Articolo 209 della Legge di guerra
Articolo 208Articolo 210
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30 settembre 1938
Art. 209.

(Corrispondenza; pacchi postali).

La corrispondenza postale, trovata a bordo di una nave nemica o neutrale, e', di regola, inviolabile.

Se la nave e' catturata, la corrispondenza e' inviata a destinazione con il minore ritardo possibile, salvo che sussistano fondati motivi di sospetto, nel qual caso essa puo' essere sottoposta a censura.

I pacchi postali non sono considerati come corrispondenza, e subiscono lo stesso trattamento della merce.

La disposizione del primo comma non si applica alla corrispondenza destinata a una zona bloccata o assediata o da essa proveniente, salve le disposizioni speciali per la corrispondenza diplomatica o consolare.
Entrata in vigore il 30 settembre 1938