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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 192/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RN CLAUDIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4457/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240008569616000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate ed all'Agenzia delle entrate – RI in data 09.05.2025, depositato il 06.06.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. entrate 29520240008569616/000, notificata il 10.03.2025, emessa per euro 4.682,38, a seguito controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36bis Dpr 600/73 sul modello 770/2021 per i redditi anno 2020.
Il ricorso è stato proposto per fare valere i seguenti motivi:
1. 1- ECCEZIONE DI NULLITA' DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER MANCATA NOTIFICAZIONE
DELLA COMUNICAZIONE DELL'ESITO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.
36 BIS COMMA “TRE BIS” DPR. 600/73 DELL'ART. 6 COMMA 5 L. 212/2000 E DELL'ART. 2 COMMA 2
DLgs.462/1997. Si contesta l'omessa notifica della comunicazione che nella cartella è indicata come consegnata il 09/10/2023 con codice atto numero 42794892119. Se ne contesta altresì l'omessa allegazione;
2. ECCEZIONE DI NULLITA' DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO IMPUGNATA EMESSA AI SENSI
DELL'ART. 36 BIS DEL DPR. 600/73 PER DECADENZA DEL TERMINE DI RISCOSSIONE IN VIOLAZIONE
DELL'ART 25 DEL DPR.602/73 E DELL'ART. 4, COMMA 4-BIS. Si contesta che l'art.25 del Dpr.602/73 prevede che la notifica della cartella debba avvenire, “a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art.36-bis del Dpr n.600/73 o dell'art.54 bis del DPR. 633/72”.
La cartella doveva quindi essere notificata entro il 31/12/2024, ma lo è stata solo in data 10.03.2025, senza che possa invocarsi la proroga COVID, in quanto la stessa si applica ai ruoli consegnati tra l'8/3/2020 ed il
31/21/2021.
Con distrazione.
In data 08.07.2025 AE si è costituita con deposito di controdeduzioni, nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ha argomentato che:
- la comunicazione di irregolarità n. 0039251521701, codice atto n. 42794892119, sottesa alla cartella di pagamento oggi impugnata è stata correttamente notificata in data 24/10/2023 a mezzo posta raccomandata n. 572753020380 con consegna diretta al destinatario;
- la cartella è adeguatamente motivata;
- l'infondatezza della eccezione di decadenza, dovendosi applicare non il comma 4bis ma il comma 1 dell'art. 68 DL 18/20 in combinato disposto con l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015.
Il 30.12.2025 parte ricorrente ha depositato memoria insistendo nella eccezione di decadenza.
All'udienza del 13.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza del primo motivo di ricorso alla luce della produzione dell'AE pur risultando opportuno precisare che, per costante giurisprudenza della SC, la omessa notifica della comunicazione di irregolarità nei casi ex art. 36bis dpr 600/73 non inficia la validità della cartella.
Per ciò che attiene al secondo profilo di censura, ritiene questo giudice la fondatezza del ricorso.
A mente dell'art. 25 del Dpr.602/73, la notifica della cartella deve avere luogo, a pena di decadenza, “entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art.36-bis del Dpr n.600/73 o dell'art.54 bis del DPR. 633/72”.
Nel caso di specie, la notifica doveva avere luogo entro il 31.12.2024.
A parere dell'AE deve trovare applicazione l'art. 68, comma 1, DL 18/20, in comb. disp. con l'art. 12 D.Lgs.
159/2015. Tuttavia, il comma 1 dell'art. 68 citato, nel prevedere che “Comma 1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159”, allude chiaramente ad ipotesi nelle quali la cartella sia già stata emessa (dall'agente della riscossione), prevedendo che rimangono sospesi i termini dei versamenti che ne conseguono. La disposizione non pare dunque estensibile alle ipotesi, come quella in esame, nelle quali l'emissione della cartella, peraltro da parte dell'ente impositore, non abbia avuto luogo.
Tantomeno è applicabile il comma 4bis dell'art. 68 DL 18/20, per come invero riconosciuto dalla stessa AE, in quanto operante solo per i ruoli consegnati durante il periodo di sospensione, laddove nel presente caso si è ben al di fuori di tale finestra temporale.
Vi è che, invece, per le ipotesi di cui all'art. 36bis dpr 600/73, il legislatore dell'emergenza ha dettato una disciplina ad hoc, con l'art. 157, co. 3, del D.L. 34/2020 per le dichiarazioni presentate nell'anno 2018, con l'art. 5, co. 8, del D.L. 41/2021, per le dichiarazioni presentate nel 2019 e con l'art. 1, co. 158, della legge
197/2022, relativamente alle dichiarazioni del 2020. Le dichiarazioni presentate nel 2021, per i redditi 2020, non paiono ricompresi nel perimetro di alcuna di tali previsioni.
Deve pertanto riconoscersi l'illegittimità della cartella per violazione del termine posto a pena di decadenza, con conseguente accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'AE cui si deve la tardiva attività di controllo e di consegna del ruolo. Compensazione verso AdER.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in euro 900,00, oltre accessori come per legge e CU, ove assolti, da distrarsi al difensore.
Compensazione verso AdER.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RN CLAUDIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4457/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240008569616000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate ed all'Agenzia delle entrate – RI in data 09.05.2025, depositato il 06.06.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. entrate 29520240008569616/000, notificata il 10.03.2025, emessa per euro 4.682,38, a seguito controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36bis Dpr 600/73 sul modello 770/2021 per i redditi anno 2020.
Il ricorso è stato proposto per fare valere i seguenti motivi:
1. 1- ECCEZIONE DI NULLITA' DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER MANCATA NOTIFICAZIONE
DELLA COMUNICAZIONE DELL'ESITO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.
36 BIS COMMA “TRE BIS” DPR. 600/73 DELL'ART. 6 COMMA 5 L. 212/2000 E DELL'ART. 2 COMMA 2
DLgs.462/1997. Si contesta l'omessa notifica della comunicazione che nella cartella è indicata come consegnata il 09/10/2023 con codice atto numero 42794892119. Se ne contesta altresì l'omessa allegazione;
2. ECCEZIONE DI NULLITA' DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO IMPUGNATA EMESSA AI SENSI
DELL'ART. 36 BIS DEL DPR. 600/73 PER DECADENZA DEL TERMINE DI RISCOSSIONE IN VIOLAZIONE
DELL'ART 25 DEL DPR.602/73 E DELL'ART. 4, COMMA 4-BIS. Si contesta che l'art.25 del Dpr.602/73 prevede che la notifica della cartella debba avvenire, “a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art.36-bis del Dpr n.600/73 o dell'art.54 bis del DPR. 633/72”.
La cartella doveva quindi essere notificata entro il 31/12/2024, ma lo è stata solo in data 10.03.2025, senza che possa invocarsi la proroga COVID, in quanto la stessa si applica ai ruoli consegnati tra l'8/3/2020 ed il
31/21/2021.
Con distrazione.
In data 08.07.2025 AE si è costituita con deposito di controdeduzioni, nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ha argomentato che:
- la comunicazione di irregolarità n. 0039251521701, codice atto n. 42794892119, sottesa alla cartella di pagamento oggi impugnata è stata correttamente notificata in data 24/10/2023 a mezzo posta raccomandata n. 572753020380 con consegna diretta al destinatario;
- la cartella è adeguatamente motivata;
- l'infondatezza della eccezione di decadenza, dovendosi applicare non il comma 4bis ma il comma 1 dell'art. 68 DL 18/20 in combinato disposto con l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015.
Il 30.12.2025 parte ricorrente ha depositato memoria insistendo nella eccezione di decadenza.
All'udienza del 13.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza del primo motivo di ricorso alla luce della produzione dell'AE pur risultando opportuno precisare che, per costante giurisprudenza della SC, la omessa notifica della comunicazione di irregolarità nei casi ex art. 36bis dpr 600/73 non inficia la validità della cartella.
Per ciò che attiene al secondo profilo di censura, ritiene questo giudice la fondatezza del ricorso.
A mente dell'art. 25 del Dpr.602/73, la notifica della cartella deve avere luogo, a pena di decadenza, “entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art.36-bis del Dpr n.600/73 o dell'art.54 bis del DPR. 633/72”.
Nel caso di specie, la notifica doveva avere luogo entro il 31.12.2024.
A parere dell'AE deve trovare applicazione l'art. 68, comma 1, DL 18/20, in comb. disp. con l'art. 12 D.Lgs.
159/2015. Tuttavia, il comma 1 dell'art. 68 citato, nel prevedere che “Comma 1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159”, allude chiaramente ad ipotesi nelle quali la cartella sia già stata emessa (dall'agente della riscossione), prevedendo che rimangono sospesi i termini dei versamenti che ne conseguono. La disposizione non pare dunque estensibile alle ipotesi, come quella in esame, nelle quali l'emissione della cartella, peraltro da parte dell'ente impositore, non abbia avuto luogo.
Tantomeno è applicabile il comma 4bis dell'art. 68 DL 18/20, per come invero riconosciuto dalla stessa AE, in quanto operante solo per i ruoli consegnati durante il periodo di sospensione, laddove nel presente caso si è ben al di fuori di tale finestra temporale.
Vi è che, invece, per le ipotesi di cui all'art. 36bis dpr 600/73, il legislatore dell'emergenza ha dettato una disciplina ad hoc, con l'art. 157, co. 3, del D.L. 34/2020 per le dichiarazioni presentate nell'anno 2018, con l'art. 5, co. 8, del D.L. 41/2021, per le dichiarazioni presentate nel 2019 e con l'art. 1, co. 158, della legge
197/2022, relativamente alle dichiarazioni del 2020. Le dichiarazioni presentate nel 2021, per i redditi 2020, non paiono ricompresi nel perimetro di alcuna di tali previsioni.
Deve pertanto riconoscersi l'illegittimità della cartella per violazione del termine posto a pena di decadenza, con conseguente accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'AE cui si deve la tardiva attività di controllo e di consegna del ruolo. Compensazione verso AdER.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in euro 900,00, oltre accessori come per legge e CU, ove assolti, da distrarsi al difensore.
Compensazione verso AdER.