Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3141/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
Contenzioso Civile e Volontaria Civile
composto dai Sigg.:
dott.ssa Laura Petitti Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa Claudia Musola Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 3141 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, riunita alla causa iscritta al n. 301 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza del 19.09.2024, e promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) elettivamente domiciliata in Termini Imerese via Vittorio Amodeo n. C.F._1
72 presso lo studio dell'Avv. Ermelinda Filicicchia, che la rappresenta e difende per procura in atti
-ricorrente-
Contro
elettivamente domiciliato in Termini Imerese via Vittorio Amodeo n. 28 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Russitano, che lo rappresenta e difende per procura in atti
-resistente-
e con l'intervento del P.M.
– interveniente necessario –
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONE DELLE PARTI: all'udienza del 19.09.2024 le parti hanno concluso come da verbale di udienza, al contenuto del quale si rimanda
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per separazione giudiziale depositato in cancelleria in data 01.12.2020, la sig.ra premetteva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario, in data 01.10.2015 in AM (PA), con il sig.
regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Controparte_1
comune al n. 32, parte II, serie A, anno 2015;
- che dalla loro unione erano nati i figli , nato a [...] il [...], Persona_1
e nata a [...] il [...]; Persona_2
- che il rapporto coniugale, inizialmente sereno, si era progressivamente deteriorato a causa del venir meno dell'affectio maritalis, determinata, in particolar modo, dalle condotte contrarie ai doveri coniugali poste in essere da parte del resistente;
- che il sig. infatti, aveva intrattenuto una relazione extraconiugale che lo Controparte_1
aveva portato, in data 15.06.2020, ad abbandonare il tetto coniugale nel momento in cui la ricorrente era in stato di gravidanza;
- che il resistente si era totalmente disinteressato della nascita della seconda figlia Per_2
- che i comportamenti vessatori e ostili posti in essere dal resistente nei confronti della sig.ra configuravano manifestazione di «mobbing familiare» perpetrato nei confronti del Parte_1
coniuge, anche attraverso una posizione di «superiorità economica»; - che il sig. versava importi irrisori a titolo di mantenimento dei figli, corrispondendo, CP_1
saltuariamente, alla ricorrente la somma di € 300,00 mensili;
- che il resistente si era appropriato dei risparmi della famiglia, provenienti in larga parte dagli utili dell'attività commerciale di cui la ricorrente era titolare e dall'attività lavorativa svolta dallo stesso resistente, mentre la sig.ra era gravata da debiti contratti per le esigenze Parte_1
familiari, per i quali versava l'ammontare di circa €. 1.000,00 mensili, rimanendo, di fatto, in
«condizioni di miseria» e ricevendo aiuto dalla comunità in cui viveva.
La ricorrente chiedeva, quindi, che venisse pronunciata la separazione giudiziale, che fosse disposto l'affidamento esclusivo alla madre dei figli minori e o, in subordine, Per_1 Per_2
l'affidamento condiviso dei minori con collocazione presso la madre e regolamentazione del regime di visita del padre;
ancora, chiedeva disporsi l'obbligo a carico del resistente del versamento alla ricorrente della somma di €. 1.200,00 mensili di cui €. 200,00 a titolo di mantenimento della moglie ed €. 500,00 per ciascun figlio, nonché di provvedere nella misura del 100% alle spese straordinarie necessarie per la prole. La resistente chiedeva, inoltre, la condanna del sig. al risarcimento dei danni da essa subiti per le condotte contrarie ai CP_1
doveri coniugali posti in essere dal resistente, quantificati in €.100.000,00, nonché la condanna del resistente alla restituzione delle somme illegittimamente prelevate per la complessiva somma di €. 30.000,00.
Con memoria del 24.11.2021, si costituiva il resistente aderendo alla domanda di separazione,
ma contestando in fatto ed in diritto tutto quanto ex adverso dedotto. Il Sig. , in CP_1
particolare, deduceva che la crisi coniugale era stata determinata dai comportamenti eccessivamente duri e intransigenti della sig.ra e dalle continue liti tra i coniugi. Parte_1
Riferiva il resistente che neanche l'attesa per la nascita della seconda figlia aveva riportato l'unione familiare e che la relazione extraconiugale del sig. era iniziata quando la crisi CP_1
coniugale era già in atto. Inoltre, con riferimento alle condizioni economiche, evidenziava di non essersi mai sottratto ai propri doveri e che, anzi, il sostentamento principale del nucleo familiare era derivato dall'attività commerciale, che era stata creata grazie all'apporto fondamentale del sig. , il quale per un periodo aveva svolto anche altra attività CP_1
lavorativa presso una cooperativa. Il resistente, quindi, si associava alla richiesta di separazione, chiedendo l'affido condiviso dei figli minori con collocazione del figlio presso di sé o, in alternativa con collocazione Per_1
paritetica del figlio presso i genitori e onere del padre di provvedere al mantenimento diretto del figlio nei giorni a lui assegnati;
si opponeva alla domanda di mantenimento, formulata dalla ricorrente, chiedendo che venisse disposto l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di mantenimento dei figli, un assegno mensile di €. 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la prole e previamente concordate.
All'udienza presidenziale le parti hanno insistito nei propri atti;
il Presidente, con ordinanza resa in data 14.12.2021, disposta la riunione del procedimento n. R.G. 301/2021 al presente procedimento recante n. R.G. 3141/2020 e dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separatamente con obbligo di mutuo rispetto e, tenuto conto delle dichiarazioni svolte dalle parti nel corso dell'udienza presidenziale, ha disposto l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori con dimora prevalente presso la madre e regolamentazione del regime di visita del padre;
ha assegnato la casa coniugale in favore di parte ricorrente;
ha posto a carico di parte resistente l'obbligo di corrispondere alla sig.ra la somma mensile complessiva di €. 700,00, di cui €. Parte_1
200,00 a titolo di mantenimento del coniuge ed €. 500,00 a titolo di mantenimento dei figli minori (€. 250,00 ciascuno), rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 60% delle documentate spese straordinarie necessarie per la prole.
Avverso la predetta ordinanza presidenziale il resistente ha proposto reclamo ex art. 708 c.p.c.
e, con provvedimento del 29.06.2022, la Corte d'Appello di Palermo ha parzialmente modificato il regime di visita del padre e ha ridotto ad €. 600,00 la somma complessiva dovuta dal sig. per il mantenimento del coniuge e dei figli. CP_1
Con provvedimento del 13.10.2022 il G.I. ha disposto indagini patrimoniali, a mezzo della polizia tributaria, circa i redditi, i patrimoni e l'effettivo tenore di vita delle parti a partire dall'anno 2020. Con ordinanza del 26.1.2023 è stato conferito incarico ai servizi sociali ed al consultorio familiare territorialmente competenti, in ordine alle condizioni di vita delle parti e dei figli minori ed all'individuazione del modello di affidamento più rispondente all'interesse dei predetti minori. Nel corso del procedimento principale sono stati incardinati, da parte della ricorrente
, sub procedimento ex art. 156 co. 6 c.c., conclusosi con ordinanza del Parte_1
13.03.2023, con la quale il G.I. ha ordinato al Comune di Milano, nella qualità di datore di lavoro di di provvedere al pagamento in favore della ricorrente, entro Controparte_1
il giorno cinque di ogni mese, dell'importo di €. 600,00, da distrarsi dalle retribuzioni dovute in favore del dipendente, nonché ulteriore sub procedimento per la correzione di errore materiale avente ad oggetto l'Ordinanza Presidenziale.
Infine, il G.I., ritenuta la superfluità delle prove orali articolate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato il procedimento per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza indicata in epigrafe, la causa è stata rimessa al Collegio ai fini della decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
DOMANDA DI SEPARAZIONE E ADDEBITO
Orbene, ciò posto nei fatti, va senz'altro accolta la domanda di separazione giudiziale proposta dalle parti. Alla stregua delle acquisite emergenze processuali, infatti, il tribunale è dell'avviso che la domanda di separazione sia fondata e, pertanto, meritevole di positivo apprezzamento. E
ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente tale. Come noto, difatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi, dunque, che questi possa chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, nessuna esitazione può incontrarsi nel riconoscere come tra i coniugi si sia venuta a creare una frattura allo stato irreversibile ed ostativa alla ricostruzione dell'armonia di coppia, considerate sia le dichiarazioni rese da entrambe le parti all'udienza presidenziale, sia le circostanze da queste ultime rappresentate nei propri scritti difensivi.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
Occorre, a questo punto, evidenziare che parte ricorrente, solo nella comparsa conclusionale,
depositata in data 18.11.2024, ha formulato espressamente domanda di addebito della separazione al resistente, pur avendo, già nella parte espositiva dei propri precedenti atti,
rappresentato come il connubio familiare fosse venuto meno a causa della infedeltà coniugale del Sig. , e delle gravi violazioni dei doveri imposti dagli artt. 143 c.c. e ss., CP_1
asseritamente poste in essere dal resistente.
Tale domanda, in ogni caso, non risulta supportata da adeguati riscontri probatori.
In punto diritto, si osserva che, ai fini della pronunzia dell'addebito, occorre l'accertamento sia della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio sia della sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare non solo la violazione dei doveri matrimoniali, ma anche se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Tra le tante pronunce in questo senso, già Cassazione n. 2059/2012 aveva chiarito come "Grava
sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà,
l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua
efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di
chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà
nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui
l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata fedeltà".
Con la ancora più risalente pronuncia n. 14840 del 2006, la Suprema Corte aveva evidenziato che "La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e
consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi,
ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi
dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento
della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da
entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cassa con rinvio, App. Messina, 25 novembre
2004).
Tra le pronunce più recenti in materia si ricorda, invece, Cass. Civ. n. 16691/2020, secondo cui
"In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la
contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia
l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della
convivenza";
Da ultimo, proprio in relazione alla violazione dei doveri coniugali, la Suprema Corte ha evidenziato che “la sentenza di addebito della separazione non può essere basata esclusivamente sulla violazione dei doveri previsti dall'art. 143 c.c. ma richiede un accertamento sulla causalità di tale violazione nella crisi del rapporto coniugale” (Cass. civ.
18725/2023) e che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la
irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento
volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di
entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (Cass. civ. n. 15196/2023).
Ciò premesso, la suddetta prova non può ritenersi raggiunta.
Parte ricorrente, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, ha individuato, quale principale causa della separazione, il comportamento posto in essere dal resistente che, oltre ad aver intrattenuto una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio, avrebbe abbandonato il tetto coniugale mentre la moglie era in attesa della secondogenita, nata il 18 settembre Per_2
2020, disinteressandosi poi del nucleo familiare, sia da un punto di vista materiale che morale.
Parte resistente, pur non avendo negato la dedotta relazione extraconiugale, intervenuta, tuttavia, quando la crisi coniugale era già conclamata, ha evidenziato come il rapporto coniugale fosse caratterizzato da continui liti, determinate, in particolare, dal comportamento eccessivamente duro e intransigente della moglie, (giunta addirittura a ferire il braccio del marito con un'arma da taglio), che avrebbe determinato un deterioramento costante e quotidiano dell'affectio maritalis.
Dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di AM, del 15.3.2022, e della Città di
Brugherio, depositata l'11.9.2023, si evince che il rapporto coniugale, iniziato nel 2016, è stato caratterizzato, almeno a far data dal 2019, da un'accesa conflittualità tra le parti, sfociata anche in reciproche querele. L'iniziale volontà di addivenire ad una separazione, manifestata dalla ricorrente per il tramite del proprio legale, sarebbe stata, in un primo momento, accantonata alla luce della notizia della seconda gravidanza;
tuttavia, ancor prima della nascita della secondogenita, le incomprensioni si sono acuite, sfociando nel trasferimento del resistente presso l'abitazione dei propri genitori.
L'abbandono della casa familiare, tuttavia, non è da solo sufficiente a fondare l'addebito della separazione, che può essere escluso quando l'allontanamento del tetto coniugale sia la conseguenza della intollerabilità della convivenza (Cass. Ord. n. 648 del 15 gennaio 2020).
Orbene, alla luce di tali emergenze processuali, tenuto conto delle rispettive allegazioni ed in assenza di un certo nesso di causalità tra le presunte condotte violative dei doveri coniugali,
lamentate dalla ricorrente, e l'interruzione della convivenza, la domanda di addebito, formulata dalla sig.ra , deve essere rigettata. Parte_1
REGIME DI AFFIDAMENTO DELLA PROLE
Per quanto concerne il regime di affidamento dei figli minori, e in punto di Per_1 Per_2
diritto, occorre, anzitutto, premettere che l'art. 155 c.c. ha sostanzialmente individuato nell'affido condiviso il modello legale privilegiato derogabile solo in presenza di situazioni eccezionali in cui risulti comprovata la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori e/o comunque una situazione tale da rendere l'affidamento congiunto in concreto pregiudizievole per il minore, tenuto conto, ad esempio, delle anomali condizioni di vita del genitore, dell'insanabile contrasto con il figlio, della obiettiva lontananza, ecc. (cfr.
Trib. Varese 21.01.2013 che rinvia all'uopo a Cass. Civ. 19 giugno 2008 n. 16593; Cass. civ., sez. VI, ordinanza 7 dicembre 2010 n. 24841. V. anche Cass. 24526/2010). In particolare, è stato affermato che “in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore”( Tribunale Torino sez. VII, 20/07/2020, n.2591).
In mancanza di una tipizzazione normativa delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto, da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alle peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo (Cass. 26587/2009).
Attualmente i minori risultano affidati in via condivisa ai coniugi con collocazione prevalente presso l'abitazione materna;
entrambi le parti hanno dato atto di aver superato i contrasti e le difficoltà che hanno inizialmente interessato gli incontri tra padre e figli e, in particolare, che anche la piccola si è gradualmente riavvicinata al padre. Parte resistente, peraltro, ha Per_2
rappresentato che, stante il trasferimento dello stesso in Lombardia per motivi di lavoro, il regime di visita del padre ha subito una modifica, i quanto lo stesso i vede i figli minori ogni volta che rientra a AM, previo accordo con la sig.ra . Parte_1
Alla luce di quanto osservato, appare condivisibile, tenuto anche conto di quanto relazionato dai Servizi incaricati in ordine alle capacità genitoriali delle parti, disporre l'affidamento condiviso dei figli ai genitori, con collocazione prevalente dei minori presso l'abitazione della madre e con le modalità di visita attualmente concordate tra le parti.
Va disposto, quindi, che il padre abbia la possibilità di incontrare i minori, ogni qual volta farà
rientro in Sicilia, previi accordi con la madre. Il padre, inoltre, salvo diversi accordi tra le parti,
potrà tenere con sé i minori durante le festività civili e religiose, secondo il criterio dell'alternanza, e per 15 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo, con facoltà di pernottamento, previi accordi con la madre.
ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità l'assegnazione della casa familiare
è finalizzata a preservare l'habitat domestico dei figli minorenni ovvero maggiorenni ma non economicamente autosufficienti (Cass. civ. n. 18440/2013), con la conseguenza che l'assegnazione non è possibile in favore del coniuge che non abbia l'affidamento - o la collocazione presso di sé - della prole (Cass. civ. n. 2106/2018). Inoltre, si deve evidenziare altresì che, ai fini dell'assegnazione della casa familiare, non assumono rilevanza le ragioni dominicali del genitore, essendo decisivo esclusivamente quello dei figli alla continuità
domestica, in modo da evitare possibili traumi connessi allo sviluppo della loro personalità.
L'art. 337-sexies comma 1 c.c. indica quale criterio prioritario per l'assegnazione della casa coniugale l'interesse della prole (dopo la crisi matrimoniale) a continuare a vivere nell'ambiente in cui sono cresciuti e a mantenere le consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate (Cassazione civile, sez. VI,
14/09/2021, n. 24728).
Ed ancora, è stato recentemente affermato che “In materia di separazione dei coniugi, la norma che consente l'assegnazione della casa coniugale al genitore, che sia affidatario di figli minori e conviva con essi ovvero che conviva con figli maggiorenni ma non indipendenti economicamente, è una norma posta ad esclusiva tutela dell'habitat domestico della prole,
inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si articola la vita familiare e che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità
psico-fisica della prole” (Tribunale Palermo sez. I, 03/02/2022, n.492).
Quanto sopra premesso, nel caso di specie, la collocazione prevalente dei minori e Per_1
presso la dimora materna giustifica la conferma dell'assegnazione della casa familiare, Per_3
sita in AM (PA), in Via Alessandro Volta nn. 23-25, in favore della ricorrente, onde garantire la continuità dell'ambiente domestico in favore della prole.
MENTENIMENTO DELLA PROLE
Per quanto riguarda la determinazione dei doveri di mantenimento in favore dei figli minorenni, va rilevato che l'art. 315 bis c.c. impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cf. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Ai sensi del novellato testo dell'art. 337-ter cod. civ., ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e la corresponsione dell'assegno di mantenimento è finalizzata alla realizzazione di tale principio di proporzionalità.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento, si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento, da condurre unitamente alla valutazione del tenore di vita concretamente mantenuto dal medesimo nucleo in costanza di matrimonio o di convivenza, consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun genitore può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
Nel caso di specie, dalla documentazione allegata dalle parti e dalle risultanze degli accertamenti tributari esperiti, è emerso come il Sig. , dal mese di luglio 2022, è CP_1 dipendente, con la qualifica di agente polizia municipale, del comune di Milano e percepisce una retribuzione mensile netta di circa € 1.300,00; su tale retribuzione grava ordine di pagamento per l'importo di euro 600,00 a titolo di mantenimento del coniuge e dei figli, nonché pignoramento mobiliare instaurato dalla ricorrente. Quanto all'aspetto abitativo, il resistente ha dichiarato di abitare in un appartamento condotto in locazione nel comune di Brugherio, con la compagna e la figlia nata in data [...]. Per_4
La ricorrente risulta aver percepito reddito di cittadinanza per venti mensilità, in modo non continuativo, dal mese di dicembre 2021 e fino al mese dicembre 2023. In assenza di allegazioni aggiornate, si può solo presumere che la stessa stia attualmente percependo analoghi sussidi statali, quali reddito di inclusione e assegno unico erogato da Inps per i figli minori. Parte resistente, in sede di comparsa conclusionale, ha rappresentato che la sig.ra Parte_1 starebbe attualmente lavorando presso la soc. cooperativa “Aress Fabiola” con sede a Termini
Imerese, ma tale circostanza è risultata sprovvista di supporto probatorio.
Le parti, infine, risultano comproprietarie, per la quota del 50% ciascuna, della casa coniugale, attualmente assegnata alla Sig.ra e sulla quale grava mutuo fondiario. Parte_1
Orbene, se è vero, da un lato, che la nascita della terza figlia ha comportato un aggravio Per_4 delle spese a carico del Sig. per far fronte alle quotidiane esigenze del nuovo nucleo Pt_2 familiare, va altresì tenuto in considerazione che, rispetto alla data di pronuncia del provvedimento della Corte di Appello di Palermo, che ha parzialmente modificato l'Ordinanza presidenziale prevedendo, tra l'altro, un ampliamento del diritto di visita del padre, ad oggi i figli minori e vivono prevalentemente con la madre, stante la lontananza Per_1 Per_2 geografica del padre.
Si osserva, inoltre, che i nuovi obblighi familiari non determinano di per se' un allentamento dei doveri genitoriali nei confronti dei diritti economici dei figli generati in costanza del precedente nucleo familiare, per cui se il contributo di mantenimento originariamente fissato nei loro confronti corrisponde ad un importo adeguato alle necessità degli stessi, ma inferiore all'esborso che le capacità patrimoniali dell'obbligato avrebbero consentito, non può essere disposta alcuna riduzione ma, anzi, il contributo potrebbe essere aumentato, trovando maggiore capienza in ragione del fatto sopravvenuto della diversa capacità economica dell'obbligato, valutata anche alla luce dell'apporto del nuovo partner.
Tenuto, quindi, conto delle complessive risultanze, appare equo confermare l'onere del Sig.
di contribuire al mantenimento dei figli minori e tramite la CP_1 Per_1 Per_2 corresponsione dell'importo complessivo di euro 400,00 mensili, di cui euro 200,00 per ciascun figlio, sottoposto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT-FOI.
Si ritiene, inoltre, opportuno confermare l'onere del resistente di partecipare, nella misura del
60%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli, tra le quali ricorrono, a titolo esemplificativo, le spese mediche relative a prestazioni sanitarie non assicurate dal
Servizio Sanitario Nazionale, nonché le spese scolastiche o universitarie. Con riferimento a tali spese il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
Da ultimo, non sussistono motivi per revocare l'ordine di pagamento diretto dei suddetti oneri di mantenimento, complessivamente quantificati in euro 400,00 mensili, già disposto nei confronti del Comune di Milano, n.q. di datore di lavoro del Sig. . CP_1
ASSSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE
Per quanto concerne, da ultimo, le statuizioni di carattere economico, va, a riguardo, premesso che le condizioni per il sorgere del diritto di mantenimento in favore del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, sono la non titolarità di adeguati redditi propri, cioè di redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Ed infatti, «la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea,
dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post -coniugale,
presupposto dell'assegno di divorzio» (Cassazione civile sez. I, 20/01/2021, n.975).
Va, poi, rilevato che, in ogni caso, «la dimostrazione del tenore di vita avuto in costanza del matrimonio e della sua attuale condizione patrimoniale compete al coniuge che richiede l'assegno e l'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive è da valutarsi in relazione alla situazione esistente nell'attualità e, in particolare, alla possibilità, per il richiedente, di svolgere un'attività lavorativa adeguata alla sua qualifica, posizione sociale e condizioni personali, d'età e di salute» (Cass. Ord., 25781/2017).
Ciò posto, con l'Ordinanza Presidenziale, poi confermata dalla Corte di Appello di Palermo è stato disposto l'onere del Sig. di corrispondere la somma euro 200,00 a favore della CP_1
ricorrente, sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate delle parti e delle risultanze documentali.
Dalla documentazione reddituale e dall'istruttoria svolta, è emerso che, nel corso del porcedimento, sono intervenute nuove circostanze che giustificano una revisione delle valutazioni già operate dalla Corte di Appello. Il Sig. , a seguito dell'assunzione da CP_1
parte del Comune di Milano, si è trasferito in Lombardia con la nuova compagna e la figlia
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Quanto alle condizioni della ricorrente, è circostanza pacifica che la stessa abbia instaurato,
nelle more del giudizio, una relazione con il Sig. , ex marito della cognata. Persona_5
Orbene, seppure la ricorrente abbia negato di convivere con il nuovo compagno nella casa coniugale, come invece asserito dal resistente, le risultanze processuali inducono a ritenere che tale relazione presenti, comunque, un carattere di stabilità, tale da essere assimilabile ad una famiglia di fatto. Ed infatti, come emerge dalle relazioni depositate dai Servizi incaricati, il Sig.
si è detto “premuroso nei confronti del nucleo familiare” ed ha instaurato un ottimo Persona_5
rapporto con i figli minori delle parti, al punto da essere chiamato “papà” da parte della piccola
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Orbene, va osservato che, in tema di separazione e divorzio, ove venga chiesta la revoca dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge a seguito dell'instaurazione da parte di quest'ultimo di una convivenza more uxorio, il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, dell'eventuale coabitazione con l'altra persona, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l'insieme dei fatti secondari noti,
acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge, e gli eventuali ulteriori argomenti di prova,
rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale (Cass. n. 14151/2022).
Ed ancora, è stata evidenziato che, ai fini della decisione sul diritto a percepire assegno di mantenimento, la convivenza more uxorio instaurata dall'ex coniuge può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché
sia provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno (Cass. Civ. n. 3645/2023).
Alla luce delle superiori premesse, sulla scorta delle risultanze processuali, la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente va rigettata, con conseguente revoca dell'onere di mantenimento già statuito in sede ordinanza presidenziale e confermato dalla Corte di Appello
di Palermo.
ULTERIORI DOMANDE
In ultimo, va dichiarata l'inammissibilità delle ulteriori domande avanzate dalla ricorrente,
volte ad ottenere il risarcimento dei danni materiali, morali ed esistenziali patiti dalla stessa, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori, per le condotte assunte dal resistente, nonché la restituzione e il rimborso delle somme “illegittimamente prelevate dai conti senza l'autorizzazione della titolare dell'attività commerciale”.
Segnatamente, si ritiene di dovere condividere quell'orientamento giurisprudenziale a mente del quale, nel giudizio di separazione personale dei coniugi e di divorzio, la trattazione congiunta di entrambe le cause con il rito ordinario (causa di separazione e causa ordinaria),
ammessa dall'art. 40, terzo comma, c.p.c. riguarda solo le ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, e non anche le ipotesi di cui agli artt. 33 e 104, in cui il cumulo delle domande dipende solo dalla volontà delle parti (Cass. civ., 29 gennaio 2010 n. 2155). Ed invero, l'art. 40 c.p.c. stabilisce la possibilità del cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione. In
particolare, il comma 3 della richiamata norma disciplina la trattazione congiunta nei casi previsti dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 e prevede la trattazione con rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale in caso di controversia di lavoro o previdenziale. E' esclusa,
dunque, la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi ovvero la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di divorzio – soggetta al rito speciale – con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno – soggetta al rito ordinario, «trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale» (v. Trib. Milano, Sez. IX civ., 10 febbraio 2009,
n. 1767).
SPESE DI LITE
Infine, tenuto conto della natura del procedimento e dell'esito complessivo del presente giudizio, si ritiene doversi disporre la compensazione integrale delle spese di lite, ivi comprese quelle riguardanti i sub procedimenti instaurati in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
Imerese (PA) il 12/01/1990, e nato a [...] il [...], Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio in data 01.10.2015 in AM (PA), regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 32, parte II, serie A, anno 2015;
2) Rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
3) Dispone che nessun assegno di mantenimento va riconosciuto a favore della ricorrente e, per l'effetto, dispone la revoca dell'assegno già previsto, a carico del Sig. con Controparte_1
ordinanza presidenziale del 14.12.2021, come modificata con provvedimento della Corte di
Appello di Palermo del 29.06.2022;
4) Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori, e con collocazione Per_1 Per_2
prevalente presso l'abitazione della madre e con regolamentazione del regime di visita del padre secondo le modalità indicate in parte motiva;
5) Pone a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere, in favore della ricorrente, la CP_1
complessiva somma di euro 400,00 mensili, di cui euro 200,00 per ciascun figlio, sottoposta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT-FOI. 6) Ordina al Comune di Milano, nella qualità di datore di lavoro di Controparte_1
nato il [...] a [...], (C.F.: ), di provvedere al C.F._2
pagamento in favore di nata il [...] a [...], Parte_1
(C.F.: ), entro il giorno cinque di ogni mese, del suddetto importo di € C.F._1
400,00, da distrarsi dalle retribuzioni dovute in favore del predetto dipendente;
7) Dichiara il resistente tenuto al pagamento, nella misura del 60%, delle spese straordinarie necessarie per la prole;
8) Conferma l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, sita in AM (PA), via
Alessandro Volta nn. 23-25 (contraddistinta in Catasto al Foglio MU, p.lla 825, sub. 3, categoria
A/4, Cl. 5, vani 5,5);
9) Dichiara l'inammissibilità delle ulteriori domande formulate da parte ricorrente;
10) Compensa tra le parti le spese del presente giudizio e dei sub-procedimenti;
11) Ordina che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria,
al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio del 30/12/2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Claudia Musola Laura Petitti