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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/11/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 966 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, cod. fisc: , e , cod. fisc.: Parte_1 C.F._1 Parte_2 rappresentati e difesi, giusto mandato in calce al ricorso di primo grado C.F._2 dall'Avv. Franca Naccarato, presso il cui indirizzo di p.e.c. sono elettivamente domiciliati appellanti
e
(C.F. – P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
) in persona del Presidente in carica legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Gilda Avena, Umberto Ferrato e Francesco Muscari
Tomaioli, giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22/03/2024, Persona_1
Repertorio n.37875 Raccolta n.7313, presso i cui indirizzi di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Contribuzione figurativa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti: << In accoglimento del presente appello e in riforma dell'appellata sentenza:
1) Riconoscere e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla attribuzione della contribuzione figurativa per mobilità e alla variazione della loro posizione contributiva da “trattamento speciale edile e similari” a “mobilità” con decorrenza gennaio 2009 , fino al 31.08.2011 per il e fino al 30.11.2013 per il Pt_1 Pt_2 2) Conseguentemente condannare il convenuto ad operare in favore dei ricorrenti l'attribuzione della contribuzione per mobilità e ricalcolare e riliquidare la pensione in loro favore;
3) Condannare altresì il convenuto al pagamento delle somme pari alla differenza tra quanto spettante e quanto corrisposto a decorrere da febbraio 2020 oltre accessori;
4) Condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. >>;
per l'appellato: <
l'effetto confermare la sentenza di primo grado con vittoria di spese e competenze del doppio grado.
In ogni caso dichiarare l'improponibilità, l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda per le ragioni evidenziate in premessa;
in via gradata, nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto e non provata>>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
La vicenda processuale è così sintetizzata nella sentenza gravata:
< CP_ giudizio l' e, premesso di essere stati collocati in pensione il con decorrenza dal Pt_1 settembre 2018 ed il dal febbraio 2020, esponevano: di essere stati alle dipendenze Pt_2 della presso il cantiere di Rende, licenziati il 2.4.2007 ai sensi della L. Parte_3 CP_2
223/91 e collocati in trattamento speciale edile ex art. 11 L. 223/91; che esaurito il periodo di godimento del predetto trattamento, con decreto della Regione Calabria n. 22531/2009, erano stati collocati in mobilità in deroga con decorrenza dal 1.1.2009 permanendovi, e usufruendo CP_ della relativa indennità, fino al 31.8.2011 il e fino al 30.11.2013 il che l' pur Pt_1 Pt_2 avendo erogato l'indennità di mobilità in deroga ed essendo quindi a conoscenza della circostanza che i ricorrenti non beneficiavano più del trattamento speciale edile, aveva tuttavia continuando a mantenerli in “trattamento speciale edile” anziché in “mobilità in deroga”, non aggiornando la loro posizione contributiva.
Deducevano che gli effetti economici che discendevano dallo stato di collocato in trattamento speciale edile o in mobilità erano diversi a fini pensionistici, ed in particolare che i contributi figurativi per disoccupazione speciale edile erano riconosciuti nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali nell'anno solare in cui si collocano i periodi di disoccupazione ex L. 427/ 1975 e che l'ammontare della pensione spettante al lavoratore collocato in mobilità era maggiore rispetto a quello collocato in disoccupazione
Pag. 2 di 8 poiché più elevata è la retribuzione figurativa, e quindi la contribuzione, nel sistema di calcolo previsto per la mobilità rispetto a quello di disoccupazione.
Assumevano, quindi, di aver interesse alla correzione della loro posizione contributiva da trattamento speciale di disoccupazione e simili a “mobilità”, con attribuzione della contribuzione figurativa per mobilità e concludevano chiedendo “[..] Riconoscere e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla attribuzione della contribuzione figurativa per mobilità e alla variazione della loro posizione contributiva da “trattamento speciale edile e similari” a
“mobilità” con decorrenza gennaio 2009 fino al 31.08.2011 per il e fino 30.11.2013 per il Pt_1
- Conseguentemente condannare il convenuto ad operare in favore dei ricorrenti Pt_2
l'attribuzione della contribuzione per mobilità e conseguentemente ricalcolare e riliquidare la pensione in loro favore;
- Condannare altresì il convenuto al pagamento delle somme pari alle differenze tra quanto spettante e quanto corrisposto a decorrere da settembre 2018 per il e e dal febbraio 2020 per i sig. ltre accessori [..]”. Pt_1 Pt_2
CP_ Si costituiva in giudizio l' eccependo, preliminarmente, l'improponibilità della domanda per omessa presentazione dei rimedi precontenziosi nonché inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/1970 e, nel merito, contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto anche per intervenuta prescrizione del diritto>>
§3
Il Tribunale rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. Att.
C.p.c., alla luce delle seguenti argomentazioni:
<La domanda intesa alla variazione della posizione contributiva dei ricorrenti da “trattamento speciale edile e similari” a “mobilità” è, come si ricava dalle argomentazioni contenute in ricorso e dalle stesse conclusioni rassegnate, strumentale alla attribuzione della contribuzione figurativa per mobilità ed al conseguente ricalcolo della pensione, con relativo pagamento delle differenze tra quanto spettante a quanto corrisposto ai ricorrenti a titolo di pensione (con decorrenza dal settembre 2018 il e da febbraio 2020 il . Pt_1 Pt_2
Ora, premesso che i periodi mobilità in deroga in relazione ai quali è stato chiesto il riconoscimento della contribuzione figurativa con il conseguente ricalcolo della pensione
(dall'1.1.2009 al 31.8.2011 il , dall'1.1.2009 al 30.11.2013 il non sono oggetto di Pt_1 Pt_2 contestazione, si osserva che l'eccezione di decadenza sollevata dall'Istituto è fondata. Come anche rileva parte ricorrente nelle note scritte, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell'orientamento secondo cui “In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l.
n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale” (cfr. Cass. Sez. L. n. 17430 del
17.6.2021). Nella citata pronuncia la Suprema Corte ha affermato “[..] L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi ultratriennali e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in
Pag. 3 di 8 modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultratriennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta [..]; a tale indirizzo ha dato seguito anche la giurisprudenza di legittimità successiva (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 04/01/2022, n. 123; Cassazione civile, sez.
VI, 15/02/2022, n. 4858; Cassazione civile, sez. lav., 14/04/2022, n. 12278).
In applicazione del citato principio di diritto, la decadenza investe i ratei maturati antecedentemente il 20.2.2020 (ossia quelli maturati nel triennio precedente il deposito del ricorso, avvenuto in data 20.2.2023) e quindi, nella specie, tutti quelli per i quali è stato richiesto l'accredito dei contributi figurativi essendo questi relativi al periodo dall'1.1.2009 al
31.8.2011 per il e dall'1.1.2009 al 30.11.2013 per il Pt_1 Pt_2
In ogni caso l' ha anche eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto all'accredito della CP_1 contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 3 L. n. 335/1995 nonché del diritto ai ratei arretrati ai CP_ sensi dell'art. dell'art. 47 bis D.P.R. 639/70. L'eccezione di prescrizione sollevata dall' è fondata. Al riguardo deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità richiamata a sostegno dall' ha avuto modo di affermare che “[…] Alla variegata tipologia di oneri economici, CP_1 che il panorama legislativo offre in materia, ha già dato risposta, di recente, la Corte di legittimità, con la sentenza 12 gennaio 2018, n. 672, rimarcando che proprio per la molteplice varietà dei contributi (obbligatori, volontari, figurativi, addizionali, di solidarietà, ritenute, oneri economici) e per la diversità funzionale ad essi connaturata, potrebbero sempre farsi valere diversità estrinseche tra le tante tipologie regolate dalla legge, allo scopo di affermare che
l'una specie risulti dissimile rispetto all'altra, anche in considerazione dei differenti istituti che sono destinati a finanziare ed alla diversa legislazione vigente nel tempo (v. anche Cass. 21 dicembre 2017, n. 30699). Le differenze terminologiche non possono, tuttavia, incidere sull'appartenenza alla comune ed ampia categoria dei contributi previdenziali (per gli ulteriori argomenti ed ipotesi esemplificative si rinvia a Cass. n. 672 del 2018 cit.), ed ancor più sul regime prescrizionale, per cui pur dandosi atto della precipua diversità, per natura e funzione, dei contributi complessivamente considerati, risponde ad un criterio di ragionevolezza assoggettare alla disciplina della prescrizione, dettata dalla L. n. 335 del 1995, 4 art. 3, comma
9, lett. b), tutti i contributi, nell'accezione lata comprensiva [..]” (cfr. Cass. n. 28605/2018 e
Cass. n. 627/2018). L'art. 47 bis D.P.R. 639/70 – introdotto dall'art. 38, comma 1) lett. d) n. 2,
D.L. 98/11 conv. in L. 111/11 dispone, poi, che “Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24 L. 88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”. Ed allora, sulla scorta degli arresti giurisprudenziali sopra menzionati e della disposizione normativa ora indicata, deve affermarsi, da un lato, l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione di cui alla L. 335/1995 anche alla contribuzione figurativa e, dall'altro, l'operatività di detto termine non solo ai ratei liquidati e non riscossi ma anche ai ratei non liquidati. Conseguentemente, nella specie, avuto
Pag. 4 di 8 riguardo alla domanda amministrativa di riliquidazione della pensione presentata dai ricorrenti il 6.5.2022 (cfr. fasc. ricorrente), deve dichiararsi estinto per intervenuta prescrizione sia il diritto all'accredito della contribuzione figurativa (che è relativo, come detto, al periodo dal
1.1.2009-31.8.2011/30.11.2013) nonché quello al pagamento dei ratei arretrati, rilevandosi, sul punto, che non vi è prova, peraltro, né della diffida del 26.2.2018 menzionata da parte ricorrente nelle note scritte depositate il 16.5.2023 né del ricorso iscritto al n. 2899/2018 R.G. CP_ pure menzionato nelle citate note con il quale i ricorrenti hanno chiesto la condanna dell' all'aggiornamento della posizione contributiva>>.
§4
La sentenza è gravata d'appello da e , che ne lamentano Parte_1 Parte_2
l'erroneità in punto sia di decadenza che di prescrizione:
A) Sulla decadenza, deducono: < dall'art. 38, comma 1, lett. d del D.L. 98 del 2011 convertito con mod. dalla L. 111 del 2011.
Contraddittorietà della sentenza. La Giurisprudenza di legittimità , nell'interpretare la normativa in materia di decadenza nelle ipotesi di adeguamento e ricalcolo della pensione, ha sancito il principio secondo cui la decadenza riguarda solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio antecedente la domanda giudiziale e non ha effetto per le differenze rivendicabili dal pensionato in aggiunta alla prestazione già riconosciuta sui ratei della pensione maturati successivamente a quelli per i quali il termine triennale risulta decorso.” In tema di adeguamento e ricalcolo della pensione l'intento del legislatore è quello di incidere unicamente sui ratei pregressi e tale interpretazione trova conferma anche dalla relazione che accompagna l'art. 38 dove si afferma che, a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile il diritto ai singoli ratei è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale. Tale interpretazione è inoltre in linea con i principi affermati dalla Corte Costituzione (sentenza n.
71 /2010) che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza. L'applicazione della decadenza all'azione per la domanda di adeguamento e ricalcolo della pensione e riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non alla intera pretesa del privato, attua un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra-triennali rispetto alla domanda giudiziale” (Cass. 123/2022, 128/2022, 26730/2022, 27770/ 2022, 4848/ 2022, 17430/ 2021…).
Nella fattispecie il Giudice di I grado ha correttamente riportato in sentenza detto principio ma contraddicendosi ha dichiarato, errando, la decadenza dei ricorrenti dalla domanda. In applicazione invece del principio sopra riportato ovvero che la decadenza riguarda i ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziaria è evidente che per la posizione del ricorrente Pt_2 non si è verificata alcuna decadenza poiché lo stesso è stato collocato in pensione a febbraio del 2020 e la domanda giudiziale è stata depositata il 20 febbraio 2023, per la posizione del ricorrente , che è stato collocato in pensione a settembre del 2018 , la decadenza Pt_1 riguarda i ratei da settembre 2018 al 20 febbraio 2020 ( per come fra l'altro indicato in sentenza dallo stesso Giudice).
Pag. 5 di 8 2) Sulla prescrizione, deducono: < CP_ tema di prescrizione, citate dall' e riprese dal Giudice in sentenza, non ineriscono alla CP_ fattispecie poiché hanno ad oggetto azioni dell' di recupero dei contributi previdenziali non versati dal datore di lavoro e promosse decorsi i cinque anni fissati dall'art. 3, comma 9, L.
335/95 come termine di prescrizione. L'oggetto della odierna fattispecie è la richiesta di due ex lavoratori, collocati per i periodi indicati in ricorso in mobilità, di correzione della loro posizione contributiva (da trattamento speciale edile a mobilità) e la conseguente riliquidazione della pensione. L'art. 3, comma 9, della legge 335/1995 stabilisce espressamente che “le contribuzioni di previdenza e assistenza si prescrivono in dieci anni… a decorrere dal 1° gennaio 1996 il termine è ridotto a cinque anni salvo i casi di denuncia dei lavoratori o dei suoi superstiti”. Dunque, trascorsi 5 anni non è ammessa la regolarizzazione contributiva ovvero non possono essere più versati i contributi. Nelle ipotesi, però, in cui i lavoratori o i suoi superstiti denunciano il mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro il CP_ termine di prescrizione è di 10 anni e rimane tale anche se l' non agisca in alcun modo per il recupero. Nella fattispecie, pur trattandosi di contributi figurativi , che non vengono versati ma accreditati gratuitamente dallo Stato, i ricorrenti nel febbraio 2018 , unitamente ad altri colleghi ( come da copia allegata al fascicolo di I grado seppur sfuggita al Giudice) hanno CP_ chiesto e diffidato l' a modificare la loro posizione contributiva procedendo alla correzione degli estratti contributivi ( da trattamento speciale edile a mobilità), e pertanto il termine prescrizionale di 10 anni (essendo stata effettuata la richiesta/diffida dai lavoratori a mezzo del sottoscritto procuratore in data 26.02.2018 - doc. istanza rettifica estratti contributivi) è stato interrotto>>.
CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha formulato le conclusioni sopra riportate.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 2 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
In via preliminare, non si pongono problemi di ammissibilità dell'appello perché il 7 settembre
24, giorno di scadenza del lasso temporale di sei mesi dalla data di deposito della sentenza, era sabato, quindi, ex articolo 155 commi 4 e 5 cpc, il termine è stato prorogato automaticamente al lunedì successivo.
§6
L'appello non merita di essere accolto, dovendo scrutinare, in virtù della ragione più liquida e con assorbimento di ogni ulteriore questione agitata dalle parti, il merito della domanda.
§6.1
Invero, nel ricorso gli odierni appellanti hanno dedotto quanto segue:
<<…il calcolo della retribuzione su cui calcolare la contribuzione figurativa per i periodi di mobilità è diverso, e più vantaggioso, da quello del trattamento speciale edile : infatti nelle ipotesi di mobilità contributi figurativi sono riconosciuti per tutto il periodo di godimento della
Pag. 6 di 8 relativa indennità ( D.Lgs 503/92) e sono utili sia per il diritto che per la misura delle pensioni, compresa quella di anzianità e che diversamente dalla regola generale, la retribuzione figurativa da accreditare si calcola ( art. 7, comma 9, L. 23/91, art. 3, comma 6 D.Lgs 503/92) sulla retribuzione presa a base del trattamento CIGS oppure su quella percepita al momento del licenziamento a seconda che il periodo di mobilità sia stato preceduto o meno dal trattamento CIGS. La retribuzione così calcolata è attribuita al periodo di mobilità di durata fino ad un anno perché, se il periodo supera l'anno la retribuzione accreditabile sarà rivalutata sulla base degli indici ISTAT rilevati mensilmente distintamente per qualifica e per diversi rami di attività e di contratto nonché sulla base degli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza rilevati dall'ISTAT. In sostanza è come se il lavoratore in mobilità restasse in servizio e prestasse la sua attività lavorativa con la garanzia, dunque, di tradurre in pensione anche eventuali aumenti contrattuali che si dovessero verificare durante il periodo di mobilità. I contributi per disoccupazione speciale edile (sostituita nel 2013 con la
ASPI e nel 2016 con la NASPI) sono invece riconosciuti nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali nell'anno solare in cui si collocano i periodi di disoccupazione ex L. 427/1975. Con la NASPI la retribuzione deve essere rapportata alla retribuzione posta a base del calcolo della prestazione entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASPI e la contribuzione figurativa non può essere superiore a 90 giornate prorogabili al massimo per altre 90 giornate. Inoltre, i 5 contributi figurativi per disoccupazione sono utili per la misura e il diritto di tutte le pensioni escluso il requisito dei 35 anni (1820 contributi) per la pensione di anzianità. Considerato il sopradescritto sistema di calcolo della retribuzione figurativa e quindi della contribuzione figurativa è evidente che l'ammontare della pensione che spetterà al lavoratore collocato in mobilità sarà maggiore di quello collocato in disoccupazione poiché è più elevata la retribuzione figurativa e quindi la contribuzione…>>.
Orbene, considerato che nel caso di specie, il riaccredito è astrattamente utile agli interessati, visto che è pacifico che sono andati in pensione, solo ai fini dell'ammontare del trattamento pensionistico, rileva il Collegio che la domanda è generica perché non vengono indicati specificamente gli elementi costitutivi del credito, ossia a quanto ammonta la pensione percepita e quale sarebbe stato l'importo dovuto in virtù del chiesto ricalcolo.
§7
Tanto conduce al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza gravata, sia pure con diversa motivazione.
In virtù del contenuto della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 bis cpc, allegata al ricorso in appello, i sig.ri e possono essere ammessi al beneficio dell'esenzione dal Pt_1 Pt_2 pagamento delle spese di lite ivi contemplato
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 [...]
, con ricorso in data 9 settembre 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, Parte_2 giudice del lavoro, n. 524/24, resa in data 7 marzo 2024, così provvede:
Pag. 7 di 8 1. Rigetta l'appello;
2. Compensa tra le parti le spese del grado di lite;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 26 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
Pag. 8 di 8
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 966 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, cod. fisc: , e , cod. fisc.: Parte_1 C.F._1 Parte_2 rappresentati e difesi, giusto mandato in calce al ricorso di primo grado C.F._2 dall'Avv. Franca Naccarato, presso il cui indirizzo di p.e.c. sono elettivamente domiciliati appellanti
e
(C.F. – P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
) in persona del Presidente in carica legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Gilda Avena, Umberto Ferrato e Francesco Muscari
Tomaioli, giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22/03/2024, Persona_1
Repertorio n.37875 Raccolta n.7313, presso i cui indirizzi di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Contribuzione figurativa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti: << In accoglimento del presente appello e in riforma dell'appellata sentenza:
1) Riconoscere e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla attribuzione della contribuzione figurativa per mobilità e alla variazione della loro posizione contributiva da “trattamento speciale edile e similari” a “mobilità” con decorrenza gennaio 2009 , fino al 31.08.2011 per il e fino al 30.11.2013 per il Pt_1 Pt_2 2) Conseguentemente condannare il convenuto ad operare in favore dei ricorrenti l'attribuzione della contribuzione per mobilità e ricalcolare e riliquidare la pensione in loro favore;
3) Condannare altresì il convenuto al pagamento delle somme pari alla differenza tra quanto spettante e quanto corrisposto a decorrere da febbraio 2020 oltre accessori;
4) Condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. >>;
per l'appellato: <
l'effetto confermare la sentenza di primo grado con vittoria di spese e competenze del doppio grado.
In ogni caso dichiarare l'improponibilità, l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda per le ragioni evidenziate in premessa;
in via gradata, nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto e non provata>>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
La vicenda processuale è così sintetizzata nella sentenza gravata:
< CP_ giudizio l' e, premesso di essere stati collocati in pensione il con decorrenza dal Pt_1 settembre 2018 ed il dal febbraio 2020, esponevano: di essere stati alle dipendenze Pt_2 della presso il cantiere di Rende, licenziati il 2.4.2007 ai sensi della L. Parte_3 CP_2
223/91 e collocati in trattamento speciale edile ex art. 11 L. 223/91; che esaurito il periodo di godimento del predetto trattamento, con decreto della Regione Calabria n. 22531/2009, erano stati collocati in mobilità in deroga con decorrenza dal 1.1.2009 permanendovi, e usufruendo CP_ della relativa indennità, fino al 31.8.2011 il e fino al 30.11.2013 il che l' pur Pt_1 Pt_2 avendo erogato l'indennità di mobilità in deroga ed essendo quindi a conoscenza della circostanza che i ricorrenti non beneficiavano più del trattamento speciale edile, aveva tuttavia continuando a mantenerli in “trattamento speciale edile” anziché in “mobilità in deroga”, non aggiornando la loro posizione contributiva.
Deducevano che gli effetti economici che discendevano dallo stato di collocato in trattamento speciale edile o in mobilità erano diversi a fini pensionistici, ed in particolare che i contributi figurativi per disoccupazione speciale edile erano riconosciuti nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali nell'anno solare in cui si collocano i periodi di disoccupazione ex L. 427/ 1975 e che l'ammontare della pensione spettante al lavoratore collocato in mobilità era maggiore rispetto a quello collocato in disoccupazione
Pag. 2 di 8 poiché più elevata è la retribuzione figurativa, e quindi la contribuzione, nel sistema di calcolo previsto per la mobilità rispetto a quello di disoccupazione.
Assumevano, quindi, di aver interesse alla correzione della loro posizione contributiva da trattamento speciale di disoccupazione e simili a “mobilità”, con attribuzione della contribuzione figurativa per mobilità e concludevano chiedendo “[..] Riconoscere e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla attribuzione della contribuzione figurativa per mobilità e alla variazione della loro posizione contributiva da “trattamento speciale edile e similari” a
“mobilità” con decorrenza gennaio 2009 fino al 31.08.2011 per il e fino 30.11.2013 per il Pt_1
- Conseguentemente condannare il convenuto ad operare in favore dei ricorrenti Pt_2
l'attribuzione della contribuzione per mobilità e conseguentemente ricalcolare e riliquidare la pensione in loro favore;
- Condannare altresì il convenuto al pagamento delle somme pari alle differenze tra quanto spettante e quanto corrisposto a decorrere da settembre 2018 per il e e dal febbraio 2020 per i sig. ltre accessori [..]”. Pt_1 Pt_2
CP_ Si costituiva in giudizio l' eccependo, preliminarmente, l'improponibilità della domanda per omessa presentazione dei rimedi precontenziosi nonché inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/1970 e, nel merito, contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto anche per intervenuta prescrizione del diritto>>
§3
Il Tribunale rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. Att.
C.p.c., alla luce delle seguenti argomentazioni:
<La domanda intesa alla variazione della posizione contributiva dei ricorrenti da “trattamento speciale edile e similari” a “mobilità” è, come si ricava dalle argomentazioni contenute in ricorso e dalle stesse conclusioni rassegnate, strumentale alla attribuzione della contribuzione figurativa per mobilità ed al conseguente ricalcolo della pensione, con relativo pagamento delle differenze tra quanto spettante a quanto corrisposto ai ricorrenti a titolo di pensione (con decorrenza dal settembre 2018 il e da febbraio 2020 il . Pt_1 Pt_2
Ora, premesso che i periodi mobilità in deroga in relazione ai quali è stato chiesto il riconoscimento della contribuzione figurativa con il conseguente ricalcolo della pensione
(dall'1.1.2009 al 31.8.2011 il , dall'1.1.2009 al 30.11.2013 il non sono oggetto di Pt_1 Pt_2 contestazione, si osserva che l'eccezione di decadenza sollevata dall'Istituto è fondata. Come anche rileva parte ricorrente nelle note scritte, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell'orientamento secondo cui “In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l.
n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale” (cfr. Cass. Sez. L. n. 17430 del
17.6.2021). Nella citata pronuncia la Suprema Corte ha affermato “[..] L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi ultratriennali e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in
Pag. 3 di 8 modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultratriennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta [..]; a tale indirizzo ha dato seguito anche la giurisprudenza di legittimità successiva (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 04/01/2022, n. 123; Cassazione civile, sez.
VI, 15/02/2022, n. 4858; Cassazione civile, sez. lav., 14/04/2022, n. 12278).
In applicazione del citato principio di diritto, la decadenza investe i ratei maturati antecedentemente il 20.2.2020 (ossia quelli maturati nel triennio precedente il deposito del ricorso, avvenuto in data 20.2.2023) e quindi, nella specie, tutti quelli per i quali è stato richiesto l'accredito dei contributi figurativi essendo questi relativi al periodo dall'1.1.2009 al
31.8.2011 per il e dall'1.1.2009 al 30.11.2013 per il Pt_1 Pt_2
In ogni caso l' ha anche eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto all'accredito della CP_1 contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 3 L. n. 335/1995 nonché del diritto ai ratei arretrati ai CP_ sensi dell'art. dell'art. 47 bis D.P.R. 639/70. L'eccezione di prescrizione sollevata dall' è fondata. Al riguardo deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità richiamata a sostegno dall' ha avuto modo di affermare che “[…] Alla variegata tipologia di oneri economici, CP_1 che il panorama legislativo offre in materia, ha già dato risposta, di recente, la Corte di legittimità, con la sentenza 12 gennaio 2018, n. 672, rimarcando che proprio per la molteplice varietà dei contributi (obbligatori, volontari, figurativi, addizionali, di solidarietà, ritenute, oneri economici) e per la diversità funzionale ad essi connaturata, potrebbero sempre farsi valere diversità estrinseche tra le tante tipologie regolate dalla legge, allo scopo di affermare che
l'una specie risulti dissimile rispetto all'altra, anche in considerazione dei differenti istituti che sono destinati a finanziare ed alla diversa legislazione vigente nel tempo (v. anche Cass. 21 dicembre 2017, n. 30699). Le differenze terminologiche non possono, tuttavia, incidere sull'appartenenza alla comune ed ampia categoria dei contributi previdenziali (per gli ulteriori argomenti ed ipotesi esemplificative si rinvia a Cass. n. 672 del 2018 cit.), ed ancor più sul regime prescrizionale, per cui pur dandosi atto della precipua diversità, per natura e funzione, dei contributi complessivamente considerati, risponde ad un criterio di ragionevolezza assoggettare alla disciplina della prescrizione, dettata dalla L. n. 335 del 1995, 4 art. 3, comma
9, lett. b), tutti i contributi, nell'accezione lata comprensiva [..]” (cfr. Cass. n. 28605/2018 e
Cass. n. 627/2018). L'art. 47 bis D.P.R. 639/70 – introdotto dall'art. 38, comma 1) lett. d) n. 2,
D.L. 98/11 conv. in L. 111/11 dispone, poi, che “Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24 L. 88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”. Ed allora, sulla scorta degli arresti giurisprudenziali sopra menzionati e della disposizione normativa ora indicata, deve affermarsi, da un lato, l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione di cui alla L. 335/1995 anche alla contribuzione figurativa e, dall'altro, l'operatività di detto termine non solo ai ratei liquidati e non riscossi ma anche ai ratei non liquidati. Conseguentemente, nella specie, avuto
Pag. 4 di 8 riguardo alla domanda amministrativa di riliquidazione della pensione presentata dai ricorrenti il 6.5.2022 (cfr. fasc. ricorrente), deve dichiararsi estinto per intervenuta prescrizione sia il diritto all'accredito della contribuzione figurativa (che è relativo, come detto, al periodo dal
1.1.2009-31.8.2011/30.11.2013) nonché quello al pagamento dei ratei arretrati, rilevandosi, sul punto, che non vi è prova, peraltro, né della diffida del 26.2.2018 menzionata da parte ricorrente nelle note scritte depositate il 16.5.2023 né del ricorso iscritto al n. 2899/2018 R.G. CP_ pure menzionato nelle citate note con il quale i ricorrenti hanno chiesto la condanna dell' all'aggiornamento della posizione contributiva>>.
§4
La sentenza è gravata d'appello da e , che ne lamentano Parte_1 Parte_2
l'erroneità in punto sia di decadenza che di prescrizione:
A) Sulla decadenza, deducono: < dall'art. 38, comma 1, lett. d del D.L. 98 del 2011 convertito con mod. dalla L. 111 del 2011.
Contraddittorietà della sentenza. La Giurisprudenza di legittimità , nell'interpretare la normativa in materia di decadenza nelle ipotesi di adeguamento e ricalcolo della pensione, ha sancito il principio secondo cui la decadenza riguarda solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio antecedente la domanda giudiziale e non ha effetto per le differenze rivendicabili dal pensionato in aggiunta alla prestazione già riconosciuta sui ratei della pensione maturati successivamente a quelli per i quali il termine triennale risulta decorso.” In tema di adeguamento e ricalcolo della pensione l'intento del legislatore è quello di incidere unicamente sui ratei pregressi e tale interpretazione trova conferma anche dalla relazione che accompagna l'art. 38 dove si afferma che, a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile il diritto ai singoli ratei è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale. Tale interpretazione è inoltre in linea con i principi affermati dalla Corte Costituzione (sentenza n.
71 /2010) che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza. L'applicazione della decadenza all'azione per la domanda di adeguamento e ricalcolo della pensione e riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non alla intera pretesa del privato, attua un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra-triennali rispetto alla domanda giudiziale” (Cass. 123/2022, 128/2022, 26730/2022, 27770/ 2022, 4848/ 2022, 17430/ 2021…).
Nella fattispecie il Giudice di I grado ha correttamente riportato in sentenza detto principio ma contraddicendosi ha dichiarato, errando, la decadenza dei ricorrenti dalla domanda. In applicazione invece del principio sopra riportato ovvero che la decadenza riguarda i ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziaria è evidente che per la posizione del ricorrente Pt_2 non si è verificata alcuna decadenza poiché lo stesso è stato collocato in pensione a febbraio del 2020 e la domanda giudiziale è stata depositata il 20 febbraio 2023, per la posizione del ricorrente , che è stato collocato in pensione a settembre del 2018 , la decadenza Pt_1 riguarda i ratei da settembre 2018 al 20 febbraio 2020 ( per come fra l'altro indicato in sentenza dallo stesso Giudice).
Pag. 5 di 8 2) Sulla prescrizione, deducono: < CP_ tema di prescrizione, citate dall' e riprese dal Giudice in sentenza, non ineriscono alla CP_ fattispecie poiché hanno ad oggetto azioni dell' di recupero dei contributi previdenziali non versati dal datore di lavoro e promosse decorsi i cinque anni fissati dall'art. 3, comma 9, L.
335/95 come termine di prescrizione. L'oggetto della odierna fattispecie è la richiesta di due ex lavoratori, collocati per i periodi indicati in ricorso in mobilità, di correzione della loro posizione contributiva (da trattamento speciale edile a mobilità) e la conseguente riliquidazione della pensione. L'art. 3, comma 9, della legge 335/1995 stabilisce espressamente che “le contribuzioni di previdenza e assistenza si prescrivono in dieci anni… a decorrere dal 1° gennaio 1996 il termine è ridotto a cinque anni salvo i casi di denuncia dei lavoratori o dei suoi superstiti”. Dunque, trascorsi 5 anni non è ammessa la regolarizzazione contributiva ovvero non possono essere più versati i contributi. Nelle ipotesi, però, in cui i lavoratori o i suoi superstiti denunciano il mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro il CP_ termine di prescrizione è di 10 anni e rimane tale anche se l' non agisca in alcun modo per il recupero. Nella fattispecie, pur trattandosi di contributi figurativi , che non vengono versati ma accreditati gratuitamente dallo Stato, i ricorrenti nel febbraio 2018 , unitamente ad altri colleghi ( come da copia allegata al fascicolo di I grado seppur sfuggita al Giudice) hanno CP_ chiesto e diffidato l' a modificare la loro posizione contributiva procedendo alla correzione degli estratti contributivi ( da trattamento speciale edile a mobilità), e pertanto il termine prescrizionale di 10 anni (essendo stata effettuata la richiesta/diffida dai lavoratori a mezzo del sottoscritto procuratore in data 26.02.2018 - doc. istanza rettifica estratti contributivi) è stato interrotto>>.
CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha formulato le conclusioni sopra riportate.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 2 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
In via preliminare, non si pongono problemi di ammissibilità dell'appello perché il 7 settembre
24, giorno di scadenza del lasso temporale di sei mesi dalla data di deposito della sentenza, era sabato, quindi, ex articolo 155 commi 4 e 5 cpc, il termine è stato prorogato automaticamente al lunedì successivo.
§6
L'appello non merita di essere accolto, dovendo scrutinare, in virtù della ragione più liquida e con assorbimento di ogni ulteriore questione agitata dalle parti, il merito della domanda.
§6.1
Invero, nel ricorso gli odierni appellanti hanno dedotto quanto segue:
<<…il calcolo della retribuzione su cui calcolare la contribuzione figurativa per i periodi di mobilità è diverso, e più vantaggioso, da quello del trattamento speciale edile : infatti nelle ipotesi di mobilità contributi figurativi sono riconosciuti per tutto il periodo di godimento della
Pag. 6 di 8 relativa indennità ( D.Lgs 503/92) e sono utili sia per il diritto che per la misura delle pensioni, compresa quella di anzianità e che diversamente dalla regola generale, la retribuzione figurativa da accreditare si calcola ( art. 7, comma 9, L. 23/91, art. 3, comma 6 D.Lgs 503/92) sulla retribuzione presa a base del trattamento CIGS oppure su quella percepita al momento del licenziamento a seconda che il periodo di mobilità sia stato preceduto o meno dal trattamento CIGS. La retribuzione così calcolata è attribuita al periodo di mobilità di durata fino ad un anno perché, se il periodo supera l'anno la retribuzione accreditabile sarà rivalutata sulla base degli indici ISTAT rilevati mensilmente distintamente per qualifica e per diversi rami di attività e di contratto nonché sulla base degli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza rilevati dall'ISTAT. In sostanza è come se il lavoratore in mobilità restasse in servizio e prestasse la sua attività lavorativa con la garanzia, dunque, di tradurre in pensione anche eventuali aumenti contrattuali che si dovessero verificare durante il periodo di mobilità. I contributi per disoccupazione speciale edile (sostituita nel 2013 con la
ASPI e nel 2016 con la NASPI) sono invece riconosciuti nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali nell'anno solare in cui si collocano i periodi di disoccupazione ex L. 427/1975. Con la NASPI la retribuzione deve essere rapportata alla retribuzione posta a base del calcolo della prestazione entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASPI e la contribuzione figurativa non può essere superiore a 90 giornate prorogabili al massimo per altre 90 giornate. Inoltre, i 5 contributi figurativi per disoccupazione sono utili per la misura e il diritto di tutte le pensioni escluso il requisito dei 35 anni (1820 contributi) per la pensione di anzianità. Considerato il sopradescritto sistema di calcolo della retribuzione figurativa e quindi della contribuzione figurativa è evidente che l'ammontare della pensione che spetterà al lavoratore collocato in mobilità sarà maggiore di quello collocato in disoccupazione poiché è più elevata la retribuzione figurativa e quindi la contribuzione…>>.
Orbene, considerato che nel caso di specie, il riaccredito è astrattamente utile agli interessati, visto che è pacifico che sono andati in pensione, solo ai fini dell'ammontare del trattamento pensionistico, rileva il Collegio che la domanda è generica perché non vengono indicati specificamente gli elementi costitutivi del credito, ossia a quanto ammonta la pensione percepita e quale sarebbe stato l'importo dovuto in virtù del chiesto ricalcolo.
§7
Tanto conduce al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza gravata, sia pure con diversa motivazione.
In virtù del contenuto della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 bis cpc, allegata al ricorso in appello, i sig.ri e possono essere ammessi al beneficio dell'esenzione dal Pt_1 Pt_2 pagamento delle spese di lite ivi contemplato
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 [...]
, con ricorso in data 9 settembre 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, Parte_2 giudice del lavoro, n. 524/24, resa in data 7 marzo 2024, così provvede:
Pag. 7 di 8 1. Rigetta l'appello;
2. Compensa tra le parti le spese del grado di lite;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 26 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
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