025, ha abrogato l'articolo 4-sexies del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, prevedendo, per i procedimenti sanzionatori in corso e i giudizi ancora pendenti: “[…] I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate.
Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l' trasmette in Controparte_2 via telematica al Ministero della salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti aventi ad oggetto tali provvedimenti sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto.. […]”.
Alla luce di detta disposizione normativa, pertanto, il presente giudizio deve essere estinto con dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere è situazione ignorata dal codice di rito, ma introdotta nell'ordinamento attraverso la giurisprudenza e usata come formula terminativa di una serie di giudizi, ai quali non si attagliano le figure della rinuncia agli atti o all'azione.
Il trait d'union fra le molteplici situazioni in cui è stata ravvisata è il venir meno dell'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come pagina 3 di 4 venuta a evolversi nel corso del giudizio, come anche recita la Suprema Corte: “La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per
l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso” (Cass. civ. Sez. lavoro, 24-
01-2003, n. 1089).
Orbene, allorquando interviene la cessazione della materia del contendere, si rende necessario individuare il soccombente virtuale al fine della pronuncia sulle spese. Non è infatti possibile per il Giudice – salvo diverso accordo tra le parti – dichiarare la compensazione delle spese di giudizio, ma occorre pronunciarsi su di esse secondo la regola della cosiddetta “soccombenza virtuale”, ossia in base alla “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito.
Nel caso di specie, tuttavia, l'art. 21, commi 4 e 5, D.L. 27 dicembre 2024 n. 202 prevede di diritto la compensazione delle spese di lite.
Va comunque rilevato, sul punto, che anche senza la previsione di legge le spese dovrebbero essere compensate, attesa l'assoluta novità della questione, ovvero il novum legislativo di cui al succitato D.L. n. 202/2024.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del procedimento;
2) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Deposito della motivazione contestuale.
Velletri, 15 ottobre 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
pagina 4 di 4