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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/10/2025, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1933/2018
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Manuela Esposito - nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Maria Arvia;
Parte_1
RICORRENTE OPPONENTE
e
, in persona del p.t., con l'assistenza e difesa Avv. Controparte_1 CP_2
AN MU,
RESISTENTE OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, depositato in data 25.5.2018, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 41/2018 (R.G. N. 973/2018) emesso dal
Tribunale di Castrovillari in data 15.3.2018, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore del della somma di € 19.181,34, oltre interessi e spese, per somme Controparte_1 indebitamente percepite nel corso del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 2010 al 2016
(in particolare, avendo l'opponente, in ragione delle sue funzioni d'ufficio, contratto finanziamenti personali con diversi istituti di credito, salvo poi indicare solo formalmente nella propria busta paga la ritenuta del quinto ed il relativo versamento della rata, accreditando il salario personale sul proprio conto corrente senza, tuttavia, decurtare il valore delle rate scadute), chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, il rigetto della pretesa ultronea, la condanna del per lite temeraria e, dunque, la condanna alle spese di lite. CP_1
L'opponente, nel ricorso, ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria dell'Ente, eccependo l'erroneità dei calcoli effettuati dall'Ufficio Ragioneria comunale e richiamando, a sostegno della propria posizione, le verifiche condotte dalla Guardia di Finanza nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 3887/2016, conclusosi con sentenza n. 86/2023 ex art. 444 c.p.p., che hanno accertato l'appropriazione indebita di € 14.541,11, già parzialmente restituita mediante versamento di € 5.000,00 in data 28.06.2017.
Con lo stesso atto, l'opponente ha formulato domanda riconvenzionale volta al riconoscimento delle differenze retributive maturate per lo svolgimento di mansioni superiori, chiedendo la compensazione tra il credito vantato dal e quello da lui rivendicato. CP_1
Si è costituito in giudizio il contestando integralmente l'opposizione e Controparte_1 chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, sostenendo la correttezza dei conteggi effettuati e l'infondatezza della domanda riconvenzionale.
All'udienza del 10.10.2018, il precedente Giudice assegnatario ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale per mancata richiesta di spostamento del rito ai sensi dell'art. 418
c.p.c.; successivamente, con ordinanza del 25.2.2020, tale pronuncia è stata revocata, ma l'opponente ha rinunciato alla domanda riconvenzionale, mantenendo solo le proposte conciliative ovvero offrendo il pagamento di € 9.541,11, corrispondente al residuo della somma accertata dalla Guardia di Finanza, al netto del versamento dell'importo di € 5.000,00 già corrisposto, con rateizzazione mensile. Proposta non accolta dal CP_1
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti e consulenza tecnica d'ufficio volta a quantificare le somme eventualmente percepite in modo indebito dall'opponente nel periodo
2010–2016.
All'odierna udienza, all'esito dell'esame delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa.
***
L'opposizione è parzialmente fondata ma nei limiti di seguito esposti.
In concreto, il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso per il recupero di somme indebitamente percepite dal dipendente nel periodo 2010–2016, a seguito di irregolarità nella gestione delle trattenute stipendiali relative a finanziamenti personali, sulla scorta di quanto rappresentato nella fase monitoria dall'odierno opposto e della documentazione prodotta.
Ciò posto, occorre precisare che nel presente giudizio oppositivo il sindacato giudiziale non potrebbe essere limitato alla sola verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto ingiuntivo, in quanto, trattandosi di cognizione ordinaria, detto giudizio deve essere esteso alla fondatezza delle domande azionate. In punto di fatto, parte opponente ha dimostrato di aver adempiuto - a titolo restitutorio - al pagamento, seppur parziale, di euro 5.000,00 in data 28.06.2017, per come riconosciuto anche dall'Ente opposto.
Di contro, tuttavia, dalla espletata consulenza tecnica d'ufficio è emerso che le somme indebitamente percepite dall'opponente ammonterebbero a:
- € 19.869,91 nell'ipotesi A, che considera le rate Inpdap fino a gennaio 2016;
- € 22.626,32 nell'ipotesi B, che considera le rate Inpdap fino a dicembre 2016.
Ed invero il CTU ha evidenziato che “Dall'esame della documentazione, procedendo nell'ordine come sopra descritto, partendo dai pagamenti effettuati nel periodo esaminato, viste le buste paga fornite dal comune, la documentazione relativa ai finanziamenti a favore del sig. , la Pt_1 documentazione del fascicolo penale, le somme da recuperare a carico dell'opponente, dai conteggi effettuati, si propongono due ipotesi di risultato che variano in funzione dell'inclusione
o meno di alcune voci. Più precisamente abbiamo i seguenti risultati in ordine prudenziale: ipotesi A) € 19.869,91 (include le rate Inpdap fino a gennaio 2016). e ipotesi B) € 22.626,32 (il calcolo tiene conto di tutte le rate Inpdap fino al 31/12/2016).” Ancora poi, che “Per quando attiene al finanziamento Inpdap, n. 004201400070339 con la rata di € 250,31, come da piano di ammortamento e rimborso con rata che decorre da settembre 2014, non è stato possibile ricostruire dettagliatamente tutte le singole rate versate per conto del dipendente . I Pt_2 mandati di pagamento mensili sono stati fatti cumulativamente, alcune volte per più mensilità, e non per singolo dipendente, né è stato fornito alcun elenco. Tale situazione è stata confermata anche dalla responsabile finanziamenti dell'Inpdap di Cosenza, dott.ssa Le rate Persona_1
Inpdap pagate per conto dell'opponente sig. , sono da ritenere dovute fino al gennaio 2016, Pt_1 per come risulta dalla ricostruzione fatta dalla guardia di finanza, documentazione estrapolata dal fascicolo penale, non è stata prodotta/reperita altra documentazione per il periodo successivo.” e che “Nelle due ipotesi su prospettate, non è stato conteggiato lo stipendio accessorio di gennaio 2013 di € 1.558,02 non essendo documentato, qualora lo si voglia considerare ammontare dovuto, la stessa va sommata alle due ipotesi di risultato ottenuto.”.
In sostanza, il CTU ha elaborato:
- l'ipotesi A), includente le rate Inpdap fino a gennaio 2016 per un ammontare di € 19.869,91, sulla base dei prospetti della Guardia di Finanza e dei dati certi fino a gennaio 2016, escludendo le rate Inpdap da febbraio a dicembre 2016 per mancanza di documentazione certa;
- l'ipotesi B), includente le rate Inpdap fino a dicembre 2016 per un ammontare di € 22.626,32, sulla base di una presunzione di continuità del piano di ammortamento e della mancata prova di versamenti da parte del predisponendo, dunque, una ricostruzione estensiva. CP_1
Pertanto, rispetto alle due ipotesi di calcolo, questo giudice ritiene di dover aderire alla prima (A) delle due ipotesi elaborate dal CTU, ovvero quella includente le rate INPDAP fino a gennaio
2016, in quanto tali rate sono risultate indicate in busta paga ma non trattenute ed in quanto ne è stato verificato il mancato versamento almeno fino a gennaio 2016; dovendosi richiamare, a tal proposito, il principio contabile secondo cui se la somma è indicata come trattenuta ma non versata, è indebitamente percepita.
La CTU, dunque, ha accertato un importo indebitamente percepito pari a € 19.869,91 - sulla base di documentazione contabile e dei mandati di pagamento, tenendo conto delle trattenute stipendiali e dei finanziamenti personali – a cui va detratto il versamento restitutorio in acconto di € 5.000,00 già effettuato dall'opponente.
Le contestazioni dell'opponente alla CTU, pur articolate, non hanno condotto nel corso del giudizio alla sua revoca né alla nomina di un nuovo consulente. La CTU, pertanto, è da ritenersi pienamente utilizzabile ai fini decisori. Senza tacere che, pur avendo la sentenza penale n.
86/2023 accertato un indebito di € 14.541,11, il giudice civile non è vincolato da tale pronuncia e può legittimamente fondare la propria decisione sulla CTU disposta che, come nel caso di specie, ha accertato la debenza da parte dell'opponente di importi di diverso ammontare.
Alla luce di quanto sin qui esposto, si ritiene che occorra affermare la parziale fondatezza della promossa opposizione alla luce delle produzioni della parte opponente e delle risultanze del CTU, da cui inferire il soddisfacimento parziale delle obbligazioni pecuniarie in esame.
Ciò posto, accertato l'esatto ammontare del debito pecuniario in favore della parte opposta pari ad € 19.869,91, occorre, come detto, affermare la sussistenza del pagamento restitutorio già effettuato dall'opponente per un importo pari ad € 5.000,00.
Le spese di lite debbono essere compensate tra le parti atteso il parziale accoglimento del ricorso proposto.
Le spese di CTU, separatamente liquidate, debbono essere poste a carico della parte opponente
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: - in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore del , della somma Controparte_1
di € 14.869,91, già al netto dell'importo di € 5.000,00 corrisposto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- compensa integralmente le spese di lite, tenuto conto della parziale soccombenza di entrambe le parti;
- pone definitivamente a carico della parte opponente le spese di CTU separatamente liquidate.
Castrovillari, 20.10.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del
2021.
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Manuela Esposito - nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Maria Arvia;
Parte_1
RICORRENTE OPPONENTE
e
, in persona del p.t., con l'assistenza e difesa Avv. Controparte_1 CP_2
AN MU,
RESISTENTE OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, depositato in data 25.5.2018, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 41/2018 (R.G. N. 973/2018) emesso dal
Tribunale di Castrovillari in data 15.3.2018, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore del della somma di € 19.181,34, oltre interessi e spese, per somme Controparte_1 indebitamente percepite nel corso del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 2010 al 2016
(in particolare, avendo l'opponente, in ragione delle sue funzioni d'ufficio, contratto finanziamenti personali con diversi istituti di credito, salvo poi indicare solo formalmente nella propria busta paga la ritenuta del quinto ed il relativo versamento della rata, accreditando il salario personale sul proprio conto corrente senza, tuttavia, decurtare il valore delle rate scadute), chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, il rigetto della pretesa ultronea, la condanna del per lite temeraria e, dunque, la condanna alle spese di lite. CP_1
L'opponente, nel ricorso, ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria dell'Ente, eccependo l'erroneità dei calcoli effettuati dall'Ufficio Ragioneria comunale e richiamando, a sostegno della propria posizione, le verifiche condotte dalla Guardia di Finanza nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 3887/2016, conclusosi con sentenza n. 86/2023 ex art. 444 c.p.p., che hanno accertato l'appropriazione indebita di € 14.541,11, già parzialmente restituita mediante versamento di € 5.000,00 in data 28.06.2017.
Con lo stesso atto, l'opponente ha formulato domanda riconvenzionale volta al riconoscimento delle differenze retributive maturate per lo svolgimento di mansioni superiori, chiedendo la compensazione tra il credito vantato dal e quello da lui rivendicato. CP_1
Si è costituito in giudizio il contestando integralmente l'opposizione e Controparte_1 chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, sostenendo la correttezza dei conteggi effettuati e l'infondatezza della domanda riconvenzionale.
All'udienza del 10.10.2018, il precedente Giudice assegnatario ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale per mancata richiesta di spostamento del rito ai sensi dell'art. 418
c.p.c.; successivamente, con ordinanza del 25.2.2020, tale pronuncia è stata revocata, ma l'opponente ha rinunciato alla domanda riconvenzionale, mantenendo solo le proposte conciliative ovvero offrendo il pagamento di € 9.541,11, corrispondente al residuo della somma accertata dalla Guardia di Finanza, al netto del versamento dell'importo di € 5.000,00 già corrisposto, con rateizzazione mensile. Proposta non accolta dal CP_1
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti e consulenza tecnica d'ufficio volta a quantificare le somme eventualmente percepite in modo indebito dall'opponente nel periodo
2010–2016.
All'odierna udienza, all'esito dell'esame delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa.
***
L'opposizione è parzialmente fondata ma nei limiti di seguito esposti.
In concreto, il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso per il recupero di somme indebitamente percepite dal dipendente nel periodo 2010–2016, a seguito di irregolarità nella gestione delle trattenute stipendiali relative a finanziamenti personali, sulla scorta di quanto rappresentato nella fase monitoria dall'odierno opposto e della documentazione prodotta.
Ciò posto, occorre precisare che nel presente giudizio oppositivo il sindacato giudiziale non potrebbe essere limitato alla sola verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto ingiuntivo, in quanto, trattandosi di cognizione ordinaria, detto giudizio deve essere esteso alla fondatezza delle domande azionate. In punto di fatto, parte opponente ha dimostrato di aver adempiuto - a titolo restitutorio - al pagamento, seppur parziale, di euro 5.000,00 in data 28.06.2017, per come riconosciuto anche dall'Ente opposto.
Di contro, tuttavia, dalla espletata consulenza tecnica d'ufficio è emerso che le somme indebitamente percepite dall'opponente ammonterebbero a:
- € 19.869,91 nell'ipotesi A, che considera le rate Inpdap fino a gennaio 2016;
- € 22.626,32 nell'ipotesi B, che considera le rate Inpdap fino a dicembre 2016.
Ed invero il CTU ha evidenziato che “Dall'esame della documentazione, procedendo nell'ordine come sopra descritto, partendo dai pagamenti effettuati nel periodo esaminato, viste le buste paga fornite dal comune, la documentazione relativa ai finanziamenti a favore del sig. , la Pt_1 documentazione del fascicolo penale, le somme da recuperare a carico dell'opponente, dai conteggi effettuati, si propongono due ipotesi di risultato che variano in funzione dell'inclusione
o meno di alcune voci. Più precisamente abbiamo i seguenti risultati in ordine prudenziale: ipotesi A) € 19.869,91 (include le rate Inpdap fino a gennaio 2016). e ipotesi B) € 22.626,32 (il calcolo tiene conto di tutte le rate Inpdap fino al 31/12/2016).” Ancora poi, che “Per quando attiene al finanziamento Inpdap, n. 004201400070339 con la rata di € 250,31, come da piano di ammortamento e rimborso con rata che decorre da settembre 2014, non è stato possibile ricostruire dettagliatamente tutte le singole rate versate per conto del dipendente . I Pt_2 mandati di pagamento mensili sono stati fatti cumulativamente, alcune volte per più mensilità, e non per singolo dipendente, né è stato fornito alcun elenco. Tale situazione è stata confermata anche dalla responsabile finanziamenti dell'Inpdap di Cosenza, dott.ssa Le rate Persona_1
Inpdap pagate per conto dell'opponente sig. , sono da ritenere dovute fino al gennaio 2016, Pt_1 per come risulta dalla ricostruzione fatta dalla guardia di finanza, documentazione estrapolata dal fascicolo penale, non è stata prodotta/reperita altra documentazione per il periodo successivo.” e che “Nelle due ipotesi su prospettate, non è stato conteggiato lo stipendio accessorio di gennaio 2013 di € 1.558,02 non essendo documentato, qualora lo si voglia considerare ammontare dovuto, la stessa va sommata alle due ipotesi di risultato ottenuto.”.
In sostanza, il CTU ha elaborato:
- l'ipotesi A), includente le rate Inpdap fino a gennaio 2016 per un ammontare di € 19.869,91, sulla base dei prospetti della Guardia di Finanza e dei dati certi fino a gennaio 2016, escludendo le rate Inpdap da febbraio a dicembre 2016 per mancanza di documentazione certa;
- l'ipotesi B), includente le rate Inpdap fino a dicembre 2016 per un ammontare di € 22.626,32, sulla base di una presunzione di continuità del piano di ammortamento e della mancata prova di versamenti da parte del predisponendo, dunque, una ricostruzione estensiva. CP_1
Pertanto, rispetto alle due ipotesi di calcolo, questo giudice ritiene di dover aderire alla prima (A) delle due ipotesi elaborate dal CTU, ovvero quella includente le rate INPDAP fino a gennaio
2016, in quanto tali rate sono risultate indicate in busta paga ma non trattenute ed in quanto ne è stato verificato il mancato versamento almeno fino a gennaio 2016; dovendosi richiamare, a tal proposito, il principio contabile secondo cui se la somma è indicata come trattenuta ma non versata, è indebitamente percepita.
La CTU, dunque, ha accertato un importo indebitamente percepito pari a € 19.869,91 - sulla base di documentazione contabile e dei mandati di pagamento, tenendo conto delle trattenute stipendiali e dei finanziamenti personali – a cui va detratto il versamento restitutorio in acconto di € 5.000,00 già effettuato dall'opponente.
Le contestazioni dell'opponente alla CTU, pur articolate, non hanno condotto nel corso del giudizio alla sua revoca né alla nomina di un nuovo consulente. La CTU, pertanto, è da ritenersi pienamente utilizzabile ai fini decisori. Senza tacere che, pur avendo la sentenza penale n.
86/2023 accertato un indebito di € 14.541,11, il giudice civile non è vincolato da tale pronuncia e può legittimamente fondare la propria decisione sulla CTU disposta che, come nel caso di specie, ha accertato la debenza da parte dell'opponente di importi di diverso ammontare.
Alla luce di quanto sin qui esposto, si ritiene che occorra affermare la parziale fondatezza della promossa opposizione alla luce delle produzioni della parte opponente e delle risultanze del CTU, da cui inferire il soddisfacimento parziale delle obbligazioni pecuniarie in esame.
Ciò posto, accertato l'esatto ammontare del debito pecuniario in favore della parte opposta pari ad € 19.869,91, occorre, come detto, affermare la sussistenza del pagamento restitutorio già effettuato dall'opponente per un importo pari ad € 5.000,00.
Le spese di lite debbono essere compensate tra le parti atteso il parziale accoglimento del ricorso proposto.
Le spese di CTU, separatamente liquidate, debbono essere poste a carico della parte opponente
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: - in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore del , della somma Controparte_1
di € 14.869,91, già al netto dell'importo di € 5.000,00 corrisposto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- compensa integralmente le spese di lite, tenuto conto della parziale soccombenza di entrambe le parti;
- pone definitivamente a carico della parte opponente le spese di CTU separatamente liquidate.
Castrovillari, 20.10.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del
2021.