Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 192
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Nullità della cartella per omessa notifica della comunicazione dell'esito del procedimento ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73

    La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso alla luce della produzione documentale dell'Agenzia delle Entrate, precisando che la giurisprudenza costante della Suprema Corte ritiene che l'omessa notifica della comunicazione di irregolarità non inficia la validità della cartella.

  • Accolto
    Nullità della cartella per decadenza del termine di riscossione

    Il giudice ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendo l'eccezione di decadenza. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 68, comma 1, DL 18/20, in quanto la disposizione si riferisce a cartelle già emesse e non all'emissione della cartella stessa. Ha altresì escluso l'applicabilità del comma 4bis dell'art. 68 DL 18/20, in quanto operante solo per i ruoli consegnati durante il periodo di sospensione. Ha infine rilevato che le dichiarazioni presentate nell'anno 2020 (redditi 2020) non rientrano nelle previsioni speciali dettate dal legislatore dell'emergenza per le ipotesi di cui all'art. 36bis DPR 600/73.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 192
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 192
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo