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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 11/02/2026, n. 2056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2056 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2056/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TA EP, Presidente MELONI MARINA, Relatore GARUFI CATERINA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2960/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_2 Telefono_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430974 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430974 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430974 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430974 TARI 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430974 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430974 TARI 2023
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 647/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
In data 4/10/2024, Roma Capitale ha accertato mediante l'avviso esecutivo n. 112401430974 l'omessa dichiarazione di iscrizione ai fini della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) nonché del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) con evasione totale dei tributi entro le scadenze previste e relative alle annualità 2018, 2019, 20220, 2021, 2022 e 2023. (All. 1). È stato, di conseguenza, chiesto alla Sig.ra Ricorrente_2 un importo complessivamente pari ad € 8.142,00 (di cui € 5.475,62 quale importo totale complessivo accertato;
€ 2.658,48 quale importo a titolo di sanzioni ed € 7,83 per spese di notifica). Con ricorso notificato in data 7/01/2025, l'odierna Ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401430974, proponendo ricorso innanzi a questo giudice per l'annullamento del suddetto avviso. Ciò esposto in fatto, Roma Capitale, costituitasi in giudizio ut sopra rappresentata ha chiesto la cessata materia del contendere in quanto in data 21/01/2025, ad esito del riesame della posizione, ha emesso il doc. n. U250100114802 mediante cui ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401430974 (All. 2). Deve quindi conformemente alle richieste essere dichiarata cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio con compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Roma il 23 gennaio 2026 Il giudice estensore Marina Meloni Il Presidente Giuseppe Leotta
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TA EP, Presidente MELONI MARINA, Relatore GARUFI CATERINA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2960/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_2 Telefono_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430974 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430974 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430974 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430974 TARI 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430974 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430974 TARI 2023
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 647/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
In data 4/10/2024, Roma Capitale ha accertato mediante l'avviso esecutivo n. 112401430974 l'omessa dichiarazione di iscrizione ai fini della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) nonché del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) con evasione totale dei tributi entro le scadenze previste e relative alle annualità 2018, 2019, 20220, 2021, 2022 e 2023. (All. 1). È stato, di conseguenza, chiesto alla Sig.ra Ricorrente_2 un importo complessivamente pari ad € 8.142,00 (di cui € 5.475,62 quale importo totale complessivo accertato;
€ 2.658,48 quale importo a titolo di sanzioni ed € 7,83 per spese di notifica). Con ricorso notificato in data 7/01/2025, l'odierna Ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401430974, proponendo ricorso innanzi a questo giudice per l'annullamento del suddetto avviso. Ciò esposto in fatto, Roma Capitale, costituitasi in giudizio ut sopra rappresentata ha chiesto la cessata materia del contendere in quanto in data 21/01/2025, ad esito del riesame della posizione, ha emesso il doc. n. U250100114802 mediante cui ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401430974 (All. 2). Deve quindi conformemente alle richieste essere dichiarata cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio con compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Roma il 23 gennaio 2026 Il giudice estensore Marina Meloni Il Presidente Giuseppe Leotta