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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 30/11/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
VERBALE ex art 127ter cpc DELLA CAUSA
n. r.g. 109/2025
Hanno rassegnato nel termine ex art 127ter cpc assegnato:
- per , l'avv. TEDESCHI ENRICO Parte_1
- per , l'avv. AVVOCATURA DELLO Controparte_1
STATO DI TRENTO
Esaurita la discussione tramite deposito di memorie, viste le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., depositandola su PCT.
Il Giudice
ER US
pagina1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ER US
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 109/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. dott. TEDESCHI ENRICO
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. dott. AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO
RESISTENTE
pagina2 di 11 CONCLUSIONI
Di parte ricorrente
Piaccia al Tribunale di Bolzano, in Funzione di Giudice Monocratico del
Lavoro e della Previdenza e Assistenza, fissata l'udienza di discussione e previa disapplicazione del provvedimento n. 0006088 del 26 febbraio 2020: condannare l al riconoscimento, in favore di Controparte_2
, nato a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
Via Kennedy n. 297, c.f. , dello status vittima del Dovere C.F._1
ex art. 1 comma 564 legge 266/2005 o comunque quale "soggetto equiparato alle vittime del dovere" ex comma 564 l. 266/2005;
- dichiarare, dunque, l'obbligo ex lege all'inserimento del medesimo nell'elenco ex art. 3 comma 3 D.p.r. 243/06 tenuto dal ai fini della Controparte_1
concessione dei benefici assistenziali ex d.p.r. 07.07.06 n. 243, ex art. 1, comma
563 e 564 L. 266/2005, ex \1904 D.Lgs. 66/2010; conseguentemente, condannare il al riconoscimento, in favore dell'attuale Controparte_1
ricorrente, di TUTTI i benefici (economici e non) assistenziali e previdenziali di legge previsti per tale categoria di vittime in rapporto al grado di invalidità accertata, e specificamente:
1. la speciale elargizione ex art. 5 commi 1 e 5 L. 206/04, da commisurarsi ad un'invalidità complessiva del 17 % o alla diversa percentuale che verrà determinata in corso di causa;
pagina3 di 11 2. la declaratoria del diritto all'assistenza psicologica ex art. 6 comma 2 L.
206/04 ex art. 4 comma 2 lett. C D.P.R. 243/06;
3. ex art. 4 comma I lett. c) D.P.R. 243/06, del beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti);
4. ex art. 2 comma 106 L. 244/07; e il diritto all'esenzione ticket, beneficio sancito dall'art. 9 L. 206/04, come esteso dall'art. 4 DPR 243/06;
5. Il diritto all'esenzione IRPEF sulle prestazioni pensionistiche liquidate a favore delle vittime del dovere di cui ai commi 563 e 564 dell'art. 1 della legge
266 del 2005 ex art. 1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cfr. art. 1, comma 211 legge 232/2016: ... “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi” (Cfr.
Cassazione nn. 15023/24, 15115/24 e 15121/24).
Con riserva di chiedere separatamente ulteriori benefici assistenziali e previdenziali, eventualmente concedendi alla categoria delle Vittime del Dovere ed ai loro familiari.
Con vittoria di spese ed onorari tutti di lite, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
pagina4 di 11 Di parte convenuta
“Contrariis reiectis,
1. In via principale e pregiudiziale, dichiarare prescritto e, quindi, estinto, il diritto vantato dal ricorrente ai benefici conseguenti al rapporto di vittima del dovere o di soggetto equiparato alle vittime del dovere e dichiarare inammissibile la domanda d'accertamento del relativo rapporto, poiché manca l'interesse ad agire in capo al ricorrente.
2. In subordine, dichiarare prescritte e, quindi, estinte per prescrizione quinquennale, o decennale, le singole provvidenze economiche, tanto la c.d.
“elargizione speciale”, quanto quelle periodiche, connesse all'eventuale riconoscimento del rapporto giuridico o dello status di vittima del dovere.
3. Sempre in subordine, respingere in quanto infondata nel merito la domanda del ricorrente.
4. Ancora in subordine, attribuire le provvidenze economiche esclusivamente a decorrere dal 24.07.2018, giorno in cui l'odierno ricorrente presentava istanza per l'erogazione dei benefici per le vittime del dovere.
5. In estremo subordine, nel merito e in ogni caso, respingere le quantificazioni delle varie pretese proposte dal ricorrente.
6. Con vittoria di spese, competenze e onorari integralmente rifusi, con aumento del 30% per l'uso dell'indicazione digitale;
in caso di soccombenza, con spese, competenze e onorari integralmente compensati.”
pagina5 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, facente parte dell'Arma dei Carabinieri, espone di essere stato, in data 27/09/2003, regolarmente comandato di servizio presso lo stadio “Granillo” di Reggio Calabria, in occasione dell'incontro di calcio Serie A, Reggina –
CP_3
Il sig. , avvedutosi della presenza di un soggetto intento a lanciare sassi Pt_1
ed oggetti contundenti contro le forze dell'ordine posizionate a bordo campo, interveniva per interrompere la condotta criminosa di questi, ingaggiando con lo stesso un violento corpo a corpo. Grazie anche all'intervento di altri colleghi, il soggetto veniva prontamente immobilizzato e reso inoffensivo.
Nel corso della violenta colluttazione, il sig. accusava un intenso dolore Pt_1
al ginocchio destro, dolore talmente forte da impedirgli la deambulazione. Il ricorrente veniva dunque accompagnato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
Civile di Reggio Calabria per ricevere le cure del caso. Il ricorrente, quindi, riportava una malattia permanente, qualificabile come: “esiti di intervento di ricostruzione LCA e meniscopatia ginocchio destro”.
La stessa infermità veniva, poi, ascritta, ai fini dell'equo indennizzo alla Tabella
B e riconosciuta come: SI dipendente da causa di servizio con Decreto del
Ministero dell'Interno n. 2247/16 del 27/10/2016.v
Il ricorrente presentava, in data 24/07/2018, domanda di attribuzione dello status di “vittima del dovere” si sensi della legge 266/2005 art. 1 comma 563 lett. a) e b) della legge cit., che così dispone: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli pagina6 di 11 altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un 'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) omissis b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c, d, e, f,) omissis”
In seguito, il emetteva un provvedimento di diniego, Protocollo n. CP_1
0006088 del 26 febbraio 2020, considerando prescritta la pretesa di parte ricorrente.
Il ricorrente ritiene ingiusto il provvedimento dato che la domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere, infatti, non incorre in termini di prescrizione perché trattasi non di un'azione d'impugnazione, ma di un'azione dichiarativa, di mero accertamento del diritto, quindi imprescrittibile.
La resistente amministrazione avrebbe dovuto accertare il grado di invalidità, ed erogare i benefici di legge previsti per i vari tipi di gravità dell'invalidità. Egli, in base alla perizia di parte, la quantifica in 17%, e chiede il relativo pagamento.
2. L'Amministrazione resistente si costituisce giustificando la propria decisione ritenendo estinto il diritto di parte ricorrente per intervenuta prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c. Di conseguenza, la domanda sarebbe inammissibile per mancanza d'interesse ad agire la domanda di mero accertamento del rapporto di vittima del dovere.
Anche il diritto ai singoli ratei sarebbe, in tutto o in parte, estinto, per prescrizione quinquennale e, solo in subordine, decennale.
pagina7 di 11 La pretesa all'attribuzione del c.d. status di vittima del dovere sarebbe priva di fondamento, in relazione agli eventi e all'infermità esposti da controparte, perché rientranti negli ordinari inconvenienti dell'attività di servizio.
A ogni modo e in estremo subordine, le provvidenze richieste non possono avere decorrenza anteriore alla data di presentazione della domanda e cioè al
24.07.2018.
Nel merito e in ogni caso, le quantificazioni delle varie pretese di controparte sono infondate.
3. Fallito il tentativo di conciliazione, è stata espletata CTU in ordine a stabilire il grado di invalidità di parte ricorrente. La CTU ha determinato un'invalidità ai sensi della normativa di settore del 16%. Le parti, sul punto, nulla hanno osservato.
4. Ciò posto, va preliminarmente premesso che la lesione è stata documentalmente provata in merito a data e luogo e coincidono con la domanda.
Sul punto, in ogni caso, parte resistente nulla di specifico ha contestato. La data delle lesioni è quindi quella del 27/09/2003. Il verbale prodotto dalla resistente, per quanto qui rileva, conferma in buona sostanza la versione attorea. Se è vero che esistono di fatto due versioni, una fornita dall'interessato in sede medica, ed una seconda nel verbale d'arresto, allora la differenza sta nel dettaglio poco rilevante del luogo del sinistro, che in un caso era davanti allo stadio e nella seconda versione dentro lo stadio.
In ogni caso l'evento lesivo è avvenuto in circostanza di “svolgimento di servizi di ordine pubblico” come richiesto dalla norma.
pagina8 di 11 Tanto appurato, va rigettata l'eccezione di prescrizione: Cass. Sez. L, Ordinanza
n. 17276 del 2025: “E' consolidato l'orientamento di questa Corte, al quale il
Collegio intende dare continuità, secondo il quale la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge (Cass. 30/05/2022,
n. 17440).”.
Posto che trattasi di uno status, la domanda sul punto va accolta.
Con ciò si passa alla disamina delle prestazioni dovute. La pronuncia appena citata è chiara anche in ordine a tale punto: “La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che per le somme dovute a titolo di prestazioni previdenziali o assistenziali il diritto è soggetto alla prescrizionale ordinaria decennale (e non a quella quinquennale) nel caso in cui le somme stesse non siano state poste in riscossione ovvero messe a disposizione dell'avente diritto.
… quello infatti, che rileva, ai fini del termine di prescrizione applicabile è che sia stato completato il procedimento amministrativo di liquidazione della spesa.
Ne consegue che il diritto di credito relativo a qualsiasi somma che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti della norma speciale di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129 (ex plurimis, Cass. 13 gennaio 2020, n. 401;
Cass. 3 settembre 2020, n. 18309).”
In merito ai ratei la Corte ha accertato che: “Per questa via si giustifica anche la costante affermazione di questa Corte secondo la quale le provvidenze pagina9 di 11 economiche ed i ratei delle prestazioni dovute si prescrivono in un termine decennale, anche in mancanza del formale riconoscimento dello status di vittima del dovere. Diversamente ragionando - ed ancorando la decorrenza della prescrizione dei benefici economici all'accertamento dello status di vittima del dovere - si finirebbe per estendere a questi l'imprescrittibilità attinente allo status.”
In altre parole, la speciale elargizione di cui all'art art. 5 commi 1 e 5 L. 206/04 si prescrive entro anni 10, nel caso del ricorrente a dieci anni dall'entrata in vigore della legge, posto che si era infortunato prima della novella.
Le altre prestazioni, come il diritto all'esenzione dal ticket, l'assistenza psicologica e il diritto ai medicinali di tipo c, nonché il trattamento fiscale di favore sono benefici che spetteranno in futuro e quindi non possono formare oggetto di prescrizione.
In questi termini la domanda va accolta.
5. Spese a carico di parte resistente e liquidate in favore dell'avvocato antistatario;
scaglioni medi per una causa previdenziale, valore indeterminato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara il ricorrente appartenere allo status di “vittima del dovere” e per
l'effetto si dichiara il diritto dello stesso e si condanna il al CP_1
riconoscimento dei conseguenti benefici:
pagina10 di 11 a. diritto all'assistenza psicologica ex art. 6 comma 2 L. 206/04 ex art. 4 comma 2 lett. C D.P.R. 243/06;
b. ex art. 4 comma I lett. c) D.P.R. 243/06, beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti);
c. ex art. 2 comma 106 L. 244/07; diritto all'esenzione ticket, beneficio sancito dall'art. 9 L. 206/04, come esteso dall'art. 4 DPR 243/06;
d. Il diritto all'esenzione IRPEF sulle prestazioni pensionistiche liquidate a favore delle vittime del dovere di cui ai commi 563 e 564 dell'art. 1 della legge 266 del 2005 ex art. 1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cfr. art. 1, comma 211 legge 232/2016;
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte Controparte_1
ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 10752 per compenso, 15% per spese generali, oltre accessori, importi liquidati in favore dell'avvocato
TE NR, antistatario.
30 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
ER US
pagina11 di 11
Sezione Lavoro
VERBALE ex art 127ter cpc DELLA CAUSA
n. r.g. 109/2025
Hanno rassegnato nel termine ex art 127ter cpc assegnato:
- per , l'avv. TEDESCHI ENRICO Parte_1
- per , l'avv. AVVOCATURA DELLO Controparte_1
STATO DI TRENTO
Esaurita la discussione tramite deposito di memorie, viste le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., depositandola su PCT.
Il Giudice
ER US
pagina1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ER US
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 109/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. dott. TEDESCHI ENRICO
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. dott. AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO
RESISTENTE
pagina2 di 11 CONCLUSIONI
Di parte ricorrente
Piaccia al Tribunale di Bolzano, in Funzione di Giudice Monocratico del
Lavoro e della Previdenza e Assistenza, fissata l'udienza di discussione e previa disapplicazione del provvedimento n. 0006088 del 26 febbraio 2020: condannare l al riconoscimento, in favore di Controparte_2
, nato a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
Via Kennedy n. 297, c.f. , dello status vittima del Dovere C.F._1
ex art. 1 comma 564 legge 266/2005 o comunque quale "soggetto equiparato alle vittime del dovere" ex comma 564 l. 266/2005;
- dichiarare, dunque, l'obbligo ex lege all'inserimento del medesimo nell'elenco ex art. 3 comma 3 D.p.r. 243/06 tenuto dal ai fini della Controparte_1
concessione dei benefici assistenziali ex d.p.r. 07.07.06 n. 243, ex art. 1, comma
563 e 564 L. 266/2005, ex \1904 D.Lgs. 66/2010; conseguentemente, condannare il al riconoscimento, in favore dell'attuale Controparte_1
ricorrente, di TUTTI i benefici (economici e non) assistenziali e previdenziali di legge previsti per tale categoria di vittime in rapporto al grado di invalidità accertata, e specificamente:
1. la speciale elargizione ex art. 5 commi 1 e 5 L. 206/04, da commisurarsi ad un'invalidità complessiva del 17 % o alla diversa percentuale che verrà determinata in corso di causa;
pagina3 di 11 2. la declaratoria del diritto all'assistenza psicologica ex art. 6 comma 2 L.
206/04 ex art. 4 comma 2 lett. C D.P.R. 243/06;
3. ex art. 4 comma I lett. c) D.P.R. 243/06, del beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti);
4. ex art. 2 comma 106 L. 244/07; e il diritto all'esenzione ticket, beneficio sancito dall'art. 9 L. 206/04, come esteso dall'art. 4 DPR 243/06;
5. Il diritto all'esenzione IRPEF sulle prestazioni pensionistiche liquidate a favore delle vittime del dovere di cui ai commi 563 e 564 dell'art. 1 della legge
266 del 2005 ex art. 1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cfr. art. 1, comma 211 legge 232/2016: ... “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi” (Cfr.
Cassazione nn. 15023/24, 15115/24 e 15121/24).
Con riserva di chiedere separatamente ulteriori benefici assistenziali e previdenziali, eventualmente concedendi alla categoria delle Vittime del Dovere ed ai loro familiari.
Con vittoria di spese ed onorari tutti di lite, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
pagina4 di 11 Di parte convenuta
“Contrariis reiectis,
1. In via principale e pregiudiziale, dichiarare prescritto e, quindi, estinto, il diritto vantato dal ricorrente ai benefici conseguenti al rapporto di vittima del dovere o di soggetto equiparato alle vittime del dovere e dichiarare inammissibile la domanda d'accertamento del relativo rapporto, poiché manca l'interesse ad agire in capo al ricorrente.
2. In subordine, dichiarare prescritte e, quindi, estinte per prescrizione quinquennale, o decennale, le singole provvidenze economiche, tanto la c.d.
“elargizione speciale”, quanto quelle periodiche, connesse all'eventuale riconoscimento del rapporto giuridico o dello status di vittima del dovere.
3. Sempre in subordine, respingere in quanto infondata nel merito la domanda del ricorrente.
4. Ancora in subordine, attribuire le provvidenze economiche esclusivamente a decorrere dal 24.07.2018, giorno in cui l'odierno ricorrente presentava istanza per l'erogazione dei benefici per le vittime del dovere.
5. In estremo subordine, nel merito e in ogni caso, respingere le quantificazioni delle varie pretese proposte dal ricorrente.
6. Con vittoria di spese, competenze e onorari integralmente rifusi, con aumento del 30% per l'uso dell'indicazione digitale;
in caso di soccombenza, con spese, competenze e onorari integralmente compensati.”
pagina5 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, facente parte dell'Arma dei Carabinieri, espone di essere stato, in data 27/09/2003, regolarmente comandato di servizio presso lo stadio “Granillo” di Reggio Calabria, in occasione dell'incontro di calcio Serie A, Reggina –
CP_3
Il sig. , avvedutosi della presenza di un soggetto intento a lanciare sassi Pt_1
ed oggetti contundenti contro le forze dell'ordine posizionate a bordo campo, interveniva per interrompere la condotta criminosa di questi, ingaggiando con lo stesso un violento corpo a corpo. Grazie anche all'intervento di altri colleghi, il soggetto veniva prontamente immobilizzato e reso inoffensivo.
Nel corso della violenta colluttazione, il sig. accusava un intenso dolore Pt_1
al ginocchio destro, dolore talmente forte da impedirgli la deambulazione. Il ricorrente veniva dunque accompagnato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
Civile di Reggio Calabria per ricevere le cure del caso. Il ricorrente, quindi, riportava una malattia permanente, qualificabile come: “esiti di intervento di ricostruzione LCA e meniscopatia ginocchio destro”.
La stessa infermità veniva, poi, ascritta, ai fini dell'equo indennizzo alla Tabella
B e riconosciuta come: SI dipendente da causa di servizio con Decreto del
Ministero dell'Interno n. 2247/16 del 27/10/2016.v
Il ricorrente presentava, in data 24/07/2018, domanda di attribuzione dello status di “vittima del dovere” si sensi della legge 266/2005 art. 1 comma 563 lett. a) e b) della legge cit., che così dispone: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli pagina6 di 11 altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un 'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) omissis b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c, d, e, f,) omissis”
In seguito, il emetteva un provvedimento di diniego, Protocollo n. CP_1
0006088 del 26 febbraio 2020, considerando prescritta la pretesa di parte ricorrente.
Il ricorrente ritiene ingiusto il provvedimento dato che la domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere, infatti, non incorre in termini di prescrizione perché trattasi non di un'azione d'impugnazione, ma di un'azione dichiarativa, di mero accertamento del diritto, quindi imprescrittibile.
La resistente amministrazione avrebbe dovuto accertare il grado di invalidità, ed erogare i benefici di legge previsti per i vari tipi di gravità dell'invalidità. Egli, in base alla perizia di parte, la quantifica in 17%, e chiede il relativo pagamento.
2. L'Amministrazione resistente si costituisce giustificando la propria decisione ritenendo estinto il diritto di parte ricorrente per intervenuta prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c. Di conseguenza, la domanda sarebbe inammissibile per mancanza d'interesse ad agire la domanda di mero accertamento del rapporto di vittima del dovere.
Anche il diritto ai singoli ratei sarebbe, in tutto o in parte, estinto, per prescrizione quinquennale e, solo in subordine, decennale.
pagina7 di 11 La pretesa all'attribuzione del c.d. status di vittima del dovere sarebbe priva di fondamento, in relazione agli eventi e all'infermità esposti da controparte, perché rientranti negli ordinari inconvenienti dell'attività di servizio.
A ogni modo e in estremo subordine, le provvidenze richieste non possono avere decorrenza anteriore alla data di presentazione della domanda e cioè al
24.07.2018.
Nel merito e in ogni caso, le quantificazioni delle varie pretese di controparte sono infondate.
3. Fallito il tentativo di conciliazione, è stata espletata CTU in ordine a stabilire il grado di invalidità di parte ricorrente. La CTU ha determinato un'invalidità ai sensi della normativa di settore del 16%. Le parti, sul punto, nulla hanno osservato.
4. Ciò posto, va preliminarmente premesso che la lesione è stata documentalmente provata in merito a data e luogo e coincidono con la domanda.
Sul punto, in ogni caso, parte resistente nulla di specifico ha contestato. La data delle lesioni è quindi quella del 27/09/2003. Il verbale prodotto dalla resistente, per quanto qui rileva, conferma in buona sostanza la versione attorea. Se è vero che esistono di fatto due versioni, una fornita dall'interessato in sede medica, ed una seconda nel verbale d'arresto, allora la differenza sta nel dettaglio poco rilevante del luogo del sinistro, che in un caso era davanti allo stadio e nella seconda versione dentro lo stadio.
In ogni caso l'evento lesivo è avvenuto in circostanza di “svolgimento di servizi di ordine pubblico” come richiesto dalla norma.
pagina8 di 11 Tanto appurato, va rigettata l'eccezione di prescrizione: Cass. Sez. L, Ordinanza
n. 17276 del 2025: “E' consolidato l'orientamento di questa Corte, al quale il
Collegio intende dare continuità, secondo il quale la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge (Cass. 30/05/2022,
n. 17440).”.
Posto che trattasi di uno status, la domanda sul punto va accolta.
Con ciò si passa alla disamina delle prestazioni dovute. La pronuncia appena citata è chiara anche in ordine a tale punto: “La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che per le somme dovute a titolo di prestazioni previdenziali o assistenziali il diritto è soggetto alla prescrizionale ordinaria decennale (e non a quella quinquennale) nel caso in cui le somme stesse non siano state poste in riscossione ovvero messe a disposizione dell'avente diritto.
… quello infatti, che rileva, ai fini del termine di prescrizione applicabile è che sia stato completato il procedimento amministrativo di liquidazione della spesa.
Ne consegue che il diritto di credito relativo a qualsiasi somma che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti della norma speciale di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129 (ex plurimis, Cass. 13 gennaio 2020, n. 401;
Cass. 3 settembre 2020, n. 18309).”
In merito ai ratei la Corte ha accertato che: “Per questa via si giustifica anche la costante affermazione di questa Corte secondo la quale le provvidenze pagina9 di 11 economiche ed i ratei delle prestazioni dovute si prescrivono in un termine decennale, anche in mancanza del formale riconoscimento dello status di vittima del dovere. Diversamente ragionando - ed ancorando la decorrenza della prescrizione dei benefici economici all'accertamento dello status di vittima del dovere - si finirebbe per estendere a questi l'imprescrittibilità attinente allo status.”
In altre parole, la speciale elargizione di cui all'art art. 5 commi 1 e 5 L. 206/04 si prescrive entro anni 10, nel caso del ricorrente a dieci anni dall'entrata in vigore della legge, posto che si era infortunato prima della novella.
Le altre prestazioni, come il diritto all'esenzione dal ticket, l'assistenza psicologica e il diritto ai medicinali di tipo c, nonché il trattamento fiscale di favore sono benefici che spetteranno in futuro e quindi non possono formare oggetto di prescrizione.
In questi termini la domanda va accolta.
5. Spese a carico di parte resistente e liquidate in favore dell'avvocato antistatario;
scaglioni medi per una causa previdenziale, valore indeterminato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara il ricorrente appartenere allo status di “vittima del dovere” e per
l'effetto si dichiara il diritto dello stesso e si condanna il al CP_1
riconoscimento dei conseguenti benefici:
pagina10 di 11 a. diritto all'assistenza psicologica ex art. 6 comma 2 L. 206/04 ex art. 4 comma 2 lett. C D.P.R. 243/06;
b. ex art. 4 comma I lett. c) D.P.R. 243/06, beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti);
c. ex art. 2 comma 106 L. 244/07; diritto all'esenzione ticket, beneficio sancito dall'art. 9 L. 206/04, come esteso dall'art. 4 DPR 243/06;
d. Il diritto all'esenzione IRPEF sulle prestazioni pensionistiche liquidate a favore delle vittime del dovere di cui ai commi 563 e 564 dell'art. 1 della legge 266 del 2005 ex art. 1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cfr. art. 1, comma 211 legge 232/2016;
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte Controparte_1
ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 10752 per compenso, 15% per spese generali, oltre accessori, importi liquidati in favore dell'avvocato
TE NR, antistatario.
30 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
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