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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/04/2025, n. 5769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5769 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA – QUINTA SEZIONE CIVILE
in persona del dott. Fabio De Palo, in funzione di giudice unico,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 66112 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
ATTORE Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Colalongo
E
CONVENUTO Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Dino Quaglietta
MOTIVI DELLA DECISIONE
– premettendo di essere comproprietario nella quota di 1/2 Parte_2
dell'appartamento sito in via Inzago n. 25, int. 1, in Roma – ha convenuto in giudizio il fratello comproprietario chiedendo di accertare nei suoi Controparte_1
confronti il diritto a percepire un'indennità mensile (quantificata in euro 600,00) per il godimento esclusivo dell'immobile da parte di quest'ultimo con la sua conseguente condanna al pagamento dell'indennità maturata a decorrere dalla formale richiesta in tal senso del 4.3.2022 (nell'importo quantificato – alla data della domanda – in complessivi euro 4.800,00).
L'attore – a sostegno – ha dedotto che:
- l'immobile è occupato e goduto in via esclusiva dal convenuto e dalla sua famiglia sin dal 2004;
- con raccomandata del 3.4.2022 e successiva pec del 23.5.2022 ha richiesto al convenuto la corresponsione di euro 600,00 a titolo di indennità di occupazione quantificata nella misura del 50 % del valore locativo dell'immobile;
- l'utilizzo esclusivo dell'immobile da parte del convenuto integra una violazione del regime di pari utilizzo della cosa comune ex art. 1102 cod. civ.
in quanto costitutivo di “una situazione di fatto, tanto oggettivamente ostativa
al diritto dell'altro comproprietario ad un pari godimento ed uso del bene,
quanto impeditiva, sempre per l'altra parte, del godimento dei frutti civili
sull'immobile con conseguente diritto ad una indennità corrispondente”.
– nel costituirsi – ha contestato la fondatezza della domanda Controparte_1
chiedendone in via principale il rigetto e – in via subordinata riconvenzionale – ha eccepito in compensazione il proprio credito nei confronti dell'attore pro quota derivante dalle spese medio tepore sostenute per la ristrutturazione dell'appartamento. Depositate le autorizzate memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21.1.2025 senza l'espletamento di attività
istruttorie.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – rileva quanto segue.
La domanda deve essere rigettata.
Non sussistono infatti i presupposti per la richiesta condanna del convenuto alla restituzione dei frutti civili per il suo godimento esclusivo dell'immobile a far data dalla “richiesta di pagamento” contenuta nella lettera raccomandata del 4.3.2022
(cfr. all. 3 atto di citazione).
E' decisivo ed assorbente in tal senso rilevare che non risulta alcuna precedente
richiesta di parte attrice volta al pari godimento – in maniera diretta ovvero indiretta
– del suddetto appartamento.
Deve rilevarsi – in proposito – che la diretta richiesta di pagamento dei frutti civili avanzata da uno dei comproprietari nei confronti dell'altro che goda in via esclusiva del bene oggetto di comunione non equivale ad un'istanza di pari godimento secondo il regime dettato dall'art. 1102 cod. civ. e dal cui eventuale diniego può derivare un pregiudizio suscettibile di essere ristorato attraverso la corresponsione di un indennizzo parametrato sul valore locativo dell'immobile.
L'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è infatti idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti, essendo l'occupante tenuto al
pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento
indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di
utilizzare il bene in maniera diretta o indiretta e non gli sia stato concesso (fra le altre, Cass. 9.2.2015, n. 2423; nello stesso senso, da ultimo, Cass. 20.1.2022, n. 1738:
“Se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo
godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in
maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia
richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice
godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre
qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza
all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno
avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale”).
Parte attrice – nella fattispecie – ha dedotto che dal godimento esclusivo del bene in comunione discende automaticamente l'esclusione della possibilità di un paritetico utilizzo da parte dell'altro comproprietario, mentre – diversamente – deve ritenersi che il godimento esclusivo del bene in comunione da parte di uno dei comproprietari sia legittimo – e dunque non pregiudizievole per l'altro – fintanto che non sia opposto il rifiuto alla richiesta di pari utilizzo del bene (essendo d'altra parte pacifico tra le parti che il convenuto eserciti il godimento diretto dell'appartamento abitandovi con il nucleo familiare). La sussistenza della violazione del regime di pari utilizzo della cosa comune previsto dall'art. 1102 cod. civ. (e la conseguente pretesa al pagamento dei frutti civili ritraibili dal bene a titolo indennitario) presuppone dunque – necessariamente – una previa richiesta di utilizzo del bene che sia rimasta disattesa dall'utilizzatore.
Le spese processuali – liquidate d'ufficio ex d.m. 55/2014 – seguono la soccombenza di parte attrice.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così decide:
rigetta la domanda;
condanna l'attore a rimborsare al convenuto le spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cassa come per legge.
15.4.2025. IL CE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA – QUINTA SEZIONE CIVILE
in persona del dott. Fabio De Palo, in funzione di giudice unico,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 66112 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
ATTORE Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Colalongo
E
CONVENUTO Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Dino Quaglietta
MOTIVI DELLA DECISIONE
– premettendo di essere comproprietario nella quota di 1/2 Parte_2
dell'appartamento sito in via Inzago n. 25, int. 1, in Roma – ha convenuto in giudizio il fratello comproprietario chiedendo di accertare nei suoi Controparte_1
confronti il diritto a percepire un'indennità mensile (quantificata in euro 600,00) per il godimento esclusivo dell'immobile da parte di quest'ultimo con la sua conseguente condanna al pagamento dell'indennità maturata a decorrere dalla formale richiesta in tal senso del 4.3.2022 (nell'importo quantificato – alla data della domanda – in complessivi euro 4.800,00).
L'attore – a sostegno – ha dedotto che:
- l'immobile è occupato e goduto in via esclusiva dal convenuto e dalla sua famiglia sin dal 2004;
- con raccomandata del 3.4.2022 e successiva pec del 23.5.2022 ha richiesto al convenuto la corresponsione di euro 600,00 a titolo di indennità di occupazione quantificata nella misura del 50 % del valore locativo dell'immobile;
- l'utilizzo esclusivo dell'immobile da parte del convenuto integra una violazione del regime di pari utilizzo della cosa comune ex art. 1102 cod. civ.
in quanto costitutivo di “una situazione di fatto, tanto oggettivamente ostativa
al diritto dell'altro comproprietario ad un pari godimento ed uso del bene,
quanto impeditiva, sempre per l'altra parte, del godimento dei frutti civili
sull'immobile con conseguente diritto ad una indennità corrispondente”.
– nel costituirsi – ha contestato la fondatezza della domanda Controparte_1
chiedendone in via principale il rigetto e – in via subordinata riconvenzionale – ha eccepito in compensazione il proprio credito nei confronti dell'attore pro quota derivante dalle spese medio tepore sostenute per la ristrutturazione dell'appartamento. Depositate le autorizzate memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21.1.2025 senza l'espletamento di attività
istruttorie.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – rileva quanto segue.
La domanda deve essere rigettata.
Non sussistono infatti i presupposti per la richiesta condanna del convenuto alla restituzione dei frutti civili per il suo godimento esclusivo dell'immobile a far data dalla “richiesta di pagamento” contenuta nella lettera raccomandata del 4.3.2022
(cfr. all. 3 atto di citazione).
E' decisivo ed assorbente in tal senso rilevare che non risulta alcuna precedente
richiesta di parte attrice volta al pari godimento – in maniera diretta ovvero indiretta
– del suddetto appartamento.
Deve rilevarsi – in proposito – che la diretta richiesta di pagamento dei frutti civili avanzata da uno dei comproprietari nei confronti dell'altro che goda in via esclusiva del bene oggetto di comunione non equivale ad un'istanza di pari godimento secondo il regime dettato dall'art. 1102 cod. civ. e dal cui eventuale diniego può derivare un pregiudizio suscettibile di essere ristorato attraverso la corresponsione di un indennizzo parametrato sul valore locativo dell'immobile.
L'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è infatti idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti, essendo l'occupante tenuto al
pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento
indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di
utilizzare il bene in maniera diretta o indiretta e non gli sia stato concesso (fra le altre, Cass. 9.2.2015, n. 2423; nello stesso senso, da ultimo, Cass. 20.1.2022, n. 1738:
“Se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo
godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in
maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia
richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice
godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre
qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza
all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno
avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale”).
Parte attrice – nella fattispecie – ha dedotto che dal godimento esclusivo del bene in comunione discende automaticamente l'esclusione della possibilità di un paritetico utilizzo da parte dell'altro comproprietario, mentre – diversamente – deve ritenersi che il godimento esclusivo del bene in comunione da parte di uno dei comproprietari sia legittimo – e dunque non pregiudizievole per l'altro – fintanto che non sia opposto il rifiuto alla richiesta di pari utilizzo del bene (essendo d'altra parte pacifico tra le parti che il convenuto eserciti il godimento diretto dell'appartamento abitandovi con il nucleo familiare). La sussistenza della violazione del regime di pari utilizzo della cosa comune previsto dall'art. 1102 cod. civ. (e la conseguente pretesa al pagamento dei frutti civili ritraibili dal bene a titolo indennitario) presuppone dunque – necessariamente – una previa richiesta di utilizzo del bene che sia rimasta disattesa dall'utilizzatore.
Le spese processuali – liquidate d'ufficio ex d.m. 55/2014 – seguono la soccombenza di parte attrice.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così decide:
rigetta la domanda;
condanna l'attore a rimborsare al convenuto le spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cassa come per legge.
15.4.2025. IL CE