TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/11/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1731/2025
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'avv.to G. Senatore, con Parte_1
cui elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni, alla via Diaz 13, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
, rapp. e difeso dall'avv.to G. Savastano, elettivamente domiciliata presso Controparte_1
lo studio di quest'ultimo, sito in Salerno, alla Via Dei Mille 36, giusta procura in atti,
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto del 3/4/2025, la ha adito questo giudice, proponendo Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 132/2025, con il quale era stato ingiunto alla società il pagamento di € 39.440,96 in favore di , a titolo di trattamento di fine Controparte_1
rapporto. Ha eccepito l'inesistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo,
ha contestato l'entità del credito ed ha affermato la violazione dell'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto. Ha concluso come da pagine 6 e 7 del ricorso.
Si è costituito , contestando le eccezioni avverse e concludendo come da Controparte_1
pagina 10 della memoria.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da sentenza che segue.
L'opposizione non va accolta. L'oggetto di questo giudizio è l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 132/2025, con il quale era stato ingiunto alla il pagamento di € 39.440,96 in favore di Parte_1 CP_1
, a titolo di trattamento di fine rapporto.
[...]
Prima di tutto, va detto che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in virtù della
Certificazione Unica 2004 e delle buste paga relative al periodo rivendicato, atti di provenienza datoriale che la stessa società - in sede di opposizione - disconosce solo genericamente come propri documenti (i prospetti paga, in realtà, recano il timbro della società opponente e gli estremi della posizione della stessa). Di conseguenza, il CP_2
credito azionato in sede monitoria era certo, liquido ed inesigibile.
In ogni caso, deve ritenersi provato il credito del lavoratore anche in questo giudizio nel quantum richiesto, proprio in virtù delle risultanze della documentazione prodotta in sede monitoria.
Infatti, le buste paga hanno efficacia probatoria contro l'imprenditore che le ha redatte e tale efficacia deriva dal loro contenuto obbligatorio, penalmente sanzionato (ex art. 3 della l. n 4
del 1953), per cui i prospetti-paga fanno fede, nei confronti del datore di lavoro, per quanto riguarda tutti gli elementi in esso contenuti.
Non vi è prova del pagamento da parte della società opponente (onerata della prova sul punto) delle somme per il titolo rivendicato dall'opposto.
Assolutamente priva di rilevanza è l'asserzione di parte opponente secondo cui “In varie
occasioni infatti, il legale rappresentante della il sig. Parte_1 Controparte_3
unitamente al fratello, sig. hanno rassicurato i ex suoi dipendenti circa Controparte_4
il pagamento delle spettanze lavorative derivanti dai trattamenti di fine rapporto, chiedendo
agli stessi una dilazione temporale nel pagamento delle descritte somme. Viceversa, invece,
parte ricorrente, in spregio dell'obbligo di buona fede e di correttezza, ha subito depositato
ricorso per D.I, in data 03 aprile 2025, allorquando il rapporto si era appena concluso in data
14 gennaio 2025.” Ciò soprattutto a fronte della contestazione sul punto dell'opposto, secondo cui non vi è mai stato alcun accordo in tal senso.
Da ultimo, va detto che è assolutamente infondata l'eccezione della società opponente relativa alla illegittimità della liquidazione in sede monitoria del TFR al lordo e non al netto.
In realtà, la retribuzione del lavoratore (e di conseguenza il trattamento di fine rapporto che altro non è che una retribuzione differita) è la somma di denaro che per contratto il datore di lavoro deve erogare in favore del lavoratore. La circostanza che lo stesso datore di lavoro,
per legge, sulla retribuzione sia tenuto ad effettuare una trattenuta da versare all'Erario in qualità di sostituto di imposta, non incide in alcun modo sul calcolo della retribuzione che rimane pur sempre quella lorda, cioè l'intero compenso fissato dal contratto.
Infatti, il meccanismo delle ritenute fiscali inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire (cfr. Cass. 11 febbraio 2011, n. 3375; 5
ottobre 2009, n. 21211; 7 luglio 2008, n. 18584).
Ne consegue che l'accertamento e la liquidazione di somme dovute in favore del lavoratore deve essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali, le quali non possono essere detratte dal debito, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore di lavoro e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle somme dovutegli (cfr. Cass. 13 febbraio 2013, n. 3525; 12 gennaio 2012,
n. 231; 28 settembre 2011, n. 19790).
Premesso che tutte le somme dovute dal datore di lavoro costituiscono redditi da lavoro dipendente soggetti a tassazione, nel vigente sistema tributario il datore di lavoro agisce quale sostituto di imposta ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per cui egli è tenuto a trattenere dalla retribuzione mensile lorda le somme corrispondenti al prelievo fiscale ed a versarle all'erario; tuttavia, nell'ipotesi in cui il pagamento non avvenga e vi sia un successivo riconoscimento giudiziale di somme spettanti in favore del lavoratore, si applica il regime di tassazione dei redditi arretrati a norma del quale è onere del lavoratore,
dopo averli materialmente percepiti e dichiarati, corrispondere le relative imposte.
Pertanto, la quantificazione del TFR spettante al lordo delle imposte e non al netto risulta corretta, tenendo conto delle buste paga, della Certificazione Unica anno 2024 prodotta e dei calcoli eseguiti.
Non vi è prova specifica e concreta che la società datrice di lavoro abbia provveduto all'integrale e tempestivo pagamento dell'onere fiscale e contributivo posto a suo carico.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Riguardo alla richiesta di riconoscimento della temerarietà della lite, va osservato che, in tema di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (cfr. Cass., n. 9579/2000).
Nel caso di specie non sono ravvisabili i presupposti indicati dalla Suprema Corte (la coscienza della infondatezza della domanda o il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza) e, pertanto, non è da riconoscere la temerarietà
della lite.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso e dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna la parte opponente al pagamento in favore della controparte delle spese di lite,
liquidate in € 3.000,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Nocera Inferiore, 13/11/2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'avv.to G. Senatore, con Parte_1
cui elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni, alla via Diaz 13, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
, rapp. e difeso dall'avv.to G. Savastano, elettivamente domiciliata presso Controparte_1
lo studio di quest'ultimo, sito in Salerno, alla Via Dei Mille 36, giusta procura in atti,
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto del 3/4/2025, la ha adito questo giudice, proponendo Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 132/2025, con il quale era stato ingiunto alla società il pagamento di € 39.440,96 in favore di , a titolo di trattamento di fine Controparte_1
rapporto. Ha eccepito l'inesistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo,
ha contestato l'entità del credito ed ha affermato la violazione dell'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto. Ha concluso come da pagine 6 e 7 del ricorso.
Si è costituito , contestando le eccezioni avverse e concludendo come da Controparte_1
pagina 10 della memoria.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da sentenza che segue.
L'opposizione non va accolta. L'oggetto di questo giudizio è l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 132/2025, con il quale era stato ingiunto alla il pagamento di € 39.440,96 in favore di Parte_1 CP_1
, a titolo di trattamento di fine rapporto.
[...]
Prima di tutto, va detto che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in virtù della
Certificazione Unica 2004 e delle buste paga relative al periodo rivendicato, atti di provenienza datoriale che la stessa società - in sede di opposizione - disconosce solo genericamente come propri documenti (i prospetti paga, in realtà, recano il timbro della società opponente e gli estremi della posizione della stessa). Di conseguenza, il CP_2
credito azionato in sede monitoria era certo, liquido ed inesigibile.
In ogni caso, deve ritenersi provato il credito del lavoratore anche in questo giudizio nel quantum richiesto, proprio in virtù delle risultanze della documentazione prodotta in sede monitoria.
Infatti, le buste paga hanno efficacia probatoria contro l'imprenditore che le ha redatte e tale efficacia deriva dal loro contenuto obbligatorio, penalmente sanzionato (ex art. 3 della l. n 4
del 1953), per cui i prospetti-paga fanno fede, nei confronti del datore di lavoro, per quanto riguarda tutti gli elementi in esso contenuti.
Non vi è prova del pagamento da parte della società opponente (onerata della prova sul punto) delle somme per il titolo rivendicato dall'opposto.
Assolutamente priva di rilevanza è l'asserzione di parte opponente secondo cui “In varie
occasioni infatti, il legale rappresentante della il sig. Parte_1 Controparte_3
unitamente al fratello, sig. hanno rassicurato i ex suoi dipendenti circa Controparte_4
il pagamento delle spettanze lavorative derivanti dai trattamenti di fine rapporto, chiedendo
agli stessi una dilazione temporale nel pagamento delle descritte somme. Viceversa, invece,
parte ricorrente, in spregio dell'obbligo di buona fede e di correttezza, ha subito depositato
ricorso per D.I, in data 03 aprile 2025, allorquando il rapporto si era appena concluso in data
14 gennaio 2025.” Ciò soprattutto a fronte della contestazione sul punto dell'opposto, secondo cui non vi è mai stato alcun accordo in tal senso.
Da ultimo, va detto che è assolutamente infondata l'eccezione della società opponente relativa alla illegittimità della liquidazione in sede monitoria del TFR al lordo e non al netto.
In realtà, la retribuzione del lavoratore (e di conseguenza il trattamento di fine rapporto che altro non è che una retribuzione differita) è la somma di denaro che per contratto il datore di lavoro deve erogare in favore del lavoratore. La circostanza che lo stesso datore di lavoro,
per legge, sulla retribuzione sia tenuto ad effettuare una trattenuta da versare all'Erario in qualità di sostituto di imposta, non incide in alcun modo sul calcolo della retribuzione che rimane pur sempre quella lorda, cioè l'intero compenso fissato dal contratto.
Infatti, il meccanismo delle ritenute fiscali inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire (cfr. Cass. 11 febbraio 2011, n. 3375; 5
ottobre 2009, n. 21211; 7 luglio 2008, n. 18584).
Ne consegue che l'accertamento e la liquidazione di somme dovute in favore del lavoratore deve essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali, le quali non possono essere detratte dal debito, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore di lavoro e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle somme dovutegli (cfr. Cass. 13 febbraio 2013, n. 3525; 12 gennaio 2012,
n. 231; 28 settembre 2011, n. 19790).
Premesso che tutte le somme dovute dal datore di lavoro costituiscono redditi da lavoro dipendente soggetti a tassazione, nel vigente sistema tributario il datore di lavoro agisce quale sostituto di imposta ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per cui egli è tenuto a trattenere dalla retribuzione mensile lorda le somme corrispondenti al prelievo fiscale ed a versarle all'erario; tuttavia, nell'ipotesi in cui il pagamento non avvenga e vi sia un successivo riconoscimento giudiziale di somme spettanti in favore del lavoratore, si applica il regime di tassazione dei redditi arretrati a norma del quale è onere del lavoratore,
dopo averli materialmente percepiti e dichiarati, corrispondere le relative imposte.
Pertanto, la quantificazione del TFR spettante al lordo delle imposte e non al netto risulta corretta, tenendo conto delle buste paga, della Certificazione Unica anno 2024 prodotta e dei calcoli eseguiti.
Non vi è prova specifica e concreta che la società datrice di lavoro abbia provveduto all'integrale e tempestivo pagamento dell'onere fiscale e contributivo posto a suo carico.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Riguardo alla richiesta di riconoscimento della temerarietà della lite, va osservato che, in tema di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (cfr. Cass., n. 9579/2000).
Nel caso di specie non sono ravvisabili i presupposti indicati dalla Suprema Corte (la coscienza della infondatezza della domanda o il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza) e, pertanto, non è da riconoscere la temerarietà
della lite.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso e dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna la parte opponente al pagamento in favore della controparte delle spese di lite,
liquidate in € 3.000,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Nocera Inferiore, 13/11/2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo