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Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 03/06/2024, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
******************************
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
N. R.G. 623/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Antonio Marozzo Presidente Relatore
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento promosso dai coniugi:
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/10/1983 e residente in [...];
(C.F ) nata ad Parte_2 C.F._2
ALESSANDRIA (AL) il 25/07/1985 e residente in [...];
Rappresentati per delega dall'avv. VOLANTE GIANLUCA con l'intervento del
Pubblico Ministero - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria;
Visto il ricorso congiuntamente proposto il 26/03/2024 dai coniugi in epigrafe indicati al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito religioso il
09/05/2010 in Alessandria;
rilevato che i ricorrenti, uditi dal Presidente che si è riservato di riferire al Collegio, hanno confermato la domanda;
vista la documentazione prodotta;
rilevato in particolare:
a) Che i ricorrenti si sposarono con rito religioso in Alessandria il 09/05/2010;
b) che i medesimi addivennero a separazione giudiziale con Sentenza n. 394/2015 R.G.n.
3613/2014 pronunciata dal Tribunale di Alessandria e pubblicata in data 14/04/2015 ritenuto che nella specie non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n.2 lett. b
Legge 1.12.1970 n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato della legge 6.3.1987 n. 74; viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
il Tribunale così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito religioso in
Alessandria il 09/05/2010 tra
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata ad [...] il [...], Parte_2
dà atto, recependole, delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
➢ Affido della figlia minore , nata ad Alessandria il [...], ad [...] i Per_1 genitori con collocazione della stessa presso l'uno o l'altro genitore secondo le seguenti modalità: il fine settimana (dal sabato fino al lunedì mattina quando Per_1
verrà riaccompagnata a scuola) alternativamente con la madre o con il padre e resterà nei giorni di lunedì, martedì e venerdì della settimana successiva con il genitore con il quale non ha trascorso il fine settimana precedente;
la Vigilia, così come il giorno di Natale, ad anni alterni con uno dei genitori in modo che trascorra la Vigilia Per_1 con uno e il giorno di Natale con l'altro; ugualmente ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore trascorrerà i giorni di Capodanno, Pasqua e Pasquetta;
nel periodo estivo la minore potrà restare con ciascuno dei genitori anche per una settimana in via continuativa ed in luogo di villeggiatura: i coniugi si impegnano a concordare il periodo entro il 30 giugno di ogni anno e a comunicare successivamente la destinazione;
nel caso in cui i genitori decidano di trascorrere le ferie in città il regime di permanenza della minore resterà quello ordinario;
sono salvi comunque diversi accordi tra i coniugi nel rispetto delle esigenze della minore;
➢ Pone a carico di ciascun coniuge il 50% delle spese periodiche (vestiario, buoni mensa) nonché il 50% delle spese straordinarie relative alla minore intese per tali, a titolo esemplificativo, quelle mediche non coperte in tutto o in parte dal Org_1
Sanitario Nazionale, le visite specialistiche, sempre che siano necessarie e/o siano state previamente concordate e in ogni caso documentate;
il rimborso di tutte le spese dovrà avvenire entro 15 gg. dalla comunicazione. - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alessandria di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(anno 2010 parte 2^ Serie A n.6)
Così deciso dal Tribunale di Alessandria li 28.05.2024
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Antonio Marozzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
******************************
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
N. R.G. 623/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Antonio Marozzo Presidente Relatore
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento promosso dai coniugi:
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/10/1983 e residente in [...];
(C.F ) nata ad Parte_2 C.F._2
ALESSANDRIA (AL) il 25/07/1985 e residente in [...];
Rappresentati per delega dall'avv. VOLANTE GIANLUCA con l'intervento del
Pubblico Ministero - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria;
Visto il ricorso congiuntamente proposto il 26/03/2024 dai coniugi in epigrafe indicati al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito religioso il
09/05/2010 in Alessandria;
rilevato che i ricorrenti, uditi dal Presidente che si è riservato di riferire al Collegio, hanno confermato la domanda;
vista la documentazione prodotta;
rilevato in particolare:
a) Che i ricorrenti si sposarono con rito religioso in Alessandria il 09/05/2010;
b) che i medesimi addivennero a separazione giudiziale con Sentenza n. 394/2015 R.G.n.
3613/2014 pronunciata dal Tribunale di Alessandria e pubblicata in data 14/04/2015 ritenuto che nella specie non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n.2 lett. b
Legge 1.12.1970 n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato della legge 6.3.1987 n. 74; viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
il Tribunale così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito religioso in
Alessandria il 09/05/2010 tra
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata ad [...] il [...], Parte_2
dà atto, recependole, delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
➢ Affido della figlia minore , nata ad Alessandria il [...], ad [...] i Per_1 genitori con collocazione della stessa presso l'uno o l'altro genitore secondo le seguenti modalità: il fine settimana (dal sabato fino al lunedì mattina quando Per_1
verrà riaccompagnata a scuola) alternativamente con la madre o con il padre e resterà nei giorni di lunedì, martedì e venerdì della settimana successiva con il genitore con il quale non ha trascorso il fine settimana precedente;
la Vigilia, così come il giorno di Natale, ad anni alterni con uno dei genitori in modo che trascorra la Vigilia Per_1 con uno e il giorno di Natale con l'altro; ugualmente ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore trascorrerà i giorni di Capodanno, Pasqua e Pasquetta;
nel periodo estivo la minore potrà restare con ciascuno dei genitori anche per una settimana in via continuativa ed in luogo di villeggiatura: i coniugi si impegnano a concordare il periodo entro il 30 giugno di ogni anno e a comunicare successivamente la destinazione;
nel caso in cui i genitori decidano di trascorrere le ferie in città il regime di permanenza della minore resterà quello ordinario;
sono salvi comunque diversi accordi tra i coniugi nel rispetto delle esigenze della minore;
➢ Pone a carico di ciascun coniuge il 50% delle spese periodiche (vestiario, buoni mensa) nonché il 50% delle spese straordinarie relative alla minore intese per tali, a titolo esemplificativo, quelle mediche non coperte in tutto o in parte dal Org_1
Sanitario Nazionale, le visite specialistiche, sempre che siano necessarie e/o siano state previamente concordate e in ogni caso documentate;
il rimborso di tutte le spese dovrà avvenire entro 15 gg. dalla comunicazione. - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alessandria di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(anno 2010 parte 2^ Serie A n.6)
Così deciso dal Tribunale di Alessandria li 28.05.2024
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Antonio Marozzo