Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00412/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00041/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 41 del 2023, proposto da AN AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Botti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vibonati, non costituito in giudizio;
PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.
del Comune di Vibonati, in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento, in favore del ricorrente, di tutti i danni subiti in conseguenza del colpevole inosservato termine di conclusione del procedimento relativo alla pratica edilizia prot. n. 995 del 28.1.2022
(volontariamente integrata e modificata in data 3.3.2022), avente ad oggetto s.c.i.a. edilizia alternativa al permesso di costruire ex art. 23 del d.P.R. n. 380/01 per la demolizione e ricostruzione di una villetta unifamiliare sita in Vibonati (SA), c.da TA MA Li NI , distinta in N.C.E.U. al fl. n. 17, p.lla n. 356, in conseguenza del quale non è stato più possibile accedere agli incentivi statali di cui del D.L. n. 34/2020, conv. con L. n. 77/2020 e ss.mm.ii. (cd. superbonus D.L. n. 34/2020, conv. con L. n. 77/2020 e ss.mm.ii. (cd. superbonus 110%) per mancata tempestivamente realizzazione di almeno il 30% 110%) per mancata tempestivamente realizzazione di almeno il 30% dei lavori complessivi entro la data del 30 settembre 2022.dei lavori complessivi entro la data del 30 settembre 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 marzo 2026 il dott. EL Di NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, il ricorrente ha agito per la condanna del Comune di Vibonati al risarcimento, in suo favore, di tutti i danni subiti in conseguenza del colpevole inosservato termine di conclusione del procedimento relativo alla pratica edilizia prot. n. 995 del 28.1.2022, avente ad oggetto s.c.i.a. edilizia alternativa al permesso di costruire ex art. 23 del d.P.R. n. 380/01 per la demolizione e ricostruzione di una villetta unifamiliare sita in Vibonati (SA), c.da TA MA Li NI, distinta in N.C.E.U. al fl. n. 17, p.lla n. 356, in conseguenza del quale non sarebbe stato più possibile accedere agli incentivi statali di cui all'art. 119 del D.L. n. 34/2020, conv. con L. n. 77/2020 e ss.mm.ii. (cd. superbonus 110%) per mancata tempestivamente realizzazione di almeno il 30% dei lavori complessivi entro la data del 30 settembre 2022.
2. A fondamento del ricorso, ha lamentato che l’Amministrazione Comunale avrebbe colpevolmente quanto tardivamente istruito e rilasciato i provvedimenti autorizzatori necessari affinché potesse effettuare i lavori ed accedere ai richiesti incentivi di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020 (cd. Superbonus 110%) senza i quali non poteva effettuare i lavori.
3. Ancorchè ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio l’Ente intimato.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento, tenuta da remoto in data 2 marzo 2026, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
5. La domanda attorea, volta ad ottenere il risarcimento del danno da ritardo, è infondata e, pertanto, deve essere respinta.
6. Al riguardo, il Consiglio di Stato (sez. II, 12 aprile 2021, n. 2960) ha ricordato che l’art. 2-bis, comma 1, l. n. 241 del 1990 prevede la possibilità di risarcimento del danno da ritardo o inerzia dell’amministrazione nella conclusione del procedimento amministrativo, non già come effetto del ritardo ex se riguardato, bensì per il fatto che la condotta inerte, o tardiva, dell’amministrazione sia stata causa di un danno altrimenti prodottosi nella sfera giuridica del privato; ha, altresì, rammentato come sia stata ripetutamente sottolineata la necessità che il danno prodottosi nella sfera giuridica del privato e del quale quest’ultimo deve fornire la prova sia sull’an che sul quantum (Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 2016, n. 3059), deve essere riconducibile, secondo la verifica del nesso di causalità, al comportamento inerte, ovvero all’adozione tardiva del provvedimento conclusivo del procedimento, da parte dell’amministrazione, cosicché l’ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono in linea di principio presumersi iuris tantum, in automatica ed esclusiva relazione al ritardo o al silenzio nell’adozione del provvedimento amministrativo, ma chi si assuma danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provare tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda e, in particolare, sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quelli di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante) (Cons. Stato, sez. VI, 5 maggio 2016, n. 1768; id., sez. V, 9 marzo 2015, n. 1182; id., sez. IV, 22 maggio 2014, n. 2638); benché l’art. 2-bis rafforzi la tutela risarcitoria del privato nei confronti della pubblica amministrazione, dunque, la domanda deve essere comunque ricondotta nell’alveo dell’art. 2043 c.c. per l’identificazione degli elementi costitutivi della responsabilità (Cons. Stato, sez. IV, 15 gennaio 2019, n. 358).
In tema di onus probandi in ordine agli elementi costitutivi della responsabilità civile in capo alla pubblica amministrazione tra le numerosissime e più recenti pronunce, si citano Cons. Stato, Sez. III, 23 maggio 2025, n. 4507, Cons. Stato, Sez. VII, 21 maggio 2025, n. 4369, Cons. Stato, Sez. III, 21 maggio 2025, n. 4339, che, in particolare, ribadisce il presupposto che “nell’azione di responsabilità per danni dinanzi al g.a. il principio dispositivo dell’articolo 2697, primo comma, comma 1, c.c. opera con pienezza, senza il temperamento del metodo acquisitivo caratteristico dell’azione giurisdizionale di annullamento”.
7. Calando le coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, il Collegio osserva che il ricorrente non ha dato convincente dimostrazione della circostanza che la lesione che lamenta (ovvero l’impossibilità di effettuare i lavori di ristrutturazione), con tutto quello che ne sarebbe conseguito in termini di danno emergente – per inutilizzabilità dei materiali già acquistati – e lucro cessante – da mancati introiti) sia effettivamente derivata dai provvedimenti illegittimi ad essa indirizzati.
Nel caso in esame, è assente ogni allegazione, e perciò ogni possibilità di accertamento, in merito alla eventuale probabilità che, senza il ritardo dell'Amministrazione, il bene della vita preteso sarebbe stato conseguito o anche soltanto più facilmente conseguibile; inoltre, non è stata fornita la prova del danno, né di un effettivo nesso causale tra il provvedimento e le voci di danno così come richieste dalla parte ricorrente.
8. A tal proposito, va precisato, che tale voce di danno, nel caso di specie, va ricondotta alla tipologia del “danno da perdita di chance”, che si verifica quando, a causa di un'azione o un'omissione di un terzo, si perde una concreta possibilità di evitare un pregiudizio o di ottenere un beneficio che, sempre nel caso di specie, consisterebbe nella possibilità di ottenere una detrazione o un'agevolazione fiscale.
9. Orbene, al fine di ottenere il risarcimento del danno per perdita di chance è necessario che il danneggiato dimostri, anche se presuntivamente, ma sempre in base a circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido nesso causale tra la condotta lesiva e la ragionevole probabilità del conseguimento del vantaggio perduto, e provi, conseguentemente, la sussistenza, in concreto, dei presupposti e delle condizioni del raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve configurarsi come conseguenza immediata e diretta (cfr. Consiglio di Stato, V, 11 aprile 2022, n. 2709; 26 ottobre 2020, n. 6465; 11 luglio 2018, n. 4225; 30 giugno 2015, n. 3249; IV, 16 maggio 2018, n. 2907).
10. Nel caso di specie, tali requisiti non sussistono poiché quello risultante in atti è un danno meramente ipotetico, posto che la presentazione “eventuale” della relativa domanda non avrebbe implicato, neanche presuntivamente, la conclusione favorevole del relativo procedimento, restando tale esito del tutto aleatorio.
11. Deve, tra l’altro, precisarsi che i citati istituti del “sisma-bonus” e dell’ “eco-bonus” si sostanziano in agevolazioni di tipo fiscale che assumono la veste della detrazione; pertanto, la loro concreta applicabilità presuppone che il richiedente sia un contribuente titolare di reddito e soggetto ad imposizione fiscale tale da essere mitigata (o addirittura azzerata) tramite l’applicazione dei bonus: di tale condizione reddituale del ricorrente, e quindi della concreta utilità del bonus, non è stata fornita in giudizio alcuna evidenza.
12. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
13. Si dichiara il non luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Ente intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Dichiara il non luogo a provvedere in ordine alle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Paolo Severini, Consigliere
EL Di NO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL Di NO | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO