Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/03/2025, n. 359
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Sentenza 1 marzo 2025

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Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro, ha esaminato l'opposizione proposta da un contribuente avverso un'intimazione di pagamento notificata dall'agente della riscossione, relativa all'omesso versamento di contributi IVS per gli anni 2010-2013 e 2016-2017, per un importo complessivo di € 27.147,12. Il ricorrente ha dedotto la nullità della notifica dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi e l'illegittimità della pretesa per intervenuta compensazione con crediti vantati nei confronti di un ente terzo. Si sono costituiti in giudizio l'ente previdenziale, l'agente della riscossione e l'ente terzo, i quali hanno sollevato eccezioni preliminari di inammissibilità dell'opposizione per tardività e vizi formali, nonché di difetto di legittimazione passiva. L'agente della riscossione ha altresì eccepito la carenza di interesse ad agire del ricorrente e l'infondatezza del ricorso nel merito, mentre l'ente previdenziale ha chiesto la propria estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.

Il Tribunale ha preliminarmente accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'ente terzo, estromettendolo dal giudizio in quanto la legittimazione processuale passiva in caso di contestazioni relative alla compensazione di aiuti comunitari con contributi previdenziali compete all'istituto previdenziale. Ha poi dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione per i vizi formali relativi all'omessa notifica degli atti presupposti, qualificandola come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e ritenendola tardiva, essendo stata proposta oltre il termine di venti giorni dalla notifica dell'intimazione. Tuttavia, ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere in relazione ad alcuni avvisi di addebito, in virtù dell'annullamento automatico ex lege previsto dalla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022, commi 222-230) per debiti di importo residuo fino a mille euro maturati tra il 2000 e il 2015, applicando lo ius superveniens. Nel merito, ha rigettato il motivo relativo alla prescrizione, ritenendo provata la notifica di atti interruttivi del termine quinquennale. Ha altresì rigettato il motivo relativo alla compensazione, non essendo emersa con certezza la corrispondenza tra quanto richiesto dall'ente previdenziale e quanto compensato dall'ente terzo. Pertanto, il ricorso è stato rigettato nei confronti dell'agente della riscossione e dell'ente previdenziale, salvo per la parte dichiarata cessata materia del contendere, con condanna del ricorrente al pagamento dei 2/3 delle spese di lite in favore dei resistenti, mentre un terzo delle spese è stato compensato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/03/2025, n. 359
    Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
    Numero : 359
    Data del deposito : 1 marzo 2025

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