Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 21/05/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme - sezione unica civile - in composizione monocratica, nella persona del Giudice,
Dott. Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 317 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA
7 S.r.l, in p.l.r.p.t,. P.I.: con l'Avv. Stefania Buffone;
Pt_1 P.IVA_1
Parte attrice
CONTRO
, C.F.: con l'Avv. Rossana Africano;
CP_1 C.F._1
Convenuto
E CON
in p.l.r.p.t., P.I.: , con l'Avv. Maria Grazia Minutoli Martirano;
Controparte_2 P.IVA_2
Terza chiamata in causa
NONCHE'
in p.l.r.p.t., P.I.: ; Controparte_3 P.IVA_3
Terza chiamata in causa contumace
Oggetto: Responsabilità contrattuale;
Conclusioni: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_4 CP_ ha adito l'intestato Tribunale rappresentando: - che, nell'ottobre 2017, l' ha aperto una posizione di
Uniemens provvisorio rispetto alla denuncia afferente al giugno 2016 effettuata dal dott. quale CP_1 consulente del lavoro presso la società attrice;
- che il in quanto delegato alla tenuta del LUL ed alla CP_1 trasmissione delle denunce mensili è l'unico soggetto ad avere accesso ai relativi servizi telematici;
- che, in CP_ data 05.10.2017 il consulente del lavoro ha richiesto all' mediante cassetto bidirezionale, il rilascio di
- che l' ha fornito risposta negativa atteso il permanere della situazione di irregolarità CP_ rispetto all' del giugno 2016; - che, in data 19.04.2018 l' ha notificato un invito di CP_6 regolarizzazione dell'Uniemens entro il termine di quindici giorni, a cui il a provveduto tardivamente CP_1 in data 24.05.2018 senza mutare l'importo complessivo della denuncia;
- che, a causa della mancata regolarizzazione dell' il DURC della società attrice è stato convertito in negativo con revoca delle CP_6 agevolazioni contributive di cui beneficiava ed è pervenuto l'avviso di addebito n. 330 2018 0019673 79000 per la somma di euro 39.613,23, con cui è stato richiesto il pagamento dei contributi dovuti senza sgravi fiscali e con applicazione del regime sanzionatorio ex art. 116, co 8, lett. a, l. n. 388/2000; - che la società attrice, al fine di ripristinare il DURC positivo, ha proceduto a rateizzare la cartella di pagamento n. 330 2018
0019673 79000 ed ha pagato le cartelle afferenti ai periodi di aprile e maggio 2018 per un importo complessivo di euro 4348,53 nonché la cartella pervenuta il 15.01.2019 per un importo di euro 1364,18.
Tutto ciò premesso, ha concluso chiedendo che il Tribunale di Lamezia Terme così provveda: CP_4
“dichiarare la responsabilità del convenuto con condanna dello stesso al pagamento in favore di CP_4 della somma di euro 48.782,71 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
condannare i convenuti, in solido, al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario” (cfr. atto di citazione).
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio contestando integralmente CP_1 la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Ha dedotto di aver svolto il proprio incarico con diligenza avendo corretto la denuncia Uniemens afferente al giugno 2016.
Ha fatto, inoltre, presente di aver stipulato polizze assicurative con e Controparte_2 [...]
e chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa delle due compagnie al Parte_2 fine di farsi manlevare.
Tutto premesso, ha concluso chiedendo che il Tribunale di Lamezia Terme voglia così provvedere: “nel merito in via principale, rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento di fatto e in diritto;
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare i terzi e in persona dei rispettivi legali rappresentanti in Controparte_3 Controparte_2 carica, tenuti a risarcire il danno riportato dalla società e, per l'effetto, condannare le compagnie CP_4 assicuratrici medesime al risarcimento, ciascuna per la propria spettanza, per come accertato in corso di causa;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore della procuratrice antistataria.”(cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Si è costituita in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo Controparte_2
l'inoperatività della garanzia in quanto il danno non rientra tra quelli indennizzabili ai sensi del contratto di assicurazione.
Inoltre, ha contestato la domanda proposta da parte attrice in quanto infondata nell'an ed eccessiva e sproporzionata nel quantum e comunque evidenziando che il Dott. a adempiuto il proprio incarico CP_1 con la dovuta diligenza.
Pertanto, ha concluso chiedendo che il Tribunale di Lamezia Terme così disponga: “in via pregiudiziale, nel merito, per la declaratoria di inoperatività della garanzia assicurativa prestata da in favore Controparte_2 del dott. per tutti i motivi precisati ed esposti al punto n. 2 della presente comparsa con ogni effetto CP_1 conseguente, ivi compresa l'imputazione a carico dell'attrice o di chi spetti delle spese e competenze di lite.
In via subordinata, per il rigetto di ogni domanda proposta nei confronti della “ ”, perché assolutamente CP_2 infondata, sia in fatto che in diritto, oltre che pur assolutamente improvata il tutto, con ogni effetto discendente, anche in relazione alla totale imputazione delle spese e competenze della presente lite.” (cfr. comparsa di costituzione e risposta della terza chiamata). La compagnia è rimasta, invece, contumace nel giudizio. Controparte_3
La causa è stata istruita mediante memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c.
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ha proposto una domanda di risarcimento del danno derivante dall' inadempimento CP_4 dell'attività di consulenza presso di essa svolta dal dott. CP_1
Si rileva preliminarmente che parte convenuta non ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale ed ha, anzi, confermato di aver svolto attività professionale in qualità di consulente del lavoro presso la CP_4
circostanza che deve, dunque, considerarsi provata ex art. 115 c.p.c.
[...]
Occorre ricordare che nel contratto d'opera intellettuale il professionista, proprio in ragione del possesso di specifiche competenze e conoscenze professionali è tenuto ad adempiere la prestazione con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, che si traduce, in particolare, nel rispetto delle leges artis ovvero delle regole e degli standard della prestazione vigenti per quella determinata attività.
In tema di responsabilità da inadempimento contrattuale è onere del creditore provare il danno subito ed il nesso causale tra la condotta del debitore inadempiente e l'evento dannoso.
Spetta invece al debitore, al fine di liberarsi da responsabilità, provare di aver adempiuto la prestazione o di non aver potuto adempiere per causa a sé non imputabile.
Orbene, nel caso de quo, deve ritenersi che l'attore abbia pienamente soddisfatto l'onere probatorio.
Dall'esame degli atti di causa emerge quale circostanza non contestata e, dunque, provata ex art. 115 c.p.c. che la denuncia contributiva riferita al giugno 2016 e trasmessa dal nel luglio 2016 CP_6 CP_1 presentava irregolarità, tanto che la stessa parte convenuta ha ammesso “di aver chiesto in maniera ripetitiva conferma all'istituto previdenziale della sistemazione dell' luglio 2016” (cfr. comparsa di CP_6 costituzione e risposta).
Risulta, altresì, provato che il dott. a fronte dell'invito alla regolarizzazione della denuncia datato 19 CP_1 aprile 2018, ha provveduto ben oltre il termine di quindici giorni indicato dall'Istituto Previdenziale.
A tal riguardo, il Tribunale di Catanzaro in persona del Giudice del Lavoro, con sentenza n. 62/2019, allegata in atti da parte attrice, ha rilevato come la correzione dell'Uniemens è stata eseguita tardivamente in data
29.10.2018 con conseguente revoca dei benefici fiscali e ricalcolo dei contributi dovuti, concludendo per il rigetto dell'opposizione proposta da avverso l'avviso di addebito n. 330 2018 0019673 79000 CP_4 CP_ emesso da per euro 39.613,23.
Non residuano, dunque, margini di dubbio con riguardo al nesso eziologico tra il danno subito dalla società attrice e la condotta negligente tenuta dal CP_1
Quest'ultimo, in quanto professionista, avrebbe dovuto applicare correttamente la normativa in materia di calcolo degli oneri contributivi trasmettendo una denuncia Uniemens esatta sin dall'inizio.
Allo stesso modo, avrebbe dovuto provvedere a regolarizzare la denuncia senza ritardo, nel termine di quindici giorni indicato dall'istituto previdenziale nel rispetto dell'art. 7, comma terzo, D.M. 24 ottobre 2017, al fine di evitare la revoca dei benefici fiscali fruiti dalla nonché l'applicazione del regime CP_4 sanzionatorio ex art. 116, ottavo comma, lett. a), l. n. 388/2000.
Con riguardo al pregiudizio sofferto, deve ritenersi che l'attrice abbia dato prova del danno quantificato in euro 48.782,71 mediante produzione, non contestata da parte convenuta, del piano di rateizzazione di tre cartelle di pagamento rilasciato da Agenzia delle Entrate Riscossione, nonché di quietanza di versamento di complessivi euro 4.348,53 con estremi identificativi n. 2208020729 per i periodi di aprile e maggio 2018 e di quietanza di versamento di euro 1.364,18, con estremi identificativi n. 2208020729 per il periodo giugno
2016.
Si esamina a questo punto la domanda di manleva sollevata dal convenuto nei confronti di Controparte_2 ed
[...] Controparte_3
La terza chiamata costituitasi in giudizio in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, ha eccepito l'inoperatività della polizza assicurativa, essendosi l'inadempimento verificato nel giugno 2016 ovvero antecedentemente rispetto alla stipulazione della polizza.
Invero, da un'attenta analisi del contratto di assicurazione professionale emerge la previsione, alla voce
“condizioni aggiuntive operanti”, di una clausola di non retroattività, che opera nel senso di escludere dalla copertura assicurativa gli eventi verificatisi prima della stipulazione della polizza, potendo quest'ultima applicarsi unicamente ai fatti avvenuti durante il periodo di validità del contratto.
Posto che l'inadempimento è avvenuto nel luglio 2016 mentre la polizza produce effetti a partire dalle ore
24:00 del 29.12.2016 (cfr. polizza assicurativa depositata dalla terza chiamata), per l'operare della clausola di irretroattività prevista dalle parti si esclude l'applicabilità dell'assicurazione alla fattispecie in esame, con accoglimento, sul punto, dell'eccezione proposta dalla terza chiamata Controparte_2
In riferimento, invece, alla polizza stipulata con si rileva che la stessa, all'art. 4, Controparte_3 stabilisce che “la garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità del contratto”.
Si osserva che la polizza appare incompleta e non consente di accertare se al momento dell'inadempimento, ovvero nel luglio 2016, il contratto assicurativo fosse già in essere, non essendo indicata né la data di stipulazione della polizza né il termine iniziale e finale di decorrenza della stessa.
Alla luce dell'insufficiente valenza probatoria della documentazione allegata dalla convenuta non è, dunque, possibile ritenere esistente il diritto di garanzia azionato dal ei confronti di CP_1 Controparte_3
[...]
Di conseguenza, per tutti i motivi finora esplicitati, si ritiene di accogliere integralmente la domanda di risarcimento del danno proposta da CP_4
Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate secondo il DM n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 (applicazione dei parametri medi con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità della lite per le fasi di studio della controversia, introduttiva e decisionale, dedotta la fase di trattazione/istruttoria essendosi questa svolta esclusivamente mediante produzione documentale).
Nulla è dovuto per la Controparte_3
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa n. 317 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2020, così provvede:
-Accoglie la domanda di risarcimento del danno proposta da in persona del l.r.p.t., con CP_4 condanna del convenuto al risarcimento di euro 48.782,71 oltre interessi e rivalutazione CP_1 monetaria come per legge;
-Rigetta la domanda di manleva proposta da verso in persona del CP_1 Controparte_2
l.r.p.t.; -Rigetta la domanda di manleva proposta da verso in persona CP_1 Controparte_3 del l.r.p.t.;
-Condanna alla refusione delle spese di lite ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore CP_1 costituito di parte attrice avv. Stefania Buffone, che si dichiara antistatario, da liquidarsi in euro 2.500,00 oltre IVA e CPA come per legge;
-Condanna alla refusione delle spese di lite nei confronti della terza chiamata CP_1 [...]
in persona del l.r.p.t. che si liquidano in euro 2.500,00, oltre IVA e CPA come per legge;
Controparte_2
-Nulla per Controparte_3
Così deciso in Lamezia Terme in data 05 marzo 2025.
Il Giudice
Dr. Marino Reda