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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 215/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica: MARVASI TOMMASO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15941/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180130904100000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nella qualità di socio accomandante della Società_1 s.a.s. ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe, notificata in data 28.6.2024, per l'importo di €.244,25 per omesso pagamento della tassa auto anno 2016 chiedendone l'annullamento, in quanto era intervenuta la prescrizione triennale e, quale socio accomandante, era carente di legittimazione passiva, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antristatario.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, non avendo rinvenuto elementi utili a sostenere la rituale notifica della cartella ed avendola resa inefficace, chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
Con memoria del 14.1.25 parte ricorrente chiedeva la condanna dell'ADER alle spese processuali, essendo stata costretta a proporre il ricorso.
La Regione Lazio, costituendosi a sua volta in giudizio, comunicava che, preso atto della richiesta dell'ADER di cessazione della materia del contendere, aveva provveduto allo sgravio e chiedeva la compensazione delle spese nei suoi confronti, avendo operato tempestivamente alla trasmissione del ruolo ed essendo estranea alla attività di riscossione.
Parte ricorrente con successiva memoria ribadiva la richiesta di condanna alle spese delle resistenti da distrarsi in favore del procuratore antistatario, producendo due decisioni di questa Corte relative a tasse auto 2015 e 2020 ad essa favorevoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che essendo intervenuto lo sgravio della cartella deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
In base al principio della soccombenza virtuale le parti resistenti ADER e Regione Lazio devono essere condannate al pagamento delle spese di lite liquidate in €.150,00 oltre accessori di legge per ciascuna, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte, in funzione di giudice monocratico, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna l'Ader e la Regione Lazio al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in €.150,00 oltre accessori per ciascuna, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica: MARVASI TOMMASO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15941/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180130904100000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nella qualità di socio accomandante della Società_1 s.a.s. ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe, notificata in data 28.6.2024, per l'importo di €.244,25 per omesso pagamento della tassa auto anno 2016 chiedendone l'annullamento, in quanto era intervenuta la prescrizione triennale e, quale socio accomandante, era carente di legittimazione passiva, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antristatario.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, non avendo rinvenuto elementi utili a sostenere la rituale notifica della cartella ed avendola resa inefficace, chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
Con memoria del 14.1.25 parte ricorrente chiedeva la condanna dell'ADER alle spese processuali, essendo stata costretta a proporre il ricorso.
La Regione Lazio, costituendosi a sua volta in giudizio, comunicava che, preso atto della richiesta dell'ADER di cessazione della materia del contendere, aveva provveduto allo sgravio e chiedeva la compensazione delle spese nei suoi confronti, avendo operato tempestivamente alla trasmissione del ruolo ed essendo estranea alla attività di riscossione.
Parte ricorrente con successiva memoria ribadiva la richiesta di condanna alle spese delle resistenti da distrarsi in favore del procuratore antistatario, producendo due decisioni di questa Corte relative a tasse auto 2015 e 2020 ad essa favorevoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che essendo intervenuto lo sgravio della cartella deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
In base al principio della soccombenza virtuale le parti resistenti ADER e Regione Lazio devono essere condannate al pagamento delle spese di lite liquidate in €.150,00 oltre accessori di legge per ciascuna, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte, in funzione di giudice monocratico, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna l'Ader e la Regione Lazio al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in €.150,00 oltre accessori per ciascuna, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.