Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12199
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Inammissibile
    Tardività dell'opposizione recuperatoria ex art. 7 D.lgs. 150/2011

    La parte attrice non ha fornito prova di aver tempestivamente introdotto il giudizio nei termini di trenta giorni dalla notifica delle cartelle esattoriali opposte, non essendovi traccia di quando l'atto introduttivo del giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli sia stato effettivamente notificato alle parti convenute.

  • Inammissibile
    Tardività dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

    La dimostrazione della tempestività dell'opposizione è stata del tutto pretermessa dall'opponente, non essendo provato il momento di introduzione del giudizio di primo grado.

  • Accolto
    Prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative

    Non vi è prova della ritualità della notifica né delle cartelle esattoriali né dei verbali di accertamento. Pertanto, avendo riguardo all'anno di elevazione delle sanzioni e considerando che la sanzione più recente è stata comminata nel 2015, deve ritenersi decorso il termine di prescrizione relativamente a tutte le pretese creditorie azionate al momento della notifica dell'intimazione di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12199
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 12199
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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