Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/03/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 28 febbraio 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 5312/2022 la seguente S E N T E N Z A
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Policheni, con Parte_1 cui elettivamente domicilia in Portigliola (RC), alla via Olivarello, n. 65, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Cosentino con cui elettivamente domicilia in San Giovanni La Punta (CT), alla via Fiuggi, n. 24, giusta procura in atti;
nonché contro
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Grandizio, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
e
, in persona del Controparte_3
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Monica Falcomatà, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Lucia al Parco, n. 9, giusta procura in atti;
-resistenti-
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 30 novembre 2022, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 094202290
1
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' l' e CP_2 Controparte_1
l' rassegnando le seguenti conclusioni: “In via cautelare - Sospendere anche con CP_3 decreto inaudita altera parte, l'esecuzione dei ruoli, delle cartelle opposte e conseguentemente del provvedimento impugnato, ricorrendo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora In via principale - Accertare e dichiarare che gli atti di intimazione di pagamento notificati dall'Agente della Riscossione nei confronti del sig. con gli avvisi di addebito Parte_1 sopra emarginati sono illegittimi per i motivi argomentati nel ricorso - conseguentemente, dichiarare l'inefficacia dei provvedimenti impugnati, l'inesigibilità del credito vantato e l'inesistenza del diritto di quest'ultima a procedere all'espropriazione forzata”; vinte le distraende spese di lite. Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, il parziale CP_2 annullamento dell'avviso di addebito n. 39420130000804242000 per il periodo 3/2011, l'inammissibilità dell'opposizione in ordine ai vizi formali della stessa, la carenza di interesse ad agire del ricorrente ed il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, deduceva la infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. Parimenti costituitasi la resistente chiedeva, Controparte_4 preliminarmente, la parziale declaratoria di cessazione della materia del contendere per gli avvisi di addebito n. 394 2013 0001915 588, n. 394 2014 0003130 841 e per la partita n. 06700002014I053012505 dell'avviso di addebito n. 394 2014 0000230 049, oggetto automatico di stralcio ex lege. Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva, il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla notifica degli atti presupposti ed alla sussistenza del presupposto impositivo nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la sussistenza di atti interruttivi della stessa. Costituitasi in giudizio, infine, l' eccepiva il proprio difetto di CP_3 legittimazione passiva chiedendo l'estromissione dal giudizio. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate, la causa veniva riservata in decisione.
******* 1. In via preliminare, deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall' e dall' . CP_2 Controparte_5
2 Si osserva sul punto che, pur essendo vero che l'azione di riscossione, successivamente alla notifica dell'atto impositivo da parte dell'ente creditore, spetta all' , quale soggetto incaricato della riscossione del credito, sia Controparte_1
l'ente impositore che l' sono stati correttamente citati nel Controparte_6 presente giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente. Deve, invece, ritenersi sussistente la carenza di legittimazione passiva di che va estromessa dal presente giudizio. CP_3
Sul punto, l'art. 1 co. 66 L. 247/2007 statuisce che “[…] in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti all'impresa agricola, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine l'Istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale”. Deve, quindi, ritenersi accertata la situazione di non titolarità del credito oggetto di causa in capo alla resistente . CP_3
2. Sempre in via preliminare, va esaminata la questione di inammissibilità della opposizione sollevata dall' CP_2
Osserva il giudicante che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116).
3 È possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione. Tanto premesso, osserva il giudicante che l'opposizione all'intimazione di pagamento risulta essere inammissibile in ordine ai vizi di forma l'omessa notifica degli avvisi prodromici alla stessa intimazione, perché tardivamente proposta. L'opposizione è, invero, qualificabile -sotto tale profilo- come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, quindi, proponibile nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento. Ebbene, con riferimento ai succitati vizi formali, l'opposizione è senz'altro inammissibile atteso che l'intimazione de qua è stata notificata al ricorrente -per sua stessa ammissione- in data 22.10.2022 ed il ricorso introdotto con atto depositato il 30.11.2022.
3. Tanto premesso, come correttamente rilevato e documentato dall'estratto di ruolo prodotto da parte resistente (cfr. all. 3 Controparte_4 prod. ), i crediti riportati negli avvisi di addebito n. 394 2013 0001915 588, n. CP_7
394 2014 0003130 841 e nella partita n. 06700002014I053012505 dell'avviso di addebito n. 394 2014 0000230 049, confluiti nell'intimazione di pagamento impugnata, sono stati annullati ex lege in virtù della Legge 197/2022, commi 222-230, con conseguente estinzione della pretesa creditoria in questa sede impugnata. A tal fine, occorre osservare che la legge di Bilancio n. 197/2022 all'art. 1 commi 222-230 prevede l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro. Ciò detto, va rilevata la immediata applicabilità, nel corso del presente giudizio, dello ius superveniens ricorrendone i presupposti (annullamento automatico ex lege, per come si evince dagli estratti di ruolo allegati dal Concessionario), per la cui applicazione, in linea di principio, il termine ultimo deve identificarsi con la pubblicazione della sentenza.
Inoltre, la immediata applicabilità delle leggi sopravvenute che disciplinano la situazione sostanziale dedotta in giudizio va rilevata in ogni stato e grado del processo, salvo che sulla questione non si sia formato il giudicato. Si osserva in proposito che la ratio sottesa alla predetta disposizione è sicuramente quella principale di eliminare il contenzioso relativamente a crediti molto
4 datati ed esigui per i quali non siano intervenute, tempestivamente, le procedure coattive di riscossione. Orbene, venendo al caso in esame, i menzionati atti sono stati affidati dall'ente impositore all'Agente della riscossione per un ammontare non eccedente per CP_2 ciascun carico l'importo stabilito dal legislatore. Pertanto, in linea di continuità con l'insegnamento della Suprema Corte, va osservato che: “la pretesa contributiva oggetto del presente giudizio rientra, quindi, per natura giuridica, ammontare ed arco temporale di riferimento nell'ambito operativo della disposizione sopra riportata, il che impone –e lo avrebbe imposto anche di ufficio- di dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento alla pretesa correlata alla suindicata cartella di pagamento in quanto riferita a debiti del contribuente annullati ex lege (cfr. Cass. del 24.09.2022, n. 28069; Cass. del 12 maggio 2021, n. 16362; Cass. del 18 maggio 2021, 13345; Cass. del 21 maggio 2021, n. 11656), con conseguente cassazione della sentenza impugnata (v., amplius, Cass. 23.09.2011, n. 19533 richiamata da Cass. 18.04.2017, n. 9753). Come già ritenuto da questa Corte, lo stralcio del debito opera immediatamente ipso iure, prevedendo la legge l'automaticità dell'annullamento, pur nelle more ed indipendentemente dalla successiva adozione (entro il termine ordinatorio previsto dalla normativa citata) del consequenziale provvedimento di sgravio-annullamento da parte dell'agente della riscossione, contemplato nella seconda parte dell'art. cit. La mancata adozione, allo stato, di tale provvedimento non assume alcun rilievo nel presente giudizio, in quanto si tratta di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, siccome previsto dalla disposizione “per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili” nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori. L'annullamento del carico tributario travolge la successiva cartella di pagamento impugnata dal contribuente, con conseguente estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, alla stregua di un principio che ha portata generale, tanto da essere espressamente previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, secondo cui: “Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere” (tra le tante, così, in motivazione, Cass. 08.05.2023, n. 12075). Alla luce di quanto sinora esposto, va dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere relativamente alle pretese nascenti dagli avvisi di addebito n. 39420130001915588, n. 39420140003130841 e dalla partita n. 06700002014I053012505 dell'avviso di addebito n. 39420140000230049, confluiti nell'intimazione impugnata, essendo venuto meno per essi l'interesse giuridicamente rilevante delle parti all'accertamento delle pretese creditorie di cui ai ruoli ricadenti nell'area di efficacia della normativa appena esaminata.
Nel medesimo senso, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere relativamente al periodo 3/2011 dell'avviso di addebito n. 39420130000804242000, avendo parte resistente documentalmente provato CP_2
l'avvenuto parziale annullamento dell'avviso di addebito in questa sede impugnato (cfr. annullamento singola partita del 13.09.2023. prod. documentale . CP_2
5 Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
4. Ciò chiarito, nel merito, parte ricorrente deduce la prescrizione del credito in questa sede impugnato attesa l'assenza di atti interruttivi della stessa. Il motivo è infondato. È, invero, documentalmente provato (cfr. prod.ne ADER) che l'intimazione di pagamento oggetto della presente impugnativa sia stata preceduta dalla regolare notifica di alcuni atti -comprensivi degli avvisi impugnati- interruttivi del termine quinquennale di prescrizione della pretesa creditoria. Nello specifico, risulta per tabulas che, dalla data di notifica -da ultimo- della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 094 76 2019 000000 16 (22.02.2019), in cui sono ricompresi gli avvisi di addebito nn. 394201300008042420000, 39420130001915588000, 39420140000230049000, 39420140003130841000, 39420170003285852000, a quella di notifica dell'intimazione oggi opposta (22.10.2022), non fosse ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione dei crediti contributivi. Stesso discorso per l'avviso di addebito n. 39420180004768070000 atteso che dalla data di notifica dello stesso (28.05.2018) a quella dell'intimazione di pagamento impugnata (22.10.2022) non può dirsi maturato il termine quinquennale di prescrizione della pretesa contributiva.
5. Da ultimo, il ricorrente eccepisce l'illegittimità della pretesa creditoria per l'intervenuta compensazione dei crediti con quelli vantati nei confronti di . CP_3
La doglianza è infondata. Invero, dall'esame della documentazione versata in atti -ivi compreso il dettaglio del recupero crediti non è possibile dedurre con certezza la CP_3 corrispondenza tra quanto chiesto dall' e quanto compensato da . CP_2 CP_3
In particolare, dalla consultazione della Domanda unica di pagamento allegata in atti si evince che l' ha effettuato un recupero sulle somme liquidate con CP_2 domanda unica di € 38.292,22, indicando l'importo di € 1.654,90 quale residuo da recuperare. Sulla base di quanto sinora esposto, l'eccezione di compensazione integrale del credito di cui agli avvisi di addebito in esame non può trovare accoglimento.
6. Le spese di lite, in ragione del parziale annullamento dell'avviso di addebito n. 394201300008042420000 disposto dall' e degli avvisi di addebito n. CP_2
39420130001915588, n. 39420140003130841 e n. 39420140000230049 (partita n.
) disposto ope legis, possono essere compensate per un terzo, PartitaIVA_1 ponendosi la restante parte, liquidata come in dispositivo, a carico della parte soccombente.
6 Nello specifico, con riferimento alla parziale cessata materia del contendere, vanno regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Nel caso de quo è pacifico che l'annullamento degli avvisi di addebito in questione sia intervenuto in data successiva rispetto al deposito del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso nei confronti dell' , compensando integralmente le CP_3 spese di lite tra le parti, stanti le ragioni esposte in parte motiva;
- dichiara parzialmente cessata tra le parti la materia del contendere in relazione ai crediti di cui dell'avviso di addebito n. 394201300008042420000 (limitatamente alla partita annullata dall ed in relazione agli avvisi di addebito n. CP_2
39420130001915588, n. 39420140003130841 e alla partita n. 06700002014I053012505 dell'avviso di addebito n. 3942014 0000230049, confluiti nell'intimazione di pagamento impugnata;
- rigetta, nel resto, il ricorso;
- condanna parte ricorrente, al pagamento dei 2/3 delle spese di lite in favore delle resistenti e liquidate nella complessiva somma di € 2.194,00 per CP_2 CP_7 compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge.
- compensa le spese di lite nella restante misura di un terzo. Reggio Calabria, 1° marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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