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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 23/10/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa IA NC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 365/2025 R.G. promossa da
(C.F. , quale genitore esercente la responsabilità Parte_1 C.F._1 genitoriale sulla minore C.F. ) e Persona_1 C.F._2 Parte_2
(C.F. ), rappresentate e difese dall'Avv. Alberto Duffini (C.F. C.F._3
) elettivamente domiciliate presso il difensore in Castelmassa (RO) in C.F._4 via G. Matteotti n. 51
RICORRENTI
Contro già (C. F. Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli P.IVA_1
Avv.ti Massimo Gambino (C.F. ) e Matilde Colombo (C.F. C.F._5
, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via Durini C.F._6
n. 26
RESISTENTE
Oggetto: contratto di assicurazione sulla vita.
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 22.10.2025, di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. in qualità di genitore esercente la responsabilità sulla minore ed Parte_1 Persona_1
convenivano in giudizio al fine di ottenere il Parte_2 Controparte_2 pagamento della somma di € 100.000,00 quale indennizzo per l'assicurazione sulla vita n.
1 71002463573 stipulata il 20.09.2021 a loro favore dal padre trovato Persona_2 deceduto il giorno 11.03.2024 per arresto cardiorespiratorio.
Deducevano di aver tentato il recupero della somma in via stragiudiziale, anche attivando il procedimento obbligatorio di mediazione, a cui la convenuta non aveva partecipato e che
[...]
per consentire la valutazione dell'eventuale indennizzo, chiedeva: Controparte_2 documentazione sanitaria relativa ad eventuali ricoveri riferiti alle patologie di cui soffriva l'assicurato; copia integrale di tutte le cartelle cliniche complete di anamnesi remota e documentazione clinica e strumentale relativa alla patologia che è stata causa del decesso;
referto autoptico se eseguito, offrendosi di rifondere in via forfettaria le spese sostenute (fino a
€ 50,00) per l'estrazione di tale documentazione.
Lamentava la nullità della clausola contrattuale di cui all'art. 22.3 delle Condizioni di
Assicurazione, in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera (q) e/o lettera (t) del
D. Lgs. 06.09.2005 n. 206.
1.1. Si costituiva in giudizio già Controparte_1 Controparte_2
(d'ora in avanti, per brevità, solo ”), contestando la nullità della clausola invocata
[...] CP_2 da controparte e chiedendo di ordinare alle beneficiarie di consegnare la documentazione indicata nelle Condizioni di Assicurazione disciplinanti la polizza e già loro richiesta e, condizionatamente all'ipotesi in cui venisse accertata l'esistenza di una causa di non indennizzabilità del sinistro o di non assicurabilità del sig. respingere le domande di Per_1 parte ricorrente.
1.2. Scambiate le memorie di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c., nelle quali le ricorrenti chiedevano in aggiunta la condanna della resistente alla rifusione delle spese di mediazione nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del
22.10.2025 le parti discutevano oralmente e il giudice riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
2. Il ricorso è fondato con riferimento alla domanda di indennizzo, mentre non possono accogliersi le domande di rimborso delle spese della fase stragiudiziale e di condanna ex art. 96
c.p.c., per i motivi che seguono.
2.1. La controversia attiene all'accertamento della vessatorietà della clausola, contenuta nell'art. 22.3 delle Condizioni generali di Assicurazioni (prodotte sub doc. 6 ricorrente e sub doc. 3 resistente) a mente della quale chiedeva alle beneficiarie la documentazione CP_2 necessaria per poter dar corso all'iter liquidatorio e, ancor prima, per verificare l'effettiva possibilità di procedere con la liquidazione, ossia documentazione sanitaria relativa ad eventuali ricoveri riferiti alle patologie di cui soffriva l'assicurato; copia integrale di tutte le
2 cartelle cliniche complete di anamnesi remota e documentazione clinica e strumentale relativa alla patologia che è stata causa del decesso;
referto autoptico se eseguito.
Deve preliminarmente annotarsi che, sul tema della documentazione richiesta dalle assicurazioni per il pagamento di indennizzo relativo a polizze vita, la Cassazione, nella sentenza 17024/2015 ha avuto modo di precisare che: “la previsione per cui il beneficiario deve produrre una relazione medica sulla morte del portatore di rischio non solo pone un non irrilevante onere economico a carico del beneficiario, ma, per di più, pone a suo carico l'onere di documentare le cause del sinistro, onere che, per legge, non ha. Nell'assicurazione sulla vita, infatti, il beneficiario ha il solo onere di provare l'avverarsi del rischio, e quindi la morte della persona sulla cui vita è stata stipulata l'assicurazione (c.d. portatore di rischio). La circostanza che la morte possa essere avvenuta per cause che escludano l'indennizzabilità secondo le previsioni contrattuali, in quanto fatto estintivo della pretesa attorea, va provato dall'assicuratore, non dal beneficiario. La previsione per cui il beneficiario, a semplice richiesta, deve proporre le cartelle cliniche relative ai ricoveri della persona deceduta per un verso è di sconfinata latitudine, in quanto - non ponendo limiti temporali - facoltizza
l'assicuratore, in teoria, a domandare cartelle cliniche relative a ricoveri subiti dal portatore di rischio, molti anni prima del decesso;
per altro verso addossa al beneficiario l'onere economico di estrazione delle relative copie, e l'onere materiale di contrastare eventuali eccezioni di insostenibilità che la struttura sanitaria potrebbe opporgli, invocando le norme a tutela della riservatezza”.
La Corte, nella decisione citata, ha, anche, osservato che “tutte queste previsioni, ciascuna delle quali già di per sé gravosa, messe insieme formano un cocktail giugulatorio ed opprimente per il beneficiario, e per di più, senza alcun reale vantaggio per l'assicuratore, che non sia quello di frapporre formalistici ostacoli al pagamento dell'indennizzo”.
La Suprema Corte, in quel caso, aveva confermato la decisione della Corte di Appello di
Bologna n. 828/2012 che aveva dichiarato la nullità della clausola delle condizioni di polizza, che subordinava il pagamento dell'indennizzo alla presentazione di documentazione medica, ritenendola vessatoria ai sensi dell'art. 33, D. Lgs. n. 206 del 2005.
È altresì noto che, a seguito della citata sentenza della Cassazione, l' nell'esercizio del CP_3 proprio potere-dovere di orientare il mercato alla sana e prudente gestione dell'attività assicurativa nonché alla trasparenza e correttezza dei soggetti vigilati (art. 5 CAP), con la lettera al mercato del 17 novembre 2015, ha richiamato “l'attenzione delle imprese sull'importanza di adottare le idonee iniziative volte a recepire le indicazioni della Corte nella redazione delle clausole dei nuovi contratti di assicurazione sulla vita e nella gestione delle richieste di
3 indennizzo relative a contratti già stipulati che dovessero contenere clausole analoghe a quelle oggetto di censura”.
2.1.1. Ebbene, nella fattispecie in esame, le ricorrenti hanno trasmesso alla compagnia il certificato di morte e la constatazione del decesso in cui il medico ha indicato con esattezza le cause della morte, consistenti in "arresto cardio-respiratorio", specificando anche che il decesso era avvenuto per cause naturali (cfr. docc. 4 e 5 ricorrenti).
A fronte di detta documentazione, gli ulteriori documenti richiesti dalla resistente nulla avrebbero aggiunto rispetto ai dati già di sua conoscenza e, per giunta, gli unici necessari per adempiere l'obbligo di indennizzo a favore delle eredi, risolvendosi, quindi, la richiesta di relativa produzione, in un inutile e gravoso obbligo in capo alle ricorrenti.
Si consideri che sia secondo quanto riportato a pag. 1 della polizza n. 71002463573 sia per l'articolo 16 delle Condizioni di Assicurazione, “Il Capitale Assicurato viene pagato fermo restando quanto disciplinato nella “clausola di carenza” di cui all'Articolo 18. Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa, senza limiti territoriali, fatte salve le esclusioni di cui all'Articolo 19”.
Le richieste di sono di fatto volte ad addossare alle ricorrenti l'onere probatorio circa la CP_2 non verificazione di alcuna delle ipotesi di esclusione.
Peraltro, ferma la compilazione e la sottoscrizione da parte del Cliente del “Questionario sullo stato di salute e sull'attività lavorativa del Cliente”, necessaria per la conclusione del contratto
(cfr. art.
2.1. Condizioni di Assicurazione), restava mera facoltà del Cliente quella di richiedere, con costi a proprio carico e in una struttura medica a propria scelta, di essere sottoposto a visita medica al fine di accertare il proprio stato di salute (art. 2.2.); tale previsione – che già prevede in capo allo stipulante la mera facoltà e non l'obbligo di produrre documentazione sanitaria – non può convertirsi nell'obbligo in capo ai beneficiari, che non sono parti contrattuali, di produrre documentazione sanitaria ricomprendente addirittura cartelle cliniche di ricoveri
(senza neppure una delimitazione temporale calcolata a ritroso dal decesso).
Non si dimentichi, inoltre, che la previsione per cui il beneficiario deve produrre una relazione medica sulla morte del portatore di rischio non solo pone un rilevante onere economico a carico del beneficiario (onere che la compagnia solo in parte si sarebbe accollata, nella misura di €
50,00), ma per di più pone a suo carico l'onere di documentare le cause del decesso, onere che per legge non ha. Nell'assicurazione sulla vita, infatti, il beneficiario ha il solo onere di provare l'avverarsi del rischio, e quindi la morte della persona sulla cui vita è stata stipulata l'assicurazione (cd. portatore di rischio). La circostanza che la morte possa essere avvenuta per cause che escludano l'indennizzabilità secondo le previsioni contrattuali, in quanto fatto
4 estintivo della pretesa delle ricorrenti, va provato dall'assicuratore, non dal beneficiario. La previsione per cui il beneficiario, a semplice richiesta, deve proporre le cartelle cliniche relative ai ricoveri della persona deceduta è, dunque, di sconfinata latitudine e addossa al beneficiario l'onere economico ma soprattutto quello materiale di contrastare eventuali eccezioni di insostenibilità che la struttura sanitaria potrebbe opporgli, invocando le norme a tutela della riservatezza.
2.1.2. D'altronde, la vessatorietà della clausola contenuta nell'art. 22.3 non è esclusa da quanto riportato con carattere in neretto, “AVVERTENZA: Si richiama l'attenzione del Cliente sulle finalità sottese alla richiesta della documentazione riportata nel seguito. In particolare il
Cliente è consapevole che: • la richiesta di acquisire dal Beneficiario la documentazione medico-sanitaria e copia del verbale dell'Autorità Giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti (in caso di decesso conseguente a causa violenta) risponde alla finalità di consentire alla Compagnia di verificare la presenza dei presupposti per la liquidabilità della prestazione assicurata;
a tal fine si rammenta al Cliente la necessità di conservare la propria documentazione medico-sanitaria e di renderla disponibile al Beneficiario”. Difatti, la disposizione contrattuale non può in alcun modo obbligare soggetti terzi rispetto al contratto, posto che il contratto ha forza di legge tra le parti, mentre nei limitati casi in cui gli effetti si producono in capo a terzi, tra cui rientra quello in oggetto, questi ultimi non possono che essere favorevoli.
La resistente non ha in questa sede fornito alcuna prova contraria ai sensi dell'art. 33, comma
2, D. Lgs. 206/2005, posto che il principio di vicinanza della prova non è idoneo a invertire l'onere probatorio, a maggior ragione nei rapporti tra professionista e consumatore, mentre la previsione del rimborso forfettario per l'estrazione delle copie della documentazione sanitaria
(previsto nell'esigua misura di € 50,00) non è idoneo a escludere il peso gravoso che la ricerca di tale documentazione impone in capo ai beneficiari.
2.1.3. In definitiva, per le ragioni esposte, parte convenuta deve essere condannata al pagamento di € 100.000,00 in favore delle ricorrenti, in solido tra loro, oltre interessi al tasso legale dal
18.06.2024, data di messa in mora, al saldo.
2.2. La domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta dalle ricorrenti, invece, deve essere respinta, in quanto articolata in termini del tutto generici e formulata tardivamente, per la prima volta in sede di memorie.
2.3. Anche la domanda volta al rimborso delle spese sostenute in sede di mediazione deve essere rigettata per tardività sia della domanda che della relativa produzione documentale. Per quanto concerne tale fase, le relative spese, anche se necessarie, sono pacificamente qualificate in
5 giurisprudenza come danno emergente (Cass. civ., Sez. III, sent. 30.05.2023, n. 15265; Cass., ord. 4 novembre 2020, n. 24481). In questa ottica di principi, si rileva che nel caso che ci occupa, nonostante l'obbligatorietà della mediazione per le controversie in materia di assicurazione, la somma richiesta, pari a € 1.470,75 non può essere riconosciuta come “danno emergente” (posta su cui andranno calcolati gli interessi e la rivalutazione monetaria), poiché la parte è incorsa nelle preclusioni istruttorie, avendo proposto la domanda di risarcimento solo in sede di prima memoria, mentre avrebbe dovuto essere richiesta già col ricorso (essendosi tale fase già svolta), in quanto l'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. prevede quale presupposto per la produzione di documentazione ulteriore, che detta esigenza sorga dalle difese della controparte.
3. Visto l'accoglimento solo parziale delle domande delle ricorrenti, e la soccombenza di queste ultime relativamente alle domande di cui ai precedenti punti nn.
2.2. e 2.3., le spese di lite del presente giudizio sono compensate nella misura di un terzo e poste per i due terzi a carico di parte resistente, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
Esse sono liquidate per l'intero nel dispositivo secondo i parametri medi previsti dal D.M.
55/2014 e ss. mod. per lo scaglione di riferimento, con eccezione della fase istruttoria, non essendosi svolta, e aumento in misura del 30% per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2, D.M. cit.) e per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis, D.M. cit.); si precisa che sono distratte in favore dell'Avv. Alberto Duffini dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. Dichiara la nullità dell'art. 22.3 delle Condizioni di Assicurazione di cui al contatto di assicurazione n. 71002463573 stipulato il 20.09.2021 da con Persona_2 [...]
oggi Controparte_2 Controparte_1
2. Condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a pagare in favore delle ricorrenti, in solido tra loro, la somma di €
100.000,00 oltre interessi in misura legale dalla data di messa in mora (18.06.2024) al saldo;
3. Rigetta le altre domande delle ricorrenti;
4. Condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a rifondere alle ricorrenti, in solido tra loro, in misura di due terzi, le spese
6 di lite del presente giudizio, che si liquidano per l'intero in € 13.492,80 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge ed € 786,00 per spese anticipate con distrazione a favore dell'Avv. Alberto Duffini, dichiaratosi antistatario.
Rovigo, 23.10.2025
Il Giudice
IA NC
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