Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 20/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
RE P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di conIGlio nelle persone dei IGg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott. Natalino Sapone ConIGliere,
3) Dott.ssa Nicolina Morabito Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 284/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 05/02/2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), e (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Controparte_1 C.F._2 rappresentati e difesi giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Nocera, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Marina di Gioiosa Jonica, Via Montezemolo III Traversa
APPELLANTI
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, non in proprio Controparte_2 P.IVA_1 bensì in qualità di procuratore di rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall'avv. Parte_2
Paolo Speziale, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Reggio Calabria, Via Demetrio Tripepi
n. 55
APPELLATO
OGGETTO: - Appello avverso la Sentenza n. 1157/2018 del Tribunale di Locri
CONCLUSIONI
All'udienza del 05/02/2024 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, il difensore degli appellanti avv.
Antonio Nocera, presente precisa come da note a trattazione scritta depositate telematicamente il
03/02/2024, nonché il difensore dell'appellato presente, avv. Paolo Speziale, che precisa come da note a trattazione scritta depositate telematicamente il 05/02/2024, il tutto nei termini assegnati con decreto del
15/02/2023 del Presidente del Collegio integrato coi Giudici Ausiliari, che si riportano:
Avv. Antonio Nocera:
<< …..In via pregiudiziale e cautelare, revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza;
“rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento giuridico e tardiva;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori"; conseguentemente, disattendendo tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per i motivi esposti. Con vittoria di spese e CP_3 compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c.>>
Avv. Paolo Speziale:
<< …chiede che la causa sia trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e successivamente decisa con sentenza di integrale accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
- nel merito respingere, per tutte le ragioni esposte in narrativa, il gravame spiegato dagli appellanti poiché assolutamente infondato in fatto e diritto oltre che prestuoso e meramente dilatorio;
- confermare per lo effetto la sentenza n. 1157/2018 emessa dal Tribunale di Locri in data 19.09.2018, pubblicata in pari data, resa a definizione del giudizio civile n. 129/2016 ribadendo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 e s.s. c.c. la piena inefficacia, nei confronti della così Controparte_4 come dei suoi successori e aventi causa, dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale stipulato dai convenuti ai rogiti per Notar del 26.01.2011, trascritto in data 11.02.2011 ai nn. 2855/2105; Persona_1
- condannare gli appellanti in solido fra loro al pagamento delle spese di lite;
- condannare, altresì, gli appellanti al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c..>>
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Cont
<< Con atto di citazione, regolarmente notificato alle controparti, il conveniva in giudizio, innanzi al
Tribunale di Locri, i Sigg. e , premettendo di aver stipulato un mutuo Parte_1 Controparte_1 fondiario con rogito notarile dell'08.11.2007 per l'importo di euro 200.000,00 da rimborsarsi in 120 rate mensili con al quale partecipavano anche e , rispettivamente Controparte_1 Parte_3 Parte_1 in qualità di terza datrice di ipoteca e di garante, e di essere creditore dell'importo di euro 219.247,78 (di cui euro 129.875,52 per rate scadute ed impagate dal 31 maggio 2009 al 31 marzo 2014 e di euro 88.758,40 per capitale residuo alla data dell'01.4.2014) giusto atto di precetto notificato in data 29.10.2015 -, chiedeva all'adito Tribunale di dichiarare la nullità ex art. 1416 c.c. e/o l'inefficacia ex art. 2901 c.civ. dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale costituito dai predetti coniugi e meglio descritto in atti con rogito per
Notar del 26.01.2011, trascritto in data 11.02.2011 ai nn. 2855/2105 in pregiudizio delle Persona_1 proprie ragioni, oltre vittoria di spese;
Si costituivano in giudizio i convenuti con comparsa di costituzione e risposta, deducendo a) che il mutuo si era necessario per l'attività professionale svolta dall' nel 2007 quale piccolo imprenditore titolare di CP_1 una impresa individuale in campo edile, stradale, di scavi e movimento terra il quale in data 03 maggio 2011 era stato attinto da un provvedimento restrittivo della libertà personale e reale, nell'ambito del proc. pen. n.
354/2008 R.G.N.R. –DDA in seguito al quale era stata interrotta l'attività di impresa;
b) l'assenza dell'eventus damni per essere iscritta sulle unità immobiliari oggetto del fondo patrimoniale un'ipoteca in data anteriore all'atto e per importo superiore al valore degli immobili (in quanto, a suo dire, il valore dei due appartamenti era stato stimato in euro 400.000,00 dalla istante a fronte di un debito residuo pari ad euro CP_4
129.875,00), per cui chiedevano il rigetto della domanda;
Rilevato che la causa è stata istruita sulla base della documentazione in atti, all'udienza del 24.5.2018, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva riservata per la decisione previa rinuncia delle parti alla concessione dei termini ex art. 190 cpc.>>
Con la sentenza n. 1157/2018 depositata il 19/09/2018 il Tribunale di Locri ha così deciso: 1) in accoglimento della domanda proposta, dichiara l'inefficacia nei confronti della , dell'atto di Controparte_4 costituzione, da parte dei convenuti e , del fondo patrimoniale per Notar Controparte_1 Parte_1 del 26.01.2011, trascritto in data 11.02.2011 ai nn. 2855/2105 avente ad oggetto il fabbricato per Per_1 civile abitazione, a due elevazioni fuori terra, oltre piano seminterrato e copertura tetto, con annessa corte di pertinenza esclusiva ed adiacente appezzamento di terreno di natura agricola, sito in Marina di Gioiosa
Jonica, alla Via Torre Vecchia (località Petricello), il tutto come di seguito catastalmente identificato:
a) NCEU del Comune di Marina di Gioiosa Jonica, foglio 17, mappale 1.806 sub 3, Via Torre Vecchia snc, piano
T-1-2-S1, in corso di costruzione senza rendita;
b) NCEU del Comune di Marina di Gioiosa Jonica, foglio 17 mappale 1.806 sub 4, Via Torre Vecchia snc, piano
S1, cat. C6, classe 2, mq 80, R.C. euro 190,06;
c) NCT del Comune di Marina di Gioiosa Jonica, foglio 17, mappale 1.805, uliveto, classe 1, di are 23, centiare
2, R.D. euro 20,21, R.A. euro 8,32;
2) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi euro 8.366,56 (di cui € 571,56 per esborsi ed € 7.795,00 per compenso professionale), oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) ordina la trascrizione della presente sentenza nei pubblici registri immobiliari presso la Conservatoria competente, con esonero di responsabilità per il Conservatore.>>
Con atto di appello regolarmente notificato i IGg.ri e hanno impugnato Controparte_1 Parte_1 la sentenza n. 1157/2018 emessa dal Tribunale di Locri e depositata il 19/09/2018, essendo la stessa erronea, contraddittoria ed illogica, ancorché ingiusta, in quanto non sussistevano i presupposti tipici per esperire un'azione revocatoria:
1. L'atto di disposizione era legittimo perché il mutuo riguardava esclusivamente l'attività d'impresa, quindi non può essere valutato in senso peggiorativo la condizione patrimoniale dei coniugi;
2. Non si è verificato alcun pregiudizio per il creditore, che di fatto ha mantenuto integre le proprie garanzie reali e personali;
3. Non c'è mai stato consilium fraudis cioè la conoscenza del pregiudizio alle ragioni del creditore da parte del debitore
Chiedeva:
<< …IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 1157/2018, emessa dal Tribunale Ordinario di Locri – Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Mariagrazia Galati, in data 19.09.2018 e depositata in Cancelleria in pari data, mai notificata, a definizione del procedimento recante N. di R.G. 129/2016, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'Appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto: Per l'effetto condannare la parte appellata al pagamento delle spese processuali, compresi diritti e onorari di causa, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c., come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio>>
Proponeva istanza di sospensione della esecutività della sentenza ex art 283 cpc
Si costituivano in giudizio l'appellato che contestava la domanda degli appellanti, e chiedeva il rigetto dell'appello, con la conferma della sentenza impugnata.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 31/10/2019, la Corte di Appello rigettava l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza e riteneva la causa matura per la decisione rinviando per la precisazione delle conclusioni al 15/10/2020.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio con decreto del 15/02/2023 veniva fissata l'udienza del 05/02/2024, per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza emessa per l'udienza del 05/02/2024, dopo che i difensori delle parti precisavano telematicamente le proprie conclusioni, la causa andava in decisione con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc con ordinanza comunicata in data 20/02/2024, con la concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c. per il deposito di conclusionali e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il proposto appello la difesa appellante censura in toto, ogni singolo capo e punto della sentenza n.
1157/2018 impugnata.
Assume, innanzi tutto, che il primo Giudice non ha tenuto conto della natura giuridica del mutuo fondiario di scopo intercorso tra Banca MPS e il Sig. nonché della circostanza che il fondo Controparte_1 patrimoniale costituito dai coniugi avesse ad oggetto beni diversi da quelli fatti oggetto di iscrizione ipotecaria a garanzia della specifica linea di credito derivante dal detto mutuo.
Sostiene che il primo Giudice ha errato non tenendo conto della carenza dei presupposti di cui all'art. 2901 cc, evidenziando in particolare che il creditore/appellato non ha offerto alcuna prova della natura pregiudizievole dell'atto che avrebbe dovuto reputarsi esclusa proprio in virtù della esistenza di una garanzia ipotecaria posta a presidio delle obbligazioni assunte con il mutuo.
Rileva che < nella sua integrità, la garanzia “generica” assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, e a ricostituirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi, accertandone l'inefficacia relativa.>> precisando che
< ritenere che il conferimento di beni nel fondo patrimoniale abbia natura di atto dispositivo, e sia astrattamente idoneo ad arrecare pregiudizio ai diritti del creditore, in quanto rende aggredibili i beni solo alle condizioni di cui all'art. 170 c.c., riducendo notevolmente la garanzia spettante ai creditori sul patrimonio del costituente.>>
Ribadisce, pertanto, che <<..la costituzione del fondo patrimoniale avvenuta nel gennaio 2011 non sia affatto aggredibile per la totale carenza dei presupposti di fatto e di diritto richiesti dalla legge>>, insistendo nell'affermare che la linea di credito - mutuo fondiario di scopo – concessa dal in data 8.11.2007, CP_6 all'appellante IG. - richiesta al fine di ampliare l'attività imprenditoriale di estrazione e Controparte_1 commercializzazione inerti -, era stata preventivamente garantita al privilegio, mediante costituzione d'ipoteca di primo grado iscritta sui due appartamenti – di proprietà della madre dell' – stimati dai CP_1 tecnici dell'Istituto erogante per un valore di € 400.000,00, cioè il doppio del valore rispetto all'entità della linea di credito concessa per € 200.000,00. Rileva questa Corte che l'art. 2901 c.c. - (condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria) - tutela il creditore, rispetto agli atti di disposizione del patrimonio posti in essere dal debitore, stabilendo che < domandare che siano resi inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni>>.
Sicchè, come correttamente precisato dal primo Giudice <
e conservative del diritto di credito, essendo volta a mantenere integra la garanzia patrimoniale generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ai sensi dell'art. 2740 c.c. e a ricostituirla nel caso in cui quest'ultimo ponga in essere atti di disposizione che la pregiudichino.>>
Ai fini dell'azione revocatoria, condizione essenziale ed “elemento oggettivo” della tutela in favore del creditore è, innanzitutto, il pregiudizio alle sue ragioni (c.d. eventus damni), per la cui configurabilità è sufficiente un semplice pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità. Inoltre, nel caso di revocatoria del fondo patrimoniale, essendo quest'ultimo un atto a titolo gratuito, l'unico “elemento soggettivo” rilevante è la conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore (scientia fraudis), anche per mezzo di un atto anteriore al sorgere del credito se dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento, da parte dei coniugi o del terzo costituente (e non al terzo beneficiario della disposizione).
Il pregiudizio ai danni del creditore richiesto dall'art. 2901 c.c., non corrisponde ad un vero e proprio “danno ingiusto” risarcibile, né deve farsi coincidere con il venire meno delle garanzie patrimoniali del debitore. Al contrario, esso è integrato anche dalla semplice maggiore difficoltà del creditore a soddisfare il proprio diritto e ciò sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.
Il creditore risulta pregiudicato, pertanto, non solo quando il patrimonio del debitore diventa incapiente ma anche nell'ipotesi in cui il medesimo creditore, a seguito dell'atto di disposizione, sia costretto ad intraprendere procedure maggiormente dispendiose, aleatorie o lunghe.
Cont Nel caso in esame la difesa appellante sostiene che il mutuo contratto con la è stato contratto per eIGenze di carattere imprenditoriale - ampliare l'attività imprenditoriale di estrazione e commercializzazione inerti – e non per eIGenze familiari, circostanza che, ritiene questa Corte, non ha rilevanza nella fattispecie, in quanto l'appellato non ha promosso azione esecutiva diretta sui beni del fondo ma ha Controparte_7 semplicemente invocato la declaratoria di inefficacia del vincolo in vista di una futura azione esecutiva mediata dalla pronuncia di cui all'art. 2901 c.c., pertanto, non è pertinente il riferimento al disposto dell'art. 170 cc secondo cui:< debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia>>.
E' vero che il mutuo per scopo imprenditoriale non è generalmente considerato un debito contratto per i bisogni familiari, salvo, però, prova contraria.
E' opportuno rilevare che i due immobili concessi in garanzia del mutuo contratto, sono di proprietà della IG.ra , madre del IG. , debitore principale, mentre la di lui moglie, IG.ra , Parte_3 CP_1 Parte_1
è garante al pari della IG.ra che ha concesso l'ipoteca. Pt_3
Ciò IGnifica che i debitori principali e - rispondono del debito, l'uno in veste di debitore CP_1 Parte_1 principale e l'altra in qualità di garante, con tutto il loro patrimonio, presente e futuro ai sensi per gli effetti di cui all'art. 2740 c.c., ed è solo dopo aver dimostrato di non essere proprietari di altri beni che potrà essere aggredito il bene concesso in garanzia dal terzo datore di ipoteca.
Va detto, pure, che il fondo patrimoniale è stato costituito dagli appellanti il 26/01/2011, successivamente alla concessione del mutuo che risale al 08/11/2007, per cui, come evidenziato anche dal primo Giudice, le ragioni di credito tutelabili in sede giudiziale sono sorte anteriormente alla costituzione del fondo patrimoniale.
La costituzione del fondo ha pregiudicato la possibilità all'appellato di soddisfarsi sui beni vincolati e la
< famiglia, poiché non sussiste alcun obbligo di costituire il fondo ex art. 170 c.c. per far fronte ai relativi bisogni>>.
In proposito, Cassazione civile, sez. III, 08/08/2007, n. 17418:<< In tema di revocatoria ordinaria del negozio costitutivo del fondo patrimoniale, la gratuità dell'atto fonda la sua dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. se sussiste la mera conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto i presupposti dell'actio pauliana in caso di stipula da parte dei due coniugi con un terzo, allorché due costituenti su tre già avevano rilasciato fideiussione per le obbligazioni bancarie assunte da una società in perdita, poi dichiarata fallita, mentre l'atto era successivo di undici anni al matrimonio, osservando che se, quanto all'eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, per l'elemento soggettivo trattandosi di costituzione di fondo patrimoniale successiva all'assunzione del debito la scientia damni non è esclusa dall'invocazione di un generico interesse della famiglia, poiché non sussiste alcun obbligo di costituire il fondo ex art. 170 c.c. per far fronte ai relativi bisogni)>>
Come già detto, l'azione revocatoria può essere esercitata dalla banca per rendere inefficace l'atto di costituzione del fondo patrimoniale nei suoi confronti qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti: 1) atto dispositivo: la costituzione di un fondo patrimoniale è considerata un atto dispositivo, poiché vincola determinati beni e li sottrae alla garanzia generica dei creditori;
2) eventus damni: l'atto deve aver pregiudicato la possibilità per la banca di soddisfarsi sui beni del debitore. La costituzione del fondo patrimoniale, vincolando beni immobili, riduce la garanzia patrimoniale per il creditore;
3) scentia fraudis: se il credito della banca è anteriore alla costituzione del fondo patrimoniale – come in questo caso dato che il mutuo è stato erogato prima -.
Requisiti che, dalla superiore analisi, non vi è dubbio essere presenti nel caso in esame.
Inoltre, concordemente al decisum del primo Giudice < patrimoniale a incidere negativamente sull'operatività dell'art. 2740 c.c., inoltre, non v'è dubbio che spetti al convenuto nell'azione di revocazione l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio in ragione di ampie residualità patrimoniali, secondo i criteri generali di cui all'art. 2697, 2. co., c.c. ed anche alla luce del principio della vicinanza alla prova (Cass. Civ., 27 ottobre 2015, n. 21808)>> - sentenza impugnata pag. 4. -.
Nella fattispecie i convenuti/appellanti non hanno adempiuto a tale onere e, anzi, non hanno affatto allegato di aver beni diversi e ulteriori che potrebbero garantire il credito di cui si chiede tutela. Né – come precisato dal Giudice - < familiari, in ordine per esempio alla presenza di figli minorenni e tenuto conto della circostanza che i due coniugi avevano contratto matrimonio in data 22.08.1988 scegliendo come regime patrimoniale della famiglia quello della separazione.>>
Questi elementi conducono a ritenere che la costituzione del fondo, quale atto dispositivo, ha < una volontà fraudolenta e/o, comunque, sia stato posto in essere in spregio delle ragioni creditorie essendo evidente che la costituzione di un atto dispositivo come quello de quo determina di norma una modifica qualitativa del patrimonio del debitore con risvolti peggiorativi in quanto a seguito di tale convenzione il titolare di crediti estranei ai bisogni della famiglia non può agire esecutivamente su tali beni>>.
Pertanto, stante le argomentazioni sin qui esposte l'appello non può essere accolto.
2.Per quanto attiene alla richiesta di risarcimento danni ex art. 96 cpc, non può essere accolta tenuto conto che nel caso in esame non vi sono i presupposti richiesti dalla norma, in primis, il carattere “temerario” della lite.
Il suddetto carattere si identifica nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle eccezioni, rectius nella coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (Tribunale Viterbo, 18 settembre 2018, n.1273; Cass. 6 luglio 2003, n.
9060) nonché nell'ignoranza colpevole in ordine a detta fondatezza (Cass. Civ. 12 gennaio 2010, n. 327; Cass.
Civ., 8 settembre 2003, n. 13071; Cass. Civ. 21 luglio 2000, n. 9579).
Inoltre, ai fini della condanna per responsabilità processuale aggravata, occorre provare la ricorrenza della malafede o della colpa grave nella condotta della parte condannata, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle tesi sostenute
(Tribunale Viterbo, 18 settembre 2018, n.1273; Trib. Roma, 3 gennaio 2017; Trib. Vicenza, 22 novembre 2016;
Trib. Treviso, 8 novembre 2016; Cass. Civ., 19 aprile 2016, n. 7726; Cass. Civ., 22 febbraio 2016, n. 3376; Cass.
Civ.,30 ottobre 2015, n. 22289; Cass. Civ., 11 febbraio 2014, n. 3003; Cass. Civ., 30 giugno 2010, n. 15629;
Cass. Civ., 16 febbraio 1998, n. 1619; Cass. Civ., 29 luglio 1994, n. 7101) nonché nel senso di “assenza della normale prudenza o diligenza in colui che non avverte l'ingiustizia di una domanda o di una eccezione, che sarebbe stato facile rilevare con l'uso della normale prudenza o diligenza (ex pluris: Cass. Civ., 22 ottobre
1976, n. 3752)”.
Prova che nel caso specifico non è stata fornita
3.Le spese seguono la soccombenza
Pertanto, nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, stante il valore dichiarato nell'atto di citazione del primo grado, indeterminabile, – in virtù del principio espresso dal Supremo Collegio, Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 3697 del 13/02/2020 < al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa>> - applicando i parametri minimi per la fase istruttoria, per mancanza di istruttoria orale, e i parametri medi per le altre fasi,
l'importo può essere così liquidato in € 8.469,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, di cui:
1. Fase di studio della controversia € 2.058,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 1.418,00
3.Fase istruttoria € 1.523,00
4.Fase decisionale € 3.470,00
3. Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di rigetto dell'appello
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto e avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
1157/2018 emessa il 07/09/2018 e pubblicata il 19/09/2018 dal Tribunale di Locri:
1) Rigetta l'appello
2)Condanna e , al pagamento a favore dell'appellato della somma di € Parte_1 Controparte_1
8.469,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge 3) Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di rigetto dell'appello
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di conIGlio del 10.01.2025.
Il Giudice ausiliario estensore
(Dott.ssa Nicolina Morabito)
La Presidente
(Dott.ssa Patrizia Morabito)