Articolo 6 della Legge 11 febbraio 1991, n. 53
Articolo 5
Versione
27 febbraio 1991
Art. 6. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 27 febbraio 1991