Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/04/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
n. 8192/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8192/2018 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Simonelli ed elettivamente domiciliata Parte_1
presso il suo studio in Mondragone (CE), alla via Tarquinio Prisco n. 5;
-Attrice- nei confronti di
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Patrizio Russo, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Caserta – San Leucio, alla via Mengs n. 19/21;
-Convenuta-
e di
e Controparte_2 Controparte_3
-Convenuti contumaci-
OGGETTO: Lesioni personali.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del 24.12.2024.
pagina 1 di 7
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_4
nonché la sig.ra quale proprietaria e conducente dell'autovettura Fiat Punto tg.
[...] Controparte_2
DDZ26E5 e la quale compagnia di assicurazione del predetto veicolo, al fine di Controparte_3 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “A) Accogliere la domanda attrice e condannare le convenute in solido al pagamento della somma di euro 120.000,00 per i danni fisici subiti dall'attrice o nella soma maggiore o minore che il giudice riterrà opportuno liquidare a seguito dell'istruttoria oltre interessi e svalutazione monetaria dovuta dalla maturata messa in mora sino alla data dell'effettivo soddisfo, come per legge;
B) condannare le convenute in solido al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA, come per legge da liquidarsi al procuratore anticipatario”.
Nonostante la regolare notifica, i convenuti sig.ra e la Controparte_2 Controparte_5
restavano contumaci.
Si costituiva l' la quale, in via preliminare, eccepiva la nullità ed inammissibilità Controparte_1
della domanda per eccessiva genericità della causa petendi e del petitum mediato, oltre che la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo che non risultava dimostrato che la convenuta sig.ra fosse la proprietaria del veicolo estero. Nel merito, contestando la fondatezza della Controparte_2
domanda riguardo sia alla ricostruzione del sinistro, sia al nesso di causalità rispetto alle lesioni lamentate, nonché al quantum debeatur, concludeva per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
La causa, istruita attraverso l'escussione di due testi di parte attrice e l'espletamento di CTU medico- legale, all'udienza del 24/12/2024, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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Così compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue. Contr Preliminarmente, va rigettata l'eccezione sollevata dall' riguardo alla propria carenza di legittimazione passiva, in quanto, dall'analisi della documentazione allegata da parte attrice, si evince che il veicolo Fiat Punto era coperto da assicurazione estera (Cfr. documentazione allegata al fascicolo
Contr cartaceo di parte attrice); tra l'altro, la stessa nella lettera di diniego risarcimento, allegata al proprio fascicolo, nega la risarcibilità del danno per mancanza di compatibilità con la dinamica, senza nulla eccepire sulla legittimazione. In ogni caso, tra la documentazione allegata al fascicolo attoreo, si rinviene sia la documentazione attestante la proprietà del veicolo responsabile in capo alla SI.ra sia il certificato di assicurazione del veicolo stesso. Parte_2
pagina 2 di 7 Va altresì respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda per eccessiva genericità del petitum e della causa petendi, in quanto dall'atto di citazione si evincono tutti gli elementi della domanda attorea, tant'è vero che parte convenuta ha svolto regolarmente le proprie difese con la comparsa di risposta.
La domanda va dichiarata procedibile, in quanto parte attrice ha dimostrato di aver inoltrato la richiesta
Contr di risarcimento alla compagnia assicurativa convenuta, nonché all' fornendo prova documentale dell'assolvimento di tale onere, nonché allegando anche la richiesta di negoziazione assistita (Cfr. copie allegate al fascicolo cartaceo di parte attrice).
Nel merito, la domanda merita accoglimento per le seguenti motivazioni.
In primo luogo, si ritiene utile riassumere i termini della vicenda: parte attrice conveniva in giudizio la sig.ra quale proprietaria e conducente dell'autovettura Fiat Punto tg. DDZ26E5 e Controparte_2
la quale impresa di assicurazioni estera che garantiva il suddetto veicolo per la Controparte_3
RCA, nonchè l' al fine di ottenere il risarcimento delle lesioni personali subite in Controparte_4
occasione del sinistro verificatosi in Mondragone (CE), in data 19/08/2016, al Corso Umberto I.
Deduceva l'attrice che, nelle riferite circostanze, mentre percorreva a piedi il marciapiedi del Corso
Umberto I, giunta all'altezza del civico 166, nei pressi del Bar C.so Umberto, apprestandosi ad attraversare la strada, posizionandosi tra due auto in sosta, improvvisamente veniva investita dall'auto posta alla sua destra, che effettuava una manovra di retromarcia facendola rovinare a terra con la parte sinistra del corpo. Precisava che, a causa dell'impatto e della conseguente caduta, subiva lesioni personali, per le quali veniva trasportata al Pronto Soccorso della Clinica “Pineta Grande” di Castel
Volturno, ove i sanitari di turno le diagnosticavano una “frattura sottocapitata femore sin.” con prognosi di 30 giorni s.c.
Tanto premesso, si osserva che dalla documentazione in atti, dal CAI ed in particolare dall' istruttoria svolta, può ritenersi provato il sinistro in sé, pertanto, è indiscusso che il conducente effettuava la manovra di retromarcia senza avvedersi del pedone, omettendo di adottare le cautele necessarie per effettuarla.
Nel modello di contestazione amichevole di incidente, allegato in atti da parte attrice, risulta la sottoscrizione del conducente che si dichiara responsabile del sinistro.
In ordine all'efficacia probatoria di tale assunzione di responsabilità, va rammentato che “in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la confessione contenuta nel modulo CAI proveniente da un soggetto litisconsorte facoltativo, qual è il conducente danneggiante non proprietario del veicolo, rispetto all'assicuratore ed al proprietario dello stesso, è liberamente apprezzabile dal giudice nei riguardi di costoro in applicazione dell'art. 2733, terzo comma, cod. civ., mentre ha valore di piena prova nei confronti del medesimo confidente, come previsto dall'art. 2733,
pagina 3 di 7 secondo comma, cod. civ.” (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. III, 3 agosto 2017, n.19327). Nel caso in esame, il riconoscimento della propria responsabilità da parte del conducente, in tal caso anche proprietario del veicolo, così come operato nel C.A.I., va valutata nell'insieme di tutti gli altri elementi probatori emersi nel corso del giudizio.
Tra tali elementi ulteriori, un rilievo centrale lo assume la prova testimoniale espletata, la quale ha confermato la dinamica del sinistro come allegata nell'atto di citazione. Il teste, sig. Tes_1
, ha dichiarato: "Adr: Mi trovavo fuori il bar. Sul cap. 7 rispondeva: si è vero. ricordo che la
[...]
sig.ra era in procinto di attraversare la strada ferma tra due auto parcheggiate, distanti tra loro un paio di metri e prima di attraversare ha guardato a sinistra per vedere se sopraggiungesse qualcuno e in quel frangente è stata urtata dal lato destro dall'auto parcheggiata che aveva fatto marcia indietro per rimettersi in carreggiata”.
Il secondo teste, sig. affermava: “Adr: Ricordo che la Fiat usciva in retromarcia e Testimone_2
non avvedendosi della sig.ra la colpì con la parte posteriore mentre la sig.ra era ferma sullo stallo blu in procinto di attraversare”.
Inoltre, le dichiarazioni rese dalla convenuta in sede di interrogatorio formale, confermano i fatti così come rappresentati da parte attrice.
L'investimento di un pedone, da parte di un autoveicolo in manovra di retromarcia, risale alla colpa esclusiva del conducente, in quanto, chi effettua la retromarcia è tenuto, come previsto dall'art.154 lett.
a) e b) C.d.S. a concedere la precedenza ai pedoni ed è comunque obbligato ad eseguire tale manovra con particolare prudenza.
Inoltre, nella responsabilità civile conseguente dalla circolazione stradale, nell'ipotesi di investimento di pedone, la presunzione di colpa del conducente del veicolo prevista dall'art. 2054 c.c., I co., può essere superata dalla prova fornita della pericolosità ed imprudenza della condotta del pedone investito, perché solo in questo caso egli concorre ai sensi dell'art. 1227 c.c. Nessun elemento di prova in tal senso, però, è stato fornito, e ancor prima dedotto, sulla condotta del pedone, al fine di superare la ricordata presunzione.
L'articolo 190 del codice della strada stabilisce quale debba essere il comportamento dei pedoni, ovvero questi devono attraversare la strada sulle strisce a meno che quelle più vicine si trovino a più di
100 metri. In tale ipotesi, è possibile attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, prestando l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, anche quando il pedone non rispetti tale regola ha comunque diritto ad essere risarcito in caso di investimento visto che sull'automobilista grava una funzione di garanzia nei confronti degli utenti della strada più deboli. In altri termini, chi è al volante deve proteggere chi cammina a piedi,
pagina 4 di 7 anche dalle loro stesse infrazioni, ciò significa che il conducente deve mettersi nella condizione di poter prevedere e prevenire anche le violazioni del codice della strada commesse dai passanti, moderare quindi l'andatura (specie nei tratti di strada interessati da centri urbani, scuole, parchi, ecc.)
e dare sempre la precedenza a chi attraversa, anche se non è sulle strisce.
Nel caso in esame, il pedone si accingeva ad attraversare la strada, peraltro priva di strisce pedonali, ed era ferma tra due auto in sosta, però l'investimento non è stato provocato da un'auto in transito, bensì da un'auto ferma in sosta che stava riprendendo la marcia, effettuando la retromarcia. In tal caso, il conducente del veicolo, come previsto dall'art. 154 del Codice della Strada “I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia… per fare retromarcia, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”. Dunque, il conducente avrebbe dovuto verificare, prima di immettersi nel flusso della circolazione, la presenza del pedone e di altri utenti della strada e dare loro la precedenza.
Considerato che la sig.ra si trovava ferma, tra due auto in sosta, come riferito anche dai Pt_1
testimoni, non vi è dubbio che, ove il conducente si fosse attenuto alla regola (l'art. 154 C.d.S.) che impone particolare e specifica prudenza e diligenza, l'evento si sarebbe scongiurato.
In conclusione, dall'istruttoria non è emersa alcuna responsabilità in capo al pedone, per cui la domanda andrà integralmente accolta.
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni riportati dalla sig.ra il C.T.U. Parte_1
nominato, dott. , nel proprio elaborato peritale, cui questo Giudicante ritiene di aderire, Persona_1
in quanto ritenuto immune da vizi di natura logica, tecnica e giuridica, ha riconosciuto l'esistenza del nesso di causalità diretta tra l'evento e le lesioni subite dall'attrice, precisando che quest'ultima ebbe a riportare “un trauma contusivo dell'anca sinistra con frattura transcervicale del femore trattata chirurgicamente mediante impianto di protesi totale d'anca, ancora in situ”.
Il Consulente ha riscontrato quindi un danno biologico complessivo pari al 18%, un periodo di I.T.T. di
30 gg., di I.T.P. al 75% di gg. 45, di ITP al 50% di gg. 45 e di ITP al 25 di gg.70 (Cfr. elaborato peritale pag. 16).
Inoltre, il Ctu in risposta alle osservazioni presentate dal Ctp di parte convenuta, osservava: “Come già ampiamente articolato, e condiviso dai consulenti medici delle parti, la SI.ra in data Parte_1
19/08/2016 alle ore 09.20 circa, in Mondragone (CE) al Corso Umberto I, mentre in qualità di pedone si apprestava ad attraversare la sede stradale posizionandosi tra due autovetture ferme in sosta, veniva urtata, sul lato destro, dalla autovettura posizionata in sosta alla sua destra che ripartiva, in manovra
pagina 5 di 7 di retromarcia, facendola cadere al suolo sull'emisoma di sinistra. Da questo “evento” riferito appare evidente che la SI.ra fu oggetto di un urto, a bassissima velocità, da parte di un'autovettura Pt_1
in manovra di retromarcia per uscire da un luogo privato, e, sbilanciata, cadeva al suolo sul lato sinistro. Da questo meccanismo di produzione delle lesioni, è palese che la forza che ha determinato la lesione fratturativa sia da addebitare alla caduta, per gravità, della periziata. Tale dinamica rende ragione della eventuale assenza di rilievi di tipo escoriativo alle mani o al corpo anche, e soprattutto, perché con evidente frequenza, tali rilievi vengono omessi da parte dei sanitari di Pronto Soccorso nella stesura dei referti. Il Ctu, ribadiva, circa l'esistenza del nesso causale: “Tale lesione è, per dinamica lesiva, per momento di evidenziazione clinica, per evoluzione riparativa e per la documentazione esibita, congrue con la modalità di produzione dell'evento traumatico riferito, sicché
è recepibile la dipendenza causale dal sinistro in oggetto. Pertanto, sono stati soddisfatti i criteri per
l'esistenza del nesso di causalità (cronologico, topografico, dell'efficienza qualitativa e quantitativa, della continuità nella seriazione dei fenomeni e dell'esclusione di altri momenti eziologici) (Cfr. elaborato peritale pag. 23).
Pertanto, si ritiene che l'attrice abbia subito un danno non patrimoniale pari ad € 56.917,25 di cui €
44.986,00 per danno biologico permanente (anni 61 al momento del sinistro), € 11.931,25 per danno biologico temporaneo. Le spese mediche allegate, per un totale di € 462,67 sono ritenute congrue.
Si precisa che non si è tenuto conto della personalizzazione in quanto <In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento>> (Cass.
Sez. 3, Sent. n. 28988 del 11/11/2019). Nel caso in esame parte attrice non solo non ha provato, ma non ha nemmeno dedotto di aver subito particolari pregiudizi. Né si è tenuto conto, sempre per assenza di prova, del danno morale.
Trattandosi di un debito di valore la somma andrà devalutata al momento del sinistro (16.08.2016) e rivalutata di anno in anno fino alla pubblicazione della sentenza;
saranno inoltre dovuti gli interessi ex art. 1284 comma IV cc dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione delle tariffe medie del D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della causa (indeterminabile complessità bassa) e dell'attività espletata.
pagina 6 di 7 Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico di parte soccombente, con eventuali oneri restitutori.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Terza Civile, nella persona del giudice unico dott.ssa Arlen Picano, ogni eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
- Accerta la responsabilità del conducente della vettura Fiat Punto tg. DDZ26E5 per i danni subiti dall'attrice in seguito alla caduta oggetto di causa;
- Condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., in solido con il responsabile civile Controparte_6
al pagamento, in favore di Controparte_7 Controparte_5 Parte_1 della somma di € 57.379,92 a titolo di danni non patrimoniali, oltre rivalutazione come da parte motiva e interessi ex art. 1284 comma IV cc dalla domanda al soddisfo;
- Condanna altresì l' in persona del legale rapp.te p.t., in solido con Controparte_6 [...]
e al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, Controparte_7 Controparte_5 che liquida in € 786,00 per esborsi ed € 7616,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario;
- pone le spese di ctu, come già liquidate, definitivamente a carico di parte soccombente, con eventuali oneri restitutori.
S.M.C.V., 29/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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