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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 27/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2865/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Nella persona del giudice dott.ssa Carmela Labella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2865 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 27.11.2024 e vertente tra
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Parte_1
BUCCIARELLI CRISTINA, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE contro
, elettivamente domiciliata presso Controparte_1 lo studio dell'Avv. BENINCASA ENZO e dell'Avv. BENINCASA ALESSIA, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra di loro, come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza cartolare del 27.11.2024,
l'Avv. BUCCIARELLI CRISTINA per , conclude come segue: Parte_1
“(…) parte attrice insiste per la condanna di a Controparte_2
mutualità prevalente al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro occorso il 26 novembre 2021, ed in particolare: - risarcimento del danno non patrimoniale e biologico temporaneo, secondo la valutazione del c.t.u.: Euro
39.124,00=, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- spese mediche accertate dal
c.t.u. Euro 422,00=, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- spese per compensi
c.t.u. (Euro 1.340,61=), c.t.p. (dott. Euro 183,00=), compensi del Persona_1
1 mediatore, Avv. Paperini (Euro 488,00=): Euro 2.011,61=; - spese legali per avvio negoziazione assistita: Euro 536,00=, oltre 15% spese generali e cap 4%; - spese legali per mediazione delegata n. 425/2022: Euro 48,80= per esborsi, Euro 1.607,00= per compensi, oltre 15% spese generali e cap 4%; - spese legali per compensi avvocato causa ordinaria: Euro 565,40= per esborsi (contributo unificato Euro 518,00=, marca su nota iscrizione Euro 27,00=, spese postali per citazione testi Euro 20,40=), Euro
11.425,30= per compensi oltre 15% spese generali e cap 4%. (…)”;
l'Avv. BENINCASA ENZO e l'Avv. BENINCASA ALESSIA per
[...]
concludono come segue: “(…) affinché Controparte_1
l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed in accoglimento delle ragioni che precedono, si compiaccia di IN TESI: respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese ed onorari di causa. IN
IPOTESI: accertato il concorso di colpa di parte attrice, riconoscere solo quelle voci di danno che verranno rigorosamente provate in corso di causa come poste in relazione causale con il sinistro “de quo” e da liquidare nel loro ammontare in misura inversamente proporzionale al grado di colpa della danneggiata. Con compensazione delle spese del giudizio (…)”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva che, Parte_1 in data 26.11.2021, essa medesima, alle ore 11:30, si trovava all'interno del supermercato Coop.Fi di Montevarchi, Via Dell'Oleandro, per fare la spesa;
che, in tale circostanza, essa dopo essersi dotata di un piccolo carrellino all'ingresso del Pt_1
supermercato, si era diretta verso il reparto ortofrutta;
che, in tale reparto, essa attrice, dopo aver preso dei finocchi dall'espositore alla propria destra, era avanzata per prendere dei peperoni, che, successivamente, erano stati riposti nel carrello;
che essa medesima aveva, poi, proseguito ancora dritto;
che la propria visuale era libera e che essa non aveva notato alcun ostacolo all'interno della corsia;
che, tuttavia, Pt_1 giunta all'intersezione con l'altra corsia del reparto, essa attrice era caduta rovinosamente a terra, dopo essere inciampata sulla punta della forca di un carrello transpallet (carrello portacassette/bancali) vuoto, che appena sporgeva rasoterra dall'angolo dell'espositore (cfr. all.ti n. 1 e 2 all'atto di citazione); che, come emergeva
2 dalla documentazione fotografica prodotta (cfr. all.to n. 3 all'atto di citazione), la parte visibile e verticale del transpallet era esattamente collocata dietro l'espositore delle verdure, mentre le forche del mezzo sporgevano rasoterra da dietro l'angolo, in modo tale da costituire una vera e propria insidia;
che, a dire di essa attrice, il carrello in oggetto, quando era vuoto – cioè privo di cassette impilate, come nel caso di specie –, costituiva un ingombro a terra non altrimenti visibile;
che, inoltre, nel caso in esame, il mezzo in questione era anche incustodito, dal momento che, vicino al mezzo in parola, non era presente alcun operatore;
che, pertanto, a dire di essa esponente, non essendo presente alcun operatore, essa non avrebbe potuto, in alcun modo, Pt_1 immaginare la presenza dell'ostacolo o una movimentazione in corso;
che, dunque, essa attrice, dopo essere inciampata, era caduta rovinosamente a terra, sbattendo la spalla sinistra, alla quale aveva avvertito subito un forte dolore;
che, richiamati dalle proprie grida, erano intervenuti alcuni avventori, i quali l'avevano soccorsa immediatamente ed avevano richiesto l'intervento del personale medico, mentre il personale della Coop.Fi aveva rimosso precipitosamente il transpallet dalla sua posizione;
che essa era Pt_1
stata condotta dal personale sanitario, a mezzo ambulanza, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi, ove le era stata riscontrata una frattura scomposta ingranata dell'omero prossimale sinistro;
che, dunque, il braccio era stato immobilizzato con tutore reggi-braccio con fascia toracica;
che, successivamente, essa era stata dimessa, con prognosi iniziale di giorni 21, controllo clinico e Pt_1 nuova radiografia dopo 30 giorni (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione); che, alla visita di controllo del 27.12.2021, previa radiografia alla spalla sinistra, era stato rimosso il tutore universale ed indicata una prognosi di ulteriori 30 giorni (cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione); che, infine, essa in data 16.03.2022, era stata dichiarata guarita, Pt_1
con postumi invalidanti valutati in sede medico-legale dal dr. (cfr. Persona_1 all.to n. 6 all'atto di citazione); che, dunque, essa l'attrice, in data 10.12.2021, aveva provveduto ad inoltrare alla convenuta, a mezzo legale, una richiesta di risarcimento del danno (cfr. all.to n. 7 all'atto di citazione), senza, tuttavia, ottenere alcun ristoro del pregiudizio subito (cfr. all.to n. 8 all'atto di citazione); che, inoltre, la convenuta non aveva risposto all'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita, ex art. 2 del D.L. n. 132/2014 (cfr. all.to n. 10 all'atto di citazione); che, tanto premesso, a dire di essa esponente, in relazione al sinistro del 26.11.2021 in questione, avrebbe dovuto
3 ritenersi sussistente la responsabilità esclusiva della convenuta, ai sensi dell'art. 2051
c.c.; che, infatti, la controparte, nella sua qualità di custode, avrebbe dovuto rispondere del danno eventualmente cagionato ad essa esponente, atteso che, nel caso di specie,
l'abbandono del carrello nella posizione sopra descritta - incustodito, con le forche rasoterra e leggermente sporgente dall'angolo -, a dire di essa attrice, aveva costituito un'insidia non altrimenti evitabile ed era stata l'unica causa determinante la caduta;
che, invero, in occasione del sinistro del 26.11.2021, essa anche osservando Pt_1
l'ordinaria diligenza, non avrebbe potuto, in ogni caso, notare la punta della forca del transpallet sbucare rasoterra;
che, inoltre, come attestato dalla documentazione sanitaria in atti, il danno subito da essa costituiva una conseguenza diretta ed Pt_1
immediata della caduta avvenuta al supermercato Coop.Fi di Montevarchi, in data 26 novembre 2021; che, in particolare, il proprio c.t.p., dr. Persona_2 Persona_1 nella propria relazione (cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione), aveva accertato una Inabilità
Temporanea Assoluta per giorni 30, una Inabilità Temporanea Parziale al 75% per giorni 40, una Inabilità Temporanea Parziale al 50% per giorni 20 ed una Inabilità
Temporanea Parziale al 25% per giorni 21; che, inoltre, attraverso la medesima c.t.p. medico-legale, era stata accertata la presenza di postumi invalidanti a carattere permanente - come la stabile riduzione dei movimenti, a causa del persistente dolore e per la presenza di un'angolazione tra la testa omerale e la meta-diafisi omerale -, che erano tali da impedire il regolare svolgimento dei movimenti dell'arto superiore sinistro, con grave compromissione dello svolgimento delle comuni mansioni della vita quotidiana;
che i predetti postumi permanenti, secondo il c.t.p. erano valutabili Per_1
nella misura del 10-12%; che, inoltre, avrebbero dovuto essere rimborsate anche le spese mediche sostenute e documentate da essa attrice, per il complessivo importo di euro 428,50 (cfr. all.to n. 11 all'atto di citazione), come riconosciuto dalla stessa compagnia assicurativa (cfr. all.to n. 8 all'atto di citazione); che, pertanto, a dire di essa esponente, il danno riportato da essa in conseguenza del sinistro del Pt_1
26.11.2021 in parola, sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano, avrebbe potuto essere quantificato nel complessivo importo di euro 31.810,84, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Tutto ciò premesso, la parte citava in giudizio
[...]
al fine di veder accolte le seguenti conclusioni: “(…) Controparte_1 piaccia all'Ill.mo Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in
4 accoglimento della presente domanda giudiziale, accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta: - condannare la Controparte_1
a mutualità prevalente, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, con sede in Via Santa Reparata n. 43, 50129 , P.IVA al CP_1 P.IVA_1
risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti da Parte_1
in conseguenza del sinistro occorso il 26 novembre 2021, nella misura di complessivi
Euro 31.810,84=, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta congrua e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge. Con vittoria di spese e compensi professionali (…)”.
Con comparsa del 31.01.2023, si costituiva Controparte_1
e chiedeva il rigetto della domanda, perché infondata in fatto ed
[...]
in diritto, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio. Segnatamente, deduceva che, nel caso in esame, a dire di essa convenuta, la controparte non aveva fornito la prova della sussistenza di un nesso di causalità tra l'evento dannoso del
26.11.2021 - ovvero la caduta dell'attrice – e l'asserita insidia – ossia la forca sporgente del carrello transpallet -; che, inoltre, nel caso in esame, alcuna responsabilità avrebbe potuto, in ogni caso, essere ascritta ad essa convenuta, relativamente al sinistro del
26.11.2021 in questione, atteso che, a dire di essa convenuta, avrebbe dovuto, comunque, ritenersi sussistente il c.d. caso fortuito;
che, infatti, nella fattispecie in oggetto, a dire di essa esponente, il sinistro de quo era riconducibile esclusivamente alla condotta gravemente colposa ed imprudente della la quale aveva del tutto Pt_1
omesso di osservare le regole cautelari di comune diligenza;
che, pertanto, a dire di essa convenuta, nel caso di specie, il comportamento adottato dalla presentandosi Pt_1
come del tutto anomalo ed eccezionale, integrava gli estremi del c.d. caso fortuito;
che, comunque, anche nella denegata ipotesi in cui non fossero tati ravvisati gli estremi per la configurabilità del c.d. caso fortuito, la condotta adottata dall'attrice, a dire di essa convenuta, aveva, in ogni caso, concorso causalmente a cagionare l'asserito danno;
che, invero, a dire di essa esponente, nella fattispecie de qua, l'asserita caduta avrebbe potuto essere evitata, con un contegno improntato all'ordinaria diligenza, tenuto conto del particolare stato dei luoghi presente all'epoca del sinistro (cfr. all.to n. 1 alla comparsa di costituzione e risposta); che, infatti, come attestato dalla documentazione fotografica in atti, si trattava di un macchinario di ampie dimensioni, nel quale erano collocate
5 alcune cassette di frutta, dotato di un manico - con un manubrio per essere condotto - di altezza considerevole, il quale, senz'altro, andava a superare in verticale le cassette di frutta presenti nel reparto, svettando sopra di esse;
che, peraltro, il colore di tale carrello era giallo e, dunque, si poneva in risalto rispetto alla pavimentazione del supermercato di colore bianco;
che, inoltre, andando ad esaminare la conformazione del reparto ortofrutta, era possibile evincere che, lo stesso, era caratterizzato dalla presenza di alcune cassette di ortaggi, collocate sul pavimento in modo tale da formare una sorta di corsia e caratterizzate da piccole colonne di tre quattro cassette poste una sopra l'altra; che, in altre parole, le predette cassette raggiungevano un'altezza massima di circa un metro o poco più; che, poiché il braccio del carrello presentava un'altezza ben maggiore dell'ingombro delle cassette, un avventore che stava guardando le predette cassette, qualora avesse osservato l'ordinaria diligenza, a dire di essa esponente, non avrebbe potuto non accorgersi della presenza dell'imponente strumento meccanico presente;
che, peraltro, nel caso di specie, le forche in questione erano di un colore giallo accesso e di dimensioni piuttosto importanti;
che, dunque, a dire di essa convenuta, l'unico motivo per il quale la non aveva visto il carrello - così prossimo a lei – era Pt_1
rappresentata da una distrazione;
che, di conseguenza, anche nel caso in cui non fossero stati ravvisati gli estremi per la configurabilità del c.d. caso fortuito, l'eventuale risarcimento dovuto, ai sensi dell'art. 1227, comma primo, c.c., avrebbe, in ogni caso, dovuto essere diminuito, tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato;
che, inoltre, la domanda attorea veniva espressamente e puntualmente contestata anche in punto di c.d. quantum debeatur; che, in particolare, a dire di essa convenuta, la relazione medico-legale a firma del dr. essendo una mera perizia di parte, Per_1
risultava sfornita di qualsiasi valore probatorio nel presente giudizio;
che anche le spese mediche avrebbero dovuto essere dimostrate nel loro esatto ammontare, nonché in punto di loro congruità e stretta attinenza rispetto al sinistro oggetto di causa;
che, infine, veniva contestato il contenuto ed il valore probatorio dei documenti prodotti dalla controparte e, nello specifico, della relazione a firma del dr. e delle dichiarazioni Per_1
rese da e in quanto documenti di parte Testimone_1 Testimone_2
resi al di fuori del contraddittorio. Tutto ciò premesso, la parte convenuta concludeva come segue: “(…) affinché l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed in accoglimento delle ragioni che precedono, si compiaccia di IN TESI: respingere la
6 domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese ed onorari di causa. IN IPOTESI: accertato il concorso di colpa di parte attrice, riconoscere solo quelle voci di danno che verranno rigorosamente provate in corso di causa come poste in relazione causale con il sinistro “de quo” e da liquidare nel loro ammontare in misura inversamente proporzionale al grado di colpa della danneggiata. Con compensazione delle spese del giudizio (…)”.
Ammesse ed escusse le prove orali richieste dalle parti, nei limiti di cui all'ordinanza istruttoria del 04.12.2023; disposta ed espletata c.t.u. medico-legale; all'esito dell'udienza cartolare del 27.11.2024, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate, la causa passava in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
****************
Occorre, innanzitutto, partire dall'affrontare la problematica relativa al c.d. an debeatur.
1. L'accertamento della eventuale responsabilità della convenuta, in ordine all'evento dannoso del 26.11.2021 in oggetto (c.d. an debeatur)
In primo luogo, si osserva che la parte attrice ha, in questa sede, avanzato una domanda volta ad accertare l'asserita responsabilità della convenuta, relativamente all'evento dannoso del 26.11.2021 per cui è causa, in occasione del quale – secondo quanto asserito dall'attrice – mentre si trovava all'interno del reparto Parte_1
ortofrutta del supermercato della sito in Montevarchi, Via Controparte_1
Dell'Oleandro, sarebbe inciampata a causa della presenza di una forca sporgente, posta alla base di un carrello transpallet, ed, in conseguenza della caduta, avrebbe riportato delle gravi lesioni al braccio sinistro.
Tanto premesso, deve, in primo luogo, evidenziarsi che la fattispecie in esame appare riconducibile alla disposizione normativa di cui all'art. 2051 c.c..
All'uopo, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 2051 c.c., “(…) ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso
7 fortuito (…)”.
È noto che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “(…) la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra una vera e propria ipotesi di responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione (…) in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode. In aderenza all'inequivoco disposto letterale della norma, tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri di inevitabilità ed imprevedibilità. In sostanza, il fortuito esclude il nesso eziologico e non già la colpa, così come mutuato dall'insegnamento della più autorevole dottrina penalistica (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez.
III, sentenza 19 febbraio 2013, n. 4039).
In altri termini, tale norma prevede una forma di responsabilità oggettiva, poiché, per il danneggiato, è sufficiente fornire la prova del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, mentre il custode, per poter andare esente da responsabilità, dovrà provare il c.d. caso fortuito, che, al fine di interrompere il nesso eziologico tra cosa in custodia ed evento dannoso, deve presentare le caratteristiche dell'inevitabilità ed imprevedibilità.
Invero, secondo l'opinione della Corte di Cassazione, “(…) l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e
l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale (…)” (cfr. Cass. Civ., n. 2477/2018).
Ciò posto, passando ad affrontare lo specifico caso in esame, deve rilevarsi che la parte attrice, nel corso del giudizio, ha fornito piena prova della sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa in custodia (ovvero il carrello transpallet sito all'interno del reparto ortofrutta del supermercato in questione) ed il sinistro del Controparte_1
26.11.2021 in parola (ossia la caduta dell'attrice), adempiendo, dunque, integralmente all'onere probatorio posto a suo carico.
Ed infatti, attraverso le dichiarazioni rese dai testi indifferenti e Testimone_2
– come verrà di seguito precisato -, risulta provato che la caduta Testimone_1 dell'attrice sia stata cagionata dalla presenza di una forca sporgente, sita alla base di un
8 carrello transpallet, il quale, nella mattina del 26.11.2021, si trovava all'interno del reparto ortofrutta del supermercato di Montevarchi, Via Controparte_1
Dell'Oleandro.
In particolare, entrambi i predetti testi hanno confermato integralmente le circostanze articolate ai capitoli n. 2), 3) e 4) della memoria istruttoria, ex art. 183, comma sesto, n.
2), c.p.c. (rito c.d. ante Cartabia), di parte attrice.
Nello specifico, il teste indifferente , escusso all'udienza del Testimone_2
09.05.2024, dopo aver dichiarato di essere stato presente, all'epoca dei fatti, all'interno del reparto ortofrutta del supermercato in questione e di aver assistito CP_1 personalmente al sinistro in parola, ha confermato integralmente di aver “(…) visto davanti a Voi la sig.ra inciampare nella forca di un transpallet che sporgeva Pt_1 dietro l'angolo dell'espositore lungo il quale la donna stava camminando (…)”
(circostanza di cui al capitolo n. 2 della memoria istruttoria n. 2 di parte attrice).
Il teste dopo aver riconosciuto che “(…) la IG.ra cadeva a Tes_2 Pt_1
terra (…)” (circostanza di cui al capitolo n. 3), ha, poi, precisato che “(…) ricordo che proveniva dal reparto del pesce-carne e mi dirigevo perso il reparto di frutta e verdura;
mentre mi avvicinato a detto reparto ho visto la nciampare in un Pt_1
transpallet che sbucava da dietro agli espositori della verdura (…)”.
Infine, il predetto teste ha pienamente confermato anche che “(…) la forca del transpallet sporgeva rasoterra dall'angolo dell'espositore (…)” (circostanza di cui al capitolo n. 4 della memoria istruttoria n. 2 di parte attrice).
Inoltre, anche la teste indifferente , sentita alla successiva udienza Testimone_1 dell'11.06.2024, dopo aver dichiarato di aver assistito direttamente al sinistro per cui è causa, ha confermato integralmente le medesime circostanze di cui sopra ed, in relazione al capitolo n. 3), ha, poi, ulteriormente precisato che “(…) ricordo che la aveva appena preso i peperoni e si è voltata andando nella direzione del Pt_1
banco del pane con il suo carrellino ed è inciampata sulle forche del transpallet vuoto che sporgevano dall'espositore ed è caduta (…)”.
Dunque, in base alle deposizioni rese dai testi e , Testimone_2 Testimone_1
deve ritenersi provato che, in occasione del sinistro del 26.11.2021 in parola, la caduta dell'attrice sia stata cagionata dalla presenza di una forca sporgente, situata alla base di un carrello transpallet, collocato all'interno del reparto ortofrutta del supermercato
9 in questione. Controparte_1
Ed infatti, le predette dichiarazioni testimoniali appaiono del tutto attendibili, in quanto, da un lato, sono state rese da soggetti del tutto indifferenti, i quali hanno dichiarato di aver assistito personalmente al sinistro in oggetto;
dall'altro lato, risultano, sia pienamente concordanti tra loro che del tutto prive di contraddizioni interne, oltre a presentarsi pienamente conformi con quanto già dichiarato dai medesimi testi nell'immediatezza del sinistro.
Invero, andando a confrontare il contenuto delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'evento, rispettivamente, da (cfr. all.to n. 2 Testimone_2 all'atto di citazione) e da (cfr. all.to n. 1 all'atto di citazione) con le Testimone_1
deposizioni testimoniali da questi ultimi rilasciate nel presente giudizio – alle rispettive udienze del 09.05.2024 e dell'11.06.2024 -, è possibile evincere chiaramente che quanto dichiarato dai testi e in sede di escussione testimoniale, coincide, Tes_2 Tes_1
sostanzialmente, con quanto già riferito dai medesimi soggetti nella immediatezza del sinistro del 26.11.2021 in parola.
Pertanto, deve ritenersi che la parte attrice, attraverso le dichiarazioni dei testi e – le quali, si ribadisce, sono risultate del tutto Testimone_2 Testimone_1
attendibili, in quanto rese da soggetti indifferenti e che hanno dichiarato di aver assistito personalmente al sinistro, nonché del tutto concordanti tra di loro, prive di contraddizioni interne e pienamente conformi con quanto già dichiarato dai medesimi testi nell'immediatezza del sinistro -, abbia fornito piena prova della sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa in custodia (ovvero il carrello transpallet sito all'interno del reparto ortofrutta del supermercato ed il sinistro del 26.11.2021 per Controparte_1 cui è causa (ossia la caduta dell'attrice).
Viceversa, la parte convenuta, nel corso del giudizio, non risulta aver fornito la prova liberatoria del c.d. caso fortuito.
Ed infatti, sebbene la convenuta abbia eccepito che, in occasione dell'evento dannoso del 26.11.2021, la caduta dell'attrice sarebbe stata determinata, in via esclusiva, dal comportamento gravemente negligente e del tutto imprevedibile posto in essere dalla tuttavia, la prova del c.d. caso fortuito – per quanto verrà di Pt_1
seguito meglio precisato - non può, comunque, dirsi fornita da parte della convenuta.
A tal proposito, occorre, primariamente evidenziare che, come insegna la Suprema
10 Corte, il c.d. caso fortuito può essere integrato anche dalla condotta di natura negligente ed imprudente posta in essere dallo stesso soggetto danneggiato, qualora detta condotta si presenti come di natura del tutto imprevedibile ed eccezionale.
In particolare, la Corte di Cassazione, con specifico riferimento ad ipotesi in cui era stata invocata la responsabilità del custode, ex art. 2051 c.c., dopo aver confermato che, ai sensi dell'art. 1227, comma primo, c.c., la condotta colposa del danneggiato può comportare una riduzione del risarcimento dovuto dal custode, ha, poi, ulteriormente precisato che, ai sensi dell'art. 1227, comma secondo, c.c., “(…) il risarcimento non è dovuto (…)”, qualora, detta condotta, “(…) presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno
(…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza 16 febbraio 2021, n. 4035).
Ne consegue che, in quest'ultima ipotesi, la responsabilità, ex art. 2051 c.c., è totalmente esclusa, in quanto, in tal caso, il comportamento del danneggiato va ad interrompere il nesso eziologico tra cosa in custodia ed evento dannoso.
Sempre a tal proposito, la Corte di Cassazione ha precisato le caratteristiche che la condotta colposa del danneggiato deve presentare, al fine di interrompere il rapporto di causalità.
Segnatamente, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro
(…)” (cfr. Cass. Civ., sez. VI-3, ordinanza 10 marzo 2021, n. 6554; in tal senso, Cass.
Civ., Sez. VI, Ord. 17/11/2021 n. 34883; Cass. Civ. Ord. n. 6554/21; Cass. Civ. Ord. n.
16149/2019; Cass Civ. Ord. 03/04/2019 n.9315; Cass. Civ. Ord. 29/01/2019 n.2345;
Cass. Civ. Ord. n. 10938/18; Cass. Civ. Ord. n. 11023/18; Cass. Civ. Ord. 01/02/2018 nn. 2480,2481,2482 e 2483).
11 Nello specifico, la Suprema Corte, ha escluso la responsabilità del custode, rilevando un “(…) comportamento imprudente (…)” del soggetto danneggiato, in considerazione della visibilità dell'asserita insidia al momento del sinistro, nonché della prevedibilità del pericolo mediante l'adozione delle ordinarie norme di cautela.
Ciò posto, occorre evidenziare che, se certamente, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale in materia, ai sensi dell'art. 1227, comma secondo, c.c., il c.d. caso fortuito può essere rappresentato anche dalla condotta di natura negligente ed imprudente posta in essere dallo stesso soggetto danneggiato, qualora la predetta condotta presenti un carattere assolutamente imprevedibile ed eccezionale;
tuttavia, nello specifico caso in esame, nel corso del giudizio, non è, in ogni caso, emersa la sussistenza di una condotta colposa, di natura gravemente negligente ed imprudente, dell'attrice – tale, cioè, da incidere sul rapporto di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso -.
All'uopo, deve, infatti, rilevarsi che la parte convenuta – sulla quale, in base a quanto già evidenziato in precedenza, incombeva il relativo onere probatorio -, nel corso del giudizio, non ha fornito la prova del fatto che il sinistro del 26.11.2021 in parola sia stato determinato, in via esclusiva, da un comportamento gravemente negligente, di natura del tutto imprevedibile ed eccezionale, posto in essere dalla Pt_1
In particolare, se certamente la convenuta, nella propria comparsa di costituzione risposta, sul punto, ha dedotto che il carrello transpallet in questione, al momento del sinistro, si presentava come chiaramente visibile da parte della dal momento Pt_1
che, detto carrello, era carico di cassette di frutta ed era di colore giallo - e, dunque, tale da risaltare rispetto al pavimento di colore bianco -; tuttavia, la nel Controparte_1
corso del giudizio, non ha, in ogni caso, fornito la prova delle predette circostanze, in alcun modo – né per via documentale né tramite prove orali -.
Nello specifico, la prova del fatto che il carrello transpallet in parola, al momento del sinistro, fosse chiaramente visibile da parte dell'attrice non può dirsi fornita attraverso la documentazione fotografica prodotta dalla convenuta (cfr. all.ti n. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e,
1f alla comparsa di costituzione).
È pur vero che, nelle fotografie in questione, risulta riprodotto un carrello transpallet pieno di cassette di frutta;
tuttavia, la documentazione fotografica in parola appare, comunque, inidonea a fornire la prova di cui sopra, in quanto la stessa è stata oggetto di
12 espressa e puntuale contestazione da parte dell'attrice, la quale ha eccepito che le fotografie in questione non riproducessero lo stato dei luoghi presente al momento del sinistro.
Inoltre, sul punto, è bene evidenziare che, a fronte della espressa e puntuale contestazione sollevata dall'attrice in ordine alla documentazione in oggetto, la parte convenuta, neppure tramite le prove orali assunte nel corso del giudizio, ha, in ogni caso, fornito la prova del fatto che le fotografie in parola fornissero una esatta riproduzione dello stato dei luoghi presente al momento del sinistro.
Ed infatti, i testi citati dalla parte convenuta non hanno confermato le circostanze articolate ai capitoli n. 1 e n. 2 della memoria istruttoria n. 2) di parte convenuta, ovvero che “(…) le foto che Le si mostrano (si cfr. doc. 1, a, b, c, d e, f cost.ne) rappresentano lo stato dei luoghi al momento del sinistro (…)” (circostanza di cui al capitolo n. 1) e che “(…) il trasnpallet ove la IG.ra lamenta essere caduta è quello Pt_1
rappresentato nelle foto di cui sopra (in particolare doc. 1 d, e, f) (…)” (circostanza di cui al capitolo n. 2).
In particolare, il teste indifferente sentito all'udienza del Testimone_3
09.05.2024, dopo aver dichiarato che “(…) io non ero presente il giorno del sinistro per cui è causa ed ho fatto un sopralluogo e le foto che mi vengono esibite nei giorni successivi per conto della Compagnia di Assicurazione con la Controparte_3
quale è assicurata il in questione;
ADR: sono in investigatore privato Parte_2
(…)”, in relazione alla circostanza di cui al capitolo n. 1, ha, poi, precisato chiaramente che “(…) le foto che mi si mostrano (si cfr. doc. 1, a, b, c, d e, f cost.ne) rappresentano lo stato dei luoghi non al momento del sinistro ma nel giorno in cui ho fatto il sopralluogo (…)”.
Inoltre, la teste indifferente , escussa alla medesima udienza, dopo Testimone_4 aver confermato che “(…) ero presente al il giorno del sinistro ma non Parte_2
ho visto la signora quando è caduta e sono sopraggiunta subito dopo per il Pt_1
soccorso (…)”, ha, tuttavia, aggiunto che “(…) le foto che mi si mostrano (si cfr. doc. 1,
a, b, c, d e, f cost.ne) rappresentano lo stato dei luoghi in cui è avvenuto il sinistro ma non ricordo se era così al momento del sinistro (…)”.
Infine, anche la teste indifferente , sentita alla stessa udienza, si è Testimone_5
limitata a dichiarare di non ricordare la circostanza di cui al capitolo n. 2 della memoria
13 istruttoria n. 2) di parte convenuta.
Ciò posto – chiarito, cioè, che, in base alle dichiarazioni testimoniali assunte, non può dirsi, comunque, fornita la prova che la documentazione fotografica prodotta dalla convenuta riproducesse l'esatto stato dei luoghi presente al momento del sinistro -, deve evidenziarsi che le prove orali assunte nel corso del giudizio non appaiono, in ogni caso, idonee a dimostrare che il carrello transpallet in parola, al momento del sinistro, fosse chiaramente visibile da parte dell'attrice.
In particolare, tramite le dichiarazioni rese dai testi citati dalla parte convenuta -
e -, non può ritenersi provato che il Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
carrello in questione, in occasione del sinistro del 26.11.2021 per cui è causa, fosse carico di cassette di frutta e che, inoltre, essendo di colore giallo, fosse tale da risaltare rispetto al pavimento di colore bianco.
Ed infatti, i testi e non hanno Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
confermato le circostanze articolate ai capitoli n. 3, 4 e 5 della memoria istruttoria n. 2) di parte convenuta, ovvero che “(…) sul predetto trasnpallet erano caricate cassette di frutta, come da foto che si mostrano (doc. 1, d, e, f, cost.ne) (…)” (circostanza di cui al capitolo n. 3); che“(…) il reparto frutta di cui alle foto sub doc. 1 (in particolare doc. 1
c, cost.ne) è quello ove si trovava la IG.ra al momento dell'asserita caduta Pt_1
(…)” (circostanza di cui al capitolo n. 4) e che “(…) il trasnpallet e la IG.ra Pt_1 si trovavano nella posizione di cui alla foto sub doc. 2 (…)” (circostanza di cui al capitolo n. 5).
Nello specifico, il teste sentito all'udienza del 09.05.2024, dopo Testimone_3 aver ribadito che “(…) io non ero presente il giorno del sinistro per cui è causa (…)”, in relazione alle circostanze articolate ai capitoli n. 3, 4 e 5 sopra riportate, si è limitato a dichiarare che “(…) così mi è stato riferito dai dipendenti presenti il giorno del mio sopralluogo (…)” e che “(…) le circostanze di cui sopra mi sono state riferite oltre che dai dipendenti anche da un' altra persona – mi sembra un signore -che mi ha riferito che era stata presenta al sinistro per cui è causa (…)”.
Inoltre, la teste , dopo aver riferito che “(…) ero presente al Testimone_4
il giorno del sinistro (…)”, ha, poi, precisato che “(…) non ho visto la Parte_2
signora quando è caduta e sono sopraggiunta subito dopo per il soccorso Pt_1
(…)” ed ha, altresì, dichiarato di non ricordare il particolare stato dei luoghi presente al
14 momento del sinistro e che “(…) il transpallets (…) non ricordo come fosse posizionato, cioè se aderente o meno all' espositore (…)”.
Anche la teste , dopo aver specificato che “(…) ero presente al Testimone_5
il giorno del sinistro ma non ho visto la signora quando è Parte_2 Pt_1
caduta (…)”, si è limitata a dichiarare che “(…) non ricordo il colore del transpallets sul quale la ha riferito di essere inciampata;
ADR: non ricordo se all'epoca Pt_1
dei fatti i transpallets fossero tutti di uno stesso colore;
ADR: io venivo dal box informazioni e non ricordo sinceramente se il transpallet fosse aderente o meno all' espositore;
non ricordo se fosse o meno sporgente (…)”.
In altre parole, in base a quanto dichiarato dai testi citati dalla parte convenuta -
e -, non può ritenersi provato che il Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
carrello transpallet in questione, al momento sinistro del 26.11.2021 in parola, fosse tale da risultare chiaramente visibile da parte della – in quanto carico di cassette Pt_1
di frutta e di colore giallo -, atteso che i predetti testi si sono, sostanzialmente, limitati a riferire di non essere a conoscenza o, comunque, di non ricordare il particolare stato dei luoghi presente al momento del sinistro.
Peraltro, in relazione alle deposizioni testimoniali in questione, è bene evidenziare che le stesse non appaiono particolarmente attendibili – in quanto sono state rilasciate da soggetti che, in sede di escussione, hanno dichiarato espressamente di non aver assistito direttamente al sinistro - ed, inoltre, per quanto concerne in particolare il teste si tratta anche di una dichiarazione de relato. Testimone_3
Inoltre, la prova di cui sopra non può dirsi fornita neppure in base alle dichiarazioni rilasciate dai testi citati da parte attrice – e -, dal Testimone_2 Testimone_1
momento che, entrambi i testi in questione - sentiti a controprova -, non hanno confermato le circostanze articolate ai capitoli n. 1), 2), 3), 4) e 5) della memoria istruttoria n. 2) di parte convenuta.
Nello specifico, il teste ha dichiarato che “(…) le foto sono state Testimone_2
scattate nel luogo in cui si è verificato il sinistro ma non rappresentato il momento in cui si è verificato il sinistro;
infatti il transpallet che si vede nelle foto è carico di cassette e la posizione non è quella del giorno del sinistro (…)” ed ha, poi, ulteriormente ribadito che “(…) il luogo in cui è avvenuto il sinistro è quello riprodotto nelle foto anche se, come ho già detto sono state scattate in un giorno diverso e quindi
15 non rappresentano al dinamica del sinistro, né tanto meno la posizione del transallet ed il contenuto di esso perché ribadisco che era vuoto (…)”.
Anche la teste , in ordine alle medesime circostanze, ha riferito che Testimone_1
“(…) la zona in cui si è verificato il sinistro è la stessa ma non rappresenta lo stato dei luoghi al momento del sinistro;
in particolare ribadisco che il transpallet era vuoto, cioè senza cassette (…)”.
A questo punto, chiarito che la convenuta, in base alle deposizioni testimoniali assunte in corso di causa – per quanto precisato in precedenza –, non risulta aver fornito la prova del fatto che il carrello transpallet in parola, al momento del sinistro, fosse chiaramente visibile da parte della deve rilevarsi che, tramite le dichiarazioni Pt_1
rilasciate dai testi citati da parte attrice – e -, sembra Testimone_2 Testimone_1
anche essere emersa la prova contraria.
Ed infatti – come verrà di seguito precisato -, in base alle dichiarazioni dei testi indifferenti e , risulta provato che le specifiche Testimone_2 Testimone_1
circostanze presenti al momento del sinistro del 26.11.2021 in questione erano le seguenti:
a) il carrello transpallet – che, alla base, presentava la forca sporgente che ha cagionato la caduta dell'attrice - era vuoto;
b) nessun dipendete della stava manovrando il carrello in oggetto e, nelle CP_1
immediate prossimità del carrello medesimo, non era presente alcun dipendente e/o operatore.
In particolare, relativamente alla circostanza sub. a), si osserva che il teste indifferente , escusso all'udienza del 09.05.2024, sentito sulla Testimone_2
circostanza articolata al capitolo n. 6 della memoria istruttoria n. 2) di parte attrice, - ossia “(…) che il transpallet era vuoto, senza cassette e di colore grigio scuro (…)” - ha confermato che “(…) il transpallet era vuoto, senza cassette (…)”.
Anche la teste indifferente , sentita all'udienza dell'11.06.2024, ha Testimone_1 riconosciuto che “(…) come ho già detto il transpallet era vuoto (…)”.
Per quanto concerne, poi, la circostanza sub. b), deve rilevarsi che i testi Tes_2
e hanno confermato quanto riportato al capitolo n. 5 della
[...] Testimone_1 memoria istruttoria n. 2) di parte attrice, ossia “(…) che il transpallet era stato lasciato incustodito, in aderenza all'espositore (…)”.
16 Nello specifico, in ordine alla predetta circostanza, il teste ha dichiarato Tes_2 che “(…) io non ho visto nessuno con la divisa della coop vicino al transpallet di cui ho parlato prima (…)”; inoltre, anche la teste ha riferito che “(…) vicino al Tes_1
transpallet non vi era alcun dipendente ed è vero che si trovava in aderenza all'espositore (…)”.
Entrambi i predetti testi non hanno, viceversa, confermato la circostanza di cui al capitolo n. 7 della memoria istruttoria n. 2) di parte attrice - ossia che “(…) DCV se qualcuno stava manovrando il transpallet (…)” – e, segnatamente, hanno dichiarato, rispettivamente, che “(…) no, non lo stata manovrando nessuno (…)” (teste Tes_2
e che “(…) non c'era nessuno;
nessuno stava manovrando il transpallet (…)”.
Dunque, in base alle dichiarazioni dei testi e , Testimone_2 Testimone_1
devono ritenersi provate le circostanze di cui ai sopra citati punti a) e b), ovvero che, al momento del sinistro, il carrello transpallet – che, alla base, presentava la forca sporgente che ha cagionato la caduta dell'attrice - era vuoto (circostanza sub. a); che, inoltre, nessun dipendete della stava manovrando il carrello in oggetto e/o si CP_1
trovava nelle immediate vicinanze dello stesso (circostanza sub. b).
Invero, le predette dichiarazioni testimoniali – come già rilevato in precedenza - appaiono del tutto attendibili, in quanto, da un lato, sono state rese da soggetti del tutto indifferenti, i quali hanno dichiarato di aver assistito personalmente al sinistro in oggetto;
dall'altro lato, risultano sia pienamente concordanti tra loro che prive di contraddizioni interne, oltre a presentarsi pienamente conformi con quanto già dichiarato dai medesimi testi nell'immediatezza del sinistro.
Inoltre, le deposizioni testimoniali in questione non risultano neppure in contrasto con quanto dichiarato dai testi citati dalla parte convenuta - Testimone_3 Tes_4
e -, atteso che questi ultimi – si ribadisce –, non solo hanno reso
[...] Testimone_5
delle dichiarazioni non del tutto attendibili – in quanto, in sede di escussione, i predetti testi hanno dichiarato di non aver assistito direttamente al sinistro -, ma si sono anche, sostanzialmente, limitati a riferire di non ricordare il particolare stato dei luoghi presente al momento del sinistro.
Dunque, alla luce delle prove orali assunte nel corso del giudizio – anche per quanto verrà di seguito precisato -, nel caso in esame, non può ritenersi sussistente il c.d. caso fortuito.
17 Ed infatti, in base a quanto dichiarato dai testi escussi nel corso del giudizio, nel caso di specie, la condotta adottata dall'attrice, in occasione del sinistro del 26.11.2021 in questione, non appare tale da integrare, in base ad un criterio probabilistico di regolarità causale, quei requisiti di “(…) imprevedibilità ed eccezionalità (…)” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. III, sentenza 16 febbraio 2021, n. 4035) che, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale sopra citato, determinano come conseguenza l'interruzione del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
In particolare, nella fattispecie in esame, il comportamento adottato dalla Pt_1
non può ritenersi come di natura assolutamente imprevedibile ed eccezionale, atteso che
- in base a quanto dichiarato dai testi e –, in Testimone_2 Testimone_1
occasione del sinistro del 26.11.2021 per cui è causa, la forca sporgente sita alla base del carrello transpallet in questione (la c.d. insidia) non si presentava come chiaramente visibile e/o, comunque, percepibile da parte dell'attrice, tenuto conto del particolare stato dei luoghi e le specifiche circostanze presenti all'epoca dei fatti.
Invero, si ribadisce, in base alle dichiarazioni testimoniali rese dai testi e Tes_2
– le quali risultano del tutto attendibili, in quanto, da un lato, risultano rese da Tes_1
soggetti indifferenti (i quali hanno dichiarato di aver assistito personalmente al sinistro), appaiono del tutto concordanti tra di loro e prive di contraddizioni interne;
dall'altro lato, non risultano neppure in contrasto con quanto dichiarato dai testi citati dalla parte convenuta -, risultano provate le seguenti circostanze:
a) che, al momento del sinistro, il carrello transpallet in questione – che, alla base, presentava la forca sporgente che ha cagionato la caduta dell'attrice - era vuoto;
b) che nessun dipendete della stava manovrando il carrello in oggetto e che, CP_1
nelle immediate prossimità del carrello medesimo, non era presente alcun dipendente e/o operatore.
In altri termini, deve ritenersi che la tenuto conto delle specifiche Pt_1
circostanze del caso concreto – ovvero delle circostanze sub. a) e sub. b) -, anche qualora avesse adottato una condotta conforme alle regole cautelari di comune prudenza richieste all'uomo medio, in base ad in base ad giudizio di natura prognostica ed un criterio prognostico di regolarità causale, in ogni caso, non avrebbe potuto, con tutta probabilità, rendersi conto della presenza dell'insidia – ovvero della forca sporgente sita alla base del carrello transpallet – e, dunque, non avrebbe ragionevolmente potuto
18 evitare il verificarsi dell'evento dannoso.
Ed infatti, nello specifico caso in esame, l'attrice, pur osservando le norme di comune diligenza, non sarebbe, comunque, stata ragionevolmente in grado di percepire la presenza dell'elemento insidioso, poiché la forca sporgente in questione - per il particolare stato dei luoghi presente all'epoca dei fatti - non risultava chiaramente visibile, in quanto, da un lato, detta forca, era posta alla base di un carrello vuoto;
dall'altro lato, nessun operatore e/o dipendente stava manovrando il carrello in parola e/o si trovava nelle vicinanze del carrello medesimo.
Pertanto, nella fattispecie in esame, il comportamento posto in essere dall'attrice/danneggiata non risulta integrare quei requisiti di “(…) imprevedibilità ed eccezionalità (…)”, necessari ai fini della configurabilità del caso fortuito (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, sentenza 16 febbraio 2021, n. 4035).
Di conseguenza, alla luce di quanto sopra riportato, deve ritenersi che, nella fattispecie in esame, non sia stata fornita la prova del c.d. caso fortuito.
Non resta, dunque, che dichiarare la Società Cooperativa Unicoop Firenze responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'evento dannoso del 26.11.2021 per cui è causa.
Occorre, ora, passare ad esaminare la richiesta - avanzata dalla parte convenuta in via subordinata - di ridurre il risarcimento eventualmente dovuto, ex art. 1227, comma primo, c.c..
2. La richiesta, avanzata dalla parte convenuta in via subordinata, di ridurre il risarcimento eventualmente dovuto, ex art. 1227, comma primo, c.c.
Ebbene, la predetta richiesta appare infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
All'uopo, deve evidenziarsi che, nel caso in esame, la parte convenuta, oltre a non aver provato il c.d. caso fortuito, non ha neppure dimostrato la sussistenza, relativamente al sinistro in questione, di un concorso colposo dell'attrice/danneggiata.
Ed infatti, nella fattispecie in esame, alla luce delle prove orali assunte nel corso del giudizio, non solo la condotta adottata dall'attrice - come già rilevato in precedenza – non presenta quei presupposti di “(…) imprevedibilità ed eccezionalità (…)” tali da
19 integrare gli estremi del c.d. caso fortuito, ma, relativamente al sinistro per cui è causa, non appare, in ogni caso, neppure ravvisabile alcun concorso di colpa da parte della
Pt_1
A tal proposito, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 2056, comma primo, c.c., anche in materia di responsabilità extracontrattuale, “(…) il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli (…) 1227 (…)”.
Inoltre, l'art. 1227, comma primo, c.c. prevede che “(…) se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate (…)”.
In altre parole, in base a quanto stabilito dall'art. 1227, comma primo, c.c. . - espressamente richiamato in tema di responsabilità extracontrattuale dall'art. 2056, comma primo, c.c.-, qualora venga accertata la sussistenza, relativamente all'evento dannoso, di un concorso di colpa da parte del danneggiato, il risarcimento dell'eventuale danno subito dovrà essere diminuito, tenuto conto, sia della gravità della colpa ascrivibile al danneggiato, che della incidenza del comportamento colposo di quest'ultimo nella determinazione del danno.
Ciò precisato, deve rilevarsi che, nella fattispecie in esame, in base alle dichiarazioni testimoniali assunte in corso di causa, alcun profilo di colpa appare ravvisabile a carico dell'attrice.
All'uopo, è bene evidenziare che – come già rilevato in precedenza –, i testi e – le cui dichiarazioni, si ribadisce, devono ritenersi del Testimone_2 Tes_6
tutto attendibili ed in alcun modo smentite da quanto riferito dai testi citati dalla parte convenuta e ) – hanno confermato Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
che, nel momento in cui si è verificato il sinistro del 26.11.2021 per cui è causa, il carrello transpallet in questione era vuoto e che, inoltre, nessun dipendete della stava manovrando il carrello in oggetto e/o era presente nelle immediate CP_1
prossimità del carrello medesimo.
In altri termini, alla luce delle deposizioni dei testi e , Testimone_2 Tes_6
è emerso che il carrello transpallet in questione e la forca sporgente posta alla base del carrello medesimo, tenuto conto del particolare stato dei luoghi e delle specifiche circostanze – ed, in particolare, del fatto che il carrello transpallet in parola era vuoto e che, inoltre, nessun dipendente e/o operatore stava manovrando il carrello e/o si trovava
20 nelle immediate vicinanze dello stesso -, non si presentavano come chiaramente visibili e percepibili da parte dell'attrice e che, in ogni caso, la forca ed il carrello in questione avevano una natura tale da non risultare, con ogni probabilità, percepibili da parte della neppure qualora quest'ultima avesse adottato una condotta pienamente Pt_1
conforme alle norme cautelari di comune prudenza.
Dunque, nel caso in esame, in considerazione del particolare stato dei luoghi e delle specifiche circostanze presenti all'epoca dell'evento dannoso, non può ritenersi sussistente alcun concorso di colpa da parte dell'attrice.
Ed infatti, dal momento che, in base alle prove orali assunte – per quanto già riferito
-, si ribadisce, è stato accertato che, in occasione del sinistro in parola, l'elemento insidioso – ovvero la forca sporgente sita alla base del carrello transpallet in oggetto -, in considerazione del particolare stato dei luoghi e delle specifiche circostanze presenti all'epoca dei fatti, non risultava chiaramente visibile o, comunque, aveva una natura tale da non poter essere, con ogni probabilità, percepito neppure osservando le regole cautelari di comune prudenza;
va da sé che, in relazione al sinistro in esame, non appare ravvisabile alcun concorso colposo da parte di Parte_1
Pertanto, non essendo stata accertata alcuna corresponsabilità da parte dell'attrice con riferimento al sinistro oggetto di causa, non resta che rigettare la richiesta – avanzata dalla convenuta in via subordinata – di ridurre il risarcimento eventualmente dovuto, ex art. 1227, comma primo, c.c..
Di conseguenza, va da sé che la parte convenuta dovrà essere condannata al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, dell'intera somma che, in questa sede, verrà riconosciuta nei confronti di parte attrice.
3. La quantificazione della domanda risarcitoria avanzata dalla parte attrice (c.d. quantum debeatur)
Passando, ora, ad analizzare la problematica relativa al c.d. quantum debeatur, si osserva che la parte attrice ha, in questa sede, richiesto il risarcimento delle seguenti voci di danno:
A. il danno non patrimoniale asseritamente riportato da in Parte_1
conseguenza del sinistro per cui è causa - ovvero il danno biologico, comprensivo
21 dell'aumento personalizzato relativo alla c.d. componente dinamico relazionale, il danno morale e le spese mediche -;
B. il rimborso delle spese di c.t.p.;
C. il rimborso delle spese relative al compenso del mediatore - nell'ambito della procedura di mediazione delegata n. 425/2022 -.
3. A. Il danno non patrimoniale asseritamente riportato da in Parte_1
conseguenza del sinistro per cui è causa - ovvero il danno biologico, comprensivo dell'aumento personalizzato relativo alla c.d. componente dinamico relazionale, il danno morale e le spese mediche –
Occorre, innanzitutto, partire dall'esaminare la richiesta risarcitoria avente ad oggetto il danno biologico asseritamente riportato da Parte_1
A tal proposito, in primo luogo, si osserva che il c.t.u., dr. medico-legale Per_3
a pagina 3 della relazione depositata in data 23.07.2024, ha indicato la data di
[...] nascita della parte attrice nel “(…) 2 marzo 1947 (…)”; circostanza, quest'ultima, che non è stata oggetto di alcuna contestazione da parte della convenuta.
Dunque, all'epoca del sinistro, verificatosi in data 26.11.2021, Parte_1 aveva, pacificamente, un'età di anni 74.
Ciò posto, il c.t.u., dopo aver valutato ed esaminato tutta la documentazione medica in atti nonché proceduto all'esame diretto della parte attrice, a pag. 5 della propria relazione, ha descritto i traumi riportati dall'attrice, in conseguenza del sinistro del
26.11.2021, individuando, altresì, la sussistenza di un nesso di causalità tra il sinistro in parola ed il danno biologico riscontrato.
In particolare, il c.t.u. ha, dapprima, accertato che dopo essere Parte_1
caduta a terra, in conseguenza del sinistro del 26.11.2021 in questione, aveva riportato
(…) una frattura scomposta ingranata dell'omero prossimale sinistro che fu deciso di trattare conservativamente in relazione all'età ed al fatto che all'epoca presentava condizioni generali scadute in quanto stava eseguendo chemioterapia (…)” (cfr. pag. 5 della c.t.u. medico-legale depositata in data 23.07.2024).
Il c.t.u. ha, poi, aggiunto che “(…) la frattura esitò in consolidamento con evidente dismorfismo per ingranamento (…)” (cfr. pag. 5 della relazione depositata in data) e che
22 “(…) il 16 marzo fu stilato certificato di guarigione clinica con postumi (…)” (cfr. pag.
5 della c.t.u.).
Il dr. medico-legale a pag. 10 della c.t.u., ha, dunque, specificato che il Persona_3
sinistro in oggetto ha cagionato, a dei postumi permanenti. Parte_1
Nello specifico, il c.t.u., dopo aver ribadito che “(…) a seguito del sinistro per cui è causa, riportò grave frattura scomposta ed ingranata meta epifisaria Parte_1 prossimale dell'omero sinistro (…)” (cfr. pag. 9 della relazione tecnica d'ufficio), ha, poi, specificato che “(…) sotto il profilo del danno biologico permanente, gli esiti della consolidazione della frattura prossimale dell'omero (…)” consistono in “(…) residua grave deformità della testa omerale ed ingranamento dell'ipofisi prossimale (…)” (cfr. pag. 10 della c.t.u. depositata in data 23.07.2024).
Pertanto, il c.t.u., dr. medico-legale quanto al profilo dei postumi Persona_3
invalidanti di carattere permanente ha determinato nella percentuale del 13% il danno biologico, “(…) tenuto conto del danno funzionale, secondo le tabelle di cui alle “Linee
Guida per la Valutazione Medico-Legale del Danno alla Persona in ambito Civilistico” di ed. Giuffrè, Mi, 2016, edite con l'imprimatur della Persona_4 [...]
che è l'organo di rappresentanza Controparte_4
culturale di tutta la Medicina Legale Italiana (…)” (cfr. a pag. 10 della relazione depositata in data 23.07.2024).
Infine, il consulente tecnico d'ufficio ha individuato l'invalidità temporanea in giorni
30 al 100%, giorni 20 al 75%, giorni 30 al 50% e successivi giorni 20 al 25%, “(…) in considerazione della gravità della frattura, dell'applicazione del tutore per 30 giorni e della verosimile difficoltà nel periodo della rieducazione funzionale (…)” (cfr. pag. 10 della c.t.u.).
Poiché le conclusioni a cui è giunto il c.t.u. medico-legale sono il risultato di un'indagine analitica, completa, corretta e competente – che non risulta, peraltro, in alcun modo scalfita dalle osservazioni fatte pervenire dalle parti, per il tramite dei rispettivi c.c.t.t.p.p. -, dette conclusioni possono essere fatte proprie da questo Giudice unico.
Tanto premesso, tenuto conto che, nel caso in esame, trattasi di c.d. macro-invalidità
(ossia di invalidità superiore al 9%), si ritiene di poter utilizzare i criteri di calcolo previsti dalla Tabella – aggiornata - elaborata dal Tribunale di Milano, per il calcolo del
23 danno biologico permanente e dell'indennità giornaliera di invalidità temporanea totale
(invalidità assoluta) e di invalidità temporanea parziale.
Inoltre, poiché secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi (cfr. Cassazione Civile Sezione III, ordinanza
15733/2022 del 17/05/22), il c.d. danno da sofferenza soggettiva - di natura, cioè, del tutto interiore e non relazionale -, deve essere meritevole di un compenso aggiuntivo - al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale (c.d. danno dinamico relazionale) -, deve precisarsi che, ove sussistenti in concreto, devono essere liquidati sia il danno da sofferenza soggettiva che il danno biologico c.d. dinamico - relazionale.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “(…) il danno morale, dunque, non è suscettibile di accertamento medico-legale e pertanto deve essere considerato in maniera autonoma rispetto al danno biologico e degno di autonoma tutela (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 25164, del
28.09.2020/10.11.2020).
Pertanto, dal momento che, secondo l'opinione della Suprema Corte, il danno morale rappresenta, all'interno della categoria generale del danno non patrimoniale, una voce di danno autonoma e distinta rispetto al danno biologico, va da sé che, qualora il danneggiato fornisca la prova di aver subito sia un danno morale sia un danno biologico c.d. dinamico – relazionale, dovranno essere liquidate entrambe le voci di danno.
Ciò premesso, nel caso in esame, alla luce della c.t.u. e tenuto conto di quanto emerso nel corso del giudizio, non appare opportuno riconoscere l'incremento per sofferenza soggettiva e neppure l'incremento connesso alla personalizzazione del danno biologico
– sia temporaneo che permanente -, tenuto conto del fatto che, nel caso in parola, parte attrice non sembra che abbia provato la sussistenza di dette ulteriori voci di danno.
Ed infatti, entrambe le predette voci di danno – ovvero sia il danno morale che il c.d. danno biologico dinamico relazionale -, nel corso del giudizio, sono rimaste del tutto sfornite di prova, dal momento che l'attrice non risulta aver provato la circostanza che il sinistro in oggetto le abbia generato una particolare sofferenza interiore e/o che abbia determinato una notevole compromissione delle proprie normali abitudini di vita, non avendo, peraltro, neppure articolato alcun capitolo di prova orale sul punto.
Devono, invece, essere riconosciute le spese mediche sostenute dalla parte attrice,
24 atteso che le predette spese appaiono congrue e documentate (cfr. all.to n. 11 all'atto di citazione) e che anche il c.t.u. – sulla base della documentazione allegata al fascicolo di parte attrice -, ha riconosciuto che “(…) le spese mediche sostenute, per complessivi
422,00 euro, sono congrue e corrispondenti ad effettiva necessità (…)” (cfr. pag. 11 della c.t.u. depositata in data 23.07.2024).
Andando, dunque, a calcolare la rivalutazione monetaria sul predetto importo, si ottiene la somma di euro 450,27.
Dunque, le spese mediche complessive ammontano alla somma, rivalutata, pari ad euro 450,27.
Ciò posto, nel caso di specie, si precisa che, per quanto concerne la determinazione del danno biologico permanente, il calcolo sarà effettuato sul punto base indicato dalla
Tabella di Milano - aggiornata -, pari ad euro 2.972,04; mentre, relativamente al danno biologico temporaneo, il calcolo sarà eseguito sul punto base indicato, dalla medesima
Tabella, in euro 115,00.
Pertanto, facendo i dovuti calcoli, il danno biologico permanente deve essere quantificato in complessivi euro 24.534,00; viceversa, il danno biologico da invalidità temporanea deve essere quantificato in complessivi euro 7.475,00.
Di conseguenza, il danno non patrimoniale sofferto dalla parte attrice – comprensivo del danno biologico e delle spese mediche - deve quantificarsi nella complessiva somma, già rivalutata, pari ad euro 32.459,27, oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione.
3.B. Il rimborso delle spese di c.t.p.
Passando, ora ad esaminare la richiesta risarcitoria avente ad oggetto il rimborso delle spese di c.t.p., si osserva che la parte attrice ha, in particolare, richiesto il rimborso delle spese asseritamente sostenute per la redazione della relazione tecnica di parte a firma del dr. medico–legale (cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione), per un Persona_1
complessivo importo di euro 183,00.
A tal proposito, occorre, in primo luogo, evidenziare che la documentazione prodotta dall'attrice in allegato alla nota prodotta in sede di precisazione delle conclusioni (cfr.
25 all.ti alla nota di trattazione scritta, depositata dall'attrice in data 26.11.2024), non può ritenersi tardivamente prodotta in giudizio.
Ed infatti, si deve rammentare che la Corte di Cassazione, con riferimento alle spese di c.t.p., ha avuto modo di precisare che la prova delle predette spese non risulta assoggettata alle rigide preclusioni istruttorie tipiche del processo civile (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 24188 dell'08.09.2021).
Pertanto, la documentazione allegata dalla parte attrice deve considerarsi come tempestivamente prodotta.
Ciò posto, deve evidenziarsi che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (…)” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. VI, Ordinanza n. 30289 del 20.11.2019; in tal senso anche: Cass. Civ., Sez. VI,
Ordinanza n. 13799 del 02.05.2022; Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 84/2013; Cass. Civ.,
Sez. III, Sentenza n. 3380/2015).
In altri termini, in base alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, le spese sostenute dalla parte a titolo di compenso per il proprio c.t.p. sono equiparate, per quanto concerne la loro liquidazione, alle spese del giudizio;
ne consegue che la parte risultata vittoriosa avrà diritto a vedersi rimborsate anche le spese relative al compenso spettante al proprio consulente di parte, con l'esclusione delle sole spese ritenute dal
Giudice “(…) eccessive o superflue (…)”, ex art. 92, comma primo, c.p.c.. Inoltre, nella medesima pronuncia sopra citata, la Corte di Cassazione ha precisato che “(…) fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 30289 del 20.11.2019).
Dunque, alla luce del sopra citato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la parte vittoriosa potrà vedersi rimborsate le spese di c.t.p. anche qualora le spese medesime non siano ancora state effettivamente sostenute dalla parte – non essendo,
26 dunque, necessario che la parte medesima fornisca la prova di aver effettivamente provveduto a saldare il compenso spettante al proprio c.t.p. -, essendo sufficiente che tali spese, pur non risultando ancora sostenute, siano, comunque, “(…) dovute (…)” dalla parte, ovvero che quest'ultima, pur non avendo ancora provveduto al pagamento del compenso spettante al proprio c.t.p., abbia, in ogni caso, assunto un obbligo di pagamento nei confronti del proprio consulente di parte.
Ne consegue che la parte avrà l'onere di provare che tali spese di c.t.p. siano realmente dovute al proprio consulente di parte, ovvero che sia sorto un obbligo di pagamento nei suoi confronti, mediante la produzione in giudizio di una idonea documentazione.
Ebbene, nel caso in esame, devono essere riconosciute integralmente alla parte attrice le spese di c.t.p., dal momento che l'attrice, nel corso del giudizio, pur non avendo fornito la prova dell'effettivo pagamento, ha, in ogni caso, provato che le predette spese fossero, effettivamente, “(…) dovute (…)” al proprio consulente di parte e che, dunque, fosse sorto un vero e proprio obbligo di pagamento nei confronti di quest'ultimo.
Ed infatti, la parte attrice ha prodotto copia della fattura (cfr. all.to alla nota di trattazione scritta, depositata dall'attrice in data 26.11.2024), dalla quale emerge che, in relazione al sinistro oggetto di causa, fosse sorto un vero e proprio obbligo di pagamento nei confronti del c.t.p. dr. medico – legale Persona_1
Pertanto, dal momento che la parte attrice, mediante la produzione in giudizio di documentazione idonea, risulta aver fornito la prova del diritto a vedersi riconosciute le predette spese di c.t.p. e poiché le stesse non appaiono eccessive e/o superflue, va da sé che, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale sopra citato, deve esse riconosciuto integralmente alla parte attrice il rimborso delle spese di c.t.p., per l'importo di euro
183,00.
Poiché, in base alla documentazione prodotta in giudizio dall'attrice (cfr. all.to alla nota di trattazione scritta, depositata dall'attrice in data 26.11.2024), la fattura del dr. risulta emessa in data 03.05.2022, andando a calcolare la rivalutazione monetaria Per_1
sulla predetta somma, si ottiene l'importo di euro 198,92.
Dunque, va da sé che deve essere liquidato alla parte attrice, a titolo di rimborso delle spese di c.t.p., il complessivo importo, già rivalutato, di euro 198,92, oltre gli interessi
27 legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione.
3.C. Il rimborso delle spese asseritamente sostenute per compenso del mediatore – nell'ambito della procedura di mediazione delegata n. 425/2022 –
A questo punto, occorre passare ad affrontare la richiesta risarcitoria avente ad oggetto il rimborso delle spese asseritamente sostenute per compenso del mediatore.
Nello specifico, la parte attrice ha richiesto, a tale titolo, il rimborso delle spese asseritamente sostenute per l' “indennità” dovuta al mediatore, nell'ambito della procedura di mediazione delegata n. 425/2022 – instaurata dinanzi all'Organismo di
Mediazione Forense di Arezzo -, per un importo complessivo di euro 488,00.
Ebbene, la predetta richiesta appare meritevole di accoglimento, atteso che la parte attrice, in base alla documentazione allegata, ha fornito piena prova sia dell'an che del quantum della richiesta risarcitoria in oggetto.
Ed infatti, premesso che la somma dovuta al mediatore deve essere qualificata più correttamente come “compenso” al mediatore, deve, poi, evidenziarsi che Parte_1
ha prodotto in giudizio la seguente documentazione:
[...]
-) copia del verbale di primo incontro, relativo alla procedura di mediazione delegata n.
425/2022 – instaurata dinanzi all'Organismo di Mediazione Forense di Arezzo -, dalla cui lettura emerge che le parti hanno espressamente approvato e sottoscritto che “(…)
l'adesione alla Mediazione comporta, come da Regolamento, il pagamento dell'indennità pari ad euro 488,00 (…)” (cfr. pag. 1 del verbale di primo incontro, all.to alla nota di trattazione scritta depositata da parte attrice in data 06.03.2023);
-) copia del bonifico eseguito dall'attrice in data 25.01.2023, dal quale risulta che ha corrisposto, in favore del mediatore della procedura di mediazione Parte_1
n. 425/2022, la somma di euro 488,00, a titolo di “(…) liquidazione indennità per mediazione n. 425/2022 (…)” (cfr. doc denominato “pagamento spese indennità mediatore n. 425/2022”, all.to alla nota di trattazione scritta depositata da parte attrice in data 26.11.2024).
Dunque, poiché l'attrice, mediante la produzione in giudizio della predetta documentazione, risulta aver provato l'an ed il quantum della richiesta in questione,
28 non resta che accogliere la richiesta di rimborso delle spese relative al compenso del mediatore - nell'ambito della procedura di mediazione delegata n. 425/2022 -.
Poiché, in base alla documentazione prodotta in giudizio dall'attrice (cfr. all.to alla nota di trattazione scritta, depositata dall'attrice in data 26.11.2024), la somma di euro
488,00 risulta corrisposta in data 25.01.2023, andando a calcolare la rivalutazione monetaria sulla predetta somma, si ottiene l'importo di euro 495,81.
Dunque, va da sé che deve essere liquidato alla parte attrice, a titolo di rimborso delle spese relative al compenso del mediatore - nell'ambito della procedura di mediazione delegata n. 425/2022 -, il complessivo importo, già rivalutato, di euro 495,81, oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione.
In definitiva, il danno sofferto dalla parte attrice in conseguenza del sinistro in oggetto di causa deve quantificarsi nella complessiva somma, già rivalutata, pari ad euro
33.154,00, così ottenuta: euro 32.459,27 (danno biologico e spese mediche, rivalutate) + euro 198,92 (rimborso delle di c.t.p., rivalutate) + euro 495,81 (rimborso delle spese relative al compenso del mediatore, rivalutate), oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione.
In conclusione, non resta che condannare la al Controparte_1
pagamento, in favore di a titolo di risarcimento del danno, del Parte_1
complessivo importo, già rivalutato, di euro 33.154,00, oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione.
Ogni altra questione, domanda e/o eccezione deve considerarsi assorbita nella presente decisione.
Quanto al regolamento delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 54/2014 e succ. mod. e dei limiti in cui la domanda è stata accolta – come segue:
- quanto alla procedura di negoziazione assistita instaurata ante causam, in euro 536,00 per la fase di attivazione;
- quanto alla procedura di mediazione delegata n. 425/2022 - instaurata dinanzi
29 all'Organismo di Mediazione Forense di Arezzo - , in euro 536,00 per la fase di attivazione ed euro 1.000,00 per la fase di negoziazione;
- quanto al presente giudizio, in euro 1.701,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 1.806,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 2.905,00 per la fase decisionale.
Per quanto concerne, poi, la richiesta di parte attrice di vedersi rimborsate - da parte della convenuta – le spese dalla medesima sostenute relativamente alla procedura di mediazione, deve evidenziarsi che la Suprema Corte (cfr. tra le altre, Sez. III Civ.,
Sentenza del 14 maggio 2019, n. 12712) ha precisato che la liquidazione delle spese di lite deve ricomprendere anche quelle sostenute dalla parte relativamente alla procedura di mediazione, atteso che l'art. 91, comma primo, c.p.c. prevede che il Giudice, in applicazione del principio della soccombenza, debba condannare “(…) la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte (…)”.
Inoltre, la Corte di Cassazione, nella medesima pronuncia, ha ulteriormente chiarito che la parte risultata vittoriosa nel successivo giudizio di merito, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., relativamente alla procedura di mediazione, ha diritto a vedersi rimborsate, sia le spese sostenute per la propria assistenza legale in tale fase, sia gli esborsi relativi a detta procedura, precisando, altresì, che il mancato rimborso di questi ultimi esborsi può essere giustificato solo da “(…) gravi ed eccezionali ragioni
(…)”.
Pertanto, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale sopra citato, nella fattispecie in esame, si è ritenuto opportuno liquidare – come in dispositivo - alla parte attrice
(vittoriosa) a titolo di spese relative alla procedura di mediazione (cfr. all.to alla nota di trattazione scritta depositata da parte attrice in data 26.11.2024), non solo il compenso professionale ma anche le spese vive.
Inoltre, in punto di liquidazione delle competenze professionali, a parere di questo
Giudice unico, deve trovare applicazione il D.M. . n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre
2022), il quale all'art. 6 stabilisce che “(…) Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (…)” ; che, infatti - seppur con riferimento al passaggio tra il D.M.
140/2012 e il D.M. n. 55/2014 (ma con considerazioni estensibili alla questione in esame)-, la Suprema Corte ha affermato che “(…) in tema di spese processuali, i
30 parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata (…)” (così Cass. 19989/2021; cfr., altresì, in tal senso, Cass.
SS UU n. 17405/2012).
Infine, devono essere poste a carico della parte convenuta le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
1. ai sensi dell'art. 2051 c.c., dichiara Controparte_1
responsabile dell'evento dannoso del 26.11.2021 per cui è causa;
[...]
2. rigetta la richiesta avanzata dalla parte convenuta - in via subordinata -, ex art. 1227, comma primo, c.c.;
3. dichiara che il danno sofferto da , in conseguenza del Parte_1
sinistro in oggetto, deve quantificarsi nella complessiva somma, già rivalutata, pari ad euro 33.154,00, così ottenuta: euro 32.459,27 (danno biologico e spese mediche, rivalutate) + euro 198,92 (rimborso delle di c.t.p., rivalutate) + euro 495,81 (rimborso delle spese relative al compenso del mediatore, rivalutate), oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione;
4. condanna, per l'effetto, al Controparte_1
pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento del danno, del Parte_1
complessivo importo, già rivalutato, di euro 33.154,00, oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione;
5. dichiara ogni altra questione, domanda e/o eccezione assorbita nella presente decisione;
31 6. condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano: - quanto alla procedura di negoziazione assistita, in euro 536,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cpa se dovute;
- quanto alla procedura di mediazione delegata, in euro 48,00 per spese ed euro 1.536,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cpa se dovute;
- quanto al presente giudizio, in euro 545,00 per spese ed euro 7.616,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cpa se dovute;
7. pone, infine, definitivamente a carico della parte convenuta le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del giudizio.
Arezzo, 27.02.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella
32
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Nella persona del giudice dott.ssa Carmela Labella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2865 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 27.11.2024 e vertente tra
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Parte_1
BUCCIARELLI CRISTINA, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE contro
, elettivamente domiciliata presso Controparte_1 lo studio dell'Avv. BENINCASA ENZO e dell'Avv. BENINCASA ALESSIA, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra di loro, come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza cartolare del 27.11.2024,
l'Avv. BUCCIARELLI CRISTINA per , conclude come segue: Parte_1
“(…) parte attrice insiste per la condanna di a Controparte_2
mutualità prevalente al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro occorso il 26 novembre 2021, ed in particolare: - risarcimento del danno non patrimoniale e biologico temporaneo, secondo la valutazione del c.t.u.: Euro
39.124,00=, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- spese mediche accertate dal
c.t.u. Euro 422,00=, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- spese per compensi
c.t.u. (Euro 1.340,61=), c.t.p. (dott. Euro 183,00=), compensi del Persona_1
1 mediatore, Avv. Paperini (Euro 488,00=): Euro 2.011,61=; - spese legali per avvio negoziazione assistita: Euro 536,00=, oltre 15% spese generali e cap 4%; - spese legali per mediazione delegata n. 425/2022: Euro 48,80= per esborsi, Euro 1.607,00= per compensi, oltre 15% spese generali e cap 4%; - spese legali per compensi avvocato causa ordinaria: Euro 565,40= per esborsi (contributo unificato Euro 518,00=, marca su nota iscrizione Euro 27,00=, spese postali per citazione testi Euro 20,40=), Euro
11.425,30= per compensi oltre 15% spese generali e cap 4%. (…)”;
l'Avv. BENINCASA ENZO e l'Avv. BENINCASA ALESSIA per
[...]
concludono come segue: “(…) affinché Controparte_1
l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed in accoglimento delle ragioni che precedono, si compiaccia di IN TESI: respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese ed onorari di causa. IN
IPOTESI: accertato il concorso di colpa di parte attrice, riconoscere solo quelle voci di danno che verranno rigorosamente provate in corso di causa come poste in relazione causale con il sinistro “de quo” e da liquidare nel loro ammontare in misura inversamente proporzionale al grado di colpa della danneggiata. Con compensazione delle spese del giudizio (…)”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva che, Parte_1 in data 26.11.2021, essa medesima, alle ore 11:30, si trovava all'interno del supermercato Coop.Fi di Montevarchi, Via Dell'Oleandro, per fare la spesa;
che, in tale circostanza, essa dopo essersi dotata di un piccolo carrellino all'ingresso del Pt_1
supermercato, si era diretta verso il reparto ortofrutta;
che, in tale reparto, essa attrice, dopo aver preso dei finocchi dall'espositore alla propria destra, era avanzata per prendere dei peperoni, che, successivamente, erano stati riposti nel carrello;
che essa medesima aveva, poi, proseguito ancora dritto;
che la propria visuale era libera e che essa non aveva notato alcun ostacolo all'interno della corsia;
che, tuttavia, Pt_1 giunta all'intersezione con l'altra corsia del reparto, essa attrice era caduta rovinosamente a terra, dopo essere inciampata sulla punta della forca di un carrello transpallet (carrello portacassette/bancali) vuoto, che appena sporgeva rasoterra dall'angolo dell'espositore (cfr. all.ti n. 1 e 2 all'atto di citazione); che, come emergeva
2 dalla documentazione fotografica prodotta (cfr. all.to n. 3 all'atto di citazione), la parte visibile e verticale del transpallet era esattamente collocata dietro l'espositore delle verdure, mentre le forche del mezzo sporgevano rasoterra da dietro l'angolo, in modo tale da costituire una vera e propria insidia;
che, a dire di essa attrice, il carrello in oggetto, quando era vuoto – cioè privo di cassette impilate, come nel caso di specie –, costituiva un ingombro a terra non altrimenti visibile;
che, inoltre, nel caso in esame, il mezzo in questione era anche incustodito, dal momento che, vicino al mezzo in parola, non era presente alcun operatore;
che, pertanto, a dire di essa esponente, non essendo presente alcun operatore, essa non avrebbe potuto, in alcun modo, Pt_1 immaginare la presenza dell'ostacolo o una movimentazione in corso;
che, dunque, essa attrice, dopo essere inciampata, era caduta rovinosamente a terra, sbattendo la spalla sinistra, alla quale aveva avvertito subito un forte dolore;
che, richiamati dalle proprie grida, erano intervenuti alcuni avventori, i quali l'avevano soccorsa immediatamente ed avevano richiesto l'intervento del personale medico, mentre il personale della Coop.Fi aveva rimosso precipitosamente il transpallet dalla sua posizione;
che essa era Pt_1
stata condotta dal personale sanitario, a mezzo ambulanza, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi, ove le era stata riscontrata una frattura scomposta ingranata dell'omero prossimale sinistro;
che, dunque, il braccio era stato immobilizzato con tutore reggi-braccio con fascia toracica;
che, successivamente, essa era stata dimessa, con prognosi iniziale di giorni 21, controllo clinico e Pt_1 nuova radiografia dopo 30 giorni (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione); che, alla visita di controllo del 27.12.2021, previa radiografia alla spalla sinistra, era stato rimosso il tutore universale ed indicata una prognosi di ulteriori 30 giorni (cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione); che, infine, essa in data 16.03.2022, era stata dichiarata guarita, Pt_1
con postumi invalidanti valutati in sede medico-legale dal dr. (cfr. Persona_1 all.to n. 6 all'atto di citazione); che, dunque, essa l'attrice, in data 10.12.2021, aveva provveduto ad inoltrare alla convenuta, a mezzo legale, una richiesta di risarcimento del danno (cfr. all.to n. 7 all'atto di citazione), senza, tuttavia, ottenere alcun ristoro del pregiudizio subito (cfr. all.to n. 8 all'atto di citazione); che, inoltre, la convenuta non aveva risposto all'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita, ex art. 2 del D.L. n. 132/2014 (cfr. all.to n. 10 all'atto di citazione); che, tanto premesso, a dire di essa esponente, in relazione al sinistro del 26.11.2021 in questione, avrebbe dovuto
3 ritenersi sussistente la responsabilità esclusiva della convenuta, ai sensi dell'art. 2051
c.c.; che, infatti, la controparte, nella sua qualità di custode, avrebbe dovuto rispondere del danno eventualmente cagionato ad essa esponente, atteso che, nel caso di specie,
l'abbandono del carrello nella posizione sopra descritta - incustodito, con le forche rasoterra e leggermente sporgente dall'angolo -, a dire di essa attrice, aveva costituito un'insidia non altrimenti evitabile ed era stata l'unica causa determinante la caduta;
che, invero, in occasione del sinistro del 26.11.2021, essa anche osservando Pt_1
l'ordinaria diligenza, non avrebbe potuto, in ogni caso, notare la punta della forca del transpallet sbucare rasoterra;
che, inoltre, come attestato dalla documentazione sanitaria in atti, il danno subito da essa costituiva una conseguenza diretta ed Pt_1
immediata della caduta avvenuta al supermercato Coop.Fi di Montevarchi, in data 26 novembre 2021; che, in particolare, il proprio c.t.p., dr. Persona_2 Persona_1 nella propria relazione (cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione), aveva accertato una Inabilità
Temporanea Assoluta per giorni 30, una Inabilità Temporanea Parziale al 75% per giorni 40, una Inabilità Temporanea Parziale al 50% per giorni 20 ed una Inabilità
Temporanea Parziale al 25% per giorni 21; che, inoltre, attraverso la medesima c.t.p. medico-legale, era stata accertata la presenza di postumi invalidanti a carattere permanente - come la stabile riduzione dei movimenti, a causa del persistente dolore e per la presenza di un'angolazione tra la testa omerale e la meta-diafisi omerale -, che erano tali da impedire il regolare svolgimento dei movimenti dell'arto superiore sinistro, con grave compromissione dello svolgimento delle comuni mansioni della vita quotidiana;
che i predetti postumi permanenti, secondo il c.t.p. erano valutabili Per_1
nella misura del 10-12%; che, inoltre, avrebbero dovuto essere rimborsate anche le spese mediche sostenute e documentate da essa attrice, per il complessivo importo di euro 428,50 (cfr. all.to n. 11 all'atto di citazione), come riconosciuto dalla stessa compagnia assicurativa (cfr. all.to n. 8 all'atto di citazione); che, pertanto, a dire di essa esponente, il danno riportato da essa in conseguenza del sinistro del Pt_1
26.11.2021 in parola, sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano, avrebbe potuto essere quantificato nel complessivo importo di euro 31.810,84, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Tutto ciò premesso, la parte citava in giudizio
[...]
al fine di veder accolte le seguenti conclusioni: “(…) Controparte_1 piaccia all'Ill.mo Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in
4 accoglimento della presente domanda giudiziale, accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta: - condannare la Controparte_1
a mutualità prevalente, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, con sede in Via Santa Reparata n. 43, 50129 , P.IVA al CP_1 P.IVA_1
risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti da Parte_1
in conseguenza del sinistro occorso il 26 novembre 2021, nella misura di complessivi
Euro 31.810,84=, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta congrua e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge. Con vittoria di spese e compensi professionali (…)”.
Con comparsa del 31.01.2023, si costituiva Controparte_1
e chiedeva il rigetto della domanda, perché infondata in fatto ed
[...]
in diritto, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio. Segnatamente, deduceva che, nel caso in esame, a dire di essa convenuta, la controparte non aveva fornito la prova della sussistenza di un nesso di causalità tra l'evento dannoso del
26.11.2021 - ovvero la caduta dell'attrice – e l'asserita insidia – ossia la forca sporgente del carrello transpallet -; che, inoltre, nel caso in esame, alcuna responsabilità avrebbe potuto, in ogni caso, essere ascritta ad essa convenuta, relativamente al sinistro del
26.11.2021 in questione, atteso che, a dire di essa convenuta, avrebbe dovuto, comunque, ritenersi sussistente il c.d. caso fortuito;
che, infatti, nella fattispecie in oggetto, a dire di essa esponente, il sinistro de quo era riconducibile esclusivamente alla condotta gravemente colposa ed imprudente della la quale aveva del tutto Pt_1
omesso di osservare le regole cautelari di comune diligenza;
che, pertanto, a dire di essa convenuta, nel caso di specie, il comportamento adottato dalla presentandosi Pt_1
come del tutto anomalo ed eccezionale, integrava gli estremi del c.d. caso fortuito;
che, comunque, anche nella denegata ipotesi in cui non fossero tati ravvisati gli estremi per la configurabilità del c.d. caso fortuito, la condotta adottata dall'attrice, a dire di essa convenuta, aveva, in ogni caso, concorso causalmente a cagionare l'asserito danno;
che, invero, a dire di essa esponente, nella fattispecie de qua, l'asserita caduta avrebbe potuto essere evitata, con un contegno improntato all'ordinaria diligenza, tenuto conto del particolare stato dei luoghi presente all'epoca del sinistro (cfr. all.to n. 1 alla comparsa di costituzione e risposta); che, infatti, come attestato dalla documentazione fotografica in atti, si trattava di un macchinario di ampie dimensioni, nel quale erano collocate
5 alcune cassette di frutta, dotato di un manico - con un manubrio per essere condotto - di altezza considerevole, il quale, senz'altro, andava a superare in verticale le cassette di frutta presenti nel reparto, svettando sopra di esse;
che, peraltro, il colore di tale carrello era giallo e, dunque, si poneva in risalto rispetto alla pavimentazione del supermercato di colore bianco;
che, inoltre, andando ad esaminare la conformazione del reparto ortofrutta, era possibile evincere che, lo stesso, era caratterizzato dalla presenza di alcune cassette di ortaggi, collocate sul pavimento in modo tale da formare una sorta di corsia e caratterizzate da piccole colonne di tre quattro cassette poste una sopra l'altra; che, in altre parole, le predette cassette raggiungevano un'altezza massima di circa un metro o poco più; che, poiché il braccio del carrello presentava un'altezza ben maggiore dell'ingombro delle cassette, un avventore che stava guardando le predette cassette, qualora avesse osservato l'ordinaria diligenza, a dire di essa esponente, non avrebbe potuto non accorgersi della presenza dell'imponente strumento meccanico presente;
che, peraltro, nel caso di specie, le forche in questione erano di un colore giallo accesso e di dimensioni piuttosto importanti;
che, dunque, a dire di essa convenuta, l'unico motivo per il quale la non aveva visto il carrello - così prossimo a lei – era Pt_1
rappresentata da una distrazione;
che, di conseguenza, anche nel caso in cui non fossero stati ravvisati gli estremi per la configurabilità del c.d. caso fortuito, l'eventuale risarcimento dovuto, ai sensi dell'art. 1227, comma primo, c.c., avrebbe, in ogni caso, dovuto essere diminuito, tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato;
che, inoltre, la domanda attorea veniva espressamente e puntualmente contestata anche in punto di c.d. quantum debeatur; che, in particolare, a dire di essa convenuta, la relazione medico-legale a firma del dr. essendo una mera perizia di parte, Per_1
risultava sfornita di qualsiasi valore probatorio nel presente giudizio;
che anche le spese mediche avrebbero dovuto essere dimostrate nel loro esatto ammontare, nonché in punto di loro congruità e stretta attinenza rispetto al sinistro oggetto di causa;
che, infine, veniva contestato il contenuto ed il valore probatorio dei documenti prodotti dalla controparte e, nello specifico, della relazione a firma del dr. e delle dichiarazioni Per_1
rese da e in quanto documenti di parte Testimone_1 Testimone_2
resi al di fuori del contraddittorio. Tutto ciò premesso, la parte convenuta concludeva come segue: “(…) affinché l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed in accoglimento delle ragioni che precedono, si compiaccia di IN TESI: respingere la
6 domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese ed onorari di causa. IN IPOTESI: accertato il concorso di colpa di parte attrice, riconoscere solo quelle voci di danno che verranno rigorosamente provate in corso di causa come poste in relazione causale con il sinistro “de quo” e da liquidare nel loro ammontare in misura inversamente proporzionale al grado di colpa della danneggiata. Con compensazione delle spese del giudizio (…)”.
Ammesse ed escusse le prove orali richieste dalle parti, nei limiti di cui all'ordinanza istruttoria del 04.12.2023; disposta ed espletata c.t.u. medico-legale; all'esito dell'udienza cartolare del 27.11.2024, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate, la causa passava in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
****************
Occorre, innanzitutto, partire dall'affrontare la problematica relativa al c.d. an debeatur.
1. L'accertamento della eventuale responsabilità della convenuta, in ordine all'evento dannoso del 26.11.2021 in oggetto (c.d. an debeatur)
In primo luogo, si osserva che la parte attrice ha, in questa sede, avanzato una domanda volta ad accertare l'asserita responsabilità della convenuta, relativamente all'evento dannoso del 26.11.2021 per cui è causa, in occasione del quale – secondo quanto asserito dall'attrice – mentre si trovava all'interno del reparto Parte_1
ortofrutta del supermercato della sito in Montevarchi, Via Controparte_1
Dell'Oleandro, sarebbe inciampata a causa della presenza di una forca sporgente, posta alla base di un carrello transpallet, ed, in conseguenza della caduta, avrebbe riportato delle gravi lesioni al braccio sinistro.
Tanto premesso, deve, in primo luogo, evidenziarsi che la fattispecie in esame appare riconducibile alla disposizione normativa di cui all'art. 2051 c.c..
All'uopo, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 2051 c.c., “(…) ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso
7 fortuito (…)”.
È noto che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “(…) la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra una vera e propria ipotesi di responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione (…) in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode. In aderenza all'inequivoco disposto letterale della norma, tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri di inevitabilità ed imprevedibilità. In sostanza, il fortuito esclude il nesso eziologico e non già la colpa, così come mutuato dall'insegnamento della più autorevole dottrina penalistica (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez.
III, sentenza 19 febbraio 2013, n. 4039).
In altri termini, tale norma prevede una forma di responsabilità oggettiva, poiché, per il danneggiato, è sufficiente fornire la prova del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, mentre il custode, per poter andare esente da responsabilità, dovrà provare il c.d. caso fortuito, che, al fine di interrompere il nesso eziologico tra cosa in custodia ed evento dannoso, deve presentare le caratteristiche dell'inevitabilità ed imprevedibilità.
Invero, secondo l'opinione della Corte di Cassazione, “(…) l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e
l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale (…)” (cfr. Cass. Civ., n. 2477/2018).
Ciò posto, passando ad affrontare lo specifico caso in esame, deve rilevarsi che la parte attrice, nel corso del giudizio, ha fornito piena prova della sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa in custodia (ovvero il carrello transpallet sito all'interno del reparto ortofrutta del supermercato in questione) ed il sinistro del Controparte_1
26.11.2021 in parola (ossia la caduta dell'attrice), adempiendo, dunque, integralmente all'onere probatorio posto a suo carico.
Ed infatti, attraverso le dichiarazioni rese dai testi indifferenti e Testimone_2
– come verrà di seguito precisato -, risulta provato che la caduta Testimone_1 dell'attrice sia stata cagionata dalla presenza di una forca sporgente, sita alla base di un
8 carrello transpallet, il quale, nella mattina del 26.11.2021, si trovava all'interno del reparto ortofrutta del supermercato di Montevarchi, Via Controparte_1
Dell'Oleandro.
In particolare, entrambi i predetti testi hanno confermato integralmente le circostanze articolate ai capitoli n. 2), 3) e 4) della memoria istruttoria, ex art. 183, comma sesto, n.
2), c.p.c. (rito c.d. ante Cartabia), di parte attrice.
Nello specifico, il teste indifferente , escusso all'udienza del Testimone_2
09.05.2024, dopo aver dichiarato di essere stato presente, all'epoca dei fatti, all'interno del reparto ortofrutta del supermercato in questione e di aver assistito CP_1 personalmente al sinistro in parola, ha confermato integralmente di aver “(…) visto davanti a Voi la sig.ra inciampare nella forca di un transpallet che sporgeva Pt_1 dietro l'angolo dell'espositore lungo il quale la donna stava camminando (…)”
(circostanza di cui al capitolo n. 2 della memoria istruttoria n. 2 di parte attrice).
Il teste dopo aver riconosciuto che “(…) la IG.ra cadeva a Tes_2 Pt_1
terra (…)” (circostanza di cui al capitolo n. 3), ha, poi, precisato che “(…) ricordo che proveniva dal reparto del pesce-carne e mi dirigevo perso il reparto di frutta e verdura;
mentre mi avvicinato a detto reparto ho visto la nciampare in un Pt_1
transpallet che sbucava da dietro agli espositori della verdura (…)”.
Infine, il predetto teste ha pienamente confermato anche che “(…) la forca del transpallet sporgeva rasoterra dall'angolo dell'espositore (…)” (circostanza di cui al capitolo n. 4 della memoria istruttoria n. 2 di parte attrice).
Inoltre, anche la teste indifferente , sentita alla successiva udienza Testimone_1 dell'11.06.2024, dopo aver dichiarato di aver assistito direttamente al sinistro per cui è causa, ha confermato integralmente le medesime circostanze di cui sopra ed, in relazione al capitolo n. 3), ha, poi, ulteriormente precisato che “(…) ricordo che la aveva appena preso i peperoni e si è voltata andando nella direzione del Pt_1
banco del pane con il suo carrellino ed è inciampata sulle forche del transpallet vuoto che sporgevano dall'espositore ed è caduta (…)”.
Dunque, in base alle deposizioni rese dai testi e , Testimone_2 Testimone_1
deve ritenersi provato che, in occasione del sinistro del 26.11.2021 in parola, la caduta dell'attrice sia stata cagionata dalla presenza di una forca sporgente, situata alla base di un carrello transpallet, collocato all'interno del reparto ortofrutta del supermercato
9 in questione. Controparte_1
Ed infatti, le predette dichiarazioni testimoniali appaiono del tutto attendibili, in quanto, da un lato, sono state rese da soggetti del tutto indifferenti, i quali hanno dichiarato di aver assistito personalmente al sinistro in oggetto;
dall'altro lato, risultano, sia pienamente concordanti tra loro che del tutto prive di contraddizioni interne, oltre a presentarsi pienamente conformi con quanto già dichiarato dai medesimi testi nell'immediatezza del sinistro.
Invero, andando a confrontare il contenuto delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'evento, rispettivamente, da (cfr. all.to n. 2 Testimone_2 all'atto di citazione) e da (cfr. all.to n. 1 all'atto di citazione) con le Testimone_1
deposizioni testimoniali da questi ultimi rilasciate nel presente giudizio – alle rispettive udienze del 09.05.2024 e dell'11.06.2024 -, è possibile evincere chiaramente che quanto dichiarato dai testi e in sede di escussione testimoniale, coincide, Tes_2 Tes_1
sostanzialmente, con quanto già riferito dai medesimi soggetti nella immediatezza del sinistro del 26.11.2021 in parola.
Pertanto, deve ritenersi che la parte attrice, attraverso le dichiarazioni dei testi e – le quali, si ribadisce, sono risultate del tutto Testimone_2 Testimone_1
attendibili, in quanto rese da soggetti indifferenti e che hanno dichiarato di aver assistito personalmente al sinistro, nonché del tutto concordanti tra di loro, prive di contraddizioni interne e pienamente conformi con quanto già dichiarato dai medesimi testi nell'immediatezza del sinistro -, abbia fornito piena prova della sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa in custodia (ovvero il carrello transpallet sito all'interno del reparto ortofrutta del supermercato ed il sinistro del 26.11.2021 per Controparte_1 cui è causa (ossia la caduta dell'attrice).
Viceversa, la parte convenuta, nel corso del giudizio, non risulta aver fornito la prova liberatoria del c.d. caso fortuito.
Ed infatti, sebbene la convenuta abbia eccepito che, in occasione dell'evento dannoso del 26.11.2021, la caduta dell'attrice sarebbe stata determinata, in via esclusiva, dal comportamento gravemente negligente e del tutto imprevedibile posto in essere dalla tuttavia, la prova del c.d. caso fortuito – per quanto verrà di Pt_1
seguito meglio precisato - non può, comunque, dirsi fornita da parte della convenuta.
A tal proposito, occorre, primariamente evidenziare che, come insegna la Suprema
10 Corte, il c.d. caso fortuito può essere integrato anche dalla condotta di natura negligente ed imprudente posta in essere dallo stesso soggetto danneggiato, qualora detta condotta si presenti come di natura del tutto imprevedibile ed eccezionale.
In particolare, la Corte di Cassazione, con specifico riferimento ad ipotesi in cui era stata invocata la responsabilità del custode, ex art. 2051 c.c., dopo aver confermato che, ai sensi dell'art. 1227, comma primo, c.c., la condotta colposa del danneggiato può comportare una riduzione del risarcimento dovuto dal custode, ha, poi, ulteriormente precisato che, ai sensi dell'art. 1227, comma secondo, c.c., “(…) il risarcimento non è dovuto (…)”, qualora, detta condotta, “(…) presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno
(…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza 16 febbraio 2021, n. 4035).
Ne consegue che, in quest'ultima ipotesi, la responsabilità, ex art. 2051 c.c., è totalmente esclusa, in quanto, in tal caso, il comportamento del danneggiato va ad interrompere il nesso eziologico tra cosa in custodia ed evento dannoso.
Sempre a tal proposito, la Corte di Cassazione ha precisato le caratteristiche che la condotta colposa del danneggiato deve presentare, al fine di interrompere il rapporto di causalità.
Segnatamente, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro
(…)” (cfr. Cass. Civ., sez. VI-3, ordinanza 10 marzo 2021, n. 6554; in tal senso, Cass.
Civ., Sez. VI, Ord. 17/11/2021 n. 34883; Cass. Civ. Ord. n. 6554/21; Cass. Civ. Ord. n.
16149/2019; Cass Civ. Ord. 03/04/2019 n.9315; Cass. Civ. Ord. 29/01/2019 n.2345;
Cass. Civ. Ord. n. 10938/18; Cass. Civ. Ord. n. 11023/18; Cass. Civ. Ord. 01/02/2018 nn. 2480,2481,2482 e 2483).
11 Nello specifico, la Suprema Corte, ha escluso la responsabilità del custode, rilevando un “(…) comportamento imprudente (…)” del soggetto danneggiato, in considerazione della visibilità dell'asserita insidia al momento del sinistro, nonché della prevedibilità del pericolo mediante l'adozione delle ordinarie norme di cautela.
Ciò posto, occorre evidenziare che, se certamente, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale in materia, ai sensi dell'art. 1227, comma secondo, c.c., il c.d. caso fortuito può essere rappresentato anche dalla condotta di natura negligente ed imprudente posta in essere dallo stesso soggetto danneggiato, qualora la predetta condotta presenti un carattere assolutamente imprevedibile ed eccezionale;
tuttavia, nello specifico caso in esame, nel corso del giudizio, non è, in ogni caso, emersa la sussistenza di una condotta colposa, di natura gravemente negligente ed imprudente, dell'attrice – tale, cioè, da incidere sul rapporto di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso -.
All'uopo, deve, infatti, rilevarsi che la parte convenuta – sulla quale, in base a quanto già evidenziato in precedenza, incombeva il relativo onere probatorio -, nel corso del giudizio, non ha fornito la prova del fatto che il sinistro del 26.11.2021 in parola sia stato determinato, in via esclusiva, da un comportamento gravemente negligente, di natura del tutto imprevedibile ed eccezionale, posto in essere dalla Pt_1
In particolare, se certamente la convenuta, nella propria comparsa di costituzione risposta, sul punto, ha dedotto che il carrello transpallet in questione, al momento del sinistro, si presentava come chiaramente visibile da parte della dal momento Pt_1
che, detto carrello, era carico di cassette di frutta ed era di colore giallo - e, dunque, tale da risaltare rispetto al pavimento di colore bianco -; tuttavia, la nel Controparte_1
corso del giudizio, non ha, in ogni caso, fornito la prova delle predette circostanze, in alcun modo – né per via documentale né tramite prove orali -.
Nello specifico, la prova del fatto che il carrello transpallet in parola, al momento del sinistro, fosse chiaramente visibile da parte dell'attrice non può dirsi fornita attraverso la documentazione fotografica prodotta dalla convenuta (cfr. all.ti n. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e,
1f alla comparsa di costituzione).
È pur vero che, nelle fotografie in questione, risulta riprodotto un carrello transpallet pieno di cassette di frutta;
tuttavia, la documentazione fotografica in parola appare, comunque, inidonea a fornire la prova di cui sopra, in quanto la stessa è stata oggetto di
12 espressa e puntuale contestazione da parte dell'attrice, la quale ha eccepito che le fotografie in questione non riproducessero lo stato dei luoghi presente al momento del sinistro.
Inoltre, sul punto, è bene evidenziare che, a fronte della espressa e puntuale contestazione sollevata dall'attrice in ordine alla documentazione in oggetto, la parte convenuta, neppure tramite le prove orali assunte nel corso del giudizio, ha, in ogni caso, fornito la prova del fatto che le fotografie in parola fornissero una esatta riproduzione dello stato dei luoghi presente al momento del sinistro.
Ed infatti, i testi citati dalla parte convenuta non hanno confermato le circostanze articolate ai capitoli n. 1 e n. 2 della memoria istruttoria n. 2) di parte convenuta, ovvero che “(…) le foto che Le si mostrano (si cfr. doc. 1, a, b, c, d e, f cost.ne) rappresentano lo stato dei luoghi al momento del sinistro (…)” (circostanza di cui al capitolo n. 1) e che “(…) il trasnpallet ove la IG.ra lamenta essere caduta è quello Pt_1
rappresentato nelle foto di cui sopra (in particolare doc. 1 d, e, f) (…)” (circostanza di cui al capitolo n. 2).
In particolare, il teste indifferente sentito all'udienza del Testimone_3
09.05.2024, dopo aver dichiarato che “(…) io non ero presente il giorno del sinistro per cui è causa ed ho fatto un sopralluogo e le foto che mi vengono esibite nei giorni successivi per conto della Compagnia di Assicurazione con la Controparte_3
quale è assicurata il in questione;
ADR: sono in investigatore privato Parte_2
(…)”, in relazione alla circostanza di cui al capitolo n. 1, ha, poi, precisato chiaramente che “(…) le foto che mi si mostrano (si cfr. doc. 1, a, b, c, d e, f cost.ne) rappresentano lo stato dei luoghi non al momento del sinistro ma nel giorno in cui ho fatto il sopralluogo (…)”.
Inoltre, la teste indifferente , escussa alla medesima udienza, dopo Testimone_4 aver confermato che “(…) ero presente al il giorno del sinistro ma non Parte_2
ho visto la signora quando è caduta e sono sopraggiunta subito dopo per il Pt_1
soccorso (…)”, ha, tuttavia, aggiunto che “(…) le foto che mi si mostrano (si cfr. doc. 1,
a, b, c, d e, f cost.ne) rappresentano lo stato dei luoghi in cui è avvenuto il sinistro ma non ricordo se era così al momento del sinistro (…)”.
Infine, anche la teste indifferente , sentita alla stessa udienza, si è Testimone_5
limitata a dichiarare di non ricordare la circostanza di cui al capitolo n. 2 della memoria
13 istruttoria n. 2) di parte convenuta.
Ciò posto – chiarito, cioè, che, in base alle dichiarazioni testimoniali assunte, non può dirsi, comunque, fornita la prova che la documentazione fotografica prodotta dalla convenuta riproducesse l'esatto stato dei luoghi presente al momento del sinistro -, deve evidenziarsi che le prove orali assunte nel corso del giudizio non appaiono, in ogni caso, idonee a dimostrare che il carrello transpallet in parola, al momento del sinistro, fosse chiaramente visibile da parte dell'attrice.
In particolare, tramite le dichiarazioni rese dai testi citati dalla parte convenuta -
e -, non può ritenersi provato che il Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
carrello in questione, in occasione del sinistro del 26.11.2021 per cui è causa, fosse carico di cassette di frutta e che, inoltre, essendo di colore giallo, fosse tale da risaltare rispetto al pavimento di colore bianco.
Ed infatti, i testi e non hanno Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
confermato le circostanze articolate ai capitoli n. 3, 4 e 5 della memoria istruttoria n. 2) di parte convenuta, ovvero che “(…) sul predetto trasnpallet erano caricate cassette di frutta, come da foto che si mostrano (doc. 1, d, e, f, cost.ne) (…)” (circostanza di cui al capitolo n. 3); che“(…) il reparto frutta di cui alle foto sub doc. 1 (in particolare doc. 1
c, cost.ne) è quello ove si trovava la IG.ra al momento dell'asserita caduta Pt_1
(…)” (circostanza di cui al capitolo n. 4) e che “(…) il trasnpallet e la IG.ra Pt_1 si trovavano nella posizione di cui alla foto sub doc. 2 (…)” (circostanza di cui al capitolo n. 5).
Nello specifico, il teste sentito all'udienza del 09.05.2024, dopo Testimone_3 aver ribadito che “(…) io non ero presente il giorno del sinistro per cui è causa (…)”, in relazione alle circostanze articolate ai capitoli n. 3, 4 e 5 sopra riportate, si è limitato a dichiarare che “(…) così mi è stato riferito dai dipendenti presenti il giorno del mio sopralluogo (…)” e che “(…) le circostanze di cui sopra mi sono state riferite oltre che dai dipendenti anche da un' altra persona – mi sembra un signore -che mi ha riferito che era stata presenta al sinistro per cui è causa (…)”.
Inoltre, la teste , dopo aver riferito che “(…) ero presente al Testimone_4
il giorno del sinistro (…)”, ha, poi, precisato che “(…) non ho visto la Parte_2
signora quando è caduta e sono sopraggiunta subito dopo per il soccorso Pt_1
(…)” ed ha, altresì, dichiarato di non ricordare il particolare stato dei luoghi presente al
14 momento del sinistro e che “(…) il transpallets (…) non ricordo come fosse posizionato, cioè se aderente o meno all' espositore (…)”.
Anche la teste , dopo aver specificato che “(…) ero presente al Testimone_5
il giorno del sinistro ma non ho visto la signora quando è Parte_2 Pt_1
caduta (…)”, si è limitata a dichiarare che “(…) non ricordo il colore del transpallets sul quale la ha riferito di essere inciampata;
ADR: non ricordo se all'epoca Pt_1
dei fatti i transpallets fossero tutti di uno stesso colore;
ADR: io venivo dal box informazioni e non ricordo sinceramente se il transpallet fosse aderente o meno all' espositore;
non ricordo se fosse o meno sporgente (…)”.
In altre parole, in base a quanto dichiarato dai testi citati dalla parte convenuta -
e -, non può ritenersi provato che il Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
carrello transpallet in questione, al momento sinistro del 26.11.2021 in parola, fosse tale da risultare chiaramente visibile da parte della – in quanto carico di cassette Pt_1
di frutta e di colore giallo -, atteso che i predetti testi si sono, sostanzialmente, limitati a riferire di non essere a conoscenza o, comunque, di non ricordare il particolare stato dei luoghi presente al momento del sinistro.
Peraltro, in relazione alle deposizioni testimoniali in questione, è bene evidenziare che le stesse non appaiono particolarmente attendibili – in quanto sono state rilasciate da soggetti che, in sede di escussione, hanno dichiarato espressamente di non aver assistito direttamente al sinistro - ed, inoltre, per quanto concerne in particolare il teste si tratta anche di una dichiarazione de relato. Testimone_3
Inoltre, la prova di cui sopra non può dirsi fornita neppure in base alle dichiarazioni rilasciate dai testi citati da parte attrice – e -, dal Testimone_2 Testimone_1
momento che, entrambi i testi in questione - sentiti a controprova -, non hanno confermato le circostanze articolate ai capitoli n. 1), 2), 3), 4) e 5) della memoria istruttoria n. 2) di parte convenuta.
Nello specifico, il teste ha dichiarato che “(…) le foto sono state Testimone_2
scattate nel luogo in cui si è verificato il sinistro ma non rappresentato il momento in cui si è verificato il sinistro;
infatti il transpallet che si vede nelle foto è carico di cassette e la posizione non è quella del giorno del sinistro (…)” ed ha, poi, ulteriormente ribadito che “(…) il luogo in cui è avvenuto il sinistro è quello riprodotto nelle foto anche se, come ho già detto sono state scattate in un giorno diverso e quindi
15 non rappresentano al dinamica del sinistro, né tanto meno la posizione del transallet ed il contenuto di esso perché ribadisco che era vuoto (…)”.
Anche la teste , in ordine alle medesime circostanze, ha riferito che Testimone_1
“(…) la zona in cui si è verificato il sinistro è la stessa ma non rappresenta lo stato dei luoghi al momento del sinistro;
in particolare ribadisco che il transpallet era vuoto, cioè senza cassette (…)”.
A questo punto, chiarito che la convenuta, in base alle deposizioni testimoniali assunte in corso di causa – per quanto precisato in precedenza –, non risulta aver fornito la prova del fatto che il carrello transpallet in parola, al momento del sinistro, fosse chiaramente visibile da parte della deve rilevarsi che, tramite le dichiarazioni Pt_1
rilasciate dai testi citati da parte attrice – e -, sembra Testimone_2 Testimone_1
anche essere emersa la prova contraria.
Ed infatti – come verrà di seguito precisato -, in base alle dichiarazioni dei testi indifferenti e , risulta provato che le specifiche Testimone_2 Testimone_1
circostanze presenti al momento del sinistro del 26.11.2021 in questione erano le seguenti:
a) il carrello transpallet – che, alla base, presentava la forca sporgente che ha cagionato la caduta dell'attrice - era vuoto;
b) nessun dipendete della stava manovrando il carrello in oggetto e, nelle CP_1
immediate prossimità del carrello medesimo, non era presente alcun dipendente e/o operatore.
In particolare, relativamente alla circostanza sub. a), si osserva che il teste indifferente , escusso all'udienza del 09.05.2024, sentito sulla Testimone_2
circostanza articolata al capitolo n. 6 della memoria istruttoria n. 2) di parte attrice, - ossia “(…) che il transpallet era vuoto, senza cassette e di colore grigio scuro (…)” - ha confermato che “(…) il transpallet era vuoto, senza cassette (…)”.
Anche la teste indifferente , sentita all'udienza dell'11.06.2024, ha Testimone_1 riconosciuto che “(…) come ho già detto il transpallet era vuoto (…)”.
Per quanto concerne, poi, la circostanza sub. b), deve rilevarsi che i testi Tes_2
e hanno confermato quanto riportato al capitolo n. 5 della
[...] Testimone_1 memoria istruttoria n. 2) di parte attrice, ossia “(…) che il transpallet era stato lasciato incustodito, in aderenza all'espositore (…)”.
16 Nello specifico, in ordine alla predetta circostanza, il teste ha dichiarato Tes_2 che “(…) io non ho visto nessuno con la divisa della coop vicino al transpallet di cui ho parlato prima (…)”; inoltre, anche la teste ha riferito che “(…) vicino al Tes_1
transpallet non vi era alcun dipendente ed è vero che si trovava in aderenza all'espositore (…)”.
Entrambi i predetti testi non hanno, viceversa, confermato la circostanza di cui al capitolo n. 7 della memoria istruttoria n. 2) di parte attrice - ossia che “(…) DCV se qualcuno stava manovrando il transpallet (…)” – e, segnatamente, hanno dichiarato, rispettivamente, che “(…) no, non lo stata manovrando nessuno (…)” (teste Tes_2
e che “(…) non c'era nessuno;
nessuno stava manovrando il transpallet (…)”.
Dunque, in base alle dichiarazioni dei testi e , Testimone_2 Testimone_1
devono ritenersi provate le circostanze di cui ai sopra citati punti a) e b), ovvero che, al momento del sinistro, il carrello transpallet – che, alla base, presentava la forca sporgente che ha cagionato la caduta dell'attrice - era vuoto (circostanza sub. a); che, inoltre, nessun dipendete della stava manovrando il carrello in oggetto e/o si CP_1
trovava nelle immediate vicinanze dello stesso (circostanza sub. b).
Invero, le predette dichiarazioni testimoniali – come già rilevato in precedenza - appaiono del tutto attendibili, in quanto, da un lato, sono state rese da soggetti del tutto indifferenti, i quali hanno dichiarato di aver assistito personalmente al sinistro in oggetto;
dall'altro lato, risultano sia pienamente concordanti tra loro che prive di contraddizioni interne, oltre a presentarsi pienamente conformi con quanto già dichiarato dai medesimi testi nell'immediatezza del sinistro.
Inoltre, le deposizioni testimoniali in questione non risultano neppure in contrasto con quanto dichiarato dai testi citati dalla parte convenuta - Testimone_3 Tes_4
e -, atteso che questi ultimi – si ribadisce –, non solo hanno reso
[...] Testimone_5
delle dichiarazioni non del tutto attendibili – in quanto, in sede di escussione, i predetti testi hanno dichiarato di non aver assistito direttamente al sinistro -, ma si sono anche, sostanzialmente, limitati a riferire di non ricordare il particolare stato dei luoghi presente al momento del sinistro.
Dunque, alla luce delle prove orali assunte nel corso del giudizio – anche per quanto verrà di seguito precisato -, nel caso in esame, non può ritenersi sussistente il c.d. caso fortuito.
17 Ed infatti, in base a quanto dichiarato dai testi escussi nel corso del giudizio, nel caso di specie, la condotta adottata dall'attrice, in occasione del sinistro del 26.11.2021 in questione, non appare tale da integrare, in base ad un criterio probabilistico di regolarità causale, quei requisiti di “(…) imprevedibilità ed eccezionalità (…)” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. III, sentenza 16 febbraio 2021, n. 4035) che, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale sopra citato, determinano come conseguenza l'interruzione del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
In particolare, nella fattispecie in esame, il comportamento adottato dalla Pt_1
non può ritenersi come di natura assolutamente imprevedibile ed eccezionale, atteso che
- in base a quanto dichiarato dai testi e –, in Testimone_2 Testimone_1
occasione del sinistro del 26.11.2021 per cui è causa, la forca sporgente sita alla base del carrello transpallet in questione (la c.d. insidia) non si presentava come chiaramente visibile e/o, comunque, percepibile da parte dell'attrice, tenuto conto del particolare stato dei luoghi e le specifiche circostanze presenti all'epoca dei fatti.
Invero, si ribadisce, in base alle dichiarazioni testimoniali rese dai testi e Tes_2
– le quali risultano del tutto attendibili, in quanto, da un lato, risultano rese da Tes_1
soggetti indifferenti (i quali hanno dichiarato di aver assistito personalmente al sinistro), appaiono del tutto concordanti tra di loro e prive di contraddizioni interne;
dall'altro lato, non risultano neppure in contrasto con quanto dichiarato dai testi citati dalla parte convenuta -, risultano provate le seguenti circostanze:
a) che, al momento del sinistro, il carrello transpallet in questione – che, alla base, presentava la forca sporgente che ha cagionato la caduta dell'attrice - era vuoto;
b) che nessun dipendete della stava manovrando il carrello in oggetto e che, CP_1
nelle immediate prossimità del carrello medesimo, non era presente alcun dipendente e/o operatore.
In altri termini, deve ritenersi che la tenuto conto delle specifiche Pt_1
circostanze del caso concreto – ovvero delle circostanze sub. a) e sub. b) -, anche qualora avesse adottato una condotta conforme alle regole cautelari di comune prudenza richieste all'uomo medio, in base ad in base ad giudizio di natura prognostica ed un criterio prognostico di regolarità causale, in ogni caso, non avrebbe potuto, con tutta probabilità, rendersi conto della presenza dell'insidia – ovvero della forca sporgente sita alla base del carrello transpallet – e, dunque, non avrebbe ragionevolmente potuto
18 evitare il verificarsi dell'evento dannoso.
Ed infatti, nello specifico caso in esame, l'attrice, pur osservando le norme di comune diligenza, non sarebbe, comunque, stata ragionevolmente in grado di percepire la presenza dell'elemento insidioso, poiché la forca sporgente in questione - per il particolare stato dei luoghi presente all'epoca dei fatti - non risultava chiaramente visibile, in quanto, da un lato, detta forca, era posta alla base di un carrello vuoto;
dall'altro lato, nessun operatore e/o dipendente stava manovrando il carrello in parola e/o si trovava nelle vicinanze del carrello medesimo.
Pertanto, nella fattispecie in esame, il comportamento posto in essere dall'attrice/danneggiata non risulta integrare quei requisiti di “(…) imprevedibilità ed eccezionalità (…)”, necessari ai fini della configurabilità del caso fortuito (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, sentenza 16 febbraio 2021, n. 4035).
Di conseguenza, alla luce di quanto sopra riportato, deve ritenersi che, nella fattispecie in esame, non sia stata fornita la prova del c.d. caso fortuito.
Non resta, dunque, che dichiarare la Società Cooperativa Unicoop Firenze responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'evento dannoso del 26.11.2021 per cui è causa.
Occorre, ora, passare ad esaminare la richiesta - avanzata dalla parte convenuta in via subordinata - di ridurre il risarcimento eventualmente dovuto, ex art. 1227, comma primo, c.c..
2. La richiesta, avanzata dalla parte convenuta in via subordinata, di ridurre il risarcimento eventualmente dovuto, ex art. 1227, comma primo, c.c.
Ebbene, la predetta richiesta appare infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
All'uopo, deve evidenziarsi che, nel caso in esame, la parte convenuta, oltre a non aver provato il c.d. caso fortuito, non ha neppure dimostrato la sussistenza, relativamente al sinistro in questione, di un concorso colposo dell'attrice/danneggiata.
Ed infatti, nella fattispecie in esame, alla luce delle prove orali assunte nel corso del giudizio, non solo la condotta adottata dall'attrice - come già rilevato in precedenza – non presenta quei presupposti di “(…) imprevedibilità ed eccezionalità (…)” tali da
19 integrare gli estremi del c.d. caso fortuito, ma, relativamente al sinistro per cui è causa, non appare, in ogni caso, neppure ravvisabile alcun concorso di colpa da parte della
Pt_1
A tal proposito, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 2056, comma primo, c.c., anche in materia di responsabilità extracontrattuale, “(…) il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli (…) 1227 (…)”.
Inoltre, l'art. 1227, comma primo, c.c. prevede che “(…) se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate (…)”.
In altre parole, in base a quanto stabilito dall'art. 1227, comma primo, c.c. . - espressamente richiamato in tema di responsabilità extracontrattuale dall'art. 2056, comma primo, c.c.-, qualora venga accertata la sussistenza, relativamente all'evento dannoso, di un concorso di colpa da parte del danneggiato, il risarcimento dell'eventuale danno subito dovrà essere diminuito, tenuto conto, sia della gravità della colpa ascrivibile al danneggiato, che della incidenza del comportamento colposo di quest'ultimo nella determinazione del danno.
Ciò precisato, deve rilevarsi che, nella fattispecie in esame, in base alle dichiarazioni testimoniali assunte in corso di causa, alcun profilo di colpa appare ravvisabile a carico dell'attrice.
All'uopo, è bene evidenziare che – come già rilevato in precedenza –, i testi e – le cui dichiarazioni, si ribadisce, devono ritenersi del Testimone_2 Tes_6
tutto attendibili ed in alcun modo smentite da quanto riferito dai testi citati dalla parte convenuta e ) – hanno confermato Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
che, nel momento in cui si è verificato il sinistro del 26.11.2021 per cui è causa, il carrello transpallet in questione era vuoto e che, inoltre, nessun dipendete della stava manovrando il carrello in oggetto e/o era presente nelle immediate CP_1
prossimità del carrello medesimo.
In altri termini, alla luce delle deposizioni dei testi e , Testimone_2 Tes_6
è emerso che il carrello transpallet in questione e la forca sporgente posta alla base del carrello medesimo, tenuto conto del particolare stato dei luoghi e delle specifiche circostanze – ed, in particolare, del fatto che il carrello transpallet in parola era vuoto e che, inoltre, nessun dipendente e/o operatore stava manovrando il carrello e/o si trovava
20 nelle immediate vicinanze dello stesso -, non si presentavano come chiaramente visibili e percepibili da parte dell'attrice e che, in ogni caso, la forca ed il carrello in questione avevano una natura tale da non risultare, con ogni probabilità, percepibili da parte della neppure qualora quest'ultima avesse adottato una condotta pienamente Pt_1
conforme alle norme cautelari di comune prudenza.
Dunque, nel caso in esame, in considerazione del particolare stato dei luoghi e delle specifiche circostanze presenti all'epoca dell'evento dannoso, non può ritenersi sussistente alcun concorso di colpa da parte dell'attrice.
Ed infatti, dal momento che, in base alle prove orali assunte – per quanto già riferito
-, si ribadisce, è stato accertato che, in occasione del sinistro in parola, l'elemento insidioso – ovvero la forca sporgente sita alla base del carrello transpallet in oggetto -, in considerazione del particolare stato dei luoghi e delle specifiche circostanze presenti all'epoca dei fatti, non risultava chiaramente visibile o, comunque, aveva una natura tale da non poter essere, con ogni probabilità, percepito neppure osservando le regole cautelari di comune prudenza;
va da sé che, in relazione al sinistro in esame, non appare ravvisabile alcun concorso colposo da parte di Parte_1
Pertanto, non essendo stata accertata alcuna corresponsabilità da parte dell'attrice con riferimento al sinistro oggetto di causa, non resta che rigettare la richiesta – avanzata dalla convenuta in via subordinata – di ridurre il risarcimento eventualmente dovuto, ex art. 1227, comma primo, c.c..
Di conseguenza, va da sé che la parte convenuta dovrà essere condannata al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, dell'intera somma che, in questa sede, verrà riconosciuta nei confronti di parte attrice.
3. La quantificazione della domanda risarcitoria avanzata dalla parte attrice (c.d. quantum debeatur)
Passando, ora, ad analizzare la problematica relativa al c.d. quantum debeatur, si osserva che la parte attrice ha, in questa sede, richiesto il risarcimento delle seguenti voci di danno:
A. il danno non patrimoniale asseritamente riportato da in Parte_1
conseguenza del sinistro per cui è causa - ovvero il danno biologico, comprensivo
21 dell'aumento personalizzato relativo alla c.d. componente dinamico relazionale, il danno morale e le spese mediche -;
B. il rimborso delle spese di c.t.p.;
C. il rimborso delle spese relative al compenso del mediatore - nell'ambito della procedura di mediazione delegata n. 425/2022 -.
3. A. Il danno non patrimoniale asseritamente riportato da in Parte_1
conseguenza del sinistro per cui è causa - ovvero il danno biologico, comprensivo dell'aumento personalizzato relativo alla c.d. componente dinamico relazionale, il danno morale e le spese mediche –
Occorre, innanzitutto, partire dall'esaminare la richiesta risarcitoria avente ad oggetto il danno biologico asseritamente riportato da Parte_1
A tal proposito, in primo luogo, si osserva che il c.t.u., dr. medico-legale Per_3
a pagina 3 della relazione depositata in data 23.07.2024, ha indicato la data di
[...] nascita della parte attrice nel “(…) 2 marzo 1947 (…)”; circostanza, quest'ultima, che non è stata oggetto di alcuna contestazione da parte della convenuta.
Dunque, all'epoca del sinistro, verificatosi in data 26.11.2021, Parte_1 aveva, pacificamente, un'età di anni 74.
Ciò posto, il c.t.u., dopo aver valutato ed esaminato tutta la documentazione medica in atti nonché proceduto all'esame diretto della parte attrice, a pag. 5 della propria relazione, ha descritto i traumi riportati dall'attrice, in conseguenza del sinistro del
26.11.2021, individuando, altresì, la sussistenza di un nesso di causalità tra il sinistro in parola ed il danno biologico riscontrato.
In particolare, il c.t.u. ha, dapprima, accertato che dopo essere Parte_1
caduta a terra, in conseguenza del sinistro del 26.11.2021 in questione, aveva riportato
(…) una frattura scomposta ingranata dell'omero prossimale sinistro che fu deciso di trattare conservativamente in relazione all'età ed al fatto che all'epoca presentava condizioni generali scadute in quanto stava eseguendo chemioterapia (…)” (cfr. pag. 5 della c.t.u. medico-legale depositata in data 23.07.2024).
Il c.t.u. ha, poi, aggiunto che “(…) la frattura esitò in consolidamento con evidente dismorfismo per ingranamento (…)” (cfr. pag. 5 della relazione depositata in data) e che
22 “(…) il 16 marzo fu stilato certificato di guarigione clinica con postumi (…)” (cfr. pag.
5 della c.t.u.).
Il dr. medico-legale a pag. 10 della c.t.u., ha, dunque, specificato che il Persona_3
sinistro in oggetto ha cagionato, a dei postumi permanenti. Parte_1
Nello specifico, il c.t.u., dopo aver ribadito che “(…) a seguito del sinistro per cui è causa, riportò grave frattura scomposta ed ingranata meta epifisaria Parte_1 prossimale dell'omero sinistro (…)” (cfr. pag. 9 della relazione tecnica d'ufficio), ha, poi, specificato che “(…) sotto il profilo del danno biologico permanente, gli esiti della consolidazione della frattura prossimale dell'omero (…)” consistono in “(…) residua grave deformità della testa omerale ed ingranamento dell'ipofisi prossimale (…)” (cfr. pag. 10 della c.t.u. depositata in data 23.07.2024).
Pertanto, il c.t.u., dr. medico-legale quanto al profilo dei postumi Persona_3
invalidanti di carattere permanente ha determinato nella percentuale del 13% il danno biologico, “(…) tenuto conto del danno funzionale, secondo le tabelle di cui alle “Linee
Guida per la Valutazione Medico-Legale del Danno alla Persona in ambito Civilistico” di ed. Giuffrè, Mi, 2016, edite con l'imprimatur della Persona_4 [...]
che è l'organo di rappresentanza Controparte_4
culturale di tutta la Medicina Legale Italiana (…)” (cfr. a pag. 10 della relazione depositata in data 23.07.2024).
Infine, il consulente tecnico d'ufficio ha individuato l'invalidità temporanea in giorni
30 al 100%, giorni 20 al 75%, giorni 30 al 50% e successivi giorni 20 al 25%, “(…) in considerazione della gravità della frattura, dell'applicazione del tutore per 30 giorni e della verosimile difficoltà nel periodo della rieducazione funzionale (…)” (cfr. pag. 10 della c.t.u.).
Poiché le conclusioni a cui è giunto il c.t.u. medico-legale sono il risultato di un'indagine analitica, completa, corretta e competente – che non risulta, peraltro, in alcun modo scalfita dalle osservazioni fatte pervenire dalle parti, per il tramite dei rispettivi c.c.t.t.p.p. -, dette conclusioni possono essere fatte proprie da questo Giudice unico.
Tanto premesso, tenuto conto che, nel caso in esame, trattasi di c.d. macro-invalidità
(ossia di invalidità superiore al 9%), si ritiene di poter utilizzare i criteri di calcolo previsti dalla Tabella – aggiornata - elaborata dal Tribunale di Milano, per il calcolo del
23 danno biologico permanente e dell'indennità giornaliera di invalidità temporanea totale
(invalidità assoluta) e di invalidità temporanea parziale.
Inoltre, poiché secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi (cfr. Cassazione Civile Sezione III, ordinanza
15733/2022 del 17/05/22), il c.d. danno da sofferenza soggettiva - di natura, cioè, del tutto interiore e non relazionale -, deve essere meritevole di un compenso aggiuntivo - al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale (c.d. danno dinamico relazionale) -, deve precisarsi che, ove sussistenti in concreto, devono essere liquidati sia il danno da sofferenza soggettiva che il danno biologico c.d. dinamico - relazionale.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “(…) il danno morale, dunque, non è suscettibile di accertamento medico-legale e pertanto deve essere considerato in maniera autonoma rispetto al danno biologico e degno di autonoma tutela (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 25164, del
28.09.2020/10.11.2020).
Pertanto, dal momento che, secondo l'opinione della Suprema Corte, il danno morale rappresenta, all'interno della categoria generale del danno non patrimoniale, una voce di danno autonoma e distinta rispetto al danno biologico, va da sé che, qualora il danneggiato fornisca la prova di aver subito sia un danno morale sia un danno biologico c.d. dinamico – relazionale, dovranno essere liquidate entrambe le voci di danno.
Ciò premesso, nel caso in esame, alla luce della c.t.u. e tenuto conto di quanto emerso nel corso del giudizio, non appare opportuno riconoscere l'incremento per sofferenza soggettiva e neppure l'incremento connesso alla personalizzazione del danno biologico
– sia temporaneo che permanente -, tenuto conto del fatto che, nel caso in parola, parte attrice non sembra che abbia provato la sussistenza di dette ulteriori voci di danno.
Ed infatti, entrambe le predette voci di danno – ovvero sia il danno morale che il c.d. danno biologico dinamico relazionale -, nel corso del giudizio, sono rimaste del tutto sfornite di prova, dal momento che l'attrice non risulta aver provato la circostanza che il sinistro in oggetto le abbia generato una particolare sofferenza interiore e/o che abbia determinato una notevole compromissione delle proprie normali abitudini di vita, non avendo, peraltro, neppure articolato alcun capitolo di prova orale sul punto.
Devono, invece, essere riconosciute le spese mediche sostenute dalla parte attrice,
24 atteso che le predette spese appaiono congrue e documentate (cfr. all.to n. 11 all'atto di citazione) e che anche il c.t.u. – sulla base della documentazione allegata al fascicolo di parte attrice -, ha riconosciuto che “(…) le spese mediche sostenute, per complessivi
422,00 euro, sono congrue e corrispondenti ad effettiva necessità (…)” (cfr. pag. 11 della c.t.u. depositata in data 23.07.2024).
Andando, dunque, a calcolare la rivalutazione monetaria sul predetto importo, si ottiene la somma di euro 450,27.
Dunque, le spese mediche complessive ammontano alla somma, rivalutata, pari ad euro 450,27.
Ciò posto, nel caso di specie, si precisa che, per quanto concerne la determinazione del danno biologico permanente, il calcolo sarà effettuato sul punto base indicato dalla
Tabella di Milano - aggiornata -, pari ad euro 2.972,04; mentre, relativamente al danno biologico temporaneo, il calcolo sarà eseguito sul punto base indicato, dalla medesima
Tabella, in euro 115,00.
Pertanto, facendo i dovuti calcoli, il danno biologico permanente deve essere quantificato in complessivi euro 24.534,00; viceversa, il danno biologico da invalidità temporanea deve essere quantificato in complessivi euro 7.475,00.
Di conseguenza, il danno non patrimoniale sofferto dalla parte attrice – comprensivo del danno biologico e delle spese mediche - deve quantificarsi nella complessiva somma, già rivalutata, pari ad euro 32.459,27, oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione.
3.B. Il rimborso delle spese di c.t.p.
Passando, ora ad esaminare la richiesta risarcitoria avente ad oggetto il rimborso delle spese di c.t.p., si osserva che la parte attrice ha, in particolare, richiesto il rimborso delle spese asseritamente sostenute per la redazione della relazione tecnica di parte a firma del dr. medico–legale (cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione), per un Persona_1
complessivo importo di euro 183,00.
A tal proposito, occorre, in primo luogo, evidenziare che la documentazione prodotta dall'attrice in allegato alla nota prodotta in sede di precisazione delle conclusioni (cfr.
25 all.ti alla nota di trattazione scritta, depositata dall'attrice in data 26.11.2024), non può ritenersi tardivamente prodotta in giudizio.
Ed infatti, si deve rammentare che la Corte di Cassazione, con riferimento alle spese di c.t.p., ha avuto modo di precisare che la prova delle predette spese non risulta assoggettata alle rigide preclusioni istruttorie tipiche del processo civile (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 24188 dell'08.09.2021).
Pertanto, la documentazione allegata dalla parte attrice deve considerarsi come tempestivamente prodotta.
Ciò posto, deve evidenziarsi che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (…)” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. VI, Ordinanza n. 30289 del 20.11.2019; in tal senso anche: Cass. Civ., Sez. VI,
Ordinanza n. 13799 del 02.05.2022; Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 84/2013; Cass. Civ.,
Sez. III, Sentenza n. 3380/2015).
In altri termini, in base alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, le spese sostenute dalla parte a titolo di compenso per il proprio c.t.p. sono equiparate, per quanto concerne la loro liquidazione, alle spese del giudizio;
ne consegue che la parte risultata vittoriosa avrà diritto a vedersi rimborsate anche le spese relative al compenso spettante al proprio consulente di parte, con l'esclusione delle sole spese ritenute dal
Giudice “(…) eccessive o superflue (…)”, ex art. 92, comma primo, c.p.c.. Inoltre, nella medesima pronuncia sopra citata, la Corte di Cassazione ha precisato che “(…) fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 30289 del 20.11.2019).
Dunque, alla luce del sopra citato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la parte vittoriosa potrà vedersi rimborsate le spese di c.t.p. anche qualora le spese medesime non siano ancora state effettivamente sostenute dalla parte – non essendo,
26 dunque, necessario che la parte medesima fornisca la prova di aver effettivamente provveduto a saldare il compenso spettante al proprio c.t.p. -, essendo sufficiente che tali spese, pur non risultando ancora sostenute, siano, comunque, “(…) dovute (…)” dalla parte, ovvero che quest'ultima, pur non avendo ancora provveduto al pagamento del compenso spettante al proprio c.t.p., abbia, in ogni caso, assunto un obbligo di pagamento nei confronti del proprio consulente di parte.
Ne consegue che la parte avrà l'onere di provare che tali spese di c.t.p. siano realmente dovute al proprio consulente di parte, ovvero che sia sorto un obbligo di pagamento nei suoi confronti, mediante la produzione in giudizio di una idonea documentazione.
Ebbene, nel caso in esame, devono essere riconosciute integralmente alla parte attrice le spese di c.t.p., dal momento che l'attrice, nel corso del giudizio, pur non avendo fornito la prova dell'effettivo pagamento, ha, in ogni caso, provato che le predette spese fossero, effettivamente, “(…) dovute (…)” al proprio consulente di parte e che, dunque, fosse sorto un vero e proprio obbligo di pagamento nei confronti di quest'ultimo.
Ed infatti, la parte attrice ha prodotto copia della fattura (cfr. all.to alla nota di trattazione scritta, depositata dall'attrice in data 26.11.2024), dalla quale emerge che, in relazione al sinistro oggetto di causa, fosse sorto un vero e proprio obbligo di pagamento nei confronti del c.t.p. dr. medico – legale Persona_1
Pertanto, dal momento che la parte attrice, mediante la produzione in giudizio di documentazione idonea, risulta aver fornito la prova del diritto a vedersi riconosciute le predette spese di c.t.p. e poiché le stesse non appaiono eccessive e/o superflue, va da sé che, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale sopra citato, deve esse riconosciuto integralmente alla parte attrice il rimborso delle spese di c.t.p., per l'importo di euro
183,00.
Poiché, in base alla documentazione prodotta in giudizio dall'attrice (cfr. all.to alla nota di trattazione scritta, depositata dall'attrice in data 26.11.2024), la fattura del dr. risulta emessa in data 03.05.2022, andando a calcolare la rivalutazione monetaria Per_1
sulla predetta somma, si ottiene l'importo di euro 198,92.
Dunque, va da sé che deve essere liquidato alla parte attrice, a titolo di rimborso delle spese di c.t.p., il complessivo importo, già rivalutato, di euro 198,92, oltre gli interessi
27 legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione.
3.C. Il rimborso delle spese asseritamente sostenute per compenso del mediatore – nell'ambito della procedura di mediazione delegata n. 425/2022 –
A questo punto, occorre passare ad affrontare la richiesta risarcitoria avente ad oggetto il rimborso delle spese asseritamente sostenute per compenso del mediatore.
Nello specifico, la parte attrice ha richiesto, a tale titolo, il rimborso delle spese asseritamente sostenute per l' “indennità” dovuta al mediatore, nell'ambito della procedura di mediazione delegata n. 425/2022 – instaurata dinanzi all'Organismo di
Mediazione Forense di Arezzo -, per un importo complessivo di euro 488,00.
Ebbene, la predetta richiesta appare meritevole di accoglimento, atteso che la parte attrice, in base alla documentazione allegata, ha fornito piena prova sia dell'an che del quantum della richiesta risarcitoria in oggetto.
Ed infatti, premesso che la somma dovuta al mediatore deve essere qualificata più correttamente come “compenso” al mediatore, deve, poi, evidenziarsi che Parte_1
ha prodotto in giudizio la seguente documentazione:
[...]
-) copia del verbale di primo incontro, relativo alla procedura di mediazione delegata n.
425/2022 – instaurata dinanzi all'Organismo di Mediazione Forense di Arezzo -, dalla cui lettura emerge che le parti hanno espressamente approvato e sottoscritto che “(…)
l'adesione alla Mediazione comporta, come da Regolamento, il pagamento dell'indennità pari ad euro 488,00 (…)” (cfr. pag. 1 del verbale di primo incontro, all.to alla nota di trattazione scritta depositata da parte attrice in data 06.03.2023);
-) copia del bonifico eseguito dall'attrice in data 25.01.2023, dal quale risulta che ha corrisposto, in favore del mediatore della procedura di mediazione Parte_1
n. 425/2022, la somma di euro 488,00, a titolo di “(…) liquidazione indennità per mediazione n. 425/2022 (…)” (cfr. doc denominato “pagamento spese indennità mediatore n. 425/2022”, all.to alla nota di trattazione scritta depositata da parte attrice in data 26.11.2024).
Dunque, poiché l'attrice, mediante la produzione in giudizio della predetta documentazione, risulta aver provato l'an ed il quantum della richiesta in questione,
28 non resta che accogliere la richiesta di rimborso delle spese relative al compenso del mediatore - nell'ambito della procedura di mediazione delegata n. 425/2022 -.
Poiché, in base alla documentazione prodotta in giudizio dall'attrice (cfr. all.to alla nota di trattazione scritta, depositata dall'attrice in data 26.11.2024), la somma di euro
488,00 risulta corrisposta in data 25.01.2023, andando a calcolare la rivalutazione monetaria sulla predetta somma, si ottiene l'importo di euro 495,81.
Dunque, va da sé che deve essere liquidato alla parte attrice, a titolo di rimborso delle spese relative al compenso del mediatore - nell'ambito della procedura di mediazione delegata n. 425/2022 -, il complessivo importo, già rivalutato, di euro 495,81, oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione.
In definitiva, il danno sofferto dalla parte attrice in conseguenza del sinistro in oggetto di causa deve quantificarsi nella complessiva somma, già rivalutata, pari ad euro
33.154,00, così ottenuta: euro 32.459,27 (danno biologico e spese mediche, rivalutate) + euro 198,92 (rimborso delle di c.t.p., rivalutate) + euro 495,81 (rimborso delle spese relative al compenso del mediatore, rivalutate), oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione.
In conclusione, non resta che condannare la al Controparte_1
pagamento, in favore di a titolo di risarcimento del danno, del Parte_1
complessivo importo, già rivalutato, di euro 33.154,00, oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione.
Ogni altra questione, domanda e/o eccezione deve considerarsi assorbita nella presente decisione.
Quanto al regolamento delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 54/2014 e succ. mod. e dei limiti in cui la domanda è stata accolta – come segue:
- quanto alla procedura di negoziazione assistita instaurata ante causam, in euro 536,00 per la fase di attivazione;
- quanto alla procedura di mediazione delegata n. 425/2022 - instaurata dinanzi
29 all'Organismo di Mediazione Forense di Arezzo - , in euro 536,00 per la fase di attivazione ed euro 1.000,00 per la fase di negoziazione;
- quanto al presente giudizio, in euro 1.701,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 1.806,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 2.905,00 per la fase decisionale.
Per quanto concerne, poi, la richiesta di parte attrice di vedersi rimborsate - da parte della convenuta – le spese dalla medesima sostenute relativamente alla procedura di mediazione, deve evidenziarsi che la Suprema Corte (cfr. tra le altre, Sez. III Civ.,
Sentenza del 14 maggio 2019, n. 12712) ha precisato che la liquidazione delle spese di lite deve ricomprendere anche quelle sostenute dalla parte relativamente alla procedura di mediazione, atteso che l'art. 91, comma primo, c.p.c. prevede che il Giudice, in applicazione del principio della soccombenza, debba condannare “(…) la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte (…)”.
Inoltre, la Corte di Cassazione, nella medesima pronuncia, ha ulteriormente chiarito che la parte risultata vittoriosa nel successivo giudizio di merito, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., relativamente alla procedura di mediazione, ha diritto a vedersi rimborsate, sia le spese sostenute per la propria assistenza legale in tale fase, sia gli esborsi relativi a detta procedura, precisando, altresì, che il mancato rimborso di questi ultimi esborsi può essere giustificato solo da “(…) gravi ed eccezionali ragioni
(…)”.
Pertanto, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale sopra citato, nella fattispecie in esame, si è ritenuto opportuno liquidare – come in dispositivo - alla parte attrice
(vittoriosa) a titolo di spese relative alla procedura di mediazione (cfr. all.to alla nota di trattazione scritta depositata da parte attrice in data 26.11.2024), non solo il compenso professionale ma anche le spese vive.
Inoltre, in punto di liquidazione delle competenze professionali, a parere di questo
Giudice unico, deve trovare applicazione il D.M. . n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre
2022), il quale all'art. 6 stabilisce che “(…) Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (…)” ; che, infatti - seppur con riferimento al passaggio tra il D.M.
140/2012 e il D.M. n. 55/2014 (ma con considerazioni estensibili alla questione in esame)-, la Suprema Corte ha affermato che “(…) in tema di spese processuali, i
30 parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata (…)” (così Cass. 19989/2021; cfr., altresì, in tal senso, Cass.
SS UU n. 17405/2012).
Infine, devono essere poste a carico della parte convenuta le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
1. ai sensi dell'art. 2051 c.c., dichiara Controparte_1
responsabile dell'evento dannoso del 26.11.2021 per cui è causa;
[...]
2. rigetta la richiesta avanzata dalla parte convenuta - in via subordinata -, ex art. 1227, comma primo, c.c.;
3. dichiara che il danno sofferto da , in conseguenza del Parte_1
sinistro in oggetto, deve quantificarsi nella complessiva somma, già rivalutata, pari ad euro 33.154,00, così ottenuta: euro 32.459,27 (danno biologico e spese mediche, rivalutate) + euro 198,92 (rimborso delle di c.t.p., rivalutate) + euro 495,81 (rimborso delle spese relative al compenso del mediatore, rivalutate), oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione;
4. condanna, per l'effetto, al Controparte_1
pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento del danno, del Parte_1
complessivo importo, già rivalutato, di euro 33.154,00, oltre gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione;
5. dichiara ogni altra questione, domanda e/o eccezione assorbita nella presente decisione;
31 6. condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano: - quanto alla procedura di negoziazione assistita, in euro 536,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cpa se dovute;
- quanto alla procedura di mediazione delegata, in euro 48,00 per spese ed euro 1.536,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cpa se dovute;
- quanto al presente giudizio, in euro 545,00 per spese ed euro 7.616,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cpa se dovute;
7. pone, infine, definitivamente a carico della parte convenuta le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del giudizio.
Arezzo, 27.02.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella
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