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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/11/2025, n. 2171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2171 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 905/2023 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.
Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 905/2023 R.G. il 28/02/2023, avente ad oggetto: risarcimento del danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
TRA
(C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta mandato in calce all'atto di citazione, dagli Avv.ti Nino
CC CE e SE DA, presso il cui studio elettivamente domicilia in Villa D'Agri (PZ) alla via Nazionale n. 65;
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla CP_2 comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Vincenzo Margiotta, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza, alla via N. Sauro 78;
CONVENUTO
Nonché
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Gaetano Maria Porretti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza, alla Via Pretoria n. 188;
ER AT
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 04/07/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti
1 Proc. n. 905/2023 R.G.
concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il Controparte_4
al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “A)
[...] accertato che a seguito dell'infortunio del 27/10/2021 Parte_1 ha subito danni fisici al ginocchio ed al malleolo della caviglia dx, dichiarare responsabile delle lesioni subite il , in Controparte_1 quanto proprietario e custode del marciapiede adiacente la strada sita via
Santa Maria del Carmine, altezza n. civico 31, ed in conseguenza condannarlo al risarcimento di tutti i danni, fisici e morali subiti dall'attrice, ed al rimborso delle spese sostenute, per il complessivo importo di € 14.400,00 così ripartiti: € 1.530,00 per ITT, € 1.145,00 per
ITP al 75%, € 765,00 per ITP al 50%,€ 7.000, 00 per danno biologico, €
3.455,00 per danno morale, € 505,00 per spese , o in quel diverso importo maggiore o minore che sarà quantificato anche a seguito di CTU di cui sin
d'ora si fa richiesta, oltre interessi e rivalutazione dal fatto e sino all'effettivo pagamento. Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
1.1. L'attrice, in particolare, esponeva che, in data 27/10/2021, verso le ore
21,00 circa, mentre percorreva a piedi via Santa Maria del Carmine di
[...]
all'altezza del civico n. 31, perdeva l'equilibrio e cadeva CP_4 rovinosamente in terra “a causa dello stato fatiscente e dissestato della pavimentazione e del buio”, poiché “Il marciapiede di detta via in quel punto ed in quella occasione si presentava in uno stato di totale incuria ed abbandono, con buche, dissesti, scostamento/mancanza di pavimentazione” ed era divenuto pericoloso “a causa della mancanza di ordinaria e adeguata manutenzione”.
2. Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 20/10/2023, il convenuto, il quale, previa richiesta di spostamento della prima CP_1 udienza per la chiamata in causa della compagnia assicurativa, contestava la domanda attorea affermando la responsabilità dello stesso danneggiato,
2 Proc. n. 905/2023 R.G.
attesa la visibilità del pericolo e, correlatamente, la sua evitabilità con l'ordinaria diligenza, perciò concludendo per il rigetto della domanda.
3. Ampliato il contraddittorio nei confronti della compagnia assicurativa quest'ultima – costituitasi in giudizio con Controparte_3 comparsa depositata in data 19/01/2024 – faceva proprie le difese del attribuendo alla danneggiata la responsabilità esclusiva CP_1 dell'evento e, pertanto, concludendo per il rigetto della domanda.
4. Consolidato il thema decidendum ac probandum con il deposito delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., veniva formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., all'esito della cui mancata accettazione la causa, ritenuta matura per la decisione in forza della documentazione depositata dalle parti, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04/07/2025, all'esito della quale veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., applicabile ratione temporis.
5. Posta la premessa che precede, venendo al merito della domanda attorea, è anzitutto opportuna una breve ricognizione della disciplina rinveniente dall'art. 2051 c.c., la cui corretta applicazione, in uno con quanto previsto dall'art. 1227 c.c., è quaestio iuris decisiva per il caso di specie.
5.1. Orbene, è d'uopo rammentare che la più recente e prevalente giurisprudenza della Suprema Corte, in merito alla responsabilità della P.A. per i danni subiti dall'utente conseguenti all'utilizzo di beni demaniali e, segnatamente, per quelli conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione di strade pubbliche e relative pertinenze, è pervenuta alle seguenti, condivisibili, conclusioni:
1) la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della
P.A., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, ragion per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito (Cass. n. 30775/2017), fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo
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causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. n. 15383/2006);
2) tale fattore esterno può essere di due tipi, potendo interferire nella situazione in atto al punto da produrre di per sé l'evento (c.d. fortuito autonomo), oppure ricorrere nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (Cass. n. 2563/2007);
3) la responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 c.c. è quindi invocabile anche nei confronti della P.A., per i danni arrecati dai beni dei quali essa ha la concreta disponibilità, anche se di rilevanti dimensioni. La responsabilità resta esclusa ove la P.A. dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (ad es., una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. n. 7805/2017);
4) la responsabilità per danni da cosa in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non risulti in concreto possibile - all'esito di un accertamento da svolgersi da parte del giudice di merito in relazione alle peculiarità del caso - esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta delle stesso da parte di terzi, sotto tale profilo, assumono soltanto la funzione di circostanze sintomatiche dell'impossibilità della custodia. Alla stregua di tale principio, con particolare riguardo al demanio stradale, la ricorrenza della custodia dev'essere esaminata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi
4 Proc. n. 905/2023 R.G.
di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti. Ne deriva che, alla stregua di tale criterio, mentre in relazione alle autostrade (di cui all'art. 2 d.lgs. n. 285/92), attesa la loro natura destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, si deve concludere per la configurabilità in sé del rapporto custodiale, in relazione alle strade riconducibili al demanio comunale e provinciale non è possibile una simile, generalizzata, conclusione, in quanto l'applicazione dei detti criteri non la consente, ma comporta valutazioni ulteriormente specifiche. In quest'ottica, per le strade comunali e provinciali - salvo il vaglio in concreto del giudice di merito - circostanza eventualmente sintomatica della possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso Infatti, la localizzazione CP_1 della strada all'interno di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte degli Enti territoriali, denota la possibilità di un effettivo controllo e vigilanza della zona, per cui sarebbe arduo ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale (Cass. n.
15383/06; Cass. n. 8692 del 09/04/2009; Cass. n. 12821 del 19/06/2015);
5) qualora non sia applicabile la disciplina dell'art. 2051 c.c., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c., che, però, diversamente da quanto sostenuto dalla giurisprudenza meno recente, non prevede alcuna limitazione della responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi, di creazione pretoria, di esistenza di una “insidia” o di un
“trabocchetto”. In tal caso, quindi, graverà sul danneggiato l'onere della prova (non del doppio requisito della “non visibilità” e “non prevedibilità” dell'insidia, bensì) dell'anomalia del bene demaniale (come, ad es., della strada), che va considerata fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., sulla quale ricade conseguentemente l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria
5 Proc. n. 905/2023 R.G.
responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia (Cass. n.
12821/2015, n. 15383/2006);
6) tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della P.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.,
l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato
(sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, della P.A.) in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso (Cass. n. 999/14, n.
9546/10).
5.2. Su quest'ultimo punto, ancor più nello specifico, si è di recente ribadito che la condotta del danneggiato potrà integrare:
I) il caso fortuito – e, come tale, elidere in radice la sussistenza del nesso eziologico – laddove essa si presenti connotata da colpa, la quale, per assurgere a requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, è da intendersi “come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, atteso che il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”
(cfr. Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228), non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Cass. Sez. 3 Sentenza n. 2376 del 24/01/2024);
II) un fatto causalmente rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c., il cui primo comma trova fondamento nel principio di causalità materiale, che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla
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condotta del danneggiato. Anche in tal caso, unico requisito legalmente rilevante sarà quello della colpa del danneggiato (a prescindere da ogni riferimento all'imprevedibilità o eccezionalità della relativa condotta), la cui portata potrà assumere un rilievo causale meramente concorrente
(cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa, e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa (in tal senso la recente Cass. n. 14228 del 23/05/2023, secondo cui “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale
(concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile”).
5.3. Per quanto concerne gli oneri probatori, si ritiene che l'attore sia tenuto a dimostrare sia il verificarsi dell'evento dannoso sia il nesso di causalità tra il danno lamentato e il bene custodito, senza la necessità di provare anche la pericolosità della cosa, presupposto indispensabile per la diversa ipotesi di danno rientrante nell'ambito dell'art. 2043 c.c. (in tal senso Cass.
12027/2017; Cass. 20427/2008; Cass. 30775/2017; Cass. 25214/2014).
Con la precisazione che la prova del danno, quando si pretende cagionato da particolari caratteristiche della cosa, deve ricomprendere anche tali caratteristiche, quali ad esempio la presenza di materiali scivolosi, sconnessioni o buche, costituendo esse elementi che configurano il fatto costitutivo della domanda (arg. ex. Cass. n. 25243/2006), sicché, qualora il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, essendo essa statica e inerte, ma richieda il contributo causale dell'agire umano, occorre dimostrare, per fornire la prova del nesso causale, che lo stato dei luoghi presentava delle caratteristiche tali da rendere molto probabile se non inevitabile il danno (Cass. n. 6306/2013; Cass. n. 2660/2013; Cass. n.
15489/11; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11526 del 11/05/2017).
6. Così brevemente delineate le coordinate ermeneutiche di rilievo, venendo al caso di specie, è anzitutto il caso di rilevare come non vi sia, tra le parti, alcuna contestazione in merito alla sussistenza – in capo al CP_1
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convenuto – dell'effettivo rapporto di custodia in relazione al tratto stradale su cui si è verificato l'evento, né sono stati eccepiti elementi fattuali tali da far ritenere (nell'accezione di cui si è detto supra) concretamente non attuabile la custodia;
tanto depone per l'applicabilità, de plano, del disposto di cui all'art. 2051 c.c.
7. Quanto alle modalità del fatto, risulta parimenti incontestato che l'attrice sia inciampata “rientrando da lavoro, mentre camminava sul marciapiede in Via Santa Maria del Carmine, altezza n. civico 31, a causa dello stato fatiscente della pavimentazione”, e che quest'ultima, in particolare, “ […] si presentava in uno stato di totale incuria ed abbandono, con buche, dissesti, scostamento/mancanza di pavimentazione, insidie improvvise, che con il tempo e gli anni, a causa della mancanza di adeguata manutenzione, ne ha reso pericoloso l'utilizzo […] ”.
7.1. Orbene, acclarato il verificarsi dell'evento dannoso e la sussistenza del nesso di causalità tra la res custodita (le sconnessioni del marciapiede) e la conseguente caduta accidentale, il convenuto custode (e con esso la compagnia assicurativa) ha eccepito la ricorrenza del caso fortuito nella condotta, incauta, della vittima.
A tal proposito, le produzioni documentali (anche fotografiche) e le deduzioni della stessa attrice inducono a ritenere accertato che le criticità del marciapiede in questione interessavano un'ampia area, connotando una situazione di pericolo di ampia percepibilità.
Inoltre, la prossimità del tratto stradale in questione (percorso dall'attrice
“rientrando da lavoro”) all'abitazione dell'istante rende verosimile la conoscenza, da parte dell'attrice, della strada e delle sue condizioni.
A ciò aggiungasi che non è stata profilata l'assenza di illuminazione, la cui presenza, piuttosto, può ritenersi dimostrata dalla documentazione fotografica allegata dal che ritrae il tratto stradale perfettamente CP_1 illuminato in ore notturne.
Ebbene, la valutazione sintetica e combinata di tutte le anzidette circostanze restituisce un quadro in cui l'insidia stradale risultava percepibile e, pertanto, evitabile attraverso l'impiego, da parte del danneggiato, dell'ordinaria diligenza, il ché fa ritenere che il
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comportamento del pedone ha interrotto il nesso di derivazione causale fra le condizioni del manto stradale ed il fatto dannoso.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che il principio generale a fondamento della responsabilità oggettiva che l'articolo 2051 c.c. prevede a carico del custode di una strada, in base al quale l'utente deve poter fare affidamento sulla apparente transitabilità della stessa, deve essere necessariamente coordinato con il principio di autoresponsabilità, secondo il quale l'utente è gravato di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario e diretto del bene demaniale e da un dovere di ragionevole cautela in attuazione del principio di solidarietà previsto dall'articolo 2 della Costituzione, sicché quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che tale comportamento interrompa il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso (Corte di cassazione n. 34886 del 2021 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018 e Corte di cassazione n.
2430 del 2004).
Pertanto, nel caso in cui la situazione potenzialmente pericolosa creata dallo stato della res in custodia sia visibile o prevedibile (come nel caso di specie), si accentua a carico dell'utente il dovere generale di cautela nell'utilizzo del bene demaniale e il comportamento incauto dallo stesso tenuto in violazione del suddetto dovere si inserisce nella serie causale che conduce al verificarsi del fatto dannoso in modo tale da concorrere a determinarlo o, a seconda delle circostanze del caso concreto, da porsi come causa esclusiva di esso, interrompendo il nesso di causalità fra la res
e l'evento dannoso (si veda anche la recente Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
12663 del 09/05/2024, secondo la quale la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più
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il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode).
7.2. Non smentiscono tali conclusioni le linee difensive attoree, volte a ritenere necessario – affinché si concreti il caso fortuito per il fatto del danneggiato – il carattere abnorme e assolutamente imprevedibile di esso: come già rilevato supra, infatti, il requisito legale “della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (v. recente Cass. n. 14228 del 23/05/2023).
A conferma di tale assunto è utile il richiamo alla più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22242 del
01/08/2025), che ha efficacemente riassunto gli elementi da valutare al fine di vagliare la responsabilità ex art. 2051 c.c.: “ […] il custode può andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. solo alle seguenti condizioni (per tutte, si veda la recente Cass. n. 8346/2024, anche per richiami;
ma da ultimo v. anche Cass. n. 1404/2025): a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del “caso fortuito”; b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;
c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
d) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: d') valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
d'') valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”; d''') escludere del tutto la responsabilità del
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custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza
“irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”; d'''') considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile.”
Ebbene, proprio in applicazione del principio ermeneutico appena citato, le circostanze di fatto consentono di valutare che il danneggiato avrebbe potuto, in maniera totale, prevedere il danno (attesa l'ampiezza della sconnessione stradale, tale da renderla pienamente visibile, la sussistenza di illuminazione pubblica e la conoscenza dei luoghi da parte dell'attrice) ed evitarlo impiegando il “generale dovere di ragionevole cautela”.
8. In definitiva, alla luce di tutto quanto sin qui rilevato, deve ritenersi eliso il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (imputabile, piuttosto, alla condotta colposa del danneggiato) e, di conseguenza, deve rigettarsi la domanda attorea.
9. Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse, in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico della parte attrice nella misura liquidata in dispositivo, in base ai valori minimi (in ragione dell'attività defensionale concretamente svolta e dell'assenza di profili di particolare complessità della controversia) del D.M. n. 55/2014, parametrati al disputatum (scaglione da € 5.201 a € 26.000).
Tanto anche con riguardo alla posizione del terzo chiamato, in applicazione del principio per cui, una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia (Cass. n. 6757 del 2001; Cass. n. 6514 del 2004; Cass. n. 4958 del 2007; Cass. n. 7674 del 2008; Cass. n. 8363 del 2010; Cass. n. 23552 del 2011), anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Cass. n. 2492 del 2016), in uno con la considerazione per cui la chiamata in causa non si è rivelata né manifestamente infondata né palesemente arbitraria (Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 6144 del 07/03/2024), tanto da non aver suscitato alcuna contestazione da parte della terza chiamata.
P.Q.M.
11 Proc. n. 905/2023 R.G.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel procedimento avente n. 905/2023 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3. condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della terza chiamata, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge
Potenza, lì 03/11/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
12
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.
Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 905/2023 R.G. il 28/02/2023, avente ad oggetto: risarcimento del danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
TRA
(C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta mandato in calce all'atto di citazione, dagli Avv.ti Nino
CC CE e SE DA, presso il cui studio elettivamente domicilia in Villa D'Agri (PZ) alla via Nazionale n. 65;
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla CP_2 comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Vincenzo Margiotta, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza, alla via N. Sauro 78;
CONVENUTO
Nonché
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Gaetano Maria Porretti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza, alla Via Pretoria n. 188;
ER AT
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 04/07/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti
1 Proc. n. 905/2023 R.G.
concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il Controparte_4
al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “A)
[...] accertato che a seguito dell'infortunio del 27/10/2021 Parte_1 ha subito danni fisici al ginocchio ed al malleolo della caviglia dx, dichiarare responsabile delle lesioni subite il , in Controparte_1 quanto proprietario e custode del marciapiede adiacente la strada sita via
Santa Maria del Carmine, altezza n. civico 31, ed in conseguenza condannarlo al risarcimento di tutti i danni, fisici e morali subiti dall'attrice, ed al rimborso delle spese sostenute, per il complessivo importo di € 14.400,00 così ripartiti: € 1.530,00 per ITT, € 1.145,00 per
ITP al 75%, € 765,00 per ITP al 50%,€ 7.000, 00 per danno biologico, €
3.455,00 per danno morale, € 505,00 per spese , o in quel diverso importo maggiore o minore che sarà quantificato anche a seguito di CTU di cui sin
d'ora si fa richiesta, oltre interessi e rivalutazione dal fatto e sino all'effettivo pagamento. Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
1.1. L'attrice, in particolare, esponeva che, in data 27/10/2021, verso le ore
21,00 circa, mentre percorreva a piedi via Santa Maria del Carmine di
[...]
all'altezza del civico n. 31, perdeva l'equilibrio e cadeva CP_4 rovinosamente in terra “a causa dello stato fatiscente e dissestato della pavimentazione e del buio”, poiché “Il marciapiede di detta via in quel punto ed in quella occasione si presentava in uno stato di totale incuria ed abbandono, con buche, dissesti, scostamento/mancanza di pavimentazione” ed era divenuto pericoloso “a causa della mancanza di ordinaria e adeguata manutenzione”.
2. Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 20/10/2023, il convenuto, il quale, previa richiesta di spostamento della prima CP_1 udienza per la chiamata in causa della compagnia assicurativa, contestava la domanda attorea affermando la responsabilità dello stesso danneggiato,
2 Proc. n. 905/2023 R.G.
attesa la visibilità del pericolo e, correlatamente, la sua evitabilità con l'ordinaria diligenza, perciò concludendo per il rigetto della domanda.
3. Ampliato il contraddittorio nei confronti della compagnia assicurativa quest'ultima – costituitasi in giudizio con Controparte_3 comparsa depositata in data 19/01/2024 – faceva proprie le difese del attribuendo alla danneggiata la responsabilità esclusiva CP_1 dell'evento e, pertanto, concludendo per il rigetto della domanda.
4. Consolidato il thema decidendum ac probandum con il deposito delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., veniva formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., all'esito della cui mancata accettazione la causa, ritenuta matura per la decisione in forza della documentazione depositata dalle parti, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04/07/2025, all'esito della quale veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., applicabile ratione temporis.
5. Posta la premessa che precede, venendo al merito della domanda attorea, è anzitutto opportuna una breve ricognizione della disciplina rinveniente dall'art. 2051 c.c., la cui corretta applicazione, in uno con quanto previsto dall'art. 1227 c.c., è quaestio iuris decisiva per il caso di specie.
5.1. Orbene, è d'uopo rammentare che la più recente e prevalente giurisprudenza della Suprema Corte, in merito alla responsabilità della P.A. per i danni subiti dall'utente conseguenti all'utilizzo di beni demaniali e, segnatamente, per quelli conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione di strade pubbliche e relative pertinenze, è pervenuta alle seguenti, condivisibili, conclusioni:
1) la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della
P.A., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, ragion per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito (Cass. n. 30775/2017), fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo
3 Proc. n. 905/2023 R.G.
causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. n. 15383/2006);
2) tale fattore esterno può essere di due tipi, potendo interferire nella situazione in atto al punto da produrre di per sé l'evento (c.d. fortuito autonomo), oppure ricorrere nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (Cass. n. 2563/2007);
3) la responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 c.c. è quindi invocabile anche nei confronti della P.A., per i danni arrecati dai beni dei quali essa ha la concreta disponibilità, anche se di rilevanti dimensioni. La responsabilità resta esclusa ove la P.A. dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (ad es., una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. n. 7805/2017);
4) la responsabilità per danni da cosa in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non risulti in concreto possibile - all'esito di un accertamento da svolgersi da parte del giudice di merito in relazione alle peculiarità del caso - esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta delle stesso da parte di terzi, sotto tale profilo, assumono soltanto la funzione di circostanze sintomatiche dell'impossibilità della custodia. Alla stregua di tale principio, con particolare riguardo al demanio stradale, la ricorrenza della custodia dev'essere esaminata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi
4 Proc. n. 905/2023 R.G.
di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti. Ne deriva che, alla stregua di tale criterio, mentre in relazione alle autostrade (di cui all'art. 2 d.lgs. n. 285/92), attesa la loro natura destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, si deve concludere per la configurabilità in sé del rapporto custodiale, in relazione alle strade riconducibili al demanio comunale e provinciale non è possibile una simile, generalizzata, conclusione, in quanto l'applicazione dei detti criteri non la consente, ma comporta valutazioni ulteriormente specifiche. In quest'ottica, per le strade comunali e provinciali - salvo il vaglio in concreto del giudice di merito - circostanza eventualmente sintomatica della possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso Infatti, la localizzazione CP_1 della strada all'interno di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte degli Enti territoriali, denota la possibilità di un effettivo controllo e vigilanza della zona, per cui sarebbe arduo ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale (Cass. n.
15383/06; Cass. n. 8692 del 09/04/2009; Cass. n. 12821 del 19/06/2015);
5) qualora non sia applicabile la disciplina dell'art. 2051 c.c., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c., che, però, diversamente da quanto sostenuto dalla giurisprudenza meno recente, non prevede alcuna limitazione della responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi, di creazione pretoria, di esistenza di una “insidia” o di un
“trabocchetto”. In tal caso, quindi, graverà sul danneggiato l'onere della prova (non del doppio requisito della “non visibilità” e “non prevedibilità” dell'insidia, bensì) dell'anomalia del bene demaniale (come, ad es., della strada), che va considerata fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., sulla quale ricade conseguentemente l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria
5 Proc. n. 905/2023 R.G.
responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia (Cass. n.
12821/2015, n. 15383/2006);
6) tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della P.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.,
l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato
(sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, della P.A.) in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso (Cass. n. 999/14, n.
9546/10).
5.2. Su quest'ultimo punto, ancor più nello specifico, si è di recente ribadito che la condotta del danneggiato potrà integrare:
I) il caso fortuito – e, come tale, elidere in radice la sussistenza del nesso eziologico – laddove essa si presenti connotata da colpa, la quale, per assurgere a requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, è da intendersi “come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, atteso che il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”
(cfr. Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228), non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Cass. Sez. 3 Sentenza n. 2376 del 24/01/2024);
II) un fatto causalmente rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c., il cui primo comma trova fondamento nel principio di causalità materiale, che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla
6 Proc. n. 905/2023 R.G.
condotta del danneggiato. Anche in tal caso, unico requisito legalmente rilevante sarà quello della colpa del danneggiato (a prescindere da ogni riferimento all'imprevedibilità o eccezionalità della relativa condotta), la cui portata potrà assumere un rilievo causale meramente concorrente
(cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa, e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa (in tal senso la recente Cass. n. 14228 del 23/05/2023, secondo cui “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale
(concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile”).
5.3. Per quanto concerne gli oneri probatori, si ritiene che l'attore sia tenuto a dimostrare sia il verificarsi dell'evento dannoso sia il nesso di causalità tra il danno lamentato e il bene custodito, senza la necessità di provare anche la pericolosità della cosa, presupposto indispensabile per la diversa ipotesi di danno rientrante nell'ambito dell'art. 2043 c.c. (in tal senso Cass.
12027/2017; Cass. 20427/2008; Cass. 30775/2017; Cass. 25214/2014).
Con la precisazione che la prova del danno, quando si pretende cagionato da particolari caratteristiche della cosa, deve ricomprendere anche tali caratteristiche, quali ad esempio la presenza di materiali scivolosi, sconnessioni o buche, costituendo esse elementi che configurano il fatto costitutivo della domanda (arg. ex. Cass. n. 25243/2006), sicché, qualora il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, essendo essa statica e inerte, ma richieda il contributo causale dell'agire umano, occorre dimostrare, per fornire la prova del nesso causale, che lo stato dei luoghi presentava delle caratteristiche tali da rendere molto probabile se non inevitabile il danno (Cass. n. 6306/2013; Cass. n. 2660/2013; Cass. n.
15489/11; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11526 del 11/05/2017).
6. Così brevemente delineate le coordinate ermeneutiche di rilievo, venendo al caso di specie, è anzitutto il caso di rilevare come non vi sia, tra le parti, alcuna contestazione in merito alla sussistenza – in capo al CP_1
7 Proc. n. 905/2023 R.G.
convenuto – dell'effettivo rapporto di custodia in relazione al tratto stradale su cui si è verificato l'evento, né sono stati eccepiti elementi fattuali tali da far ritenere (nell'accezione di cui si è detto supra) concretamente non attuabile la custodia;
tanto depone per l'applicabilità, de plano, del disposto di cui all'art. 2051 c.c.
7. Quanto alle modalità del fatto, risulta parimenti incontestato che l'attrice sia inciampata “rientrando da lavoro, mentre camminava sul marciapiede in Via Santa Maria del Carmine, altezza n. civico 31, a causa dello stato fatiscente della pavimentazione”, e che quest'ultima, in particolare, “ […] si presentava in uno stato di totale incuria ed abbandono, con buche, dissesti, scostamento/mancanza di pavimentazione, insidie improvvise, che con il tempo e gli anni, a causa della mancanza di adeguata manutenzione, ne ha reso pericoloso l'utilizzo […] ”.
7.1. Orbene, acclarato il verificarsi dell'evento dannoso e la sussistenza del nesso di causalità tra la res custodita (le sconnessioni del marciapiede) e la conseguente caduta accidentale, il convenuto custode (e con esso la compagnia assicurativa) ha eccepito la ricorrenza del caso fortuito nella condotta, incauta, della vittima.
A tal proposito, le produzioni documentali (anche fotografiche) e le deduzioni della stessa attrice inducono a ritenere accertato che le criticità del marciapiede in questione interessavano un'ampia area, connotando una situazione di pericolo di ampia percepibilità.
Inoltre, la prossimità del tratto stradale in questione (percorso dall'attrice
“rientrando da lavoro”) all'abitazione dell'istante rende verosimile la conoscenza, da parte dell'attrice, della strada e delle sue condizioni.
A ciò aggiungasi che non è stata profilata l'assenza di illuminazione, la cui presenza, piuttosto, può ritenersi dimostrata dalla documentazione fotografica allegata dal che ritrae il tratto stradale perfettamente CP_1 illuminato in ore notturne.
Ebbene, la valutazione sintetica e combinata di tutte le anzidette circostanze restituisce un quadro in cui l'insidia stradale risultava percepibile e, pertanto, evitabile attraverso l'impiego, da parte del danneggiato, dell'ordinaria diligenza, il ché fa ritenere che il
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comportamento del pedone ha interrotto il nesso di derivazione causale fra le condizioni del manto stradale ed il fatto dannoso.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che il principio generale a fondamento della responsabilità oggettiva che l'articolo 2051 c.c. prevede a carico del custode di una strada, in base al quale l'utente deve poter fare affidamento sulla apparente transitabilità della stessa, deve essere necessariamente coordinato con il principio di autoresponsabilità, secondo il quale l'utente è gravato di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario e diretto del bene demaniale e da un dovere di ragionevole cautela in attuazione del principio di solidarietà previsto dall'articolo 2 della Costituzione, sicché quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che tale comportamento interrompa il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso (Corte di cassazione n. 34886 del 2021 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018 e Corte di cassazione n.
2430 del 2004).
Pertanto, nel caso in cui la situazione potenzialmente pericolosa creata dallo stato della res in custodia sia visibile o prevedibile (come nel caso di specie), si accentua a carico dell'utente il dovere generale di cautela nell'utilizzo del bene demaniale e il comportamento incauto dallo stesso tenuto in violazione del suddetto dovere si inserisce nella serie causale che conduce al verificarsi del fatto dannoso in modo tale da concorrere a determinarlo o, a seconda delle circostanze del caso concreto, da porsi come causa esclusiva di esso, interrompendo il nesso di causalità fra la res
e l'evento dannoso (si veda anche la recente Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
12663 del 09/05/2024, secondo la quale la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più
9 Proc. n. 905/2023 R.G.
il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode).
7.2. Non smentiscono tali conclusioni le linee difensive attoree, volte a ritenere necessario – affinché si concreti il caso fortuito per il fatto del danneggiato – il carattere abnorme e assolutamente imprevedibile di esso: come già rilevato supra, infatti, il requisito legale “della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (v. recente Cass. n. 14228 del 23/05/2023).
A conferma di tale assunto è utile il richiamo alla più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22242 del
01/08/2025), che ha efficacemente riassunto gli elementi da valutare al fine di vagliare la responsabilità ex art. 2051 c.c.: “ […] il custode può andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. solo alle seguenti condizioni (per tutte, si veda la recente Cass. n. 8346/2024, anche per richiami;
ma da ultimo v. anche Cass. n. 1404/2025): a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del “caso fortuito”; b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;
c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
d) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: d') valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
d'') valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”; d''') escludere del tutto la responsabilità del
10 Proc. n. 905/2023 R.G.
custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza
“irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”; d'''') considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile.”
Ebbene, proprio in applicazione del principio ermeneutico appena citato, le circostanze di fatto consentono di valutare che il danneggiato avrebbe potuto, in maniera totale, prevedere il danno (attesa l'ampiezza della sconnessione stradale, tale da renderla pienamente visibile, la sussistenza di illuminazione pubblica e la conoscenza dei luoghi da parte dell'attrice) ed evitarlo impiegando il “generale dovere di ragionevole cautela”.
8. In definitiva, alla luce di tutto quanto sin qui rilevato, deve ritenersi eliso il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (imputabile, piuttosto, alla condotta colposa del danneggiato) e, di conseguenza, deve rigettarsi la domanda attorea.
9. Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse, in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico della parte attrice nella misura liquidata in dispositivo, in base ai valori minimi (in ragione dell'attività defensionale concretamente svolta e dell'assenza di profili di particolare complessità della controversia) del D.M. n. 55/2014, parametrati al disputatum (scaglione da € 5.201 a € 26.000).
Tanto anche con riguardo alla posizione del terzo chiamato, in applicazione del principio per cui, una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia (Cass. n. 6757 del 2001; Cass. n. 6514 del 2004; Cass. n. 4958 del 2007; Cass. n. 7674 del 2008; Cass. n. 8363 del 2010; Cass. n. 23552 del 2011), anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Cass. n. 2492 del 2016), in uno con la considerazione per cui la chiamata in causa non si è rivelata né manifestamente infondata né palesemente arbitraria (Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 6144 del 07/03/2024), tanto da non aver suscitato alcuna contestazione da parte della terza chiamata.
P.Q.M.
11 Proc. n. 905/2023 R.G.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel procedimento avente n. 905/2023 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3. condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della terza chiamata, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge
Potenza, lì 03/11/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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