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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/10/2025, n. 7738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7738 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
10.28N. R.G. 43019/2023
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 43019/2023 tra
C.F. ], Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE
e
C.F. ], Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE
Oggi 15 ottobre 2025 ad ore 10.28 innanzi al dott. Roberta Sperati, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Xerri che conclude come in atti;
per parte resistente l'avv. Camaiora che conclude come in atti;
Sono altresì presente ai fini della pratica forense le dott.sse Persona_1 Per_2
e
[...] Persona_3
Il Giudice
Dato atto che la controversia ha ad oggetto un contratto di locazione e che la domanda è stata introdotta con rito ordinario;
osservato che è dunque necessaria la conversione del rito ex art. 426 c.p.c. ai soli fini della discusione orale della causa;
rilevato infatti che, essendosi svolto il giudizio nelle forme del rito ordinario che presenta decadenze processuali inferiori rispetto a quelle previste dal rito locatizio;
osservato che tutti i diritti difensivi delle parti risultano rispettati attraverso la redazione delle memorie ex art. 171 ter cpc
PQM
Dispone la conversione del rito da ordinario in rito locatizio;
invitale parti alla discussione orale ex art. 429 c.p.c.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43019/2023 promossa da:
[C.F. ], con gli avv.ti BORDIGA FRANCESCO e Parte_1 P.IVA_1
RR PP
RICORRENTE contro
[C.F. ], con gli avv.ti. MARMO Controparte_1 C.F._1
LL ZI RL e MA NI (
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente come da prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.:
“In via preliminare di rito: dichiarare l'improcedibilità delle domande avversarie per violazione dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito: revocare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni indicate in narrativa.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge.”
Parte resistente, come memoria conclusiva:
“rigettare integralmente l'opposizione proposta da Parte_1 confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 16069/2023, con condanna dell'opponente al pagamento delle somme ingiunte, oltre interessi, rivalutazione e successive occorrenze;
condannare ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, stante il carattere Parte_1 pretestuoso e dilatorio dell'opposizione e della condotta processuale e sostanziale tenuta;
in ogni caso, con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 16069/2023, con cui il Tribunale di Milano in data
19/10/2023 gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 196.305,17, oltre spese di procedura, a titolo di canoni dovuti in relazione al contratto di locazione avente ad oggetto la porzione di lastrico solare sita in Milano, p.zza San Babila 5.
A sostegno dell'opposizione, la parte ricorrente deduceva: di aver stipulato il 01/05/2019 con la controparte un contratto di locazione commerciale avente ad oggetto una porzione di lastrico solare sita in Milano, p.zza San Babila 5, destinata all'apposizione di spazi pubblicitari;
di essersi attivata per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative, che venivano rilasciate solo in data 28/02/2020; che nulla era dovuto per il periodo sino al febbraio 2020 in mancanza delle autorizzazioni predette;
che nulla era dovuto per l'intero periodo pandemico di vigenza del cd. lockdown e delle cd zone rosse, non avendo il ricorrente fruito della relativa prestazione.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Si costituiva regolarmente la resistente, chiedendo il rigetto delle avverse domande e concludendo come in epigrafe.
Esaurita la trattazione della controversia, le parti venivano invitate alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. 429 c.p.c.
In via preliminare, deve darsi atto che parte opposta in sede di memoria conclusiva non ha riproposto l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione ex art. 641 c.p.c. che dunque deve intendersi correttamente rinunciata.
Infatti, seppur introdotta con atto di citazione, la causa risulta iscritta a ruolo in data 28/11/2023, ovvero entro il termine di giorni 40 decorrenti dalla notifica del decreto avvenuta il 20/10/2023.
Sempre in via preliminare, devono essere dichiarate inammissibili le conclusioni rassegnate dall'opponente nella memoria conclusiva autorizzata, in quanto modificate ed ampliate rispetto a quelle rassegnate nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., oltre la quale maturano le relative decadenze processuali.
Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte. Come già rilevato nell'ordinanza riservata del 28/06/2024, quanto alla non debenza di canoni in relazione al periodo necessario all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative, il contratto prevede che: “ La concessionaria si impegna a fare tutto quanto in suo potere al fine di ottenere
a propria cura e spese (…) le necessarie autorizzazioni amministrative (…)” (art. 7 contratto).
La parte opposta ha documentato che più volte l'Autorità Amministrativa competente ha rifiutato l'autorizzazione richiesta perché la parte opponente ha omesso di trasmettere l documentazione richiesta, risultando a lei solo imputabile il relativo ritardo nella concessione.
Sul punto, va poi sottolineato che secondo costante giurisprudenza di legittimità, la mancanza di titoli autorizzativi non incide sulla validità del contratto, potendosi configurare un inadempimento del locatore solo se questi abbia assunto l'impegno di ottenere tali titoli o se il loro ottenimento sia divenuto impossibile a causa delle caratteristiche del bene ( cfr. ex multis
Cass.4564/2022).
Indi, non vi è alcun inadempimento imputabile alla parte locatrice a sostegno dell'eccezione formulata ex art. 1460 c.c. da parte del conduttore.
Nella medesima ordinanza prima citata, questo Giudice ha poi rilevato che, quanto alle difficoltà connesse al periodo “Covid”, è pacifico che il locatore abbia consegnato e tenuto nella disponibilità del concessionario lo spazio pubblicitario per cui è causa, così adempiendo alla obbligazione principale a suo carico, laddove non costituisce obbligo di parte locatrice la garanzia di redditività del bene.
Peraltro, è pacifico che lo spazio pubblicitario sia stato messo a disposizione del conduttore, non potendosi evidentemente far gravare sul locatore la ridotta circolazione di persone conseguente alle restrizioni pandemiche.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (ex art. 5 DM 55/2014 e delle fasi svolte (di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Le spese di mediazione sono liquidate per la sola fase di attivazione, essendosi il procedimento concluso con esito negativo al primo incontro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nella causa RG 43019/2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
16069/2023 emesso in data 19/10/2023 dal Tribunale di Milano in favore di
[...]
e per l'effetto: CP_1 2) dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo di cui al punto che precede;
3) condanna alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in € 15.111,00 per compensi professionali (di cui € 1.008,00 per la mediazione) oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come di legge;
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 15/10/2025
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 43019/2023 tra
C.F. ], Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE
e
C.F. ], Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE
Oggi 15 ottobre 2025 ad ore 10.28 innanzi al dott. Roberta Sperati, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Xerri che conclude come in atti;
per parte resistente l'avv. Camaiora che conclude come in atti;
Sono altresì presente ai fini della pratica forense le dott.sse Persona_1 Per_2
e
[...] Persona_3
Il Giudice
Dato atto che la controversia ha ad oggetto un contratto di locazione e che la domanda è stata introdotta con rito ordinario;
osservato che è dunque necessaria la conversione del rito ex art. 426 c.p.c. ai soli fini della discusione orale della causa;
rilevato infatti che, essendosi svolto il giudizio nelle forme del rito ordinario che presenta decadenze processuali inferiori rispetto a quelle previste dal rito locatizio;
osservato che tutti i diritti difensivi delle parti risultano rispettati attraverso la redazione delle memorie ex art. 171 ter cpc
PQM
Dispone la conversione del rito da ordinario in rito locatizio;
invitale parti alla discussione orale ex art. 429 c.p.c.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43019/2023 promossa da:
[C.F. ], con gli avv.ti BORDIGA FRANCESCO e Parte_1 P.IVA_1
RR PP
RICORRENTE contro
[C.F. ], con gli avv.ti. MARMO Controparte_1 C.F._1
LL ZI RL e MA NI (
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente come da prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.:
“In via preliminare di rito: dichiarare l'improcedibilità delle domande avversarie per violazione dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito: revocare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni indicate in narrativa.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge.”
Parte resistente, come memoria conclusiva:
“rigettare integralmente l'opposizione proposta da Parte_1 confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 16069/2023, con condanna dell'opponente al pagamento delle somme ingiunte, oltre interessi, rivalutazione e successive occorrenze;
condannare ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, stante il carattere Parte_1 pretestuoso e dilatorio dell'opposizione e della condotta processuale e sostanziale tenuta;
in ogni caso, con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 16069/2023, con cui il Tribunale di Milano in data
19/10/2023 gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 196.305,17, oltre spese di procedura, a titolo di canoni dovuti in relazione al contratto di locazione avente ad oggetto la porzione di lastrico solare sita in Milano, p.zza San Babila 5.
A sostegno dell'opposizione, la parte ricorrente deduceva: di aver stipulato il 01/05/2019 con la controparte un contratto di locazione commerciale avente ad oggetto una porzione di lastrico solare sita in Milano, p.zza San Babila 5, destinata all'apposizione di spazi pubblicitari;
di essersi attivata per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative, che venivano rilasciate solo in data 28/02/2020; che nulla era dovuto per il periodo sino al febbraio 2020 in mancanza delle autorizzazioni predette;
che nulla era dovuto per l'intero periodo pandemico di vigenza del cd. lockdown e delle cd zone rosse, non avendo il ricorrente fruito della relativa prestazione.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Si costituiva regolarmente la resistente, chiedendo il rigetto delle avverse domande e concludendo come in epigrafe.
Esaurita la trattazione della controversia, le parti venivano invitate alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. 429 c.p.c.
In via preliminare, deve darsi atto che parte opposta in sede di memoria conclusiva non ha riproposto l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione ex art. 641 c.p.c. che dunque deve intendersi correttamente rinunciata.
Infatti, seppur introdotta con atto di citazione, la causa risulta iscritta a ruolo in data 28/11/2023, ovvero entro il termine di giorni 40 decorrenti dalla notifica del decreto avvenuta il 20/10/2023.
Sempre in via preliminare, devono essere dichiarate inammissibili le conclusioni rassegnate dall'opponente nella memoria conclusiva autorizzata, in quanto modificate ed ampliate rispetto a quelle rassegnate nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., oltre la quale maturano le relative decadenze processuali.
Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte. Come già rilevato nell'ordinanza riservata del 28/06/2024, quanto alla non debenza di canoni in relazione al periodo necessario all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative, il contratto prevede che: “ La concessionaria si impegna a fare tutto quanto in suo potere al fine di ottenere
a propria cura e spese (…) le necessarie autorizzazioni amministrative (…)” (art. 7 contratto).
La parte opposta ha documentato che più volte l'Autorità Amministrativa competente ha rifiutato l'autorizzazione richiesta perché la parte opponente ha omesso di trasmettere l documentazione richiesta, risultando a lei solo imputabile il relativo ritardo nella concessione.
Sul punto, va poi sottolineato che secondo costante giurisprudenza di legittimità, la mancanza di titoli autorizzativi non incide sulla validità del contratto, potendosi configurare un inadempimento del locatore solo se questi abbia assunto l'impegno di ottenere tali titoli o se il loro ottenimento sia divenuto impossibile a causa delle caratteristiche del bene ( cfr. ex multis
Cass.4564/2022).
Indi, non vi è alcun inadempimento imputabile alla parte locatrice a sostegno dell'eccezione formulata ex art. 1460 c.c. da parte del conduttore.
Nella medesima ordinanza prima citata, questo Giudice ha poi rilevato che, quanto alle difficoltà connesse al periodo “Covid”, è pacifico che il locatore abbia consegnato e tenuto nella disponibilità del concessionario lo spazio pubblicitario per cui è causa, così adempiendo alla obbligazione principale a suo carico, laddove non costituisce obbligo di parte locatrice la garanzia di redditività del bene.
Peraltro, è pacifico che lo spazio pubblicitario sia stato messo a disposizione del conduttore, non potendosi evidentemente far gravare sul locatore la ridotta circolazione di persone conseguente alle restrizioni pandemiche.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (ex art. 5 DM 55/2014 e delle fasi svolte (di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Le spese di mediazione sono liquidate per la sola fase di attivazione, essendosi il procedimento concluso con esito negativo al primo incontro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nella causa RG 43019/2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
16069/2023 emesso in data 19/10/2023 dal Tribunale di Milano in favore di
[...]
e per l'effetto: CP_1 2) dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo di cui al punto che precede;
3) condanna alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in € 15.111,00 per compensi professionali (di cui € 1.008,00 per la mediazione) oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come di legge;
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 15/10/2025
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati