Art. 23.
Con effetto dal 1 gennaio 1961, gli articoli 299, 306, 314, 316, 317, 320, 332 e 336 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , e successive, modificazioni, sono modificati come segue:
L'ultimo comma dell'articolo 299 e' cosi' sostituito:
"Quando i bilanci siano pareggiati con l'applicazione di una eccedenza superiore a lire 10 per ogni 100 lire di reddito imponibile sull'aliquota massima della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni, l'approvazione delle deliberazioni suddette e' data dalla Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa".
Il quarto comma dell'articolo 306 e' soppresso.
Il quinto comma dello stesso articolo e' sostituito dal seguente:
"Spetta alla Giunta provinciale amministrativa di autorizzare, in caso di accertata necessita', l'applicazione di eccedenze fino a lire 10 sull'aliquota massima della sovrimposta sui terreni per i Comuni e per le Provincie".
L'articolo 314 e' cosi' sostituito:
"I Comuni e le Provincie che applicano eccedenza sulle aliquote massime della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni, possono essere autorizzati a mantenere ed iscrivere nei loro bilanci spese facoltative con lo stesso provvedimento con cui si autorizzano le eccedenze, sempre quando tali spese risultino di evidente necessita' per la sanita' e igiene, l'istruzione, l'assistenza e la beneficenza, l'agricoltura, i servizi postali, telegrafici e telefonici.
Le spese facoltative di cui al primo comma devono essere contenute nei limiti indispensabili e non possono superare in alcun modo il 20 per cento delle entrate effettive ordinarie.
La detta percentuale puo' essere elevata fino al 25 per cento, sempre che tale aumento riguardi esclusivamente spese per l'assistenza alimentare, sanitaria e scolastica all'infanzia bisognosa e tale assistenza sia fatta direttamente dal Comune o riguardi i contributi destinati ad asili d'infanzia, riconosciuti dall'autorita' scolastica, all'Opera nazionale maternita' e infanzia e al Patronato scolastico per iniziative locali, o a locali ospedali per bambini, gestiti da opere pie o altri enti pubblici".
L'ultimo comma dell'articolo 316 e' cosi' sostituito:
"Per i Comuni e le Provincie che applicano eccedenze sulle aliquote massime della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni, le dette spese non sono ammissibili se non a condizione che siano compensata da riduzioni nelle spese facoltative gia' ammesse ovvero trovino capienza nelle percentuali indicate nel secondo e terzo comma dell'articolo 314".
Il primo comma dell'articolo 317 e' cosi' sostituito:
"Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio, e' iscritta, in apposita categoria, una somma sotto la denominazione di fondo di riserva. I Comuni e le Provincie che applicano eccedenze sulle aliquote massime dei tributi non possono fare prelevamenti dal detto fondo, se non per provvedere a spese di carattere obbligatorio".
Il secondo comma dell'articolo 320 e' cosi' sostituito:
"Qualora trattisi di stanziamenti che impegnino, con principio di spesa continuativa, i bilanci futuri, le attribuzioni di cui al comma precedente, per le Provincie che applicano eccedenze superiori a lire 10 sulla aliquota massima della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni sono deferite alla Commissione centrale per la finanza locale, sentiti il Consiglio provinciale e la Giunta provinciale amministrativa".
L'articolo 332 e' cosi' modificato:
Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Sono sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, i bilanci dei Comuni che non possono conseguite il pareggio economico, nonostante la applicazione dei tributi con le eccedenze previste dall'articolo 306".
Il comma quinto e' sostituito dal seguente:
"Puo' infine autorizzare ulteriori eccedenze: sulla sovrimposta terreni in misura non superiore a lire 5 per ogni 100 lire di reddito imponibile, sulle imposte, sulle tasse e sui contributi in misura tale che, con le eccedenze previste dall'articolo 306, non superi complessivamente il limite del 100 per cento delle tariffe massime, esclusi i tributi indicati nel sesto comma del citato articolo 306, nonche' l'imposta sul bestiame, ai sensi della legge 3 maggio 1955, n. 389 , e l'imposta di consumo sul vino, ai sensi della legge 18 dicembre 1959, n. 1079 ".
L'articolo 336 e' cosi' sostituito:
"Le Provincie che, nonostante l'applicazione dei tributi con le eccedenze previste nell'articolo 306, non conseguano il pareggio economico del bilancio, possono essere autorizzate dalla Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, ad applicare ulteriori aumenti di tributi fino ad un massimo di lire 5 per ogni 100 lire di reddito imponibile per la sovrimposta sui terreni e fino al 50 per cento per le altre imposte e tasse, esclusa la applicazione di eccedenze alle aliquote massime per la addizionale provinciale alla imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni".
Con effetto dal 1 gennaio 1961, gli articoli 299, 306, 314, 316, 317, 320, 332 e 336 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , e successive, modificazioni, sono modificati come segue:
L'ultimo comma dell'articolo 299 e' cosi' sostituito:
"Quando i bilanci siano pareggiati con l'applicazione di una eccedenza superiore a lire 10 per ogni 100 lire di reddito imponibile sull'aliquota massima della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni, l'approvazione delle deliberazioni suddette e' data dalla Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa".
Il quarto comma dell'articolo 306 e' soppresso.
Il quinto comma dello stesso articolo e' sostituito dal seguente:
"Spetta alla Giunta provinciale amministrativa di autorizzare, in caso di accertata necessita', l'applicazione di eccedenze fino a lire 10 sull'aliquota massima della sovrimposta sui terreni per i Comuni e per le Provincie".
L'articolo 314 e' cosi' sostituito:
"I Comuni e le Provincie che applicano eccedenza sulle aliquote massime della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni, possono essere autorizzati a mantenere ed iscrivere nei loro bilanci spese facoltative con lo stesso provvedimento con cui si autorizzano le eccedenze, sempre quando tali spese risultino di evidente necessita' per la sanita' e igiene, l'istruzione, l'assistenza e la beneficenza, l'agricoltura, i servizi postali, telegrafici e telefonici.
Le spese facoltative di cui al primo comma devono essere contenute nei limiti indispensabili e non possono superare in alcun modo il 20 per cento delle entrate effettive ordinarie.
La detta percentuale puo' essere elevata fino al 25 per cento, sempre che tale aumento riguardi esclusivamente spese per l'assistenza alimentare, sanitaria e scolastica all'infanzia bisognosa e tale assistenza sia fatta direttamente dal Comune o riguardi i contributi destinati ad asili d'infanzia, riconosciuti dall'autorita' scolastica, all'Opera nazionale maternita' e infanzia e al Patronato scolastico per iniziative locali, o a locali ospedali per bambini, gestiti da opere pie o altri enti pubblici".
L'ultimo comma dell'articolo 316 e' cosi' sostituito:
"Per i Comuni e le Provincie che applicano eccedenze sulle aliquote massime della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni, le dette spese non sono ammissibili se non a condizione che siano compensata da riduzioni nelle spese facoltative gia' ammesse ovvero trovino capienza nelle percentuali indicate nel secondo e terzo comma dell'articolo 314".
Il primo comma dell'articolo 317 e' cosi' sostituito:
"Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio, e' iscritta, in apposita categoria, una somma sotto la denominazione di fondo di riserva. I Comuni e le Provincie che applicano eccedenze sulle aliquote massime dei tributi non possono fare prelevamenti dal detto fondo, se non per provvedere a spese di carattere obbligatorio".
Il secondo comma dell'articolo 320 e' cosi' sostituito:
"Qualora trattisi di stanziamenti che impegnino, con principio di spesa continuativa, i bilanci futuri, le attribuzioni di cui al comma precedente, per le Provincie che applicano eccedenze superiori a lire 10 sulla aliquota massima della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni sono deferite alla Commissione centrale per la finanza locale, sentiti il Consiglio provinciale e la Giunta provinciale amministrativa".
L'articolo 332 e' cosi' modificato:
Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Sono sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, i bilanci dei Comuni che non possono conseguite il pareggio economico, nonostante la applicazione dei tributi con le eccedenze previste dall'articolo 306".
Il comma quinto e' sostituito dal seguente:
"Puo' infine autorizzare ulteriori eccedenze: sulla sovrimposta terreni in misura non superiore a lire 5 per ogni 100 lire di reddito imponibile, sulle imposte, sulle tasse e sui contributi in misura tale che, con le eccedenze previste dall'articolo 306, non superi complessivamente il limite del 100 per cento delle tariffe massime, esclusi i tributi indicati nel sesto comma del citato articolo 306, nonche' l'imposta sul bestiame, ai sensi della legge 3 maggio 1955, n. 389 , e l'imposta di consumo sul vino, ai sensi della legge 18 dicembre 1959, n. 1079 ".
L'articolo 336 e' cosi' sostituito:
"Le Provincie che, nonostante l'applicazione dei tributi con le eccedenze previste nell'articolo 306, non conseguano il pareggio economico del bilancio, possono essere autorizzate dalla Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, ad applicare ulteriori aumenti di tributi fino ad un massimo di lire 5 per ogni 100 lire di reddito imponibile per la sovrimposta sui terreni e fino al 50 per cento per le altre imposte e tasse, esclusa la applicazione di eccedenze alle aliquote massime per la addizionale provinciale alla imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni".