Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2002, n. 11123
CASS
Sentenza 26 luglio 2002

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune compete al giudice del merito, ed è sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica e per vizi di motivazione, a nulla rilevando, invece, la eventuale circostanza che in precedenti giudizi la Cassazione abbia dato allo specifico problema della interpretazione della medesima norma contrattuale una soluzione diversa da quella offerta dal giudice del merito, non potendo la Corte stabilire la corretta interpretazione della norma contrattuale, bensì solo verificare la correttezza (sotto il profilo dell'applicazione dei canoni legali di ermeneutica e della motivazione) del procedimento interpretativo seguito dal giudice di merito, bensì la interpretazione che di essa abbia dato quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, con riferimento al all'art. 23, comma quarto, del contratto collettivo nazionale 1990-1992 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato SpA, non estendendo la propria indagine alla comune intenzione delle parti, aveva interpretato la citata norma contrattuale nel senso che essa attribuiva il diritto al superiore livello stipendiale ai dipendenti che avessero maturato complessivamente l'anzianità richiesta in ciascuna, indifferentemente, delle categorie menzionate dall'articolo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2002, n. 11123
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11123
    Data del deposito : 26 luglio 2002

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