TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12199 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa MA SA UO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14379/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 39304/2021-RGn.49188/2020 - emessa in data 23.12.2021 e pubblicata in data 28.12.2021 dal Giudice di Pace di Napoli, e vertente
TRA
(C.F. ) con sede legale in Roma alla Parte_1 P.IVA_1 via Giuseppe Grezar n.14, in persona del legale rapp.te p.t dott. , rappresentata e Parte_2 difesa dall'Avv. Alessandra Mongillo (C.F. ) in virtù di procura allegata agli C.F._1 atti appellante
E
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco CP_1 C.F._2
AG (C.F. ) e LE BR (C.F. ) in virtù di C.F._3 C.F._4 procura allegata agli atti appellata
NONCHE'
C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
RL LA (C.F. ) in virtù di procura allegata agli atti C.F._5 appellato
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel primo grado di giudizio, svolto innanzi al Giudice di Pace di Napoli, con atto CP_1 di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio l' ed il Controparte_3 spiegando opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_2
07120199034244310000, dall'importo di euro 7.644,21, asseritamente notificata in data 06.03.2020,
1 nonché avverso le cartelle esattoriali nn. 07120190121713341000 e 07120190117495888000, rispettivamente dell'importo di euro 767,87 ed euro 112,51, emesse a suo carico per violazioni del
Codice della Strada elevate dal nel 2015, asseritamente notificate anch'esse il Controparte_2
06.03.2020.
Più precisamente, eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti, con conseguente prescrizione dei crediti azionati;
disconosceva la documentazione eventualmente depositata in corso di giudizio dalle parti opposte;
contestava la carenza della sottoscrizione dell'agente notificatore e della causale della pretesa azionata con l'intimazione di pagamento nonché la mancanza del potere di firma del dirigente che aveva sottoscritto l'atto ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973. Pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, chiedeva accertarsi e dichiararsi la nullità, l'illegittimità, la prescrizione e l'infondatezza dagli atti opposti, con vittoria delle spese di lite e competenze di causa.
Instaurato il giudizio recante R.G.n. 49188/2020, rimanevano contumaci l' Controparte_3
ed il
[...] Controparte_2
Con sentenza n. 39304/2021- R.G.n. 49188/2020 pubblicata in data 28.12.2021, il Giudice di Pace di ritenendo non provata la legittimità dell'iscrizione a ruolo, così statuiva: CP_2
“1) accerta che la iscrizione delle somme indicate nell'atto di citazione è illegittima;
2) dichiara illegittima la procedura di iscrizione limitatamente alle somme iscritte relative a contravvenzioni al codice della strada e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnata;
cartella
n. 0712019 0117495888000 e la cartella di pagamento n. 071 2019 0121713341000;
3) condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_3 dell'avvocato, che liquida in euro 1205,00, oltre r.f. IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all'avvocato”.
Tanto premesso in fatto, l' spiegava appello avverso la prefata Controparte_3 sentenza ed eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito relativamente ad alcune cartelle esattoriali incorporate nell'intimazione impugnata, avendo queste ad oggetto crediti tributari;
la non autonoma impugnabilità dell'intimazione di pagamento;
la tardività dell'azione spiegata in primo grado ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 150/2011. Eccepiva, altresì, il difetto di motivazione della sentenza impugnata, allegando la notifica degli atti impositivi opposti e dell'atto di citazione in opposizione, e censurava la condanna esclusiva alle spese del giudizio, ritenendo immotivata l'esclusione dell'Ente impositore dal pagamento delle medesime. Pertanto, chiedeva la riforma della sentenza con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituiva il aderendo all'appello ed eccependo, in via preliminare, Controparte_2
l'inammissibilità della domanda spiegata in primo grado per carenza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. in ragione della non impugnabilità di un estratto di ruolo, nonché la tardività della medesima ai
2 sensi dell'art. 7 del D.lgs. 150/2011 e dell'art. 617 c.p.c. Pertanto, sottolineando la sussistenza della legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in qualità di litisconsorte necessario, chiedeva l'accoglimento dell'appello con refusione delle spese di lite.
Si costituiva , la quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex CP_1 artt. 342, 348-bis e 348-ter c.p.c., nonché la tardività dello stesso ex art. 325 e 327 c.p.c. Più precisamente, la sosteneva di avere provveduto, in data 21.03.2022, a portare a conoscenza CP_1 dell'appellante, a mezzo PEC, la sentenza appellata, allegando i conteggi informali, al fine di sollecitare l'agente della riscossione al pagamento di quanto dovuto. Relativamente all'eccepito difetto di giurisdizione, parte appellata deduceva di avere impugnato le cartelle esattoriali oggetto dell'intimazione di pagamento nn. 07120110230314744000, 07120160106597155000,
07120170058940605000, nonché la cartella di pagamento n. 07120190121713341000 innanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con conseguente annullamento delle medesime con sentenza n. 9582/2021-R.G.n. 10163/2020 emessa il 19.05.2021. Reiterava, inoltre, le doglianze già spiegate in primo grado e, precisamente, l'omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento e dei verbali di accertamento sottesi alle cartelle esattoriali nn. 07120190121713341000
e 07120190117495888000, con conseguente prescrizione delle pretese creditorie azionate. Pertanto, chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite e competenze di causa.
In sede di trattazione scritta per l'udienza del 18.06.2024, inoltre, eccepiva CP_1
l'inammissibilità di tutta la documentazione depositata dall'appellante e dall'ente impositore in violazione dell'art. 345, co. 3, c.p.c.
Con ordinanza del 24/09/2025 questo giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e va accolta, per quanto di ragione, nei limiti che seguono.
2. Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità formulate ai sensi degli artt. 342,
348-bis e 348-ter c.p.c.
In particolare, l'atto introduttivo del presente grado di giudizio risulta conforme al dettato dell'art. 342 c.p.c., recando sia l'indicazione delle parti del provvedimento che l'appellante ha inteso avversare, sia l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. In relazione agli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., invece, la domanda risulta priva del carattere della manifesta infondatezza, come evidente anche dalle ragioni di merito di seguito avanzate.
Sempre in via preliminare, è altresì da rigettare l'eccezione di tardività del gravame spiegata dalla
, la quale sostiene che l'atto di appello è stato notificato oltre i termini di cui agli artt. 325 e CP_1
3 327 c.p.c. Più precisamente, parte appellata ha depositato in atti il messaggio di posta elettronica inoltrato in data 21.03.2022 all' all'indirizzo PEC Controparte_3
t, a mezzo del quale richiedeva il Email_1 pagamento delle spese liquidate dal Giudice di Pace nel primo grado di giudizio, allegando all'uopo la copia della sentenza impugnata ed i conteggi informali al fine di sollecitare la stessa al pagamento di quanto dovuto.
Ebbene, come correttamente sostenuto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 292 c.p.c., laddove una parte processuale sia contumace in primo grado, la sentenza deve essere notificata alla parte personalmente. Nell'ipotesi che ci occupa l'indirizzo PEC a cui è stata inoltrata la richiesta delle E spese processuali è quello regionale ( ) che si occupa della Email_2 liquidazione dei compensi, e non quello inserito negli elenchi a cui la parte avrebbe dovuto notificare la sentenza uso appello ai fini della decorrenza del termine breve t). Invero, l'indirizzo PEC utilizzato dall'appellata non è Email_4 censito in nessuno dei pubblici elenchi previsti dalla normativa di riferimento. L'art. 16 del D.L.
179/2012 dispone che “…nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”. Ed ancora, in base al disposto normativo di cui all'art. 16-ter del D.L. 179/2012, "a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia, e quindi "IPA",
"Reginde", "Inipec, “Registro imprese" . Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato che “la notificazione con modalità telematica, ai sensi degli artt. 3 bis e 11 della l. n. 53 del 1994, deve essere eseguita a pena di nullità presso l'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi di cui all'art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, quale domicilio digitale qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa;
ne consegue che non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c. la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel Reginde e comunque non risultante dai pubblici elenchi, ancorché indicato dal difensore nell'atto processuale” (Cass. ord. N. 6025/2023; Cass. 3709/2019; Cass. civ., ord. n. 24948
4 del 15.09.2021cfr Cass. civ., ord. n. 13224 del 25.05.2018; in termini Cass. civ. ord. n. 11574 del
11.05.2018).
Ne deriva, nel caso di specie, che la notifica effettuata a mezzo PEC dall'appellato non ha determinato la decorrenza del termine breve di impugnazione;
pertanto, dovendosi tener conto del termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c. e posto che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data
28.12.2021, l'appello deve ritenersi tempestivamente notificato il 09.06.2022, nel pieno rispetto del predetto termine semestrale.
3. Sempre in via preliminare, va esaminato il difetto di giurisdizione eccepito dall'agente della riscossione.
In proposito va rilevato che l'intimazione di pagamento n. 07120199034244310000 ha ad oggetto, tra le altre, le cartelle esattoriali n. 07120110230314744000 per l'omesso pagamento della T.A.R.I. relativa all'anno 2010, n. 07120160106597155000 per l'omesso pagamento della Tassa auto relativa all'anno 2011; n. 07120170058940605000 per l'omesso pagamento del canone R.A.I. relativo all'anno 2008.
La ha dedotto di avere già impugnato tali cartelle di pagamento innanzi alla Commissione CP_1
Tributaria Provinciale di Napoli, con conseguente annullamento delle stesse con la sentenza n.
9582/2021-R.G.n. 10163/2020 emessa il 19.05.2021, depositata in atti.
Ebbene dalla lettura della sentenza della CTP emerge che la ha impugnato la cartella n. CP_1
07120190121713341000 solo per l'ICI e l'intimazione di pagamento n. 07120199034244310000, ma nella sentenza non vengono specificate le cartelle sottostanti all'intimazione di pagamento oggetto dell'impugnazione. In un passaggio della motivazione si legge “parte ricorrente dichiara di impugnare “un'intimazione di pagamento relativa a 3 sottostanti cartelle afferenti a tasse auto anni
2008 e 2011 e TARI anno 2010 ed una cartella di pagamento relativa all'ICI anno di imposta 2011”.
Sulla base di questi dati è possibile ritenere che le cartelle oggetto della sentenza 9582/2021 della
Commissione Tributaria sono la cartella n. 07120190121713341000 - ICI espressamente ivi richiamata, nonché le cartelle n. 07120160106597155000 (tassa auto 2011) e n.
07120110230314744000 (TARI 2010) sottostanti all'intimazione di pagamento. Non vi sono elementi per ritenere impugnata innanzi alla CTP anche la cartella 0712017005894060500 (canone
RAI).
Ciò precisato, va però rilevato che la , nell'atto di citazione innanzi al GDP fa espresso CP_1 riferimento nella premessa solo alle “presunte infrazioni alle norme sulla circolazione stradale accertate in danno della sig.ra ”. Inoltre la ha evidenziato di aver precisato CP_1 CP_1 anche alla prima udienza innanzi al Giudice di Pace di voler limitare l'opposizione solo a detti crediti.
5 Inoltre anche il Giudice di Pace ha limitato la sua pronuncia solo “alle somme iscritte relative a contravvenzioni al codice della strada”, dopo aver precisato nella parte motiva che “parte attrice ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso il provvedimento amministrativo su richiamato, per dichiararlo nullo ed inefficace relativamente alle infrazioni al codice della strada”. Sulla base di quanto finora evidenziato deve ritenersi che la questione di giurisdizione è infondata, essendo l'opposizione proposta in primo grado limitata solo alle sanzioni per violazione del codice della strada.
Inoltre non vi sarebbe alcun interesse da parte dell'appellante a proporre l'eccezione sul difetto di giurisdizione in riforma della sentenza appellata, non avendo il Giudice di prime cure annullato le iscrizioni relative ai crediti tributari.
4. Ancora, è infondata l'eccezione di non impugnabilità dell'intimazione di pagamento n.
07120199034244310000. Invero, l'intimazione di pagamento è un atto autonomamente impugnabile per dedurre vizi propri, ovvero questioni relative all'omessa notifica della cartella esattoriale, eventualmente anche in funzione recuperatoria dell'opposizione a quest'ultima, ovvero ancora per dedurre fatti estintivi relativi alla formazione del titolo. La stessa viene equiparata all'avviso di mora in quanto assolve all'equivalente funzione di rendere edotto il contribuente che, per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata, si darà inizio all'esecuzione forzata. Ne discende, pertanto, l'erroneità della qualificazione giuridica dell'atto impugnato, come pure l'infondatezza dell'equiparazione del medesimo all'estratto di ruolo, tesi avallata dall'Ente impositore appellato.
Per tali ragioni, va altresì rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., in quanto non si versa in un'ipotesi di impugnazione di un mero estratto di ruolo.
Va ancora precisato che l'impugnazione è avvenuta avverso l'intimazione di pagamento notificata in data 6.03.2020 nonché avverso le cartelle di pagamento n.07120190121713341000 e
07120190117495888000, notificate rispettivamente in data 8.03.2020 e 10.03.2020.
5. È, altresì, infondato il motivo di gravame a mezzo del quale l' Controparte_3 ha dedotto il difetto della motivazione resa dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata.
Preliminarmente, l'art. 118 delle Disposizioni attuative del Codice di Procedura Civile dispone che
“la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132 numero 4 del codice consiste nell'esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicate le norme di legge e i principi di diritto applicati”. Sul punto, quanto all'omessa o apparente motivazione, un consolidato orientamento giurisprudenziale ha chiarito che
6 tale vizio ricorre allorquando il Giudice di merito abbia omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li abbia indicati senza procedere ad una disamina approfondita degli stessi, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo circa l'esattezza giuridica e la logicità del suo ragionamento (Cass. Civ. 08.10.2021 n. 27411 – Cass. 23.03.2017 n. 7402 – Cass. Ord.
07.04.2017 n. 9105). La motivazione è, altresì, omessa nel momento in cui alla premessa del petitum risultante dallo svolgimento del processo fa seguito l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione (SS.UU. Cass. Civ. sent. n. 8053/2014; cfr. Cass. Civ. sent. n. 20112/2009). Ebbene, il Giudice di Pace di nel pronunciarsi sul ricorso proposto in primo grado, seppur dilungandosi CP_2 sull'impugnabilità di un estratto di ruolo, dà conto delle ragioni giuridiche che hanno determinato la sua decisione: la contumacia dell'agente della riscossione e dell'ente impositore non hanno reso possibile dimostrare la ritualità della notifica degli atti presupposti a quelli impugnati e della legittimità delle pretese creditorie azionate che, pertanto, sono state dichiarate illegittime.
6. Inoltre, prima di esaminare il merito della controversia, è opportuno vagliare le eccezioni di inammissibilità spiegate dall' e dal per essere Controparte_3 Controparte_2 stata la domanda di primo grado proposta oltre i termini di cui all'art. 7 del D.lgs. 150/2011 e art. 617
c.p.c. A tal proposito, giova procedere alla qualificazione della stessa.
Come risulta di tutta evidenza, la domanda di primo grado ha una chiara funzione recuperatoria del mezzo di tutela previsto dall'art.7 del D.lgs. 150/2011, ratione temporis applicabile, per come è stata articolata innanzi al Giudice di Pace, nella parte in cui è stata dedotta l'omessa notifica dei verbali di accertamento prodromici alla cartella di pagamento, mentre invece va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. relativamente alla eccepita omessa notifica delle cartelle esattoriali sottostante l'intimazione opposta, alla carenza di sottoscrizione dell'agente notificatore, alla carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento e del potere di firma del dirigente che ha sottoscritto l'atto impositivo. Per quel che concerne, infine, l'eccezione di prescrizione, la domanda è ascrivibile al rimedio dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Va, in primo luogo, verificata la tempestività dell'opposizione ex art. 7 del D.lgs. 150/2011 e art. 617
c.p.c.
Al riguardo, si rileva che la tempestività costituisce presupposto processuale dell'opposizione e grava sull'opponente l'onere di allegare e provare il momento in cui ha avuto conoscenza dell'atto esecutivo che assume viziato. (Cass. 9.5.2012, n. 7051; conf. Cass. 13.8.2015, n. 16780; Cass. 21.3.2017, n.
9962). Il Giudice, comunque, deve sempre verificare d'ufficio la tempestività (Cass. 13.8.2015, n.
16780), potendosi rilevare in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio e anche in Cassazione,
l'inosservanza del termine perentorio (Cass. 19.12.2014, n. 26932).
7 Per quel che concerne l'opposizione recuperatoria, è utile richiamare la cassazione a sezioni unite che ha statuito che “Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte”. Alla luce di tale principio, essendo stata introdotta la domanda in primo grado con atto di citazione, la tempestività dell'opposizione dovrà essere valutata con riferimento alla data di notifica dello stesso.
Ebbene, la domanda deve ritenersi inammissibile tenuto conto che, sebbene la ricorrente in primo grado abbia affermato di essere stata raggiunta dalla notifica degli atti impugnati in data 06.03.2020, la stessa non ha fornito prova alcuna di avere tempestivamente introdotto il giudizio nei termini di cui all'art. 7 del D.lgs. 150/2011 (trenta giorni dalla notifica delle cartelle esattoriali opposte): non vi
è traccia, infatti, di quando l'atto introduttivo del giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli sia stato effettivamente notificato alle parti convenute, pur essendo comunque collocabile in epoca successiva al 12.05.2020- data della sottoscrizione dell'atto di citazione con firma digitale.
Alle stesse conclusioni si giunge avendo riguardo alla tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. che, invece, doveva essere spiegata entro il termine di venti giorni decorrente dalla notifica dell'intimazione di pagamento. Si ricorda, sul punto, che la Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 19277 del 2012 e n. 26932 del 2014, ha statuito che "in tema di opposizione agli atti esecutivi, il principio secondo il quale l'opponente ha l'onere di provare, oltre che di allegare, il momento in cui ha avuto conoscenza dell'atto esecutivo che assume viziato, ai fini della verifica della tempestività dell'opposizione, deve essere coordinato con il principio dell'acquisizione probatoria, sicché l'onere è assolto anche qualora la prova della tempestività dell'opposizione emerga, comunque, dagli atti del fascicolo dell'esecuzione o da quelli prodotti dall'opposto". Nella fattispecie in esame la dimostrazione della tempestività dell'opposizione è stata del tutto pretermessa dall'opponente, si ripete, non essendo provato il momento di introduzione del giudizio di primo grado
(da ritenersi comunque successivo al 12.05.2020 per quanto prima detto).
Per tutto quanto esposto, sono dunque meritevoli di accoglimento le eccezioni di tardività spiegate dall'agente della riscossione e dall'ente impositore e deve ritenersi inammissibile sia l'opposizione recuperatoria ex art. 7 del D.lgs. 150/2011 e che agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non essendovi prova del rispetto del termine di decadenza processuale.
7. La dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione con funzione recuperatoria ex art. 7 del D.lgs.
150/2011 e dell'opposizione agli atti esecutivi impone comunque di verificare nel merito la
8 fondatezza o meno dell'eccezione di prescrizione, questione sollevata in primo grado ma non esaminata dal Giudice di Pace perché evidentemente ritenuta assorbita e riproposta dalla in CP_1 questa sede.
La domanda va qualificata come un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed è ammissibile e fondata.
Va preliminarmente rilevato in proposito che non hanno rilevanza ai fini della decisione i documenti depositati dall' nel presente giudizio, per violazione dell'art. 345, Controparte_3 co. 3, c.p.c., disciplinante il divieto di produzione di documenti nuovi in appello. Tale disposizione, nella formulazione in vigore dopo la novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n.
134 del 2012, non è infatti superabile argomentando dalla natura, in senso lato, di un'eccezione proposta, per la prima volta, in sede d'impugnazione, atteso che il giudice è, invece, chiamato, onde legittimare la nuova produzione documentale, alla verifica dell'impossibilità per la parte di provvedere tempestivamente, nel giudizio di primo grado, a tale produzione per causa ad essa non imputabile (Cass. 29506/2023): l' ed il non Controparte_3 Controparte_2 hanno argomentato alcunché in tal senso e, pertanto, la documentazione non prodotta in primo grado non può essere ammessa in appello.
Per quel che concerne le cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento che si riferiscono tutte a sanzioni amministrative ex L. 689/1981 per violazione al Codice della Strada (con esclusione dunque delle cartelle nn. 07120110230314744000, n. 07120160106597155000 e n.
07120170058940605000 che rientrano nella giurisdizione del Giudice Tributario), va rilevato che si tratta di sanzioni comminate tra il 2010 ed il 2014, per le quali si applica il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della L. n. 689/1981. Ai fini del computo dello stesso, è il caso di ribadire che, in primo grado, non vi è prova alcuna della ritualità della notifica né delle stesse cartelle esattoriali, né dei verbali di accertamento ad esse sottesi: pertanto, avendo riguardo all'anno di elevazione delle sanzioni e considerando che la sanzione più recente è stata comminata nel 2014, deve ritenersi sicuramente decorso il termine di prescrizione relativamente a tutte le pretese creditorie azionate (sanzioni per violazioni al CdS) al momento della notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta in data 06.03.2020.
Per gli stessi motivi devono ritenersi prescritti i crediti di cui alle cartelle di pagamento n.
07120190121713341000 (sanzioni CdS 2015) e n.07120190117495888000 (sanzioni CdS 2015), non essendo stata documentata dall' e dall'ente impositore in primo grado né l'epoca precisa della CP_4 presunta violazione del Codice della strada né la notifica di atti interruttivi anteriormente al decorso del termine di prescrizione.
9 8. Infine, l'appello è fondato in relazione alla statuizione sulle spese di primo grado, non essendo condivisibile la condanna esclusiva dell' . Controparte_3
Quanto alla condanna alle spese del primo grado e del presente grado, va evidenziato che, secondo un recente orientamento, modificativo del precedente orientamento, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione riguardi la condotta dell'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali
(Cass. 2570/2017; Cass. 14125/16; Cass. 17502/16; Cass. 21391/16).
Nei rapporti interni tra l'ente concessionario e l'ente impositore, il concessionario del servizio di riscossione ha comunque diritto di essere manlevato dall'ente medesimo in relazione alle spese processuali sopportate in ragione della condotta illegittima dell'ente impositore e tale diritto può essere esercitato nell'ambito del medesimo giudizio ovvero in separata sede (Cass. 2570/17; Cass.
12612/17). Tale orientamento è stato ribadito dalla Corte di cassazione a sezioni unite nella sentenza sopra richiamata n. 22080/17. Nel caso di specie, l' non ha Controparte_3 richiesto di essere manlevata dall'ente impositore per cui, in assenza di una chiara e specifica domanda in tal senso, l'agente della riscossione non può essere tenuta indenne in questa sede dalle conseguenze della propria soccombenza. Dunque, le spese di lite vanno poste a carico dell'
[...]
e del in solido tra loro, in riforma della sentenza Controparte_3 Controparte_2 appellata, alla luce del recente orientamento sopra citato a cui questo Giudicante ritiene di aderire.
Pertanto, l' e il in considerazione della loro Controparte_3 Controparte_2 soccombenza in primo grado, vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del primo grado giudizio.
In proposito si deve tener conto che le spese del primo grado sono state già liquidate in euro 1205,00 dal Giudice di prime cure.
In proposito va osservato che la liquidazione del compenso in primo grado, anche se non sono state dettagliate le fasi, è in linea con i parametri delle tabelle all'epoca in vigore DM 55/2014, in relazione alle cause di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, fissati per tutte le fasi, con esclusione della sola fase istruttoria, non essendosi svolta alcuna attività in tal senso. Non va, invece, esclusa la fase decisoria, per la quale l'importo liquidato è stato sicuramente contenuto dal Giudice
10 di prime cure in un importo prossimo al minimo. Ad integrazione della liquidazione del Giudice di prime cure può, dunque , dettagliarsi la liquidazione per il primo grado di giudizio in euro 405,00 fase studio, euro 335,00 fase introduttiva, euro 465,00 fase decisionale, per complessivi euro 1205,00.
Inoltre la liquidazione del Giudice di prime cure appare anche conforme alle nuove tabelle DM
147/2022 ove si ritenessero applicabili le nuove tabelle, non essendosi conclusa l'attività difensiva all'epoca dell'entrata in vigore delle nuove tabelle.
Pertanto, l' e il in considerazione della loro Controparte_3 Controparte_2 soccombenza in primo grado, vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del primo grado giudizio, già liquidate in euro 1205,00 dal Giudice di Pace, tenuto conto dell'attività processuale svolta, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Francesco AG, preso atto della rinuncia all'attribuzione dei propri compensi professionali effettuata dall'Avv. LE
BR.
Vanno, invece, compensate integralmente le spese del presente giudizio dovendosi tener conto del parziale accoglimento dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, dichiara inammissibile l'opposizione con funzione recuperatoria ex art 7 dlgs 150/2011 e l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c.;
b) dichiara prescritti i crediti azionati individuati in parte motiva;
c) in riforma della sentenza appellata condanna l' ed il Controparte_3
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del primo grado giudizio, Controparte_2 in favore di già liquidate dal Giudice di Pace in euro 1205,00, da attribuirsi CP_1 al procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Francesco AG;
d) compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Napoli il 23.12.2025
Il Giudice
MA SA UO
Firma digitale
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa MA SA UO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14379/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 39304/2021-RGn.49188/2020 - emessa in data 23.12.2021 e pubblicata in data 28.12.2021 dal Giudice di Pace di Napoli, e vertente
TRA
(C.F. ) con sede legale in Roma alla Parte_1 P.IVA_1 via Giuseppe Grezar n.14, in persona del legale rapp.te p.t dott. , rappresentata e Parte_2 difesa dall'Avv. Alessandra Mongillo (C.F. ) in virtù di procura allegata agli C.F._1 atti appellante
E
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco CP_1 C.F._2
AG (C.F. ) e LE BR (C.F. ) in virtù di C.F._3 C.F._4 procura allegata agli atti appellata
NONCHE'
C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
RL LA (C.F. ) in virtù di procura allegata agli atti C.F._5 appellato
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel primo grado di giudizio, svolto innanzi al Giudice di Pace di Napoli, con atto CP_1 di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio l' ed il Controparte_3 spiegando opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_2
07120199034244310000, dall'importo di euro 7.644,21, asseritamente notificata in data 06.03.2020,
1 nonché avverso le cartelle esattoriali nn. 07120190121713341000 e 07120190117495888000, rispettivamente dell'importo di euro 767,87 ed euro 112,51, emesse a suo carico per violazioni del
Codice della Strada elevate dal nel 2015, asseritamente notificate anch'esse il Controparte_2
06.03.2020.
Più precisamente, eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti, con conseguente prescrizione dei crediti azionati;
disconosceva la documentazione eventualmente depositata in corso di giudizio dalle parti opposte;
contestava la carenza della sottoscrizione dell'agente notificatore e della causale della pretesa azionata con l'intimazione di pagamento nonché la mancanza del potere di firma del dirigente che aveva sottoscritto l'atto ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973. Pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, chiedeva accertarsi e dichiararsi la nullità, l'illegittimità, la prescrizione e l'infondatezza dagli atti opposti, con vittoria delle spese di lite e competenze di causa.
Instaurato il giudizio recante R.G.n. 49188/2020, rimanevano contumaci l' Controparte_3
ed il
[...] Controparte_2
Con sentenza n. 39304/2021- R.G.n. 49188/2020 pubblicata in data 28.12.2021, il Giudice di Pace di ritenendo non provata la legittimità dell'iscrizione a ruolo, così statuiva: CP_2
“1) accerta che la iscrizione delle somme indicate nell'atto di citazione è illegittima;
2) dichiara illegittima la procedura di iscrizione limitatamente alle somme iscritte relative a contravvenzioni al codice della strada e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnata;
cartella
n. 0712019 0117495888000 e la cartella di pagamento n. 071 2019 0121713341000;
3) condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_3 dell'avvocato, che liquida in euro 1205,00, oltre r.f. IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all'avvocato”.
Tanto premesso in fatto, l' spiegava appello avverso la prefata Controparte_3 sentenza ed eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito relativamente ad alcune cartelle esattoriali incorporate nell'intimazione impugnata, avendo queste ad oggetto crediti tributari;
la non autonoma impugnabilità dell'intimazione di pagamento;
la tardività dell'azione spiegata in primo grado ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 150/2011. Eccepiva, altresì, il difetto di motivazione della sentenza impugnata, allegando la notifica degli atti impositivi opposti e dell'atto di citazione in opposizione, e censurava la condanna esclusiva alle spese del giudizio, ritenendo immotivata l'esclusione dell'Ente impositore dal pagamento delle medesime. Pertanto, chiedeva la riforma della sentenza con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituiva il aderendo all'appello ed eccependo, in via preliminare, Controparte_2
l'inammissibilità della domanda spiegata in primo grado per carenza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. in ragione della non impugnabilità di un estratto di ruolo, nonché la tardività della medesima ai
2 sensi dell'art. 7 del D.lgs. 150/2011 e dell'art. 617 c.p.c. Pertanto, sottolineando la sussistenza della legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in qualità di litisconsorte necessario, chiedeva l'accoglimento dell'appello con refusione delle spese di lite.
Si costituiva , la quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex CP_1 artt. 342, 348-bis e 348-ter c.p.c., nonché la tardività dello stesso ex art. 325 e 327 c.p.c. Più precisamente, la sosteneva di avere provveduto, in data 21.03.2022, a portare a conoscenza CP_1 dell'appellante, a mezzo PEC, la sentenza appellata, allegando i conteggi informali, al fine di sollecitare l'agente della riscossione al pagamento di quanto dovuto. Relativamente all'eccepito difetto di giurisdizione, parte appellata deduceva di avere impugnato le cartelle esattoriali oggetto dell'intimazione di pagamento nn. 07120110230314744000, 07120160106597155000,
07120170058940605000, nonché la cartella di pagamento n. 07120190121713341000 innanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con conseguente annullamento delle medesime con sentenza n. 9582/2021-R.G.n. 10163/2020 emessa il 19.05.2021. Reiterava, inoltre, le doglianze già spiegate in primo grado e, precisamente, l'omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento e dei verbali di accertamento sottesi alle cartelle esattoriali nn. 07120190121713341000
e 07120190117495888000, con conseguente prescrizione delle pretese creditorie azionate. Pertanto, chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite e competenze di causa.
In sede di trattazione scritta per l'udienza del 18.06.2024, inoltre, eccepiva CP_1
l'inammissibilità di tutta la documentazione depositata dall'appellante e dall'ente impositore in violazione dell'art. 345, co. 3, c.p.c.
Con ordinanza del 24/09/2025 questo giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e va accolta, per quanto di ragione, nei limiti che seguono.
2. Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità formulate ai sensi degli artt. 342,
348-bis e 348-ter c.p.c.
In particolare, l'atto introduttivo del presente grado di giudizio risulta conforme al dettato dell'art. 342 c.p.c., recando sia l'indicazione delle parti del provvedimento che l'appellante ha inteso avversare, sia l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. In relazione agli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., invece, la domanda risulta priva del carattere della manifesta infondatezza, come evidente anche dalle ragioni di merito di seguito avanzate.
Sempre in via preliminare, è altresì da rigettare l'eccezione di tardività del gravame spiegata dalla
, la quale sostiene che l'atto di appello è stato notificato oltre i termini di cui agli artt. 325 e CP_1
3 327 c.p.c. Più precisamente, parte appellata ha depositato in atti il messaggio di posta elettronica inoltrato in data 21.03.2022 all' all'indirizzo PEC Controparte_3
t, a mezzo del quale richiedeva il Email_1 pagamento delle spese liquidate dal Giudice di Pace nel primo grado di giudizio, allegando all'uopo la copia della sentenza impugnata ed i conteggi informali al fine di sollecitare la stessa al pagamento di quanto dovuto.
Ebbene, come correttamente sostenuto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 292 c.p.c., laddove una parte processuale sia contumace in primo grado, la sentenza deve essere notificata alla parte personalmente. Nell'ipotesi che ci occupa l'indirizzo PEC a cui è stata inoltrata la richiesta delle E spese processuali è quello regionale ( ) che si occupa della Email_2 liquidazione dei compensi, e non quello inserito negli elenchi a cui la parte avrebbe dovuto notificare la sentenza uso appello ai fini della decorrenza del termine breve t). Invero, l'indirizzo PEC utilizzato dall'appellata non è Email_4 censito in nessuno dei pubblici elenchi previsti dalla normativa di riferimento. L'art. 16 del D.L.
179/2012 dispone che “…nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”. Ed ancora, in base al disposto normativo di cui all'art. 16-ter del D.L. 179/2012, "a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia, e quindi "IPA",
"Reginde", "Inipec, “Registro imprese" . Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato che “la notificazione con modalità telematica, ai sensi degli artt. 3 bis e 11 della l. n. 53 del 1994, deve essere eseguita a pena di nullità presso l'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi di cui all'art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, quale domicilio digitale qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa;
ne consegue che non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c. la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel Reginde e comunque non risultante dai pubblici elenchi, ancorché indicato dal difensore nell'atto processuale” (Cass. ord. N. 6025/2023; Cass. 3709/2019; Cass. civ., ord. n. 24948
4 del 15.09.2021cfr Cass. civ., ord. n. 13224 del 25.05.2018; in termini Cass. civ. ord. n. 11574 del
11.05.2018).
Ne deriva, nel caso di specie, che la notifica effettuata a mezzo PEC dall'appellato non ha determinato la decorrenza del termine breve di impugnazione;
pertanto, dovendosi tener conto del termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c. e posto che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data
28.12.2021, l'appello deve ritenersi tempestivamente notificato il 09.06.2022, nel pieno rispetto del predetto termine semestrale.
3. Sempre in via preliminare, va esaminato il difetto di giurisdizione eccepito dall'agente della riscossione.
In proposito va rilevato che l'intimazione di pagamento n. 07120199034244310000 ha ad oggetto, tra le altre, le cartelle esattoriali n. 07120110230314744000 per l'omesso pagamento della T.A.R.I. relativa all'anno 2010, n. 07120160106597155000 per l'omesso pagamento della Tassa auto relativa all'anno 2011; n. 07120170058940605000 per l'omesso pagamento del canone R.A.I. relativo all'anno 2008.
La ha dedotto di avere già impugnato tali cartelle di pagamento innanzi alla Commissione CP_1
Tributaria Provinciale di Napoli, con conseguente annullamento delle stesse con la sentenza n.
9582/2021-R.G.n. 10163/2020 emessa il 19.05.2021, depositata in atti.
Ebbene dalla lettura della sentenza della CTP emerge che la ha impugnato la cartella n. CP_1
07120190121713341000 solo per l'ICI e l'intimazione di pagamento n. 07120199034244310000, ma nella sentenza non vengono specificate le cartelle sottostanti all'intimazione di pagamento oggetto dell'impugnazione. In un passaggio della motivazione si legge “parte ricorrente dichiara di impugnare “un'intimazione di pagamento relativa a 3 sottostanti cartelle afferenti a tasse auto anni
2008 e 2011 e TARI anno 2010 ed una cartella di pagamento relativa all'ICI anno di imposta 2011”.
Sulla base di questi dati è possibile ritenere che le cartelle oggetto della sentenza 9582/2021 della
Commissione Tributaria sono la cartella n. 07120190121713341000 - ICI espressamente ivi richiamata, nonché le cartelle n. 07120160106597155000 (tassa auto 2011) e n.
07120110230314744000 (TARI 2010) sottostanti all'intimazione di pagamento. Non vi sono elementi per ritenere impugnata innanzi alla CTP anche la cartella 0712017005894060500 (canone
RAI).
Ciò precisato, va però rilevato che la , nell'atto di citazione innanzi al GDP fa espresso CP_1 riferimento nella premessa solo alle “presunte infrazioni alle norme sulla circolazione stradale accertate in danno della sig.ra ”. Inoltre la ha evidenziato di aver precisato CP_1 CP_1 anche alla prima udienza innanzi al Giudice di Pace di voler limitare l'opposizione solo a detti crediti.
5 Inoltre anche il Giudice di Pace ha limitato la sua pronuncia solo “alle somme iscritte relative a contravvenzioni al codice della strada”, dopo aver precisato nella parte motiva che “parte attrice ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso il provvedimento amministrativo su richiamato, per dichiararlo nullo ed inefficace relativamente alle infrazioni al codice della strada”. Sulla base di quanto finora evidenziato deve ritenersi che la questione di giurisdizione è infondata, essendo l'opposizione proposta in primo grado limitata solo alle sanzioni per violazione del codice della strada.
Inoltre non vi sarebbe alcun interesse da parte dell'appellante a proporre l'eccezione sul difetto di giurisdizione in riforma della sentenza appellata, non avendo il Giudice di prime cure annullato le iscrizioni relative ai crediti tributari.
4. Ancora, è infondata l'eccezione di non impugnabilità dell'intimazione di pagamento n.
07120199034244310000. Invero, l'intimazione di pagamento è un atto autonomamente impugnabile per dedurre vizi propri, ovvero questioni relative all'omessa notifica della cartella esattoriale, eventualmente anche in funzione recuperatoria dell'opposizione a quest'ultima, ovvero ancora per dedurre fatti estintivi relativi alla formazione del titolo. La stessa viene equiparata all'avviso di mora in quanto assolve all'equivalente funzione di rendere edotto il contribuente che, per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata, si darà inizio all'esecuzione forzata. Ne discende, pertanto, l'erroneità della qualificazione giuridica dell'atto impugnato, come pure l'infondatezza dell'equiparazione del medesimo all'estratto di ruolo, tesi avallata dall'Ente impositore appellato.
Per tali ragioni, va altresì rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., in quanto non si versa in un'ipotesi di impugnazione di un mero estratto di ruolo.
Va ancora precisato che l'impugnazione è avvenuta avverso l'intimazione di pagamento notificata in data 6.03.2020 nonché avverso le cartelle di pagamento n.07120190121713341000 e
07120190117495888000, notificate rispettivamente in data 8.03.2020 e 10.03.2020.
5. È, altresì, infondato il motivo di gravame a mezzo del quale l' Controparte_3 ha dedotto il difetto della motivazione resa dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata.
Preliminarmente, l'art. 118 delle Disposizioni attuative del Codice di Procedura Civile dispone che
“la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132 numero 4 del codice consiste nell'esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicate le norme di legge e i principi di diritto applicati”. Sul punto, quanto all'omessa o apparente motivazione, un consolidato orientamento giurisprudenziale ha chiarito che
6 tale vizio ricorre allorquando il Giudice di merito abbia omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li abbia indicati senza procedere ad una disamina approfondita degli stessi, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo circa l'esattezza giuridica e la logicità del suo ragionamento (Cass. Civ. 08.10.2021 n. 27411 – Cass. 23.03.2017 n. 7402 – Cass. Ord.
07.04.2017 n. 9105). La motivazione è, altresì, omessa nel momento in cui alla premessa del petitum risultante dallo svolgimento del processo fa seguito l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione (SS.UU. Cass. Civ. sent. n. 8053/2014; cfr. Cass. Civ. sent. n. 20112/2009). Ebbene, il Giudice di Pace di nel pronunciarsi sul ricorso proposto in primo grado, seppur dilungandosi CP_2 sull'impugnabilità di un estratto di ruolo, dà conto delle ragioni giuridiche che hanno determinato la sua decisione: la contumacia dell'agente della riscossione e dell'ente impositore non hanno reso possibile dimostrare la ritualità della notifica degli atti presupposti a quelli impugnati e della legittimità delle pretese creditorie azionate che, pertanto, sono state dichiarate illegittime.
6. Inoltre, prima di esaminare il merito della controversia, è opportuno vagliare le eccezioni di inammissibilità spiegate dall' e dal per essere Controparte_3 Controparte_2 stata la domanda di primo grado proposta oltre i termini di cui all'art. 7 del D.lgs. 150/2011 e art. 617
c.p.c. A tal proposito, giova procedere alla qualificazione della stessa.
Come risulta di tutta evidenza, la domanda di primo grado ha una chiara funzione recuperatoria del mezzo di tutela previsto dall'art.7 del D.lgs. 150/2011, ratione temporis applicabile, per come è stata articolata innanzi al Giudice di Pace, nella parte in cui è stata dedotta l'omessa notifica dei verbali di accertamento prodromici alla cartella di pagamento, mentre invece va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. relativamente alla eccepita omessa notifica delle cartelle esattoriali sottostante l'intimazione opposta, alla carenza di sottoscrizione dell'agente notificatore, alla carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento e del potere di firma del dirigente che ha sottoscritto l'atto impositivo. Per quel che concerne, infine, l'eccezione di prescrizione, la domanda è ascrivibile al rimedio dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Va, in primo luogo, verificata la tempestività dell'opposizione ex art. 7 del D.lgs. 150/2011 e art. 617
c.p.c.
Al riguardo, si rileva che la tempestività costituisce presupposto processuale dell'opposizione e grava sull'opponente l'onere di allegare e provare il momento in cui ha avuto conoscenza dell'atto esecutivo che assume viziato. (Cass. 9.5.2012, n. 7051; conf. Cass. 13.8.2015, n. 16780; Cass. 21.3.2017, n.
9962). Il Giudice, comunque, deve sempre verificare d'ufficio la tempestività (Cass. 13.8.2015, n.
16780), potendosi rilevare in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio e anche in Cassazione,
l'inosservanza del termine perentorio (Cass. 19.12.2014, n. 26932).
7 Per quel che concerne l'opposizione recuperatoria, è utile richiamare la cassazione a sezioni unite che ha statuito che “Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte”. Alla luce di tale principio, essendo stata introdotta la domanda in primo grado con atto di citazione, la tempestività dell'opposizione dovrà essere valutata con riferimento alla data di notifica dello stesso.
Ebbene, la domanda deve ritenersi inammissibile tenuto conto che, sebbene la ricorrente in primo grado abbia affermato di essere stata raggiunta dalla notifica degli atti impugnati in data 06.03.2020, la stessa non ha fornito prova alcuna di avere tempestivamente introdotto il giudizio nei termini di cui all'art. 7 del D.lgs. 150/2011 (trenta giorni dalla notifica delle cartelle esattoriali opposte): non vi
è traccia, infatti, di quando l'atto introduttivo del giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli sia stato effettivamente notificato alle parti convenute, pur essendo comunque collocabile in epoca successiva al 12.05.2020- data della sottoscrizione dell'atto di citazione con firma digitale.
Alle stesse conclusioni si giunge avendo riguardo alla tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. che, invece, doveva essere spiegata entro il termine di venti giorni decorrente dalla notifica dell'intimazione di pagamento. Si ricorda, sul punto, che la Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 19277 del 2012 e n. 26932 del 2014, ha statuito che "in tema di opposizione agli atti esecutivi, il principio secondo il quale l'opponente ha l'onere di provare, oltre che di allegare, il momento in cui ha avuto conoscenza dell'atto esecutivo che assume viziato, ai fini della verifica della tempestività dell'opposizione, deve essere coordinato con il principio dell'acquisizione probatoria, sicché l'onere è assolto anche qualora la prova della tempestività dell'opposizione emerga, comunque, dagli atti del fascicolo dell'esecuzione o da quelli prodotti dall'opposto". Nella fattispecie in esame la dimostrazione della tempestività dell'opposizione è stata del tutto pretermessa dall'opponente, si ripete, non essendo provato il momento di introduzione del giudizio di primo grado
(da ritenersi comunque successivo al 12.05.2020 per quanto prima detto).
Per tutto quanto esposto, sono dunque meritevoli di accoglimento le eccezioni di tardività spiegate dall'agente della riscossione e dall'ente impositore e deve ritenersi inammissibile sia l'opposizione recuperatoria ex art. 7 del D.lgs. 150/2011 e che agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non essendovi prova del rispetto del termine di decadenza processuale.
7. La dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione con funzione recuperatoria ex art. 7 del D.lgs.
150/2011 e dell'opposizione agli atti esecutivi impone comunque di verificare nel merito la
8 fondatezza o meno dell'eccezione di prescrizione, questione sollevata in primo grado ma non esaminata dal Giudice di Pace perché evidentemente ritenuta assorbita e riproposta dalla in CP_1 questa sede.
La domanda va qualificata come un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed è ammissibile e fondata.
Va preliminarmente rilevato in proposito che non hanno rilevanza ai fini della decisione i documenti depositati dall' nel presente giudizio, per violazione dell'art. 345, Controparte_3 co. 3, c.p.c., disciplinante il divieto di produzione di documenti nuovi in appello. Tale disposizione, nella formulazione in vigore dopo la novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n.
134 del 2012, non è infatti superabile argomentando dalla natura, in senso lato, di un'eccezione proposta, per la prima volta, in sede d'impugnazione, atteso che il giudice è, invece, chiamato, onde legittimare la nuova produzione documentale, alla verifica dell'impossibilità per la parte di provvedere tempestivamente, nel giudizio di primo grado, a tale produzione per causa ad essa non imputabile (Cass. 29506/2023): l' ed il non Controparte_3 Controparte_2 hanno argomentato alcunché in tal senso e, pertanto, la documentazione non prodotta in primo grado non può essere ammessa in appello.
Per quel che concerne le cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento che si riferiscono tutte a sanzioni amministrative ex L. 689/1981 per violazione al Codice della Strada (con esclusione dunque delle cartelle nn. 07120110230314744000, n. 07120160106597155000 e n.
07120170058940605000 che rientrano nella giurisdizione del Giudice Tributario), va rilevato che si tratta di sanzioni comminate tra il 2010 ed il 2014, per le quali si applica il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della L. n. 689/1981. Ai fini del computo dello stesso, è il caso di ribadire che, in primo grado, non vi è prova alcuna della ritualità della notifica né delle stesse cartelle esattoriali, né dei verbali di accertamento ad esse sottesi: pertanto, avendo riguardo all'anno di elevazione delle sanzioni e considerando che la sanzione più recente è stata comminata nel 2014, deve ritenersi sicuramente decorso il termine di prescrizione relativamente a tutte le pretese creditorie azionate (sanzioni per violazioni al CdS) al momento della notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta in data 06.03.2020.
Per gli stessi motivi devono ritenersi prescritti i crediti di cui alle cartelle di pagamento n.
07120190121713341000 (sanzioni CdS 2015) e n.07120190117495888000 (sanzioni CdS 2015), non essendo stata documentata dall' e dall'ente impositore in primo grado né l'epoca precisa della CP_4 presunta violazione del Codice della strada né la notifica di atti interruttivi anteriormente al decorso del termine di prescrizione.
9 8. Infine, l'appello è fondato in relazione alla statuizione sulle spese di primo grado, non essendo condivisibile la condanna esclusiva dell' . Controparte_3
Quanto alla condanna alle spese del primo grado e del presente grado, va evidenziato che, secondo un recente orientamento, modificativo del precedente orientamento, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione riguardi la condotta dell'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali
(Cass. 2570/2017; Cass. 14125/16; Cass. 17502/16; Cass. 21391/16).
Nei rapporti interni tra l'ente concessionario e l'ente impositore, il concessionario del servizio di riscossione ha comunque diritto di essere manlevato dall'ente medesimo in relazione alle spese processuali sopportate in ragione della condotta illegittima dell'ente impositore e tale diritto può essere esercitato nell'ambito del medesimo giudizio ovvero in separata sede (Cass. 2570/17; Cass.
12612/17). Tale orientamento è stato ribadito dalla Corte di cassazione a sezioni unite nella sentenza sopra richiamata n. 22080/17. Nel caso di specie, l' non ha Controparte_3 richiesto di essere manlevata dall'ente impositore per cui, in assenza di una chiara e specifica domanda in tal senso, l'agente della riscossione non può essere tenuta indenne in questa sede dalle conseguenze della propria soccombenza. Dunque, le spese di lite vanno poste a carico dell'
[...]
e del in solido tra loro, in riforma della sentenza Controparte_3 Controparte_2 appellata, alla luce del recente orientamento sopra citato a cui questo Giudicante ritiene di aderire.
Pertanto, l' e il in considerazione della loro Controparte_3 Controparte_2 soccombenza in primo grado, vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del primo grado giudizio.
In proposito si deve tener conto che le spese del primo grado sono state già liquidate in euro 1205,00 dal Giudice di prime cure.
In proposito va osservato che la liquidazione del compenso in primo grado, anche se non sono state dettagliate le fasi, è in linea con i parametri delle tabelle all'epoca in vigore DM 55/2014, in relazione alle cause di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, fissati per tutte le fasi, con esclusione della sola fase istruttoria, non essendosi svolta alcuna attività in tal senso. Non va, invece, esclusa la fase decisoria, per la quale l'importo liquidato è stato sicuramente contenuto dal Giudice
10 di prime cure in un importo prossimo al minimo. Ad integrazione della liquidazione del Giudice di prime cure può, dunque , dettagliarsi la liquidazione per il primo grado di giudizio in euro 405,00 fase studio, euro 335,00 fase introduttiva, euro 465,00 fase decisionale, per complessivi euro 1205,00.
Inoltre la liquidazione del Giudice di prime cure appare anche conforme alle nuove tabelle DM
147/2022 ove si ritenessero applicabili le nuove tabelle, non essendosi conclusa l'attività difensiva all'epoca dell'entrata in vigore delle nuove tabelle.
Pertanto, l' e il in considerazione della loro Controparte_3 Controparte_2 soccombenza in primo grado, vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del primo grado giudizio, già liquidate in euro 1205,00 dal Giudice di Pace, tenuto conto dell'attività processuale svolta, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Francesco AG, preso atto della rinuncia all'attribuzione dei propri compensi professionali effettuata dall'Avv. LE
BR.
Vanno, invece, compensate integralmente le spese del presente giudizio dovendosi tener conto del parziale accoglimento dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, dichiara inammissibile l'opposizione con funzione recuperatoria ex art 7 dlgs 150/2011 e l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c.;
b) dichiara prescritti i crediti azionati individuati in parte motiva;
c) in riforma della sentenza appellata condanna l' ed il Controparte_3
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del primo grado giudizio, Controparte_2 in favore di già liquidate dal Giudice di Pace in euro 1205,00, da attribuirsi CP_1 al procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Francesco AG;
d) compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Napoli il 23.12.2025
Il Giudice
MA SA UO
Firma digitale
11