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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/04/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 244/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore dott. Andrea Lama Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 244/2023 promossa da:
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. SUPPA CLAUDIO GIORGIO e dell'avv. SUPPA MARCO
( ) VIALE VITTORIO EMANUALE 54 SANT'AGATA DEI C.F._1
GOTI;
APPELLANTE
Contro
C.F. ), Controparte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. VESCHI ENRICO
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
IN VIA CAUTELARE:
1) sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza di primo grado per la presenza sia del fumus che del periculum in mora per tutti i motivi dedotti nel presente atto;
pagina 1 di 10 NEL MERITO:
2) accogliere l'appello per i motivi dedotti e, per l'effetto ed in riforma dell'impugnata sentenza n.ro
49/2023 emessa in data 13-01-2023 dal Tribunale di Modena, nella persona Giudice Dott. Pagliani, nella causa civile iscritta al n.ro 5989/2020 R.G., depositata in data 16-01-2023 e notificata in data 18-01-2023;
3) e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2263/20 del 28-07-2020;
4) infine condannare parte appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Conclusioni per l'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis:
- confermare la sentenza impugnata, dichiarando che, in forza degli accordi di cui alla scrittura privata, la sig.ra nulla deve a revocando il decreto ingiuntivo opposto n. Controparte_2 Controparte_1
2263/2020 del 28/07/20 e condannando in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a restituire alla sig.ra le somme già pagate. Con vittoria delle spese di lite dei due Controparte_2 gradi di giudizio;
- nella denegata ipotesi che la scrittura privata sia ritenuta inefficace, confermare la sentenza impugnata nella parte in cui accerta e dichiara che ha abbandonato il cantiere, non ha eseguito e non Controparte_1 ha completato parte dei lavori di cui ha chiesto il pagamento e ne ha eseguito altri non a regola d'arte, dichiarare che la sig.ra ha sostenuto spese per € 70.422,72 per porre rimedio alla situazione di cui CP_2 sopra e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 2263/2020 del 28/07/20.
Con condanna di in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla sig.ra Controparte_1 le somme già pagate e con vittoria delle spese di lite dei due gradi di giudizio;
CP_2
- in subordine, modificare il decreto ingiuntivo detraendo dal totale i costi delle opere non realizzate o realizzate in parte e di quelle non realizzate a regola d'arte.
Con condanna di in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle Controparte_1 spese di lite dei due gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2263/2020 del Controparte_2
28/07/20 emesso dal Tribunale di Modena su ricorso di per il pagamento CP_1
dell'importo di € 42.426,52 oltre interessi legali, chiedendo di accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio mancato esperimento della negoziazione assistita;
in subordine, pagina 2 di 10 che in forza degli accordi di cui alla scrittura privata del 2017 la sig.ra nulla Controparte_2
doveva a e, per l'effetto, revocare il decreto e condannare Controparte_1 CP_1
a restituire alla sig.ra le somme già pagate e a rifondere le spese di lite;
[...] Controparte_2
in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi che la scrittura privata fosse ritenuta inefficace, accertare e dichiarare che non aveva eseguito e non aveva completato Controparte_1
parte dei lavori di cui aveva chiesto il pagamento e ne aveva eseguito altri non a regola d'arte, che la sig.ra ha sostenuto ingenti spese per porre rimedio alla situazione di CP_2
cui sopra e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo o, comunque, modificarlo detraendo dal totale i costi delle opere non realizzate o realizzate in parte e di quelle non realizzate a regola d'arte.
2. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'eccezione di CP_1
improcedibilità del giudizio e, nel merito, dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
La causa, istruita documentalmente e con prove testimoniali, veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale di Modena accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opposta al pagamento delle spese di lite.
Osservava il Tribunale che la vicenda riguardava l'effettuazione di opere edili nell'immobile di proprietà di parte attrice, in particolare la richiesta di pagamento (nella somma di €
42.426,52, oltre accessori, in forza della fattura n. 9/20) della quota a carico della committente per lavori eseguiti presso l'abitazione dell'opponente a seguito della concessione del contributo statale di ristrutturazione relativa agli eventi sismici del 2012
(Legge n. 122/12).
3. Osservava il giudicante che non era contestato che le parti avessero stipulato due contratti, ossia un contratto di appalto e poi una scrittura privata a modifica e integrazione del contratto di appalto, con la quale la società appaltatrice si impegnava ad eseguire la parte dei lavori di ristrutturazione a carico della committente rinunciando al pagamento previsto:
<<“Pertanto, le parti convengono che i lavori previsti nel computo metrico estimativo e nel connesso progetto di intervento, con le relative quantità, saranno eseguiti per intero.......a fronte di un corrispettivo lordo pari all'importo corrispondente per la categoria lavori del contributo concesso, ovvero senza esborso effettivo alcuno pagina 3 di 10 da parte della committenza>>.
4. Quanto ai motivi di opposizione, il Tribunale osservava che la contestava, in CP_2
primo luogo, che nella scrittura privata la ditta esecutrice aveva rinunciato a ricevere il pagamento e, in secondo luogo, che nel mese di giugno 2019 - dopo il pagamento del terzo
SAL - senza alcun motivo l'impresa aveva abbandonato il cantiere e, solo successivamente ed a distanza di tanti mesi aveva poi richiesto il pagamento della quota a carico della committente di cui all'opposto decreto ingiuntivo;
che in conseguenza dell'inadempimento dell'appaltatrice, con PEC dell'11/06/2020, la committente aveva revocato l'incarico; eccepiva, inoltre, l'inadempimento dell'appaltatrice per la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori commissionati.
5. Quanto alle difese di parte convenuta, il Tribunale osservava che la stessa allegava l'invalidità o comunque l'inefficacia della pattuizione di cui alla scrittura privata di rinuncia al compenso, e in ogni caso il suo venir meno unitamente all'estinzione dell'appalto, negando l'abbandono del cantiere sia come fatto storico che come fatto alla stessa imputabile, e in ordine all'eccezione di inesatto adempimento opponeva a sua volta la decadenza dalla facoltà di far valere vizi e difetti, per omessa tempestiva denunzia degli stessi.
6. In diritto, il giudice di primo grado rilevava che la controversia si incentrava sulla validità ed efficacia della clausola di rinuncia al compenso e sulla ripetibilità delle somme pagate, giacché - nelle more del termine per opporre il decreto ingiuntivo - l'ingiunta aveva pagato la somma corrispondente al capitale, con riserva di ripetizione.
A tale riguardo osservava che, in primo luogo, parte convenuta non disconosceva la scrittura privata sottoscritta e prodotta dall'opponente; in secondo luogo, il convenuto opposto allegava l'invalidità della clausola senza tuttavia fornire riferimenti normativi o contrattuali;
in terzo luogo, l'accordo stipulato tra le parti aveva ad oggetto beni e diritti disponibili, concernenti la sola parte di opere non soggette a contributo, di esclusiva attribuzione al privato committente, trattandosi di opere aggiuntive che non interferivano con i lavori oggetto di contributo.
7. Quanto all'esecuzione dei lavori, osservava il Tribunale che parte convenuta aveva pagina 4 di 10 replicato all'accusa di avere abbandonato il cantiere allegando di avere chiesto un confronto con la committenza dal mese di luglio 2019 per discutere del saldo della quota a carico per i lavori già eseguiti, ma che in proposito l'istruttoria testimoniale aveva smentito tali allegazioni confermando integralmente la ricostruzione fornita da parte attrice, che aveva dimostrato che la convenuta, dopo il pagamento del terzo SAL (a giugno 2019) aveva abbandonato il cantiere lasciando i luoghi e gli immobili in una situazione di degrado, e che a tale situazione aveva dovuto porre rimedio un'impresa terza - Controparte_3
incaricata da parte attrice di finire la ristrutturazione prima che scadessero i termini concessi dalla legge a pena di decadenza dal contributo pubblico.
8. Infine, quanto all'eccezione di decadenza per omessa denuncia tempestiva di vizi e difformità dell''opera nei termini di legge, il giudice di prime cure rilevava la sua inopponibilità in quanto eccezione di merito non rilevabile d'ufficio, soggetta al regime dell'art. 167, 2° c., C.p.c., osservando che parte convenuta opposta si era costituita oltre il termine previsto dall'art. 166 c.p.c. e che all'udienza di prima comparizione parte attrice opponente aveva eccepito la costituzione tardiva.
9. In conclusione il Tribunale osservava, comunque, che l'accertamento dell'inadempimento e la conseguente riconvenzionale risarcitoria erano domande svolte, peraltro, soltanto in via subordinata da parte attrice opponente rispetto alla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto, che andava, invece, accolta in forza degli accordi di cui alla scrittura privata del 2017.
Conseguentemente, il Tribunale osservava che doveva essere restituito quanto versato dalla nelle more del termine per l'opposizione, ma che a tale riguardo non vi era stata CP_2
alcuna richiesta al riguardo da parte dell'opponente.
10. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma e si è CP_1
costituita in giudizio l'appellata concludendo per il rigetto dell'impugnazione e la condanna dell'appellante a restituire alla sig.ra le somme già pagate. Controparte_2
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.05.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche. pagina 5 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
11. Con il primo motivo si lamenta l'accoglimento dell'opposizione per aver il Giudice di primo grado ritenuto non esservi collegamento logico-funzionale e/o interdipendenza tra il contratto di appalto e la scrittura privata con la quale la ditta esecutrice rinunciava al pagamento dei lavori a carico della committente.
Deduce l'appellante che il contratto di appalto ufficialmente depositato in atti, come previsto dalle normative speciali per la ricostruzione post-sisma, è l'unico riferimento valido per la definizione degli importi dei lavori, e che eventuali patti aggiuntivi sono intrinsecamente legati al contratto (principale) di appalto e, per un rapporto di interdipendenza, ne seguono comunque le sorti.
Si deduce ulteriormente che la validità e l'efficacia della scrittura privata poteva essere rivendicata nel caso di estinzione naturale del rapporto contrattuale di appalto, cioè con la normale e completa esecuzione dei lavori e per l'esatto adempimento delle prestazioni contrattualizzate e non, come nel caso di specie, per intervenuta revoca del contratto di appalto.
12. Infine, deduce l'appellante che la dichiarazione liberatoria di non aver pretese creditorie nei confronti del committente, così come richiesta dal Comune di Camposanto, rilasciata da contestualmente al deposito sul MUDE dell'accettazione della revoca CP_1
dell'incarico, costituiva un meccanismo normativo che il legislatore ha posto a garanzia del credito maturato dalla ditta appaltatrice che fin ad allora ha eseguito i lavori allo scopo di evitare che esso venga pregiudicato nel caso in cui il committente decida che di servirsi di altra impresa per l'esecuzione dei lavori;
da ciò ne conseguirebbe che tale garanzia assolve a natura di norma cogente e, come tale, non derogabile nemmeno da una diversa pattuizione intercorsa tra le parti. Motivo per cui, essendo venuto meno il contratto di appalto per intervenuta revoca da parte del committente, detta pattuizione non può trovare accoglimento e tutela giudiziale in quanto era intrinsecamente legata al contratto di appalto ormai estinto tra le parti.
13. Con il secondo motivo si ritiene censurabile la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha svolto un'istruttoria su questioni estranee al petitum consentendo alla parte pagina 6 di 10 appellata di ampliare indebitamente il thema decidendum e facendo trovare ingresso all'interno del giudizio questioni che esulavano dalle originarie richieste di parte appellante, non attenendo la causa all'esatta e/o inesatta esecuzione dei lavori o, addirittura, al presunto abbandono del cantiere lamentato dalla committenza.
14. Con il terzo motivo si ritiene censurabile la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto provato l'abbandono del cantiere da parte della ditta esecutrice dei lavori.
Al riguardo si deduce che vi sono agli atti le comunicazioni tra la stessa e i referenti CP_4
della committenza dalle quali apparirebbe evidente che la ditta aveva in carico il cantiere e aveva continuato a lavorare, seppur con ritmo ridotto, in attesa della definizione della controversia con la committenza, con impegno a riprendere speditamente e completare i lavori entro i termini prescritti dalle norme;
che anche la presenza delle erbacce sarebbe stata ben chiarita, essendo esse localizzate nelle aree a verde adiacenti i luoghi di lavoro e non interessate dalle lavorazioni;
che la ditta aveva continuato ad avere mezzi, attrezzature e materiali nel cantiere, e una impresa non può permettersi di lasciare tali beni in un cantiere in cui non garantisce la presenza continuativa;
che ovviamente vi era stata una assenza totale sui luoghi nel periodo di lockdown nazionale per emergenza Covid-19; che la revoca dell'appalto risale al giorno 11/06/2020 e che nel periodo 23/02/2020-15/04/2020 vi era stato il lockdown generalizzato che aveva interessato tutto il territorio nazionale e anche i lavori ed i cantieri edili.
15. Con il quarto motivo, infine, si ritiene censurabile la sentenza per erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi di parte appellata, deducendo come le testimonianze relative alle asserite inadempienze della sarebbero tutte CP_1
derivanti da persone incaricate dalla committenza o vicine ad essa, influenzate dal rapporto con la stessa.
16. Così riassunti i motivi di impugnazione, la prima doglianza è infondata.
Osserva la Corte che il giudice di primo grado, con motivazione del tutto condivisibile, ha stabilito che la scrittura privata inter partes era indipendente dal contratto di appalto perché relativa a rapporto tra privati avente ad oggetto diritti disponibili, posto che le somme cui pagina 7 di 10 ha rinunciato (all'evidente scopo di ottenere l'affidamento dell'appalto) Controparte_1
non rientravano in quelle a carico pubblico, che ha interamente percepito fino al 3° SAL, ma solo in quelle rimaste a carico personale della committente in quanto opere CP_2
non soggette a contributo statale.
17. Invero, le argomentazioni dell'appellante appaiono del tutto generiche nel sostenere un rapporto negoziale di interdipendenza tra l'appalto e la scrittura privata tale che, una volta venuto meno il contratto di appalto per revoca da parte del committente, sarebbe venuta meno anche la pattuizione “senza esborso effettivo alcuno da parte della committente” con la quale aveva rinunciato alla quota a carico della CP_1 CP_2
Ritiene la Corte, invece, che la scrittura privata rimanga valida ed efficace tra le parti anche dopo la risoluzione del contratto di appalto posto che nella stessa non si rinviene alcuna clausola da cui si evinca una dipendenza tra i due rapporti negoziali, che dunque mantengono la loro autonomia a prescindere dalla risoluzione del contratto di appalto.
18. D'altra parte, se avesse voluto garantirsi che, in caso di risoluzione CP_1
anticipata del contratto di appalto da parte della committenza, l'appaltatrice avrebbe avuto diritto a pretendere il pagamento della quota lavori a carico della altrimenti CP_2
rinunciata, è logico ipotizzare che avrebbe preteso l'inserimento di una specifica clausola in tal senso nella scrittura privata inter partes.
Conseguentemente, l'odierna appellante non può vantare nessun credito nei confronti della per la quota delle opere a carico della committente, avendovi rinunciato CP_2
espressamente, e pertanto deve essere confermato l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
19. Al rigetto del primo motivo consegue l'assorbimento degli altri motivi che riguardano la domanda riconvenzionale che la aveva proposto solo in via subordinata CP_2
all'eventuale riconoscimento del credito di € 42.426,52, oltre accessori, azionato da con il procedimento monitorio. CP_1
20. In conclusione, la sentenza merita conferma ma, come richiesto dall'appellata, deve essere disposta anche la condanna dell'appellante alla restituzione delle somme corrisposte pagina 8 di 10 dalla durante il termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo Controparte_2
successivamente revocato con la sentenza impugnata.
A tale riguardo la S.C. ha infatti stabilito: “La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado o del decreto ingiuntivo può essere proposta nel giudizio d'appello senza che ciò implichi violazione del divieto di domande nuove posto dall'art. 345 c.p.c., dovendo applicarsi, in via analogica, il principio generale in base al quale, per ragioni di economia processuale, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c. p. c. può essere proposta anche in grado di appello, come pure la domanda di riduzione in pristino ed ogni altra conseguente davanti al giudice di rinvio (art. 389 c.p.c.). (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6614 del
06/03/2023 (Rv. 667124 - 01).
20. Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri forensi ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello, devono essere poste a carico dell'appellante.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna alla restituzione in favore di dell'importo dalla Controparte_1 Controparte_2
stessa corrisposto a seguito della notifica del decreto ingiuntivo n. 2263/2020 del Tribunale di Modena, oltre interessi legali dalla data del pagamento fino al saldo effettivo;
- condanna al pagamento in favore di delle spese del Controparte_1 Controparte_2
grado di appello liquidate in € 6.946,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
pagina 9 di 10 Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002
(T.U. Spese di Giustizia).
Così deciso in Bologna, il 15.04.2025
Il Presidente dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore dott. Andrea Lama Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 244/2023 promossa da:
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. SUPPA CLAUDIO GIORGIO e dell'avv. SUPPA MARCO
( ) VIALE VITTORIO EMANUALE 54 SANT'AGATA DEI C.F._1
GOTI;
APPELLANTE
Contro
C.F. ), Controparte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. VESCHI ENRICO
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
IN VIA CAUTELARE:
1) sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza di primo grado per la presenza sia del fumus che del periculum in mora per tutti i motivi dedotti nel presente atto;
pagina 1 di 10 NEL MERITO:
2) accogliere l'appello per i motivi dedotti e, per l'effetto ed in riforma dell'impugnata sentenza n.ro
49/2023 emessa in data 13-01-2023 dal Tribunale di Modena, nella persona Giudice Dott. Pagliani, nella causa civile iscritta al n.ro 5989/2020 R.G., depositata in data 16-01-2023 e notificata in data 18-01-2023;
3) e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2263/20 del 28-07-2020;
4) infine condannare parte appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Conclusioni per l'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis:
- confermare la sentenza impugnata, dichiarando che, in forza degli accordi di cui alla scrittura privata, la sig.ra nulla deve a revocando il decreto ingiuntivo opposto n. Controparte_2 Controparte_1
2263/2020 del 28/07/20 e condannando in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a restituire alla sig.ra le somme già pagate. Con vittoria delle spese di lite dei due Controparte_2 gradi di giudizio;
- nella denegata ipotesi che la scrittura privata sia ritenuta inefficace, confermare la sentenza impugnata nella parte in cui accerta e dichiara che ha abbandonato il cantiere, non ha eseguito e non Controparte_1 ha completato parte dei lavori di cui ha chiesto il pagamento e ne ha eseguito altri non a regola d'arte, dichiarare che la sig.ra ha sostenuto spese per € 70.422,72 per porre rimedio alla situazione di cui CP_2 sopra e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 2263/2020 del 28/07/20.
Con condanna di in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla sig.ra Controparte_1 le somme già pagate e con vittoria delle spese di lite dei due gradi di giudizio;
CP_2
- in subordine, modificare il decreto ingiuntivo detraendo dal totale i costi delle opere non realizzate o realizzate in parte e di quelle non realizzate a regola d'arte.
Con condanna di in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle Controparte_1 spese di lite dei due gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2263/2020 del Controparte_2
28/07/20 emesso dal Tribunale di Modena su ricorso di per il pagamento CP_1
dell'importo di € 42.426,52 oltre interessi legali, chiedendo di accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio mancato esperimento della negoziazione assistita;
in subordine, pagina 2 di 10 che in forza degli accordi di cui alla scrittura privata del 2017 la sig.ra nulla Controparte_2
doveva a e, per l'effetto, revocare il decreto e condannare Controparte_1 CP_1
a restituire alla sig.ra le somme già pagate e a rifondere le spese di lite;
[...] Controparte_2
in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi che la scrittura privata fosse ritenuta inefficace, accertare e dichiarare che non aveva eseguito e non aveva completato Controparte_1
parte dei lavori di cui aveva chiesto il pagamento e ne aveva eseguito altri non a regola d'arte, che la sig.ra ha sostenuto ingenti spese per porre rimedio alla situazione di CP_2
cui sopra e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo o, comunque, modificarlo detraendo dal totale i costi delle opere non realizzate o realizzate in parte e di quelle non realizzate a regola d'arte.
2. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'eccezione di CP_1
improcedibilità del giudizio e, nel merito, dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
La causa, istruita documentalmente e con prove testimoniali, veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale di Modena accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opposta al pagamento delle spese di lite.
Osservava il Tribunale che la vicenda riguardava l'effettuazione di opere edili nell'immobile di proprietà di parte attrice, in particolare la richiesta di pagamento (nella somma di €
42.426,52, oltre accessori, in forza della fattura n. 9/20) della quota a carico della committente per lavori eseguiti presso l'abitazione dell'opponente a seguito della concessione del contributo statale di ristrutturazione relativa agli eventi sismici del 2012
(Legge n. 122/12).
3. Osservava il giudicante che non era contestato che le parti avessero stipulato due contratti, ossia un contratto di appalto e poi una scrittura privata a modifica e integrazione del contratto di appalto, con la quale la società appaltatrice si impegnava ad eseguire la parte dei lavori di ristrutturazione a carico della committente rinunciando al pagamento previsto:
<<“Pertanto, le parti convengono che i lavori previsti nel computo metrico estimativo e nel connesso progetto di intervento, con le relative quantità, saranno eseguiti per intero.......a fronte di un corrispettivo lordo pari all'importo corrispondente per la categoria lavori del contributo concesso, ovvero senza esborso effettivo alcuno pagina 3 di 10 da parte della committenza>>.
4. Quanto ai motivi di opposizione, il Tribunale osservava che la contestava, in CP_2
primo luogo, che nella scrittura privata la ditta esecutrice aveva rinunciato a ricevere il pagamento e, in secondo luogo, che nel mese di giugno 2019 - dopo il pagamento del terzo
SAL - senza alcun motivo l'impresa aveva abbandonato il cantiere e, solo successivamente ed a distanza di tanti mesi aveva poi richiesto il pagamento della quota a carico della committente di cui all'opposto decreto ingiuntivo;
che in conseguenza dell'inadempimento dell'appaltatrice, con PEC dell'11/06/2020, la committente aveva revocato l'incarico; eccepiva, inoltre, l'inadempimento dell'appaltatrice per la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori commissionati.
5. Quanto alle difese di parte convenuta, il Tribunale osservava che la stessa allegava l'invalidità o comunque l'inefficacia della pattuizione di cui alla scrittura privata di rinuncia al compenso, e in ogni caso il suo venir meno unitamente all'estinzione dell'appalto, negando l'abbandono del cantiere sia come fatto storico che come fatto alla stessa imputabile, e in ordine all'eccezione di inesatto adempimento opponeva a sua volta la decadenza dalla facoltà di far valere vizi e difetti, per omessa tempestiva denunzia degli stessi.
6. In diritto, il giudice di primo grado rilevava che la controversia si incentrava sulla validità ed efficacia della clausola di rinuncia al compenso e sulla ripetibilità delle somme pagate, giacché - nelle more del termine per opporre il decreto ingiuntivo - l'ingiunta aveva pagato la somma corrispondente al capitale, con riserva di ripetizione.
A tale riguardo osservava che, in primo luogo, parte convenuta non disconosceva la scrittura privata sottoscritta e prodotta dall'opponente; in secondo luogo, il convenuto opposto allegava l'invalidità della clausola senza tuttavia fornire riferimenti normativi o contrattuali;
in terzo luogo, l'accordo stipulato tra le parti aveva ad oggetto beni e diritti disponibili, concernenti la sola parte di opere non soggette a contributo, di esclusiva attribuzione al privato committente, trattandosi di opere aggiuntive che non interferivano con i lavori oggetto di contributo.
7. Quanto all'esecuzione dei lavori, osservava il Tribunale che parte convenuta aveva pagina 4 di 10 replicato all'accusa di avere abbandonato il cantiere allegando di avere chiesto un confronto con la committenza dal mese di luglio 2019 per discutere del saldo della quota a carico per i lavori già eseguiti, ma che in proposito l'istruttoria testimoniale aveva smentito tali allegazioni confermando integralmente la ricostruzione fornita da parte attrice, che aveva dimostrato che la convenuta, dopo il pagamento del terzo SAL (a giugno 2019) aveva abbandonato il cantiere lasciando i luoghi e gli immobili in una situazione di degrado, e che a tale situazione aveva dovuto porre rimedio un'impresa terza - Controparte_3
incaricata da parte attrice di finire la ristrutturazione prima che scadessero i termini concessi dalla legge a pena di decadenza dal contributo pubblico.
8. Infine, quanto all'eccezione di decadenza per omessa denuncia tempestiva di vizi e difformità dell''opera nei termini di legge, il giudice di prime cure rilevava la sua inopponibilità in quanto eccezione di merito non rilevabile d'ufficio, soggetta al regime dell'art. 167, 2° c., C.p.c., osservando che parte convenuta opposta si era costituita oltre il termine previsto dall'art. 166 c.p.c. e che all'udienza di prima comparizione parte attrice opponente aveva eccepito la costituzione tardiva.
9. In conclusione il Tribunale osservava, comunque, che l'accertamento dell'inadempimento e la conseguente riconvenzionale risarcitoria erano domande svolte, peraltro, soltanto in via subordinata da parte attrice opponente rispetto alla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto, che andava, invece, accolta in forza degli accordi di cui alla scrittura privata del 2017.
Conseguentemente, il Tribunale osservava che doveva essere restituito quanto versato dalla nelle more del termine per l'opposizione, ma che a tale riguardo non vi era stata CP_2
alcuna richiesta al riguardo da parte dell'opponente.
10. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma e si è CP_1
costituita in giudizio l'appellata concludendo per il rigetto dell'impugnazione e la condanna dell'appellante a restituire alla sig.ra le somme già pagate. Controparte_2
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.05.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche. pagina 5 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
11. Con il primo motivo si lamenta l'accoglimento dell'opposizione per aver il Giudice di primo grado ritenuto non esservi collegamento logico-funzionale e/o interdipendenza tra il contratto di appalto e la scrittura privata con la quale la ditta esecutrice rinunciava al pagamento dei lavori a carico della committente.
Deduce l'appellante che il contratto di appalto ufficialmente depositato in atti, come previsto dalle normative speciali per la ricostruzione post-sisma, è l'unico riferimento valido per la definizione degli importi dei lavori, e che eventuali patti aggiuntivi sono intrinsecamente legati al contratto (principale) di appalto e, per un rapporto di interdipendenza, ne seguono comunque le sorti.
Si deduce ulteriormente che la validità e l'efficacia della scrittura privata poteva essere rivendicata nel caso di estinzione naturale del rapporto contrattuale di appalto, cioè con la normale e completa esecuzione dei lavori e per l'esatto adempimento delle prestazioni contrattualizzate e non, come nel caso di specie, per intervenuta revoca del contratto di appalto.
12. Infine, deduce l'appellante che la dichiarazione liberatoria di non aver pretese creditorie nei confronti del committente, così come richiesta dal Comune di Camposanto, rilasciata da contestualmente al deposito sul MUDE dell'accettazione della revoca CP_1
dell'incarico, costituiva un meccanismo normativo che il legislatore ha posto a garanzia del credito maturato dalla ditta appaltatrice che fin ad allora ha eseguito i lavori allo scopo di evitare che esso venga pregiudicato nel caso in cui il committente decida che di servirsi di altra impresa per l'esecuzione dei lavori;
da ciò ne conseguirebbe che tale garanzia assolve a natura di norma cogente e, come tale, non derogabile nemmeno da una diversa pattuizione intercorsa tra le parti. Motivo per cui, essendo venuto meno il contratto di appalto per intervenuta revoca da parte del committente, detta pattuizione non può trovare accoglimento e tutela giudiziale in quanto era intrinsecamente legata al contratto di appalto ormai estinto tra le parti.
13. Con il secondo motivo si ritiene censurabile la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha svolto un'istruttoria su questioni estranee al petitum consentendo alla parte pagina 6 di 10 appellata di ampliare indebitamente il thema decidendum e facendo trovare ingresso all'interno del giudizio questioni che esulavano dalle originarie richieste di parte appellante, non attenendo la causa all'esatta e/o inesatta esecuzione dei lavori o, addirittura, al presunto abbandono del cantiere lamentato dalla committenza.
14. Con il terzo motivo si ritiene censurabile la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto provato l'abbandono del cantiere da parte della ditta esecutrice dei lavori.
Al riguardo si deduce che vi sono agli atti le comunicazioni tra la stessa e i referenti CP_4
della committenza dalle quali apparirebbe evidente che la ditta aveva in carico il cantiere e aveva continuato a lavorare, seppur con ritmo ridotto, in attesa della definizione della controversia con la committenza, con impegno a riprendere speditamente e completare i lavori entro i termini prescritti dalle norme;
che anche la presenza delle erbacce sarebbe stata ben chiarita, essendo esse localizzate nelle aree a verde adiacenti i luoghi di lavoro e non interessate dalle lavorazioni;
che la ditta aveva continuato ad avere mezzi, attrezzature e materiali nel cantiere, e una impresa non può permettersi di lasciare tali beni in un cantiere in cui non garantisce la presenza continuativa;
che ovviamente vi era stata una assenza totale sui luoghi nel periodo di lockdown nazionale per emergenza Covid-19; che la revoca dell'appalto risale al giorno 11/06/2020 e che nel periodo 23/02/2020-15/04/2020 vi era stato il lockdown generalizzato che aveva interessato tutto il territorio nazionale e anche i lavori ed i cantieri edili.
15. Con il quarto motivo, infine, si ritiene censurabile la sentenza per erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi di parte appellata, deducendo come le testimonianze relative alle asserite inadempienze della sarebbero tutte CP_1
derivanti da persone incaricate dalla committenza o vicine ad essa, influenzate dal rapporto con la stessa.
16. Così riassunti i motivi di impugnazione, la prima doglianza è infondata.
Osserva la Corte che il giudice di primo grado, con motivazione del tutto condivisibile, ha stabilito che la scrittura privata inter partes era indipendente dal contratto di appalto perché relativa a rapporto tra privati avente ad oggetto diritti disponibili, posto che le somme cui pagina 7 di 10 ha rinunciato (all'evidente scopo di ottenere l'affidamento dell'appalto) Controparte_1
non rientravano in quelle a carico pubblico, che ha interamente percepito fino al 3° SAL, ma solo in quelle rimaste a carico personale della committente in quanto opere CP_2
non soggette a contributo statale.
17. Invero, le argomentazioni dell'appellante appaiono del tutto generiche nel sostenere un rapporto negoziale di interdipendenza tra l'appalto e la scrittura privata tale che, una volta venuto meno il contratto di appalto per revoca da parte del committente, sarebbe venuta meno anche la pattuizione “senza esborso effettivo alcuno da parte della committente” con la quale aveva rinunciato alla quota a carico della CP_1 CP_2
Ritiene la Corte, invece, che la scrittura privata rimanga valida ed efficace tra le parti anche dopo la risoluzione del contratto di appalto posto che nella stessa non si rinviene alcuna clausola da cui si evinca una dipendenza tra i due rapporti negoziali, che dunque mantengono la loro autonomia a prescindere dalla risoluzione del contratto di appalto.
18. D'altra parte, se avesse voluto garantirsi che, in caso di risoluzione CP_1
anticipata del contratto di appalto da parte della committenza, l'appaltatrice avrebbe avuto diritto a pretendere il pagamento della quota lavori a carico della altrimenti CP_2
rinunciata, è logico ipotizzare che avrebbe preteso l'inserimento di una specifica clausola in tal senso nella scrittura privata inter partes.
Conseguentemente, l'odierna appellante non può vantare nessun credito nei confronti della per la quota delle opere a carico della committente, avendovi rinunciato CP_2
espressamente, e pertanto deve essere confermato l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
19. Al rigetto del primo motivo consegue l'assorbimento degli altri motivi che riguardano la domanda riconvenzionale che la aveva proposto solo in via subordinata CP_2
all'eventuale riconoscimento del credito di € 42.426,52, oltre accessori, azionato da con il procedimento monitorio. CP_1
20. In conclusione, la sentenza merita conferma ma, come richiesto dall'appellata, deve essere disposta anche la condanna dell'appellante alla restituzione delle somme corrisposte pagina 8 di 10 dalla durante il termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo Controparte_2
successivamente revocato con la sentenza impugnata.
A tale riguardo la S.C. ha infatti stabilito: “La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado o del decreto ingiuntivo può essere proposta nel giudizio d'appello senza che ciò implichi violazione del divieto di domande nuove posto dall'art. 345 c.p.c., dovendo applicarsi, in via analogica, il principio generale in base al quale, per ragioni di economia processuale, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c. p. c. può essere proposta anche in grado di appello, come pure la domanda di riduzione in pristino ed ogni altra conseguente davanti al giudice di rinvio (art. 389 c.p.c.). (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6614 del
06/03/2023 (Rv. 667124 - 01).
20. Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri forensi ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello, devono essere poste a carico dell'appellante.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna alla restituzione in favore di dell'importo dalla Controparte_1 Controparte_2
stessa corrisposto a seguito della notifica del decreto ingiuntivo n. 2263/2020 del Tribunale di Modena, oltre interessi legali dalla data del pagamento fino al saldo effettivo;
- condanna al pagamento in favore di delle spese del Controparte_1 Controparte_2
grado di appello liquidate in € 6.946,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
pagina 9 di 10 Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002
(T.U. Spese di Giustizia).
Così deciso in Bologna, il 15.04.2025
Il Presidente dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
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