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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/03/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Anna CARBONARA Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4765 del R.G. 2024 ,
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Riva Veronica, come da mandato in atti, Parte_1
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Mancini Luca, come da mandato in Controparte_1
atti,
CONVENUTA
NONCHE'
il P.M. presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 La domanda di divorzio proposta da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
ricorso del 04/11/2024 è fondata e va quindi accolta.
Infatti, dalla documentazione prodotta dall'attore risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in
Taranto il 26/04/2007 si sono separati consensualmente a seguito di decreto di omologazione di questo stesso Tribunale in data 15.07.2019, dopo essere comparsi innanzi al Presidente per il rituale tentativo di conciliazione.
Non essendo stata dedotta alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente.
Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Consegue la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2
lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni.
La pronunzia va assunta con sentenza non definitiva in quanto la causa dovrà proseguire per la risoluzione delle ulteriori questioni controverse, per il che si provvede con separata ordinanza.
La statuizione sulle spese del giudizio va ovviamente riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunziando, così provvede:
1) pronunzia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Taranto il 26/04/2007 da
, nato a [...] il [...] e da , nata a [...] il [...], Parte_1 CP_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Taranto dell'anno 2007 (atto n. 13,
p. I, s. A);
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3) provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
2 4) riserva alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese del giudizio.
Così deciso il 07.03.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto.
Il Presidente est.
Dott. Martino Casavola
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