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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 12421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12421 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
NRG. 36138 del 2024;
TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
PROVINCIA SICULA dell'ORDINE dei CHIERICI REGOLARI MINISTRI degli INFERMI ricorrente in opposizione, rappresentato e difeso dall'avv.to L. Citarella
e
Controparte_1
[...] in persona del legale rappresentante resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to F. Ghera
all'udienza del 2 dicembre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.000,00, oltre spese, iva e cpa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente quale Istituto religioso di diritto pontificio, con personalità giuridica e senza fini di lucro, chiede in ripetizione quanto pagato a titolo di contributo ai sensi dell'art. 1, c. 39, l. 243/04, in favore dell'Ente resistente, con riferimento ai medici specialisti esterni che svolgono l'attività medica in favore della struttura accreditata con il SSN Casa di Cura San Camillo che gestisce.
In particolare, richiama il criterio dell'interpretazione letterale della norma su richiamata per escludere di essere destinataria della stessa:
“Le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell un Controparte_2 contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale.”
Secondo questa interpretazione solo le società professionali ossia le associazioni di professionisti ovvero le società di capitali potrebbero essere destinatarie dell'obbligo contributivo in esame;
ma non se ne comprenderebbe la limitazione.
Irrilevante la circostanze del non perseguire scopo di lucro;
viene in rilievo la tutela previdenziale del lavoratore che non può essere compromessa solo perché il soggetto per il quale lavora non perseguirebbe scopo di lucro o non ha la forma societaria: la ratio della norma è quella di realizzare la tutela previdenziale dei medici che erogano in via indiretta prestazioni al servizio sanitario, e l'elemento di differenza tra le due situazioni (la forma giuridica degli enti con cui i medici intrattengono rapporti di collaborazione e per il tramite dei quali forniscono le loro prestazioni al SSN), è irrilevante, pena una disparità di trattamento incostituzionale.
D'altronde la parte ricorrente svolge attività medica non religiosa e deve essere soggetta alle norme che regolano l'attività medesima. Lo dice la norma quadro, l'art. 7, comma 3, dell'Accordo del 1984:“Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime”. L'art. 16, L. 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi): “Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro”.
Peraltro, la Cassazione ha affermato che l'attività svolta dagli enti ecclesiastici può essere qualificata come “non commerciale” (con conseguente esenzione di tali enti dalla medesime regole applicabili alle imprese che operano nel medesimo settore), solo quando essi rendano prestazioni “gratuite” o “remunerate in maniera meramente simbolica” (Cass. 12 aprile 2019, n. 10288) E con riferimento all'imposta sui fabbricati degli enti ecclesiastici adibiti ad attività sanitarie, la giurisprudenza di legittimità ha escluso l'esenzione, in base rilievo che la remunerazione ottenuta dal SSN, correlata all'accreditamento, impone di qualificare la loro attività come “commerciale” (cfr. Cass. sez. trib. - 07/11/2022, n. 32765).
D'altronde la ratio della norma in esame è proprio quella di assoggettare a contribuzione ogni forma di remunerazione delle prestazioni specialistiche da parte del SSN, e in modo particolare tutte quelle forme di remunerazione che – dopo la riforma del d. lgs. n. 502/1992 – sfuggivano ai preesistenti obblighi di contribuzione verso la Gestione specialisti esterni.
Invero, il d. lgs. n. 502/1992 ha riformato profondamente il sistema sanitario, introducendo il regime dell'accreditamento che, diversamente dal precedente convenzionamento (consentito solo ai professionisti singoli o alle loro associazioni professionali o società di persone), è stato consentito anche agli enti collettivi di qualsiasi specie. Si è aperta, però, nel medesimo tempo una falla nel sistema previdenziale dell'ente dei medici, e segnatamente nella gestione dedicata agli specialisti esterni. Ed infatti, se prima della suddetta riforma, la remunerazione di ogni prestazione specialistica era assoggettata a contribuzione (a carico delle aziende del SSN, che trimestralmente versavano i contributi per ogni professionista, in rapporto alle remunerazioni dallo stesso ottenute per le prestazioni rese), successivamente, non è stato più così, in quanto la remunerazione delle prestazioni specialistiche rese dagli enti accreditati, benché parimenti a carico del SSN, risultava sottratta a qualsiasi forma di contribuzione. Per ovviare a questa situazione, è intervenuto il legislatore, introducendo il cd. “contributo del 2%” (art. 1, comma 39, l. n. 243/2004). Si tratta di un contributo versato annualmente, nella misura del 2% del fatturato (abbattuto di certe percentuali) ottenuto dagli enti accreditati grazie alla remunerazione delle prestazioni specialistiche. Ogni soggetto tenuto al versamento, deve indicare anche i nominativi dei medici che hanno concorso a generare quel fatturato, precisando la
“quota di spettanza individuale” di ciascuno di essi. Così, in pratica, ogni specialista esterno riceve ogni anno (sulla sua posizione, accesa presso la gestione specialisti esterni) un contributo pari al 2% del fatturato ottenuto dall'ente con cui collabora, grazie alla remunerazione che questo riceve dal SSN - sulla base di un tariffario nazionale, identico per tutti gli enti accreditati - per le prestazioni specialistiche rese dallo stesso medico.
Quindi, la ratio della normativa in esame ed una interpretazione costituzionalmente orientata impongono di leggere società professionali mediche in qualunque forma costituite come persone giuridiche/imprese collettive accreditate che si avvalgono della collaborazione di medici specialisti.
In tal senso anche l'interpretazione della Corte di Cassazione: “dal punto di vista previdenziale, il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15-nonies (introdotto dal D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 13) ha lasciato immutato l'obbligo contributivo e le modalità di versamento della contribuzione nel fondo speciale da parte dei singoli professionisti in regime di convenzionamento, mentre con riguardo alle prestazioni specialistiche eseguite nell'ambito di un rapporto di convenzionamento con strutture sanitarie gestite da persone giuridiche private, da imprese societarie o da medici in forma associata è intervenuta la L. 23 agosto, n. 243 che così ha disposto all'art. 1, comma 39 […]” (Cass. Sez. Lav. sent. n. 2669/2021, punto 15) della motivazione in diritto).
Per tutto quanto detto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente, secondo la regola generale della soccombenza. Tali le ragioni della pronuncia in epigrafe.
Roma, 2 dicembre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
PROVINCIA SICULA dell'ORDINE dei CHIERICI REGOLARI MINISTRI degli INFERMI ricorrente in opposizione, rappresentato e difeso dall'avv.to L. Citarella
e
Controparte_1
[...] in persona del legale rappresentante resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to F. Ghera
all'udienza del 2 dicembre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.000,00, oltre spese, iva e cpa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente quale Istituto religioso di diritto pontificio, con personalità giuridica e senza fini di lucro, chiede in ripetizione quanto pagato a titolo di contributo ai sensi dell'art. 1, c. 39, l. 243/04, in favore dell'Ente resistente, con riferimento ai medici specialisti esterni che svolgono l'attività medica in favore della struttura accreditata con il SSN Casa di Cura San Camillo che gestisce.
In particolare, richiama il criterio dell'interpretazione letterale della norma su richiamata per escludere di essere destinataria della stessa:
“Le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell un Controparte_2 contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale.”
Secondo questa interpretazione solo le società professionali ossia le associazioni di professionisti ovvero le società di capitali potrebbero essere destinatarie dell'obbligo contributivo in esame;
ma non se ne comprenderebbe la limitazione.
Irrilevante la circostanze del non perseguire scopo di lucro;
viene in rilievo la tutela previdenziale del lavoratore che non può essere compromessa solo perché il soggetto per il quale lavora non perseguirebbe scopo di lucro o non ha la forma societaria: la ratio della norma è quella di realizzare la tutela previdenziale dei medici che erogano in via indiretta prestazioni al servizio sanitario, e l'elemento di differenza tra le due situazioni (la forma giuridica degli enti con cui i medici intrattengono rapporti di collaborazione e per il tramite dei quali forniscono le loro prestazioni al SSN), è irrilevante, pena una disparità di trattamento incostituzionale.
D'altronde la parte ricorrente svolge attività medica non religiosa e deve essere soggetta alle norme che regolano l'attività medesima. Lo dice la norma quadro, l'art. 7, comma 3, dell'Accordo del 1984:“Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime”. L'art. 16, L. 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi): “Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro”.
Peraltro, la Cassazione ha affermato che l'attività svolta dagli enti ecclesiastici può essere qualificata come “non commerciale” (con conseguente esenzione di tali enti dalla medesime regole applicabili alle imprese che operano nel medesimo settore), solo quando essi rendano prestazioni “gratuite” o “remunerate in maniera meramente simbolica” (Cass. 12 aprile 2019, n. 10288) E con riferimento all'imposta sui fabbricati degli enti ecclesiastici adibiti ad attività sanitarie, la giurisprudenza di legittimità ha escluso l'esenzione, in base rilievo che la remunerazione ottenuta dal SSN, correlata all'accreditamento, impone di qualificare la loro attività come “commerciale” (cfr. Cass. sez. trib. - 07/11/2022, n. 32765).
D'altronde la ratio della norma in esame è proprio quella di assoggettare a contribuzione ogni forma di remunerazione delle prestazioni specialistiche da parte del SSN, e in modo particolare tutte quelle forme di remunerazione che – dopo la riforma del d. lgs. n. 502/1992 – sfuggivano ai preesistenti obblighi di contribuzione verso la Gestione specialisti esterni.
Invero, il d. lgs. n. 502/1992 ha riformato profondamente il sistema sanitario, introducendo il regime dell'accreditamento che, diversamente dal precedente convenzionamento (consentito solo ai professionisti singoli o alle loro associazioni professionali o società di persone), è stato consentito anche agli enti collettivi di qualsiasi specie. Si è aperta, però, nel medesimo tempo una falla nel sistema previdenziale dell'ente dei medici, e segnatamente nella gestione dedicata agli specialisti esterni. Ed infatti, se prima della suddetta riforma, la remunerazione di ogni prestazione specialistica era assoggettata a contribuzione (a carico delle aziende del SSN, che trimestralmente versavano i contributi per ogni professionista, in rapporto alle remunerazioni dallo stesso ottenute per le prestazioni rese), successivamente, non è stato più così, in quanto la remunerazione delle prestazioni specialistiche rese dagli enti accreditati, benché parimenti a carico del SSN, risultava sottratta a qualsiasi forma di contribuzione. Per ovviare a questa situazione, è intervenuto il legislatore, introducendo il cd. “contributo del 2%” (art. 1, comma 39, l. n. 243/2004). Si tratta di un contributo versato annualmente, nella misura del 2% del fatturato (abbattuto di certe percentuali) ottenuto dagli enti accreditati grazie alla remunerazione delle prestazioni specialistiche. Ogni soggetto tenuto al versamento, deve indicare anche i nominativi dei medici che hanno concorso a generare quel fatturato, precisando la
“quota di spettanza individuale” di ciascuno di essi. Così, in pratica, ogni specialista esterno riceve ogni anno (sulla sua posizione, accesa presso la gestione specialisti esterni) un contributo pari al 2% del fatturato ottenuto dall'ente con cui collabora, grazie alla remunerazione che questo riceve dal SSN - sulla base di un tariffario nazionale, identico per tutti gli enti accreditati - per le prestazioni specialistiche rese dallo stesso medico.
Quindi, la ratio della normativa in esame ed una interpretazione costituzionalmente orientata impongono di leggere società professionali mediche in qualunque forma costituite come persone giuridiche/imprese collettive accreditate che si avvalgono della collaborazione di medici specialisti.
In tal senso anche l'interpretazione della Corte di Cassazione: “dal punto di vista previdenziale, il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15-nonies (introdotto dal D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 13) ha lasciato immutato l'obbligo contributivo e le modalità di versamento della contribuzione nel fondo speciale da parte dei singoli professionisti in regime di convenzionamento, mentre con riguardo alle prestazioni specialistiche eseguite nell'ambito di un rapporto di convenzionamento con strutture sanitarie gestite da persone giuridiche private, da imprese societarie o da medici in forma associata è intervenuta la L. 23 agosto, n. 243 che così ha disposto all'art. 1, comma 39 […]” (Cass. Sez. Lav. sent. n. 2669/2021, punto 15) della motivazione in diritto).
Per tutto quanto detto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente, secondo la regola generale della soccombenza. Tali le ragioni della pronuncia in epigrafe.
Roma, 2 dicembre 2025. Il Giudice del Lavoro