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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 06/02/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 6.2.2025 promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. R. Itta Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura CP_1
generale alle liti dall'Avv. G. Zamboni
Resistente
Oggetto: iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli anno 2016
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.12.2023, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver ricevuto, in data 22.9.2023, una nota con la quale aveva comunicato il riesame CP_1 della domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2016 ed il rigetto della stessa in quanto “non risulta iscritto negli elenchi agricoli”, con conseguente richiesta di restituzione della somma di € 2166,30.
Ritenuta illegittima siffatta determinazione avendo effettivamente lavorato secondo le modalità descritte nell'atto introduttivo del giudizio, rimasto senza esito il ricorso amministrativo presentato in data 20.10.2023, chiedeva che fosse accertato il diritto alla reiscrizione per 103 giornate nell'anno 2016 e l'insussistenza di qualsivoglia indebito scaturito dal disconoscimento delle suindicate giornate.
Si costituiva che contestava gli avversi assunti, eccependo pregiudizialmente la CP_1 decadenza dall'azione. Insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
1 Il ricorso è inammissibile in quanto proposto oltre il termine decadenziale di cui all'art. 22 dl. 7/70.
Gioverà, preliminarmente, riportare il dato normativo di riferimento.
L'art. 22 del D.L. n° 7/70, convertito in legge n°83/70, prevede che “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza
(comma 1)”.
Tale essendo la norma applicabile in relazione alla domanda volta ad accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte, il termine perentorio previsto dalla citata norma costituisce un termine di decadenza sostanziale per l'esercizio di un diritto, la cui inosservanza comporta l'estinzione del diritto per intervenuta decadenza, la quale può essere impedita solo dall'esercizio dell'azione e non è soggetta a sospensione ed interruzione.
La natura decadenziale del termine è stata espressamente riconosciuta dalla Corte di
Cassazione che, peraltro, considera la disposizione in esame tuttora vigente ed afferma, altresì, che il termine di 120 giorni ha natura di decadenza sostanziale, così da non essere suscettibile di sanatoria della L. n. 533 del 1973, ex art. 8 (fra le tante, Cass. 1 ottobre
1997 n. 9595, 21 aprile 2001 n. 5942, 8 novembre 2003 n. 16803, 10 agosto 2004 n.
15460, 18 maggio 2005 n. 10393) e da essere rilevabile d'ufficio (Cass. n. 18528/2011 e, da ultimo, Cass. sent. n. 9622/2015).
Peraltro, questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale (sentenza n.
192/2005) non confliggente con i precetti di cui agli artt. 3 e 38 della Costituzionale, in base al rilievo che “la finalità della decadenza in questione è da rinvenire nella esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione ed alle conseguenti prestazioni, avuto riguardo alla circostanza che l'atto di iscrizione negli elenchi costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali la indennità di malattia o di maternità, e titolo per
l'accredito, per ciascun anno, dei contributi corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi”.
Ciò posto, occorre individuare il momento a partire dal quale il termine di 120 giorni deve essere computato.
2 A tal proposito, l'art. 22 citato fissa per la proposizione della azione giudiziaria il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento definitivo, o dal momento in cui l'interessato ne abbia avuto comunque conoscenza, così di fatto presupponendo la esistenza di un provvedimento “espresso” di rigetto, adottato al termine dell'iter amministrativo contenzioso, che sia stato portato a conoscenza dell'interessato.
Tale norma va coordinata con quanto previsto dall' 11 del D.L. n° 375/93, a tenore del quale “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli
a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto (comma 1). Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU (n.d.r. con decorrenza 1° luglio 1995 il Servizio per i contributi agricoli unificati è stato soppresso e le funzioni ed il personale sono stati trasferiti all' possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione CP_1
centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto (comma 2)”.
La norma ha di fatto sostituito la ipotesi del silenzio assenso, prevista dall' art. 17 DL n.
7/1970, con quella del silenzio rigetto (cfr. Cass. sent. 28715/2011), ed ha introdotto dei
“termini teorici” (240 giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, e cioè
30 giorni per la proposizione del ricorso alla Commissione Provinciale + 90 giorni per la decisione, ed ulteriori 30 giorni per la proposizione del ricorso alla Commissione Centrale
+ 90 giorni per la decisione) per l' esperimento dell' intero iter amministrativo.
È appena il caso di evidenziare che il riferimento normativo ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo (cfr. in motivazione, Cass. 9622/2015; tra le altre, Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord., 21/11/2014,
n. 24901; Cass. civ. Sez. lavoro, 29/05/2007, n. 12603) sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso.
Nel primo caso (omessa o intempestiva proposizione di ricorso amministrativo) il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria
3 coinciderà con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi, senza che osti al possibile verificarsi della decadenza la previsione (L. n. 573 del 1973, art. 8) di improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, dal momento che la "procedimentalizzazione" delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto, ma non costituisce impedimento al suo esercizio.
Nel secondo caso, occorre distinguere l'ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11.
Pertanto, “in caso di avvenuta (ndr. tempestiva) presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D. lgs. N. 375/1993 art. 11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione
(totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dal DL n. 7/1970, art. 22, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contezioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nel termine previsto dall'art. 11 cit, ovvero con la scadenza di questi stessi termini in caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità ad un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (cfr. Cass. ordinanza, n. 7446/2010; sentenza n. 29070/2011).
Quest'ultima ipotesi (sostitutiva di quella prevista nel D.L. n. 7 del 1970, abrogato art. 17, che assegnava al silenzio dell'amministrazione valore di accoglimento del ricorso), dimostra che l'intento del legislatore sia stato quello di attribuire all'inutile decorso del tempo il valore legale tipico proprio di un provvedimento amministrativo di rigetto, di considerare, cioè, l'inerzia dell'amministrazione come concretante il provvedimento stesso (cd. silenzio significativo, o equiparazione del silenzio all'atto).
Sulla scorta di tali rilievi, è evidente, quindi, che la definizione del procedimento contenzioso nei termini ora precisati segna la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del ripetuto termine di decadenza;
così come irrilevante, agli stessi fini, resta un' eventuale
4 decisione tardiva sul ricorso, a sua volta inidonea a costituire una “riapertura” del termine decadenziale (cfr., tra le tante, Cass. n. 13092 del 5.6.2009).
Diversamente opinando, verrebbero a dilatarsi senza limiti i tempi di accertamento dello
"status" di lavoratore agricolo e, per ciò solo, verrebbero negati ogni spazio e utilità alla previsione del D.L. n. 7 del 1970 cit., art. 22, con il rischio di vanificazione del sistema, dovendo escludersi la decadenza quante volte l'azione giudiziaria risulti tempestiva rispetto alla comunicazione della decisione sul ricorso o alla scadenza del termine per pronunciarla (cfr. ex plurimis Cass. Sez. Lav. n. 4819/2007; n. 8650/2008 ecc.).
Applicando i suesposti principi di diritto al caso che occupa, occorre rilevare che – al di là di ogni valutazione in ordine alla prova della data di pubblicazione del terzo elenco di variazione anno 2018 - tra i documenti prodotti da vi è il ricorso proposto alla CP_1
commissione CISOA in data 25.2.2021, avverso la cancellazione delle giornate dichiarate nell'anno 2016.
Pertanto, posto che certamente in tale momento la ricorrente era già a conoscenza dell'intervenuto disconoscimento delle giornate per cui è causa, avrebbe dovuto agire giudizialmente nel rispetto dei suddetti termini, decorrenti dalla conclusione dell'iter amministrativo, considerando quale dies a quo (comunque più favorevole rispetto alla pubblicazione dell'elenco di variazione) proprio la data di presentazione del suddetto ricorso.
Risulta pertanto evidente come l'atto introduttivo del presente giudizio sia stato depositato (in data 12.12.2023) oltre il termine decadenziale in esame.
L'accertata decadenza dall'azione riverbera i propri effetti sulla domanda volta ad accertare il diritto alla disoccupazione agricola per l'anno 2016 (e conseguentemente l'insussistenza dell'indebito di cui alla nota impugnata), atteso che “la finalità della decadenza di cui alla norma impugnata è da rinvenire nella esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione ed alle conseguenti prestazioni, tenuto conto che l'atto di iscrizione negli elenchi costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo e titolo per l'accredito, per ciascun anno, dei contributi corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi. Peraltro, il fatto che le prestazioni considerate dalla norma costituzionale invocata (art. 38 Cost.) siano subordinate alla iscrizione negli elenchi nominativi, per cui la prevista decadenza dell'azione giudiziaria, diretta alla contestazione
5 dei provvedimento di cancellazione o di mancata inclusione negli stessi, impedirebbe il godimento della tutela costituzionalmente garantita, è giustificabile alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui la disposizione di cui all'art. 38
Cost., comma 2, attiene all'adeguamento dei mezzi di carattere previdenziale alle esigenze di vita dell'interessato, piuttosto che alle modalità necessarie a conseguirle” (cfr, in motivazione, Cass. sentenza n. 18477 del 2012).
Non essendo state proposte ulteriori eccezione in relazione al diritto di ripetere le somme liquidate a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2016, il ricorso va integralmente respinto.
Atteso che la domanda ha ad oggetto anche il diritto al riconoscimento di somme già corrisposte dall' , nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali di cui CP_2 all'art. 152 disp. att cpc, non si dà luogo alla regolamentazione delle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_1
dichiara inammissibile la domanda avente ad oggetto la reiscrizione negli elenchi e, per l'effetto, rigetta nella restante parte il ricorso;
nulla per le spese.
Brindisi, 6.2.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
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