CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 2603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2603 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2603/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ZZ ANDREA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13220/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco N. 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - 80011990639
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250091309612000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1536/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250091309612000 per tassa automobilistica anno 2020 di euro 73, 77 , notificata il 25 giugno 2025.
A sostegno del proposto gravame, notificato sia ad ADER che alla Regione Campania l'interessato ha dedotto i seguenti motivi :
1) nullità e/o inesistenza per violazione art. 3 legge n. 241/90.
2) intervenuta prescrizione;
3) violazione art. 25 DPR n. 602/73;
4) omessa notifica atti presupposti;
5) difetto di motivazione e assenza delle sanzioni ed interesi.
Si è costituita in giudizio per resistere Agenzia Entrate- Riscossione
Parte ricorrenteha poiprodotto memorie illustrative ad ulteriore supporto della fondatezzadelle tesi dinfensive di cui all'atto introduttivio del giudizio.
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare meritevole d positivo apprezzamento in ragione della fondatezza delle censure di cui a motivi sub 3)e sub 4) del " fatto", aventi valenza assorbente e da trattarsi congiuntamente stante la stretta connessione tra di loro
E dunque la qui gravata cartella esattoriale risulta emessa a seguito di avviso di accertamento recante numero finale 57513 indicato come notificato in data 13/6/2023, ma di detto adempimento non vi è attestazione documentale e non v 'è dubbio che in assenza di prova da parte dell'ìAmministrazione procedente, il vizio di omessa notifica degli atti presupposti va considerato fondato.
Parimenti, in assenza di un atto interruttivo, la invocata prescrizione triennale del tributo si è inverata, posto che il primo atto di recupero è costituito dalla cartella notificata però solo nel giugno del 2025, ben oltre detto termine di prescrizione .
Conclusivvamente il ricorso va accolto con annullamento della impugnata cartella di pagamento.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza, a carico delle parti intimate e liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna le parti intimate al pagamento delle spese di giudizio, in solido fra loro, che si liquidano in euro 400,00 con attribuzione al procuratore antistatario.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ZZ ANDREA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13220/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco N. 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - 80011990639
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250091309612000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1536/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250091309612000 per tassa automobilistica anno 2020 di euro 73, 77 , notificata il 25 giugno 2025.
A sostegno del proposto gravame, notificato sia ad ADER che alla Regione Campania l'interessato ha dedotto i seguenti motivi :
1) nullità e/o inesistenza per violazione art. 3 legge n. 241/90.
2) intervenuta prescrizione;
3) violazione art. 25 DPR n. 602/73;
4) omessa notifica atti presupposti;
5) difetto di motivazione e assenza delle sanzioni ed interesi.
Si è costituita in giudizio per resistere Agenzia Entrate- Riscossione
Parte ricorrenteha poiprodotto memorie illustrative ad ulteriore supporto della fondatezzadelle tesi dinfensive di cui all'atto introduttivio del giudizio.
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare meritevole d positivo apprezzamento in ragione della fondatezza delle censure di cui a motivi sub 3)e sub 4) del " fatto", aventi valenza assorbente e da trattarsi congiuntamente stante la stretta connessione tra di loro
E dunque la qui gravata cartella esattoriale risulta emessa a seguito di avviso di accertamento recante numero finale 57513 indicato come notificato in data 13/6/2023, ma di detto adempimento non vi è attestazione documentale e non v 'è dubbio che in assenza di prova da parte dell'ìAmministrazione procedente, il vizio di omessa notifica degli atti presupposti va considerato fondato.
Parimenti, in assenza di un atto interruttivo, la invocata prescrizione triennale del tributo si è inverata, posto che il primo atto di recupero è costituito dalla cartella notificata però solo nel giugno del 2025, ben oltre detto termine di prescrizione .
Conclusivvamente il ricorso va accolto con annullamento della impugnata cartella di pagamento.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza, a carico delle parti intimate e liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna le parti intimate al pagamento delle spese di giudizio, in solido fra loro, che si liquidano in euro 400,00 con attribuzione al procuratore antistatario.