Art. 209.
(Corrispondenza; pacchi postali).
La corrispondenza postale, trovata a bordo di una nave nemica o neutrale, e', di regola, inviolabile.
Se la nave e' catturata, la corrispondenza e' inviata a destinazione con il minore ritardo possibile, salvo che sussistano fondati motivi di sospetto, nel qual caso essa puo' essere sottoposta a censura.
I pacchi postali non sono considerati come corrispondenza, e subiscono lo stesso trattamento della merce.
La disposizione del primo comma non si applica alla corrispondenza destinata a una zona bloccata o assediata o da essa proveniente, salve le disposizioni speciali per la corrispondenza diplomatica o consolare.
(Corrispondenza; pacchi postali).
La corrispondenza postale, trovata a bordo di una nave nemica o neutrale, e', di regola, inviolabile.
Se la nave e' catturata, la corrispondenza e' inviata a destinazione con il minore ritardo possibile, salvo che sussistano fondati motivi di sospetto, nel qual caso essa puo' essere sottoposta a censura.
I pacchi postali non sono considerati come corrispondenza, e subiscono lo stesso trattamento della merce.
La disposizione del primo comma non si applica alla corrispondenza destinata a una zona bloccata o assediata o da essa proveniente, salve le disposizioni speciali per la corrispondenza diplomatica o consolare.