Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 18/12/2025, n. 8233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8233 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08233/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00894/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 894 del 2025, proposto da RB NA, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Cundari e Marco Ippolito Matano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Reg. Campania Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede sono legalmente domiciliati, in Napoli, via Diaz, 11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 541/2024, RG n. 3894/2021, resa in data 29 febbraio 2024 dal Tribunale di Santa RI Capua Vetere, Sezione Lavoro, e pubblicata in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito e del Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Reg. Campania Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Visto l’art. 34, comma 5, c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 la dott.ssa OS AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
CONSIDERATO che con il presente ricorso, notificato il 20 febbraio 2025 e depositato in pari data, RB NA ha adito il giudice amministrativo affinché fosse ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito e al Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Reg. Campania Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, di dare esecuzione alla sentenza n. 541/2024, RG n. 3894/2021, resa in data 29 febbraio 2024 e pubblicata in pari data, limitatamente alla parte in cui il Tribunale di Santa RI Capua Vetere, Sezione Lavoro, ha così disposto: “ 1) accoglie parzialmente la istanza cautelare, e, per l’effetto, accertato che nella procedura di mobilità interprovinciale per l’anno scolastico 2021/2022 alla quale ha partecipato la ricorrente dovevano essere inseriti tutti i posti disponibili e non soltanto il 50% degli stessi, ordina alla convenuta amministrazione ” - Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio IX - Ambito Territoriale di Caserta Calabria – “ di procedere nuovamente alle operazioni di mobilità relative all’a.s. 2021/2022 limitatamente alla posizione della ricorrente utilizzando tutti i posti disponibili; ” (così la sentenza n. 541/2024);
CONSIDERATO che, in aggiunta alla domanda principale, la ricorrente ha avanzato richiesta di nomina di un Commissario ad acta con il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento;
CONSIDERATO che si sono costituiti in giudizio Ministero dell’Istruzione e del Merito e Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Reg. Campania Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con mero atto di stile;
CONSIDERATO che parte ricorrente in data 20 ottobre 2025 ha depositato la richiesta di passaggio in decisione senza discussione con contestuale richiesta di dichiarazione di carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio in quanto, in seguito all’instaurazione del giudizio di ottemperanza, il Ministero resistente le aveva comunicato la concessione del trasferimento interprovinciale in suo favore - giusta e-mail del 23 maggio 2025 versata in atti - dando spontanea attuazione alla sentenza azionata del Tribunale di Santa RI Capua Vetere, Sezione Lavoro; stante, però, l’adempimento dopo un notevole lasso di tempo e solo dopo l’instaurazione del presente giudizio, ha chiesto la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, nonché al rimborso del CU versato, alla luce del principio della soccombenza virtuale;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 23 ottobre 2025 la causa è stata chiamata e assunta in decisione;
RITENUTO che, alla luce della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio resa da parte ricorrente con atto del 20 ottobre 2025, nonché attesa la suddetta concessione del trasferimento interprovinciale in suo favore, come da documentazione versata in atti, la pretesa di parte ricorrente deve dirsi pienamente soddisfatta, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
RITENUTO di dover conseguentemente dichiarare la cessazione della materia del contendere oggetto del presente ricorso;
RITENUTO, quanto alle spese, che, secondo il principio della soccombenza virtuale, le stesse debbano porsi a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’importo liquidato nel dispositivo, in favore della ricorrente, ma in misura ridotta tenuto conto dell’avvenuta esecuzione di parte resistente della sentenza azionata, sebbene dopo la proposizione dell’odierno gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato nella misura effettivamente versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL RI RI, Presidente
OS AN, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS AN | EL RI RI |
IL SEGRETARIO