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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 2102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2102 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 38764/2023 , vertente
TRA (ROMA (RM), 28/07/1967), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. D'ASCENZO PAOLA;
ricorrente E
(ROMA (RM), 18/04/1965), con il patrocinio dell'avv. ; CP_1 resistente Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3-8-2023 ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Roma di pronunciare la sua separazione dal coniuge CP_1
esponendo che l'unione era naufragata a causa delle condotte controllanti, violente e persecutorie del marito, ed invocando pertanto una pronuncia di addebito nei suoi confronti;
ha precisato che il matrimonio era stato celebrato il
25 giugno 2005 che dall'unione erano nate le figlie nell'anno 2000 Per_1
(economicamente autonoma) e nell'anno 2011; Per_2 2
il resistente ha spiegato a sua volta domanda di addebito nei confronti della moglie, la quale ha richiesto invece l'emissione di un ordine di protezione a tutela dell'incolumità personale propria e della figlia minore Per_2
L'udienza di cui all'articolo 473 bis. 22 si è tenuta alla presenza della sola ricorrente in quanto nelle more e resistente era stato colpito da ordinanza cautelare è ristretto agli arresti domiciliari nell'ambito del procedimento penale apertosi in seguito alla denuncia sporta dalla ricorrente in relazione alle condotte violente tenute nei confronti della stessa e delle figlie e . Per_1 Per_2
Nell'occasione oltre all'emissione dei necessari provvedimenti concernenti l'affidamento della minore, l'assegnazione della casa coniugale ed il concorso dei genitori nel mantenimento, è stato altresì disposto il divieto di avvicinamento del ricorrente a una distanza inferiore a 500 m dalle persone della moglie e della figlia minore;
è stata dunque affidata in via esclusiva alla madre, con sospensione della Per_2
frequentazione paterna e attivazione di un intervento dei servizi sociali sul nucleo familiare;
Non vi è dubbio che il rapporto matrimoniale sia definitivamente naufragato, e che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi – Parte_1
Restano da esaminare la domanda di addebito, le condizioni CP_1
economiche, il regime di affidamento della figlia Per_2
1. Addebito
Si prende atto preliminarmente che la domanda di addebito inizialmente svolta dal resistente non è stata ulteriormente riproposta nel precisare le conclusioni ne
è stata fatta oggetto di argomentazione alcuna nel corpo degli scritti conclusionali;
si deve ritenere pertanto che il resistente vi abbia rinunciato;
la 3 ricorrente ha invece insistito nella propria richiesta. A a tal proposito, si deve considerare che nel corso di questo giudizio, uno dei due procedimenti penali aperte a carico di ha portato all'emissione di una sentenza di condanna CP_1
il primo grado, dalla cui motivazione emerge la presenza di un robusto quadro probatorio a carico dell'imputato; del resto già in occasione dell'emissione dell'ordine di protezione in questo procedimento si era dato atto della coerenza del narrato proveniente dall'attrice e della presenza di ampi riscontri esterni, tra i quali merita di essere considerato il referto di pronto soccorso relativo all'ultimo degli episodi riferiti dalla denunciante, risalente a pochi giorni prima della celebrazione nella prima udienza di questo procedimento di separazione;
in tale occasione mentre insultava la moglie minacciandola di morte l'aveva CP_1
colpita ripetutamente al polso con un telefono cellulare cagionandole una frattura dello scafoide destro. Da notare che le condotte aggressive sul piano verbale e fisico si erano manifestate anche nei confronti delle figlie. Da ultimo nel mese di giugno, nel corso di una discussione con la moglie aveva CP_1
dileggiato la figlia minore appellandola “vacca”, e alla reazione della ragazzina aveva risposto picchiandola sulla spalla, tanto che la moglie aveva chiamato la polizia di Primavalle. figlia maggiorenne della coppia, nel Persona_3
corso del procedimento penale ha reso dichiarazioni dal tenore inequivoco rispetto al pesantissimo clima familiare creato dai comportamenti del padre. Ha riferito che era ossessionato dalla gelosia e per tale ragione era aduso ad CP_1
inveire contro la moglie insultandola ed insultando la stessa figlia quando cercava di intervenire per difendere la madre;
ha confermato uno degli episodi narrati dalla madre risalente al mese di luglio 2023 allora quando svegliatasi a causa di una violenta lite tra i genitori si era resa conto che il padre si era impossessato del cellulare della moglie e lo stava esaminando contro il suo volere;
nell'occasione la ragazza aveva anche udito il padre minacciare la madre 4 urlandole “se cambi il pin del telefono ti ammazzo”.
La giovane anche confermato che nel mese di giugno precedente rientrando dal lavoro aveva scoperto che la madre aveva chiamato le forze dell'ordine in quanto il padre senza alcuna plausibile ragione aveva picchiato la sorella minore, così ancora confermando quanto riferito dalla madre;
ella stessa era stata malmenata dal padre, le cui condotte erano degenerate in particolare quando aveva compreso che la moglie desiderava separarsi da lui. Gli episodi riferiti nel dettaglio dalla denunciante risultano molteplici, i racconti appaiono congruenti.
Si ricava dalla lettura della sentenza l'immagine di un rapporto disfunzionale e degradato a causa della reciproca ossessiva gelosia, nel quale tuttavia solo il resistente dava sfogo alle proprie ossessioni attraverso condotte CP_1
minacciose e atti di violenza, per di più perpetrati anche un danno delle figlie.
In altre parole la presenza di una alta conflittualità nella coppia non elide la responsabilità prevalente del marito rispetto alla fine del matrimonio e la conseguente pronuncia di addebito a suo carico, perché la gravità degli atti di violenza compiuti supera ed assorbe qualsiasi altro fattore che possa avere concorso nel rendere impraticabile la prosecuzione della vita comune;
la giurisprudenza è ferma nel ritenere che “ Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. V. Cass Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 22294 del 07/08/2024, e precedenti conformi); si deve dare atto in questa sede che la sentenza di primo grado è oggetto di appello dell'imputato, 5
e tuttavia, si ribadisce, il quadro probatorio descritto nel percorso motivazionale, congruente con le risultanze di questo procedimento, appare sufficientemente solido per emettere una pronuncia di addebito ed assorbente anche rispetto al tema dell'infedeltà coniugale del resistente, di cui pure la ricorrente ha fornito ampia documentazione attraverso la produzione di messaggistica telefonica la cui provenienza ed autenticità non risultano contestate.
2) Affidamento della figlia Per_2
ha oggi 13 anni;
le vicende familiari l'anno profondamente colpita, e per
[...]
tale ragione si è ritenuto che una sua convocazione in Tribunale per essere ascoltata in questo procedimento non fosse rispondente al suo interesse;
nel colloquio svolto nell'aprile 2024 con l'assistente sociale del XIV Municipio, la ragazza ha riferito che con l'uscita del padre dalla casa familiare e la vera riacquistato un po' di serenità oltre a recuperare un rapporto più stretto con la sorella maggiore la giovane ha riferito che il padre l'ha appellava come cicciona che le ha rovinato quasi tutti i compleanni che è stato cattivo con lei che litigavano sempre, mostrandosi palesemente turbata. Anche nel più recente colloquio riportato nella relazione depositata alla fine del mese di ottobre del
2024 la minore ha riferito agli assistenti sociali di temere che se il padre la dovesse contattare potrebbe chiederle notizie della madre il timore appare più che giustificato in quanto alcuni tra i messaggi depositati dalla ricorrente relativi a interlocuzioni tra il padre e la figlia minore contengono imperiose richieste del padre di essere informati sui movimenti della madre accompagnata te da pesanti insulti nei confronti della donna comportamento questo che ben evidenzia l'incapacità del padre di preservare la minore dal conflitto e di attivare una minima funzione protettiva nei suoi riguardi. Pertanto nonostante abbia Per_2
manifestato da ultimo al servizio sociale una disponibilità rispetto a un'eventuale 6 ascolto il collegio ritiene che un'ulteriore coinvolgimento della ragazza nel risvolto giudiziario nella separazione dei suoi genitori non potrebbe essere per lei di alcun beneficio oltre a non poter condurre in ordine alla decisione sul suo affidamento assoluzione diversa da quella dell'affidamento esclusivo alla madre, che poggia oltre che sulle gravi condotte sopra evidenziate, sulla constatazione del ripetuto inadempimento del padre agli obblighi di mantenimento stabiliti in questa sede con i provvedimenti provvisori, e sulla stessa mancanza di consapevolezza che traspare dagli scritti difensivi del resistente, ove si propongono un affidamento condiviso ed un regime di frequentazione
“standard”, trascurando completamente le vicende pregresse, l'emissione di un divieto di avvicinamento, la condizione di restrizione del padre, la stessa condizione della minore, che ha dichiarato di avere riacquistato serenità ed equilibrio dopo l'uscita del padre dalla casa familiare e l'interruzione dei rapporti con lui.
e stata presa in carico dal centro Ri. Esi. (riparazione esperienze Per_2
sfavorevoli infantili), dove sta elaborando i propri vissuti;
allo stato non è ipotizzabile imporre alla ragazza, che sta riemergendo da una condizione di severo disagio, una frequentazione con il padre;
ella stessa ha dichiarato che vorrebbe sentire dal padre delle scuse, laddove come si è visto l'atteggiamento del resistente appare ancora improntato alla negazione della gravità dei propri agiti;
al servizio sociale viene in questa sede affidato un'ulteriore monitoraggio volto a verificare gli esiti del percorso psicologico che la stessa sta svolgendo, al fine di valutare se siano maturati i presupposti per l'eventuale avvio di incontri in forma protetta tra padre e figlia, segnalandolo in tal caso alle parti perché possano farsi promotrici della necessaria modifica;
allo stato – come già accennato - la posizione di rifiuto della minore non appare utilmente scalfibile;
ella ha dichiarato infatti al servizio sociale: “non me la sento di vedere mio padre 7 neanche alla presenza di un educatore”. sarà dunque affidata alla madre Per_2
nella forma dell'affidamento esclusivo rafforzato che consentirà alla donna di adottare in autonomia anche le decisioni di maggiore rilevanza ad essa relative, quali quelle che attengono alla salute all'istruzione al luogo di residenza e alla richiesta di documenti di qualsiasi natura anche validi per l'espatrio punta la frequentazione con il padre resta sospesa, fino a che non matureranno le condizioni per una sua riattivazione in forma protetta secondo le modalità sopraindicate;
3.Casa familiare
La casa familiare resta assegnata alla madre che vi abita con la figlia minore l'immobile di quei coniugi sono comproprietari e ancora gravato da mutuo (per una rata pari a circa 630 euro); non vi è spazio in questa sede emettere a carico di la condanna richiesta dalla ricorrente al pagamento della propria CP_1
quota di mutuo, obbligazione alla quale egli è già tenuto sulla base del titolo negoziale, fermo restando che in caso inadempimento la ricorrente potrà agire nei suoi confronti in via di regresso;
4. mantenimento Per_2
La ricorrente è un'operaia, ed i suoi emolumenti si aggirano intorno ai 1.000,00 euro mensili;
svolge ulteriori lavori saltuari per far fronte al ménage familiare;
è contitolare con il fratello di un appartamento in Roma in cui viene svolta l'attività di casa – vacanze;
l'immobile risulta concesso dai due fratelli con contratto del
4-10-2021, regolarmente registrato, in comodato gratuito al nipote della ricorrente (figlio del fratello), che vi esercita l'attività Persona_4
ricettiva di cui sopra;
si tratta comunque di una risorsa di cui potenzialmente la ricorrente potrebbe disporre per le necessità proprie e della figlia. 8 svolgeva attività di autista, e percepiva redditi mediamente pari a CP_1
2.000 euro mensili;
con l'applicazione della misura cautelare personale ancora in essere (si trova agli arresti domiciliari da oltre un anno) egli ha perduto il lavoro e percepisce unicamente l'indennità NASPI;
non risulta avere riserve economiche significative, ed è gravato per la sua quota dalla metà della rata di mutuo sulla casa familiare abitata dalla moglie;
è ospite della propria compagna e non sostiene spese abitative;
in tale contesto la pretesa della ricorrente di vedersi corrispondere un assegno perequativo di € 700 mensili appare irrealistica;
l'assegno va mantenuto nella misura sin qui prevista in via provvisoria di € 350,00 mensili, ed eventuali modifiche potranno essere prese in considerazione solo ove il resistente tornasse a svolgere attività lavorativa.
Le spese straordinarie restano regolate dal protocollo di intesa del dicembre 2014 in uso presso questo ufficio, e ripartite in pari quota tra i genitori;
Le spese di lite sono poste a carico della parte convenuta, in ragione della prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 38764/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 28/07/1967) e (ROMA (RM), CP_1
18/04/1965), che hanno contratto matrimonio in Roma in data 25/06/2005 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 1204, parte
1 Serie 1, Anno 2005; dichiara la separazione addebitabile al marito CP_1 9 affida la figlia minore alla madre in via esclusiva, attribuendole la Per_2
facoltà di adottare in autonomia anche le decisioni di maggiore rilievo relative alla figlia, come meglio precisato in motivazione;
mantiene sospesa la frequentazione padre – figlia e richiede al servizio di mantenere un monitoraggio volto a verificare gli esiti del percorso psicologico in atto per e valutare se all'esito del medesimo siano maturate le Per_2
condizioni per un eventuale avvio di incontri in forma protetta tra padre e figlia, segnalandolo alle parti perché possano farsi promotrici della necessaria modifica;
assegna alla moglie la casa familiare;
pone a carico del padre un assegno perequativo di € 350,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate sulla base del protocollo in uso presso questo Tribunale;
pone le spese di lite a carico del resistente, liquidandole in € 3.650,00 per compensi professionali, oltre iva cpa e spese generali;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 31.1.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Cecilia Pratesi Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 38764/2023 , vertente
TRA (ROMA (RM), 28/07/1967), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. D'ASCENZO PAOLA;
ricorrente E
(ROMA (RM), 18/04/1965), con il patrocinio dell'avv. ; CP_1 resistente Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3-8-2023 ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Roma di pronunciare la sua separazione dal coniuge CP_1
esponendo che l'unione era naufragata a causa delle condotte controllanti, violente e persecutorie del marito, ed invocando pertanto una pronuncia di addebito nei suoi confronti;
ha precisato che il matrimonio era stato celebrato il
25 giugno 2005 che dall'unione erano nate le figlie nell'anno 2000 Per_1
(economicamente autonoma) e nell'anno 2011; Per_2 2
il resistente ha spiegato a sua volta domanda di addebito nei confronti della moglie, la quale ha richiesto invece l'emissione di un ordine di protezione a tutela dell'incolumità personale propria e della figlia minore Per_2
L'udienza di cui all'articolo 473 bis. 22 si è tenuta alla presenza della sola ricorrente in quanto nelle more e resistente era stato colpito da ordinanza cautelare è ristretto agli arresti domiciliari nell'ambito del procedimento penale apertosi in seguito alla denuncia sporta dalla ricorrente in relazione alle condotte violente tenute nei confronti della stessa e delle figlie e . Per_1 Per_2
Nell'occasione oltre all'emissione dei necessari provvedimenti concernenti l'affidamento della minore, l'assegnazione della casa coniugale ed il concorso dei genitori nel mantenimento, è stato altresì disposto il divieto di avvicinamento del ricorrente a una distanza inferiore a 500 m dalle persone della moglie e della figlia minore;
è stata dunque affidata in via esclusiva alla madre, con sospensione della Per_2
frequentazione paterna e attivazione di un intervento dei servizi sociali sul nucleo familiare;
Non vi è dubbio che il rapporto matrimoniale sia definitivamente naufragato, e che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi – Parte_1
Restano da esaminare la domanda di addebito, le condizioni CP_1
economiche, il regime di affidamento della figlia Per_2
1. Addebito
Si prende atto preliminarmente che la domanda di addebito inizialmente svolta dal resistente non è stata ulteriormente riproposta nel precisare le conclusioni ne
è stata fatta oggetto di argomentazione alcuna nel corpo degli scritti conclusionali;
si deve ritenere pertanto che il resistente vi abbia rinunciato;
la 3 ricorrente ha invece insistito nella propria richiesta. A a tal proposito, si deve considerare che nel corso di questo giudizio, uno dei due procedimenti penali aperte a carico di ha portato all'emissione di una sentenza di condanna CP_1
il primo grado, dalla cui motivazione emerge la presenza di un robusto quadro probatorio a carico dell'imputato; del resto già in occasione dell'emissione dell'ordine di protezione in questo procedimento si era dato atto della coerenza del narrato proveniente dall'attrice e della presenza di ampi riscontri esterni, tra i quali merita di essere considerato il referto di pronto soccorso relativo all'ultimo degli episodi riferiti dalla denunciante, risalente a pochi giorni prima della celebrazione nella prima udienza di questo procedimento di separazione;
in tale occasione mentre insultava la moglie minacciandola di morte l'aveva CP_1
colpita ripetutamente al polso con un telefono cellulare cagionandole una frattura dello scafoide destro. Da notare che le condotte aggressive sul piano verbale e fisico si erano manifestate anche nei confronti delle figlie. Da ultimo nel mese di giugno, nel corso di una discussione con la moglie aveva CP_1
dileggiato la figlia minore appellandola “vacca”, e alla reazione della ragazzina aveva risposto picchiandola sulla spalla, tanto che la moglie aveva chiamato la polizia di Primavalle. figlia maggiorenne della coppia, nel Persona_3
corso del procedimento penale ha reso dichiarazioni dal tenore inequivoco rispetto al pesantissimo clima familiare creato dai comportamenti del padre. Ha riferito che era ossessionato dalla gelosia e per tale ragione era aduso ad CP_1
inveire contro la moglie insultandola ed insultando la stessa figlia quando cercava di intervenire per difendere la madre;
ha confermato uno degli episodi narrati dalla madre risalente al mese di luglio 2023 allora quando svegliatasi a causa di una violenta lite tra i genitori si era resa conto che il padre si era impossessato del cellulare della moglie e lo stava esaminando contro il suo volere;
nell'occasione la ragazza aveva anche udito il padre minacciare la madre 4 urlandole “se cambi il pin del telefono ti ammazzo”.
La giovane anche confermato che nel mese di giugno precedente rientrando dal lavoro aveva scoperto che la madre aveva chiamato le forze dell'ordine in quanto il padre senza alcuna plausibile ragione aveva picchiato la sorella minore, così ancora confermando quanto riferito dalla madre;
ella stessa era stata malmenata dal padre, le cui condotte erano degenerate in particolare quando aveva compreso che la moglie desiderava separarsi da lui. Gli episodi riferiti nel dettaglio dalla denunciante risultano molteplici, i racconti appaiono congruenti.
Si ricava dalla lettura della sentenza l'immagine di un rapporto disfunzionale e degradato a causa della reciproca ossessiva gelosia, nel quale tuttavia solo il resistente dava sfogo alle proprie ossessioni attraverso condotte CP_1
minacciose e atti di violenza, per di più perpetrati anche un danno delle figlie.
In altre parole la presenza di una alta conflittualità nella coppia non elide la responsabilità prevalente del marito rispetto alla fine del matrimonio e la conseguente pronuncia di addebito a suo carico, perché la gravità degli atti di violenza compiuti supera ed assorbe qualsiasi altro fattore che possa avere concorso nel rendere impraticabile la prosecuzione della vita comune;
la giurisprudenza è ferma nel ritenere che “ Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. V. Cass Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 22294 del 07/08/2024, e precedenti conformi); si deve dare atto in questa sede che la sentenza di primo grado è oggetto di appello dell'imputato, 5
e tuttavia, si ribadisce, il quadro probatorio descritto nel percorso motivazionale, congruente con le risultanze di questo procedimento, appare sufficientemente solido per emettere una pronuncia di addebito ed assorbente anche rispetto al tema dell'infedeltà coniugale del resistente, di cui pure la ricorrente ha fornito ampia documentazione attraverso la produzione di messaggistica telefonica la cui provenienza ed autenticità non risultano contestate.
2) Affidamento della figlia Per_2
ha oggi 13 anni;
le vicende familiari l'anno profondamente colpita, e per
[...]
tale ragione si è ritenuto che una sua convocazione in Tribunale per essere ascoltata in questo procedimento non fosse rispondente al suo interesse;
nel colloquio svolto nell'aprile 2024 con l'assistente sociale del XIV Municipio, la ragazza ha riferito che con l'uscita del padre dalla casa familiare e la vera riacquistato un po' di serenità oltre a recuperare un rapporto più stretto con la sorella maggiore la giovane ha riferito che il padre l'ha appellava come cicciona che le ha rovinato quasi tutti i compleanni che è stato cattivo con lei che litigavano sempre, mostrandosi palesemente turbata. Anche nel più recente colloquio riportato nella relazione depositata alla fine del mese di ottobre del
2024 la minore ha riferito agli assistenti sociali di temere che se il padre la dovesse contattare potrebbe chiederle notizie della madre il timore appare più che giustificato in quanto alcuni tra i messaggi depositati dalla ricorrente relativi a interlocuzioni tra il padre e la figlia minore contengono imperiose richieste del padre di essere informati sui movimenti della madre accompagnata te da pesanti insulti nei confronti della donna comportamento questo che ben evidenzia l'incapacità del padre di preservare la minore dal conflitto e di attivare una minima funzione protettiva nei suoi riguardi. Pertanto nonostante abbia Per_2
manifestato da ultimo al servizio sociale una disponibilità rispetto a un'eventuale 6 ascolto il collegio ritiene che un'ulteriore coinvolgimento della ragazza nel risvolto giudiziario nella separazione dei suoi genitori non potrebbe essere per lei di alcun beneficio oltre a non poter condurre in ordine alla decisione sul suo affidamento assoluzione diversa da quella dell'affidamento esclusivo alla madre, che poggia oltre che sulle gravi condotte sopra evidenziate, sulla constatazione del ripetuto inadempimento del padre agli obblighi di mantenimento stabiliti in questa sede con i provvedimenti provvisori, e sulla stessa mancanza di consapevolezza che traspare dagli scritti difensivi del resistente, ove si propongono un affidamento condiviso ed un regime di frequentazione
“standard”, trascurando completamente le vicende pregresse, l'emissione di un divieto di avvicinamento, la condizione di restrizione del padre, la stessa condizione della minore, che ha dichiarato di avere riacquistato serenità ed equilibrio dopo l'uscita del padre dalla casa familiare e l'interruzione dei rapporti con lui.
e stata presa in carico dal centro Ri. Esi. (riparazione esperienze Per_2
sfavorevoli infantili), dove sta elaborando i propri vissuti;
allo stato non è ipotizzabile imporre alla ragazza, che sta riemergendo da una condizione di severo disagio, una frequentazione con il padre;
ella stessa ha dichiarato che vorrebbe sentire dal padre delle scuse, laddove come si è visto l'atteggiamento del resistente appare ancora improntato alla negazione della gravità dei propri agiti;
al servizio sociale viene in questa sede affidato un'ulteriore monitoraggio volto a verificare gli esiti del percorso psicologico che la stessa sta svolgendo, al fine di valutare se siano maturati i presupposti per l'eventuale avvio di incontri in forma protetta tra padre e figlia, segnalandolo in tal caso alle parti perché possano farsi promotrici della necessaria modifica;
allo stato – come già accennato - la posizione di rifiuto della minore non appare utilmente scalfibile;
ella ha dichiarato infatti al servizio sociale: “non me la sento di vedere mio padre 7 neanche alla presenza di un educatore”. sarà dunque affidata alla madre Per_2
nella forma dell'affidamento esclusivo rafforzato che consentirà alla donna di adottare in autonomia anche le decisioni di maggiore rilevanza ad essa relative, quali quelle che attengono alla salute all'istruzione al luogo di residenza e alla richiesta di documenti di qualsiasi natura anche validi per l'espatrio punta la frequentazione con il padre resta sospesa, fino a che non matureranno le condizioni per una sua riattivazione in forma protetta secondo le modalità sopraindicate;
3.Casa familiare
La casa familiare resta assegnata alla madre che vi abita con la figlia minore l'immobile di quei coniugi sono comproprietari e ancora gravato da mutuo (per una rata pari a circa 630 euro); non vi è spazio in questa sede emettere a carico di la condanna richiesta dalla ricorrente al pagamento della propria CP_1
quota di mutuo, obbligazione alla quale egli è già tenuto sulla base del titolo negoziale, fermo restando che in caso inadempimento la ricorrente potrà agire nei suoi confronti in via di regresso;
4. mantenimento Per_2
La ricorrente è un'operaia, ed i suoi emolumenti si aggirano intorno ai 1.000,00 euro mensili;
svolge ulteriori lavori saltuari per far fronte al ménage familiare;
è contitolare con il fratello di un appartamento in Roma in cui viene svolta l'attività di casa – vacanze;
l'immobile risulta concesso dai due fratelli con contratto del
4-10-2021, regolarmente registrato, in comodato gratuito al nipote della ricorrente (figlio del fratello), che vi esercita l'attività Persona_4
ricettiva di cui sopra;
si tratta comunque di una risorsa di cui potenzialmente la ricorrente potrebbe disporre per le necessità proprie e della figlia. 8 svolgeva attività di autista, e percepiva redditi mediamente pari a CP_1
2.000 euro mensili;
con l'applicazione della misura cautelare personale ancora in essere (si trova agli arresti domiciliari da oltre un anno) egli ha perduto il lavoro e percepisce unicamente l'indennità NASPI;
non risulta avere riserve economiche significative, ed è gravato per la sua quota dalla metà della rata di mutuo sulla casa familiare abitata dalla moglie;
è ospite della propria compagna e non sostiene spese abitative;
in tale contesto la pretesa della ricorrente di vedersi corrispondere un assegno perequativo di € 700 mensili appare irrealistica;
l'assegno va mantenuto nella misura sin qui prevista in via provvisoria di € 350,00 mensili, ed eventuali modifiche potranno essere prese in considerazione solo ove il resistente tornasse a svolgere attività lavorativa.
Le spese straordinarie restano regolate dal protocollo di intesa del dicembre 2014 in uso presso questo ufficio, e ripartite in pari quota tra i genitori;
Le spese di lite sono poste a carico della parte convenuta, in ragione della prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 38764/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 28/07/1967) e (ROMA (RM), CP_1
18/04/1965), che hanno contratto matrimonio in Roma in data 25/06/2005 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 1204, parte
1 Serie 1, Anno 2005; dichiara la separazione addebitabile al marito CP_1 9 affida la figlia minore alla madre in via esclusiva, attribuendole la Per_2
facoltà di adottare in autonomia anche le decisioni di maggiore rilievo relative alla figlia, come meglio precisato in motivazione;
mantiene sospesa la frequentazione padre – figlia e richiede al servizio di mantenere un monitoraggio volto a verificare gli esiti del percorso psicologico in atto per e valutare se all'esito del medesimo siano maturate le Per_2
condizioni per un eventuale avvio di incontri in forma protetta tra padre e figlia, segnalandolo alle parti perché possano farsi promotrici della necessaria modifica;
assegna alla moglie la casa familiare;
pone a carico del padre un assegno perequativo di € 350,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate sulla base del protocollo in uso presso questo Tribunale;
pone le spese di lite a carico del resistente, liquidandole in € 3.650,00 per compensi professionali, oltre iva cpa e spese generali;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 31.1.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Cecilia Pratesi Marta Ienzi