Sentenza 26 luglio 2002
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune compete al giudice del merito, ed è sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica e per vizi di motivazione, a nulla rilevando, invece, la eventuale circostanza che in precedenti giudizi la Cassazione abbia dato allo specifico problema della interpretazione della medesima norma contrattuale una soluzione diversa da quella offerta dal giudice del merito, non potendo la Corte stabilire la corretta interpretazione della norma contrattuale, bensì solo verificare la correttezza (sotto il profilo dell'applicazione dei canoni legali di ermeneutica e della motivazione) del procedimento interpretativo seguito dal giudice di merito, bensì la interpretazione che di essa abbia dato quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, con riferimento al all'art. 23, comma quarto, del contratto collettivo nazionale 1990-1992 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato SpA, non estendendo la propria indagine alla comune intenzione delle parti, aveva interpretato la citata norma contrattuale nel senso che essa attribuiva il diritto al superiore livello stipendiale ai dipendenti che avessero maturato complessivamente l'anzianità richiesta in ciascuna, indifferentemente, delle categorie menzionate dall'articolo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2002, n. 11123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11123 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. Consigliere -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FERROVIE DELLO STATO - Società di Trasporti e Servizi per Azioni - in persona del procuratore Giancarlo Alvino, elettivamente domiciliata in Roma, Via Plinio, n. 21, presso l'avv. Luigi Fiorillo che la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LI PP, legalmente domiciliato presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Di Stefano con procura speciale apposta a margine del controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Caltagirone 402 in data 16 novembre 1999 (R.G. 17/1999);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.4.2002 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Manlio Abati per delega dell'avv. Fiorillo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PP Napoletano che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Caltagirone, decidendo sull'appello delle Ferrovie dello Stato nei confronti di PP UL, avverso la sentenza del Pretore della stessa sede, ha rigettata l'impugnazione, confermando la statuizione di accertamento del diritto del dipendente all'inquadramento nel 6^ livello stipendiale a decorrere dal decennio anteriore alla proposizione della domanda e nel 7^ livello dal 1^ gennaio 1992, con la condanna dell'azienda al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
Il Tribunale ha motivato la decisione interpretando il quarto comma dell'art. 23 del C.C.N.L. 1990/1992 nel senso che attribuiva il diritto al superiore livello stipendiale ai dipendenti che avessero maturato complessivamente l'anzianità richiesta in ciascuna, indifferentemente, delle categorie menzionate dall'articolo; più specificamente, non ha condiviso la tesi dell'appellante, secondo la quale non sarebbe stato possibile cumulare l'anzianità maturata nelle categorie, secondo il sistema di classificazione del precedente c.c.n.l., diverse dalla 3^/4^ (operatore specializzato) e dalla 5^/6^ (tecnico specializzato), perché non trovava fondamento nella interpretazione letterale, avuto, soprattutto, riguardo all'uso dell'avverbio "complessivamente", estraneo, tra l'altro, ai primi tre commi dell'articolo concernenti l'inquadramento nei nuovi livelli. La cassazione della sentenza è domandata dalla SpA Ferrovie dello Stato per un motivo unico. Resiste con controricorso PP UL. Sono state depositate da entrambe le parti memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione degli art. 1362 e 1363 ss. c.c. sui criteri di ermeneutica contrattuale.
Si assume che il Tribunale non ha considerato che, nell'ambito della disciplina del diritto al conseguimento del livello stipendiale superiore, l'art. 23 del contratto si riferiva, con i primi tre commi ai livelli, e, quindi, soltanto alla progressione in carriera per l'anzianità maturata a partire dall'entrata in vigore dello stesso contratto (che aveva introdotto i livelli in luogo delle categorie), mentre il comma 4 dettava una norma transitoria e di chiusura, preordinata a salvaguardare le anzianità maturate sotto il regime del precedente contratto. Perciò non potevano desumersi elementi utili per interpretare il comma 4 dalla formulazione dei primi tre commi dell'articolo.
La lettera del comma 4 presentava indubbiamente ambiguità, stante il riferimento all'anzianità maturata "nell'ex 3^ e 4^ categoria (che poteva far pensare alla considerazione di due categorie diverse: la 3^ di operatore qualificato e la 3^/4^ di operatore specializzato), ma l'intento delle parti era poi manifestato dal riferimento all'anzianità complessivamente maturata nella ex 5^/6^ categoria, di tecnico specializzato.
La lettura degli altri commi dello stesso articolo, del resto, era idonea a dimostrare come le anzianità pregresse, solo se valutate nel senso della tesi aziendale, corrispondessero a quelle richieste per la progressione in carriera secondo il nuovo sistema, rivelando l'intento delle parti di operare l'equiparazione tra le anzianità maturate nel precedente regime e quelle acquisite nel nuovo. Ed inoltre, dalla lettura delle clausole del c.c.n.l. 1987/1989, sarebbe risultato che per il passaggio dalla 5^ categoria (tecnico semplice) alla 5^/6^ (tecnico specializzato) era richiesto un accertamento professionale mediante prove selettive, sicché coerentemente, il comma 4 dell'art. 23 del nuovo contratto faceva salva esclusivamente l'anzianità maturata nell'ex 3^/4^ e 5^/6^ categoria.
Si conclude, infine, con l'affermazione delle conseguenze illogiche cui avrebbe condotto l'interpretazione del Tribunale, giacché, ad esempio, ove si facesse salva l'anzianità di dieci anni maturata nell'ex 5^ categoria, spetterebbe al dipendente l'inquadramento al 7^ livello, senza neppure passare per il 6^, con una professionalità inferiore a quella richiesta per l'appartenenza all'area 4^ dal contratto.
La Corte giudica il ricorso fondato.
Oggetto dell'interpretazione contestata è l'art. 23, comma quarto, del contratto collettivo 1990-1992 dei ferrovieri, il quale, nel testo riportato nella sentenza impugnata e nel ricorso, recita: "A decorrere dal 1^ gennaio 1992 il personale in servizio a tale data conseguirà il 5^ livello stipendiale al compimento dell'anzianità di 9 anni complessivamente maturata nell'ex 3^ e 4^ categoria e il 7^ livello al compimento dell'anzianità di 8 anni complessivamente maturata nella ex 5^/6,^ categoria".
Il Tribunale ha inteso l'anzianità da prendere a base per l'applicazione della norma come quella maturata in tutte le categorie menzionate (3^, 4^, 5^ e 6^), ammettendo la possibilità di sommare le anzianità maturate in ciascuna di esse.
A tale risultato interpretativo è pervenuto valorizzando la lettera della disposizione e, soprattutto, l'uso dell'avverbio "complessivamente", nonché il fatto che tale espressione fosse estranea alle disposizioni dei primi tre commi.
Indubbiamente, ove il senso letterale del contratto riveli con chiarezza ed univocità, attraverso le espressioni usate, la comune volontà dei contraenti e non sussista ragione di divergenza tra la lettera e lo spirito del contratto medesimo, un'ulteriore interpretazione è inammissibile in quanto condurrebbe il giudice a sostituire la propria soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti (cfr., tra le numerose affermazioni della giurisprudenza della Corte in tal senso, Cass. 20 maggio 1997, n. 4480; 27 giugno 1997, n. 5734; 13 maggio 1998, n. 4811). Ma, a parte il fatto che lo stesso Tribunale riconosce il carattere "pratico-razionale" dell'interpretazione proposta dalle Ferrovie, è stata omessa proprio, in violazione dell'art. 1362, la valutazione del senso letterale delle parole, che pure il giudice del merito dichiara di privilegiare. Infatti da una parte, manca un'adeguata indagine relativa alla portata e al contenuto dei primi tre commi dell'art. 23, necessaria per stabilire se fosse significativo, in relazione alla materia di riferimento, il non uso dell'avverbio "complessivamente"; dall'altra, non è stato considerato il testo del comma 4 dello stesso articolo nella parte in cui, mentre prevede, per il conseguimento del 5^ livello stipendiale, il compimento di un'anzianità di nove anni "complessivamente maturata nell'ex 3^ e 4^ categoria", richiede poi, per il conseguimento del 7^ livello stipendiale, il compimento di un'anzianità di otto anni "complessivamente maturata nella ex 5^/6^ categoria". Invero, intesa l'espressione "ex 3 e 4 categoria" nel significato, conforme alla lettera, di equiparazione dei servizi prestati nell'una e nell'altra (operatore specializzato, precedentemente inquadrato nella 3^/4^ categoria, e operatore qualificato, precedentemente inquadrato nella 3^ categoria), sarebbe stato poi necessario spiegare adeguatamente la diversa formulazione del riferimento all'"ex 5/6 categoria", che, sempre dal punto strettamente letterale, appare riferirsi all'unica, particolare, categoria prevista nel precedente contratto per il "tecnico specializzato".
Il Tribunale avrebbe, dunque, dovuto approfondire le ragioni della diversità, onde stabilire se le parti avessero voluto disciplinare in modo diverso le due ipotesi, ovvero, al contrario, se dovesse accordarsi prevalenza alla prima o alla seconda formulazione. Il rilievo è sufficiente per dimostrare che ad un corretto risultato interpretativo poteva pervenirsi solo all'esito dell'indagine sulla comune intenzione delle parti, non limitata al senso letterale delle parole.
A questo fine, come denuncia la ricorrente, il giudice del merito avrebbe dovuto estendere l'indagine ad altri elementi utili: a) verificando se le anzianità complessive, richieste dalla norma transitoria di cui al comma 4 per il passaggio, rispettivamente, al quinto ed al settimo livello, fossero identiche alla somma di quelle di permanenza nei due livelli inferiori previste per tale passaggio, nella vigenza del nuovo inquadramento;
b) approfondendo il sistema di inquadramento nel contratto collettivo precedente, accertamento indispensabile per stabilire a quale servizio avesse inteso riferirsi la norma transitoria.
Vi è ancora da considerare l'argomentazione della ricorrente, secondo cui l'interpretazione della sentenza impugnata condurrebbe al risultato assurdo che un operatore qualificato potrebbe direttamente transitare al quinto livello, ed un tecnico al settimo, senza esser mai transitati per i livelli intermedi, con una valorizzazione della professionalità più favorevole nel regime transitorio rispetto a quello definitivo.
Tale argomentazione resta sostanzialmente assorbita nell'affermata necessità di indagare quale stata la comune intenzione delle parti, in presenza di un testo negoziale dal senso letterale non univoco, avuto riguardo, perciò, al sistema di inquadramento del precedente contratto, alle differenze introdotte dal c.c.n.l. 1990/1992, alla portata della previsione del comma 4 dell'art. 23 in relazione alla salvezza delle anzianità maturate in precedenza, alla complessiva coerenza, quindi, della disciplina della progressione in carriera, e ciò in ossequio al disposto dell'art. 1363 c.c., disposto che la sentenza impugnata non ha osservato.
Si osserva, infine, che, in analoghe controversie sottoposte al vaglio del giudizio di legittimità, alcune decisioni della Corte sono state di rigetto dei ricorsi proposti dall'azienda contro sentenze che avevano condiviso l'interpretazione contrattuale propugnata dai lavoratori (tra cui, Cass. 28 settembre 1998, n. 9683;
19 marzo 1999, n. 2571; 9 gennaio 2001, n. 223; 19 gennaio 2001, n. 742); altre hanno rigettato i ricorsi dei lavoratori contro sentenze di segno contrario (Cass. 8 maggio 2001, n. 6415; 19 maggio 2001, n. 6859; 3 dicembre 2001, n. 15274). Il dato riferito è soltanto un inconveniente pratico, del tutto fisiologico in un sistema che investe la Corte di cassazione non del compito di stabilire quale sia la corretta interpretazione di una norma contrattuale, ma di quello, radicalmente diverso, della verifica della correttezza del procedimento mediante il quale il giudice del merito ha proceduto all'interpretazione stessa, sotto il profilo del rispetto dei canoni di cui agli art. 1362 ss. c.c. e dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione. Non è ipotizzabile, quindi, alcun contrasto in seno alla giurisprudenza della Corte (cfr. specificamente sul tema, Cass. 15271/2001, cit.).
Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio perché in un nuovo giudizio si proceda ad interpretare la disposizione controversa nel rispetto degli art. 1362 e 1363 c.c. Il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del processo di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del processo di cassazione, alla Corte di appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2002